Art. 7 
 
Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della
                             popolazione 
 
  1. Il Ministero  della  salute,  nell'ambito  dei  compiti  di  cui
all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e,
in particolare, delle funzioni relative a  indirizzi  generali  e  di
coordinamento  in  materia   di   prevenzione,   diagnosi,   cura   e
riabilitazione delle  malattie,  nonche'  di  programmazione  tecnico
sanitaria  di   rilievo   nazionale   e   indirizzo,   coordinamento,
monitoraggio  dell'attivita'  tecnico   sanitaria   regionale,   puo'
trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera  v),  del
decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e  nel  rispetto  del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile  2016,  dati  personali,  anche  relativi  alla  salute  degli
assistiti, raccolti nei sistemi informativi  del  Servizio  sanitario
nazionale, per lo sviluppo di metodologie predittive  dell'evoluzione
del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le  modalita'  di
cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre2016, n. 262. 
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della  salute,
previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,  sono
individuati  i  dati  personali,  anche   inerenti   alle   categorie
particolari  di  dati  di  cui  all'articolo  9  del  Regolamento  UE
2016/679, che possono essere trattati, le operazioni  eseguibili,  le
modalita' di  acquisizione  dei  dati  dai  sistemi  informativi  dei
soggetti che li detengono e le misure appropriate  e  specifiche  per
tutelare  i  diritti  degli   interessati,   nonche'   i   tempi   di
conservazione dei dati trattati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47-ter del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 47-ter (Aree funzionali) 
              1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni  di
          spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: 
              a)  ordinamento   sanitario:   indirizzi   generali   e
          coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  delle  malattie  umane,  ivi  comprese   le
          malattie infettive e  diffusive;  prevenzione,  diagnosi  e
          cura delle affezioni  animali,  ivi  comprese  le  malattie
          infettive  e  diffusive  e   le   zoonosi;   programmazione
          tecnico-sanitaria  di  rilievo   nazionale   e   indirizzo,
          coordinamento  e  monitoraggio  delle  attivita'   tecniche
          sanitarie  regionali,  di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti
          al concorso  dello  Stato  al  finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale,  anche  quanto  ai  piani  di  rientro
          regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali  e
          l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria; 
              b) tutela della salute  umana  e  sanita'  veterinaria:
          tutela  della  salute  umana   anche   sotto   il   profilo
          ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci,  sostanze  e
          prodotti    destinati    all'impiego    in    medicina    e
          sull'applicazione delle biotecnologie; adozione  di  norme,
          linee   guida   e   prescrizioni   tecniche    di    natura
          igienico-sanitaria, relative anche a  prodotti  alimentari;
          organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie,
          concorsi e  stato  giuridico  del  personale  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  per  tutti  i  profili  di
          carattere finanziario; polizia  veterinaria;  tutela  della
          salute nei luoghi di lavoro; 
              b-bis)  monitoraggio  della  qualita'  delle  attivita'
          sanitarie regionali con riferimento ai  livelli  essenziali
          delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro  riferisce
          annualmente al Parlamento.» 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2  dell'articolo
          2-sexies del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196
          (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE): 
              «Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di
          dati personali necessario per motivi di interesse  pubblico
          rilevante) 
              1. Omissis 
              2. Fermo quanto previsto  dal  comma  1,  si  considera
          rilevante  l'interesse  pubblico  relativo  a   trattamenti
          effettuati da soggetti che svolgono  compiti  di  interesse
          pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri  nelle
          seguenti materie: 
              a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico; 
              b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile,
          delle anagrafi della popolazione residente in Italia e  dei
          cittadini italiani  residenti  all'estero,  e  delle  liste
          elettorali, nonche' rilascio di documenti di riconoscimento
          o di viaggio o cambiamento delle generalita'; 
              c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili
          o mobili; 
              d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati  alla
          guida e dell'archivio nazionale dei veicoli; 
              e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione  dello
          straniero e del profugo, stato di rifugiato; 
              f) elettorato attivo e passivo ed  esercizio  di  altri
          diritti  politici,  protezione  diplomatica  e   consolare,
          nonche' documentazione  delle  attivita'  istituzionali  di
          organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
          verbali   e   resoconti   dell'attivita'    di    assemblee
          rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
          assembleari; 
