Art. 6 
 
Deroghe  alle  riduzioni  di  spesa  per  la  gestione  del   settore
          informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19 
 
  1. In considerazione delle funzioni che e'  chiamato  ad  assolvere
per la gestione dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020  e  dell'individuazione
quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile  3  febbraio  2020,  n.
630, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020,  le
riduzioni di spesa di cui all'articolo 1,  commi  610  e  611,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1  dell'ordinanza
          del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile   3
          febbraio  2020,  n.  630  (Primi  interventi   urgenti   di
          protezione civile in relazione  all'emergenza  relativa  al
          rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie
          derivanti da agenti  virali  trasmissibili.  (Ordinanza  n.
          630): 
              «Art. 1. Coordinamento degli interventi 
              1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi
          citati  in  premessa,  il  Capo  del   Dipartimento   della
          protezione   civile   assicura   il   coordinamento   degli
          interventi    necessari,    avvalendosi    del     medesimo
          Dipartimento, delle componenti e delle strutture  operative
          del Servizio nazionale della protezione civile, nonche'  di
          soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici
          economici e non economici e soggetti privati, che  agiscono
          sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              2. Il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
          per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina  la
          realizzazione degli interventi finalizzati: 
              a)  all'organizzazione   ed   all'effettuazione   degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'emergenza  in  rassegna  oltre  che  degli
          interventi urgenti  e  necessari  per  la  rimozione  delle
          situazioni  di  pericolo  per   la   pubblica   e   privata
          incolumita', con particolare riferimento alla  prosecuzione
          delle misure  urgenti  gia'  adottate  dal  Ministro  della
          salute  con  le  ordinanze  indicate  in   premessa,   alla
          disposizione di eventuali ulteriori misure di  interdizione
          al traffico aereo, terrestre  e  marittimo  sul  territorio
          nazionale, al rientro delle persone presenti  nei  paesi  a
          rischio ed al rimpatrio assistito dei  cittadini  stranieri
          nei paesi di  origine  esposti  al  rischio,  all'invio  di
          personale  specializzato  all'estero,  all'acquisizione  di
          farmaci, dispositivi medici, di protezione  individuale,  e
          biocidi, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui
          al comma  1,  alla  requisizione  di  beni  mobili,  mobili
          registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei  prefetti
          territorialmente competenti, nonche'  alla  gestione  degli
          stessi  assicurando   ogni   forma   di   assistenza   alla
          popolazione interessata; 
              b) al ripristino o potenziamento, anche  con  procedure
          di somma urgenza, della funzionalita' dei servizi  pubblici
          e  delle  infrastrutture  necessari  al  superamento  dalla
          specifica emergenza ed all'adozione delle  misure  volte  a
          garantire la  continuita'  di  erogazione  dei  servizi  di
          assistenza  sanitaria  nei  territori  interessati,   anche
          mediante interventi di natura temporanea. 
              3.  Le  risorse  finanziarie  per  l'attuazione   degli
          interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione,
          ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate  mediante
          presentazione di documentazione in originale comprovante la
          spesa sostenuta, nonche' attestazione della sussistenza del
          nesso di causalita' con gli eventi in rassegna. Le Province
          autonome   di   Trento   e    Bolzano    provvedono    alla
          rendicontazione  secondo  quanto  disposto  rispettivamente
          dalla  legge  provinciale  di  contabilita'  n.  7  del  14
          settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilita' n.
          1 del 2002. 
              4. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono
          dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e,
          ove  occorra,   costituiscono   variante   agli   strumenti
          urbanistici vigenti. A tali interventi  si  applica  l'art.
          34, commi 7 e 8, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
          133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
          2014, n. 164. 
              5. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi
          di  cui  al  comma  4,  il  Capo  del  Dipartimento   della
          protezione civile, anche avvalendosi dei soggetti di cui al
          comma 1, provvede, per le occupazioni d'urgenza  e  per  le
          eventuali  espropriazioni  delle  aree  occorrenti  per  la
          realizzazione degli interventi, alla redazione dello  stato
          di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei
          suoli anche con la sola  presenza  di  due  testimoni,  una
          volta  emesso  il  decreto  di  occupazione   d'urgenza   e
          prescindendo da ogni altro adempimento.» 
              - Si riporta il testo dei commi 610 e 611 dell'articolo
          1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «610.  Le  amministrazioni  pubbliche  e  le   societa'
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196,  con  esclusione  delle  regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli  enti
          locali nonche' delle  societa'  dagli  stessi  partecipate,
          assicurano, per il triennio  2020-2022,  anche  tramite  il
          ricorso  al  riuso  dei  sistemi  e  degli  strumenti   ICT
          (Information  and   Communication   Technology),   di   cui
          all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10
          per  cento  della  spesa  annuale  media  per  la  gestione
          corrente del  settore  informatico  sostenuta  nel  biennio
          2016-2017. 
              611. La percentuale di risparmio di cui al comma 610 e'
          ridotta al 5 per cento per le spese correnti sostenute  per
          la gestione delle infrastrutture informatiche (data center)
          delle amministrazioni di  cui  al  medesimo  comma  610,  a
          decorrere dalla rispettiva certificazione dell'Agenzia  per
          l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al «  Cloud
          della PA» (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.»