LA COMMISSIONE DI VIGILANZA 
                         SUI FONDI PENSIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252  (di  seguito:
decreto n. 252/2005), recante «Disciplina delle forme  pensionistiche
complementari»; 
  Visto l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005, che  attribuisce
alla COVIP il compito di esercitare la  vigilanza  prudenziale  sulle
forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza  e  la
correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la  loro
solidita',  avuto  riguardo  alla  tutela  degli   iscritti   e   dei
beneficiari  e  al  buon  funzionamento  del  sistema  di  previdenza
complementare; 
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera h), del decreto n.  252/2005,  in
base al quale la COVIP vigila sull'osservanza delle disposizioni  del
medesimo decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione  dello
stesso, nonche' delle disposizioni dell'Unione  europea  direttamente
applicabili alle forme pensionistiche complementari; 
  Visto  l'art.  19-quater,  del   decreto   n.   252/2005,   recante
disposizioni in merito alle  sanzioni  amministrative  irrogabili  da
parte della COVIP per le violazioni del decreto n. 252/2005  e  delle
disposizioni secondarie di attuazione dello  stesso,  in  materia  di
forme pensionistiche complementari; 
  Visto, in particolare, l'art. 19-quinquies del decreto n. 252/2005,
recante la procedura di applicazione delle sanzioni amministrative da
parte della COVIP; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  (di  seguito:
decreto n. 58/1998),  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria»; 
  Visto l'art. 190-bis.1,  comma  8,  del  decreto  n.  58/1998,  che
attribuisce alla COVIP il compito di  applicare,  ai  soggetti  dalla
medesima vigilati e secondo la propria  procedura  sanzionatoria,  le
sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo  in  relazione
alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n.  2016/1011
(sugli indici  usati  come  indici  di  riferimento  negli  strumenti
finanziari e nei contratti finanziari o per misurare  la  performance
di fondi di investimento); 
  Visto, inoltre, l'art. 193-bis.1, comma 2, del decreto n.  58/1998,
che attribuisce alla COVIP il compito di applicare, ai soggetti dalla
medesima vigilati e secondo la propria  procedura  sanzionatoria,  le
sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo  in  relazione
alle violazioni delle disposizioni della sezione I-ter, del capo  II,
del titolo  III,  della  parte  IV,  del  medesimo  decreto,  recante
disposizioni   in   materia   di   «Trasparenza   degli   investitori
istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in  materia  di
voto», richiamate dall'art. 6-bis del decreto n. 252/2005; 
  Visto,  altresi',  l'art.  193-quater,  comma  3,  del  decreto  n.
58/1998, che attribuisce alla  COVIP  il  compito  di  applicare,  ai
soggetti dalla medesima  vigilati  e  secondo  la  propria  procedura
sanzionatoria,  le  sanzioni  amministrative  previste  dal  medesimo
articolo in relazione alle violazioni delle disposizioni previste dal
regolamento (UE)  n.  648/2012  (sugli  strumenti  derivati  OTC,  le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni) e  dal
regolamento (UE) n. 2015/2365 (sulla trasparenza delle operazioni  di
finanziamento tramite titoli e del riutilizzo); 
  Visto l'art. 67-septiesdecies, comma 3, del decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo», che attribuisce
alla COVIP, nel proprio ambito di competenza, il potere di  accertare
le violazioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori, irrogando le relative sanzioni secondo  la
procedura applicabile al proprio settore; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»; 
  Vista la legge 14 novembre 1981, n. 689,  in  materia  di  sanzioni
amministrative (di seguito: legge n. 689/1981); 
  Vista  la  deliberazione  COVIP  del  30   maggio   2007,   recante
regolamento in materia di procedure sanzionatorie; 
  Ritenuto di adottare un nuovo regolamento in materia  di  procedura
sanzionatoria; 
  Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito  della  procedura
di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 25 ottobre
2019; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP 
 
                               Indice 
 
  Capo I - Disposizioni generali 
  Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione) 
  Art. 2 (Definizioni) 
  Art. 3 (Destinatari della disciplina sanzionatoria) 
  Capo II - Procedura sanzionatoria 
  Art. 4 (Fasi della procedura e riparto di competenze) 
  Art. 5 (Responsabile della procedura) 
  Art. 6 (Accertamento delle violazioni) 
  Art. 7 (Avvio della procedura sanzionatoria) 
  Art. 8 (Esclusioni) 
  Art. 9 (Controdeduzioni) 
  Art. 10 (Audizione) 
  Art. 11 (Conclusione del procedimento) 
  Art. 12 (Notifica e pubblicazione del provvedimento) 
  Art. 13  (Modalita'  di  pagamento  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie) 
  Art. 14 (Impugnazione del provvedimento) 
  Capo III - Disposizioni finali 
  Art. 15 (Entrata in vigore e abrogazioni) 
  Art. 16 (Disposizioni transitorie) 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento  disciplina  gli  aspetti  di  dettaglio
della procedura  sanzionatoria  di  competenza  della  COVIP  dettata
dall'art. 19-quinquies, del decreto n. 252/2005, con riferimento alle
sanzioni  amministrative  di  cui  all'art.  19-quater  del  medesimo
decreto. 
  2. Le presenti  disposizioni  si  applicano  anche  alle  procedure
sanzionatorie  avviate  dalla  COVIP  per   sanzioni   amministrative
regolate da altre normative, salvo che non sia diversamente disposto.