              g) esercizio del mandato degli organi  rappresentativi,
          ivi compresa la loro sospensione o  il  loro  scioglimento,
          nonche'  l'accertamento  delle  cause  di  ineleggibilita',
          incompatibilita' o di  decadenza,  ovvero  di  rimozione  o
          sospensione da cariche pubbliche; 
              h) svolgimento delle funzioni di  controllo,  indirizzo
          politico, inchiesta parlamentare o  sindacato  ispettivo  e
          l'accesso  a  documenti  riconosciuto  dalla  legge  e  dai
          regolamenti  degli   organi   interessati   per   esclusive
          finalita'  direttamente  connesse  all'espletamento  di  un
          mandato elettivo; 
              i)   attivita'   dei    soggetti    pubblici    dirette
          all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
          disposizioni in materia  tributaria  e  doganale,  comprese
          quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale; 
              l) attivita' di controllo e ispettive; 
              m) concessione,  liquidazione,  modifica  e  revoca  di
          benefici  economici,   agevolazioni,   elargizioni,   altri
          emolumenti e abilitazioni; 
              n)   conferimento   di   onorificenze   e   ricompense,
          riconoscimento    della    personalita'    giuridica     di
          associazioni,  fondazioni  ed   enti,   anche   di   culto,
          accertamento   dei   requisiti   di   onorabilita'   e   di
          professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
          del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
          direttive di persone giuridiche, imprese e  di  istituzioni
          scolastiche non  statali,  nonche'  rilascio  e  revoca  di
          autorizzazioni o abilitazioni,  concessione  di  patrocini,
          patronati e premi di rappresentanza,  adesione  a  comitati
          d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali; 
              o) rapporti tra i soggetti  pubblici  e  gli  enti  del
          terzo settore; 
              p) obiezione di coscienza; 
              q)  attivita'  sanzionatorie  e  di  tutela   in   sede
          amministrativa o giudiziaria; 
              r)  rapporti   istituzionali   con   enti   di   culto,
          confessioni religiose e comunita' religiose; 
              s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori  e
          soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci; 
              t) attivita' amministrative e certificatorie  correlate
          a quelle di diagnosi,  assistenza  o  terapia  sanitaria  o
          sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo
          e di tessuti nonche' alle trasfusioni di sangue umano; 
              u) compiti  del  servizio  sanitario  nazionale  e  dei
          soggetti operanti in ambito sanitario, nonche'  compiti  di
          igiene e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  e
          salute della popolazione, protezione  civile,  salvaguardia
          della vita e incolumita' fisica; 
              v) programmazione, gestione,  controllo  e  valutazione
          dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione,  la
          gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra
          l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati
          con il servizio sanitario nazionale; 
              z) vigilanza sulle  sperimentazioni,  farmacovigilanza,
          autorizzazione    all'immissione     in     commercio     e
          all'importazione di  medicinali  e  di  altri  prodotti  di
          rilevanza sanitaria; 
              aa) tutela sociale  della  maternita'  ed  interruzione
          volontaria  della   gravidanza,   dipendenze,   assistenza,
          integrazione sociale e diritti dei disabili; 
              bb)  istruzione  e  formazione  in  ambito  scolastico,
          professionale, superiore o universitario; 
              cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione  nel
          pubblico interesse o di  ricerca  storica,  concernenti  la
          conservazione,  l'ordinamento  e   la   comunicazione   dei
          documenti detenuti negli archivi  di  Stato  negli  archivi
          storici  degli  enti  pubblici,  o   in   archivi   privati
          dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
          per  fini  di  ricerca  scientifica,   nonche'   per   fini
          statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
          statistico nazionale (Sistan); 
              dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di  rapporti
          di  lavoro  di  qualunque  tipo,  anche  non  retribuito  o
          onorario, e di altre forme di impiego,  materia  sindacale,
          occupazione  e  collocamento  obbligatorio,  previdenza   e
          assistenza, tutela  delle  minoranze  e  pari  opportunita'
          nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro,  adempimento  degli
          obblighi  retributivi,  fiscali  e  contabili,   igiene   e
          sicurezza  del  lavoro  o  di  sicurezza  o  salute   della
          popolazione,  accertamento  della  responsabilita'  civile,
          disciplinare e contabile, attivita' ispettiva. 
              Omissis.» 
              - Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo  alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  4
          maggio 2016, n. L 119. 
              - Il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016,
          n.  262  recante   «Regolamento   recante   procedure   per
          l'interconnessione  a   livello   nazionale   dei   sistemi
          informativi su  base  individuale  del  Servizio  sanitario
          nazionale, anche quando gestiti da diverse  amministrazioni
          dello Stato»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          febbraio 2017, n. 32.