LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; Visto l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di esercitare la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidita', avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare; Visto l'art. 19, comma 2, lettera h), del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP vigila sull'osservanza delle disposizioni del medesimo decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonche' delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari; Visto l'art. 19-quater, del decreto n. 252/2005, recante disposizioni in merito alle sanzioni amministrative irrogabili da parte della COVIP per le violazioni del decreto n. 252/2005 e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, in materia di forme pensionistiche complementari; Visto, in particolare, l'art. 19-quinquies del decreto n. 252/2005, recante la procedura di applicazione delle sanzioni amministrative da parte della COVIP; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: decreto n. 58/1998), recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»; Visto l'art. 190-bis.1, comma 8, del decreto n. 58/1998, che attribuisce alla COVIP il compito di applicare, ai soggetti dalla medesima vigilati e secondo la propria procedura sanzionatoria, le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo in relazione alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/1011 (sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento); Visto, inoltre, l'art. 193-bis.1, comma 2, del decreto n. 58/1998, che attribuisce alla COVIP il compito di applicare, ai soggetti dalla medesima vigilati e secondo la propria procedura sanzionatoria, le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo in relazione alle violazioni delle disposizioni della sezione I-ter, del capo II, del titolo III, della parte IV, del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di «Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto», richiamate dall'art. 6-bis del decreto n. 252/2005; Visto, altresi', l'art. 193-quater, comma 3, del decreto n. 58/1998, che attribuisce alla COVIP il compito di applicare, ai soggetti dalla medesima vigilati e secondo la propria procedura sanzionatoria, le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo in relazione alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 (sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni) e dal regolamento (UE) n. 2015/2365 (sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo); Visto l'art. 67-septiesdecies, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo», che attribuisce alla COVIP, nel proprio ambito di competenza, il potere di accertare le violazioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, irrogando le relative sanzioni secondo la procedura applicabile al proprio settore; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»; Vista la legge 14 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative (di seguito: legge n. 689/1981); Vista la deliberazione COVIP del 30 maggio 2007, recante regolamento in materia di procedure sanzionatorie; Ritenuto di adottare un nuovo regolamento in materia di procedura sanzionatoria; Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 25 ottobre 2019; Adotta il seguente regolamento: Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP Indice Capo I - Disposizioni generali Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Destinatari della disciplina sanzionatoria) Capo II - Procedura sanzionatoria Art. 4 (Fasi della procedura e riparto di competenze) Art. 5 (Responsabile della procedura) Art. 6 (Accertamento delle violazioni) Art. 7 (Avvio della procedura sanzionatoria) Art. 8 (Esclusioni) Art. 9 (Controdeduzioni) Art. 10 (Audizione) Art. 11 (Conclusione del procedimento) Art. 12 (Notifica e pubblicazione del provvedimento) Art. 13 (Modalita' di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie) Art. 14 (Impugnazione del provvedimento) Capo III - Disposizioni finali Art. 15 (Entrata in vigore e abrogazioni) Art. 16 (Disposizioni transitorie) Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti di dettaglio della procedura sanzionatoria di competenza della COVIP dettata dall'art. 19-quinquies, del decreto n. 252/2005, con riferimento alle sanzioni amministrative di cui all'art. 19-quater del medesimo decreto. 2. Le presenti disposizioni si applicano anche alle procedure sanzionatorie avviate dalla COVIP per sanzioni amministrative regolate da altre normative, salvo che non sia diversamente disposto.