Art. 8 
 
Proroga validita' delle ricette limitative dei  farmaci  classificati
                             in fascia A 
 
  1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i  pazienti  gia'  in
trattamento con  medicinali  classificati  in  fascia  A  soggetti  a
prescrizione medica limitativa ripetibile e  non  ripetibile  (RRL  e
RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, non  sottoposti  a  Piano  Terapeutico  o  Registro  di
monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla
provincia autonoma competente una modalita' di erogazione  attraverso
la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un  uso  il
piu' possibile esteso, la validita' della ricetta  e'  prorogata  per
una durata massima di ulteriori 30 giorni dalla data di scadenza. 
  2. Per i pazienti gia' in trattamento con i medicinali  di  cui  al
comma 1, con ricetta  scaduta  e  non  utilizzata,  la  validita'  e'
prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza. 
  3. Per le nuove prescrizioni da  parte  del  centro  ospedaliero  o
dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a  partire  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  la  validita'  della
ricetta e' estesa a una durata massima di 60  giorni  per  un  numero
massimo di 6 pezzi per  ricetta,  necessari  a  coprire  l'intervallo
temporale di 60 giorni e tenuto  conto  del  fabbisogno  individuale,
fatte salve le disposizioni piu' favorevoli gia'  previste,  tra  cui
quelle per le patologie croniche e  per  le  malattie  rare,  di  cui
all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente  articolo
non si applica nei casi in cui il paziente presenta un  peggioramento
della patologia di base o  un'intolleranza  o  nel  caso  in  cui  il
trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il  monitoraggio
di parametri ai fini della prescrizione; in  tali  casi  il  paziente
deve  rivolgersi  al  centro  ospedaliero  o  allo   specialista   di
riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole  regioni  e
dalle province autonome. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano  anche
ai medicinali classificati  in  fascia  A,  soggetti  a  prescrizione
medica limitativa ripetibile e  non  ripetibile  (RRL  e  RNRL),  non
sottoposti a Piano Terapeutico o  Registro  di  monitoraggio  AIFA  e
distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati. 
  5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano  possono  provvedere  a  distribuire,
nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata,  con  la
modalita'  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,   lettera   a),   del
decreto-legge  18   settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,  n.  405,  i  medicinali
ordinariamente distribuiti con le modalita' di cui alle lettere b)  e
c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni,  modalita'
di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico del Servizio sanitario nazionale,  con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentiti  le
organizzazioni maggiormente  rappresentative  delle  farmacie  e  gli
ordini professionali. 
  5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma
1,  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  con   propria
determina, individua l'elenco dei  medicinali  di  cui  al  comma  1,
inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per  cui  ritenga
che  le  funzioni  di  appropriatezza  e  controllo  dei  profili  di
sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  91  e  93  del
          decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219  (Attuazione
          della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
          modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente  i
          medicinali per uso umano): 
              «Art. 91. Medicinali  soggetti  a  prescrizione  medica
          limitativa 
              1.  I  medicinali  soggetti   a   prescrizione   medica
          limitativa sono i medicinali la cui prescrizione o  la  cui
          utilizzazione e'  limitata  a  taluni  medici  o  a  taluni
          ambienti,  in  conformita'  di  quanto  disciplinato  dagli
          articoli 92, 93 e 94.» 
              «Art.  93.  Medicinali   vendibili   al   pubblico   su
          prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti 
              1. I medicinali vendibili al pubblico  su  prescrizione
          di centri ospedalieri o di specialisti  sono  i  medicinali
          che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari,
          richiedono che  la  diagnosi  sia  effettuata  in  ambienti
          ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi
          adeguati, o che la diagnosi  stessa  e,  eventualmente,  il
          controllo in  corso  di  trattamento  sono  riservati  allo
          specialista. 
              2. I  medicinali  di  cui  al  comma  1  devono  recare
          sull'imballaggio esterno o,  in  mancanza  di  questo,  sul
          confezionamento  primario,  dopo  le  frasi:  «Da  vendersi
          dietro presentazione di ricetta  medica»,  o  «Da  vendersi
          dietro presentazione di  ricetta  medica  utilizzabile  una
          sola volta», la specificazione del tipo di struttura  o  di
          specialista autorizzato alla prescrizione.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   26   del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge
          11  agosto  2014,   n.   114   (Misure   urgenti   per   la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza degli uffici giudiziari): 
              «Art.  26  (Semplificazione  per  la  prescrizione  dei
          medicinali per il trattamento di patologie croniche) 
              1. All'articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001,
          n. 347,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
          novembre 2001, n. 405, dopo il  comma  1,  e'  inserito  il
          seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dal  comma
          1, nelle more della messa a regime  sull'intero  territorio
          nazionale della ricetta dematerializzata di cui al  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze del  2  novembre
          2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  264  del  12
          novembre 2011, per le patologie  croniche  individuate  dai
          regolamenti di cui al comma 1, il medico  puo'  prescrivere
          medicinali fino ad un massimo di  sei  pezzi  per  ricetta,
          purche' gia' utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In
          tal caso, la durata della prescrizione  non  puo'  comunque
          superare i 180 giorni di terapia."» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  8  del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2001,  n.   405
          (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria): 
              «Art.  8  Particolari  modalita'   di   erogazione   di
          medicinali agli assistiti 
              1. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  anche  con  provvedimenti  amministrativi,  hanno
          facolta' di: 
              a) stipulare  accordi  con  le  associazioni  sindacali
          delle farmacie  convenzionate,  pubbliche  e  private,  per
          consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie  di
          medicinali  che  richiedono  un  controllo  ricorrente  del
          paziente anche presso le farmacie predette con le  medesime
          modalita'  previste  per  la  distribuzione  attraverso  le
          strutture aziendali del Servizio  sanitario  nazionale,  da
          definirsi in sede di convenzione regionale ; 
              b)  assicurare  l'erogazione  diretta  da  parte  delle
          aziende sanitarie dei medicinali necessari  al  trattamento
          dei pazienti  in  assistenza  domiciliare,  residenziale  e
          semiresidenziale; 
              c)  disporre,  al  fine  di  garantire  la  continuita'
          assistenziale,   che   la   struttura   pubblica   fornisca
          direttamente  i  farmaci,  limitatamente  al  primo   ciclo
          terapeutico completo, sulla base  di  direttive  regionali,
          per il periodo immediatamente  successivo  alla  dimissione
          dal  ricovero  ospedaliero  o  alla  visita   specialistica
          ambulatoriale.» 
              «Art. 27-bis Disposizioni in materia  di  distribuzione
          dei farmaci agli assistiti 
              1. I farmaci di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera
          a),  del  decreto-legge  18   settembre   2001,   n.   347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da
          parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti
          agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale, in  regime  di  distribuzione
          per conto, dalle farmacie  convenzionate  con  il  Servizio
          sanitario nazionale con  le  modalita'  e  alle  condizioni
          stabilite dagli accordi regionali  stipulati  ai  sensi  di
          quanto  previsto  dalla  citata  lettera  a)  e  fino  alla
          cessazione  dello   stato   di   emergenza   epidemiologica
          determinato dal COVID-19.»