Art. 6
Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore
informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19
1. In considerazione delle funzioni che e' chiamato ad assolvere
per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell'individuazione
quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020, le
riduzioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630 (Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
630):
«Art. 1. Coordinamento degli interventi
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi
citati in premessa, il Capo del Dipartimento della
protezione civile assicura il coordinamento degli
interventi necessari, avvalendosi del medesimo
Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative
del Servizio nazionale della protezione civile, nonche' di
soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici
economici e non economici e soggetti privati, che agiscono
sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina la
realizzazione degli interventi finalizzati:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'emergenza in rassegna oltre che degli
interventi urgenti e necessari per la rimozione delle
situazioni di pericolo per la pubblica e privata
incolumita', con particolare riferimento alla prosecuzione
delle misure urgenti gia' adottate dal Ministro della
salute con le ordinanze indicate in premessa, alla
disposizione di eventuali ulteriori misure di interdizione
al traffico aereo, terrestre e marittimo sul territorio
nazionale, al rientro delle persone presenti nei paesi a
rischio ed al rimpatrio assistito dei cittadini stranieri
nei paesi di origine esposti al rischio, all'invio di
personale specializzato all'estero, all'acquisizione di
farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale, e
biocidi, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui
al comma 1, alla requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, nonche' alla gestione degli
stessi assicurando ogni forma di assistenza alla
popolazione interessata;
b) al ripristino o potenziamento, anche con procedure
di somma urgenza, della funzionalita' dei servizi pubblici
e delle infrastrutture necessari al superamento dalla
specifica emergenza ed all'adozione delle misure volte a
garantire la continuita' di erogazione dei servizi di
assistenza sanitaria nei territori interessati, anche
mediante interventi di natura temporanea.
3. Le risorse finanziarie per l'attuazione degli
interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione,
ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante
presentazione di documentazione in originale comprovante la
spesa sostenuta, nonche' attestazione della sussistenza del
nesso di causalita' con gli eventi in rassegna. Le Province
autonome di Trento e Bolzano provvedono alla
rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente
dalla legge provinciale di contabilita' n. 7 del 14
settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilita' n.
1 del 2002.
4. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono
dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e,
ove occorra, costituiscono variante agli strumenti
urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art.
34, commi 7 e 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164.
5. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi
di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento della
protezione civile, anche avvalendosi dei soggetti di cui al
comma 1, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la
realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato
di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei
suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una
volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento.»
- Si riporta il testo dei commi 610 e 611 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«610. Le amministrazioni pubbliche e le societa'
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti
locali nonche' delle societa' dagli stessi partecipate,
assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il
ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT
(Information and Communication Technology), di cui
all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10
per cento della spesa annuale media per la gestione
corrente del settore informatico sostenuta nel biennio
2016-2017.
611. La percentuale di risparmio di cui al comma 610 e'
ridotta al 5 per cento per le spese correnti sostenute per
la gestione delle infrastrutture informatiche (data center)
delle amministrazioni di cui al medesimo comma 610, a
decorrere dalla rispettiva certificazione dell'Agenzia per
l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al « Cloud
della PA» (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.»