Art. 7
Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della
popolazione
1. Il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e,
in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di
coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie, nonche' di programmazione tecnico
sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento,
monitoraggio dell'attivita' tecnico sanitaria regionale, puo'
trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli
assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario
nazionale, per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione
del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalita' di
cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre2016, n. 262.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute,
previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie
particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento UE
2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le
modalita' di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei
soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti degli interessati, nonche' i tempi di
conservazione dei dati trattati.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 47-ter del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 47-ter (Aree funzionali)
1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e
coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le
malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e
cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie
infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione
tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo,
coordinamento e monitoraggio delle attivita' tecniche
sanitarie regionali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti
al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro
regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e
l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria:
tutela della salute umana anche sotto il profilo
ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e
prodotti destinati all'impiego in medicina e
sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme,
linee guida e prescrizioni tecniche di natura
igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari;
organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie,
concorsi e stato giuridico del personale del Servizio
sanitario nazionale, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per tutti i profili di
carattere finanziario; polizia veterinaria; tutela della
salute nei luoghi di lavoro;
b-bis) monitoraggio della qualita' delle attivita'
sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali
delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce
annualmente al Parlamento.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo
2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE):
«Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di
dati personali necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante)
1. Omissis
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile,
delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei
cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste
elettorali, nonche' rilascio di documenti di riconoscimento
o di viaggio o cambiamento delle generalita';
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili
o mobili;
d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello
straniero e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri
diritti politici, protezione diplomatica e consolare,
nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di
organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi,
ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento,
nonche' l'accertamento delle cause di ineleggibilita',
incompatibilita' o di decadenza, ovvero di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo
politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e
l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai
regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalita' direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo;
i) attivita' dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese
quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale;
l) attivita' di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense,
riconoscimento della personalita' giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto,
accertamento dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati
d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del
terzo settore;
p) obiezione di coscienza;
q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede
amministrativa o giudiziaria;
r) rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunita' religiose;
s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori e
soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
t) attivita' amministrative e certificatorie correlate
a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o
sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo
e di tessuti nonche' alle trasfusioni di sangue umano;
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei
soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e
salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia
della vita e incolumita' fisica;
v) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la
gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati
con il servizio sanitario nazionale;
z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di
rilevanza sanitaria;
aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione
volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza,
integrazione sociale e diritti dei disabili;
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario;
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel
pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi
storici degli enti pubblici, o in archivi privati
dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini
statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan);
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti
di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o
onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,
occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e
assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita'
nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli
obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, accertamento della responsabilita' civile,
disciplinare e contabile, attivita' ispettiva.
Omissis.»
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016,
n. 262 recante «Regolamento recante procedure per
l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi
informativi su base individuale del Servizio sanitario
nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni
dello Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
febbraio 2017, n. 32.