Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  dettate
dal decreto n. 252/2005. In aggiunta si intende per: 
    a) organo di vertice della COVIP: l'organo di  cui  all'art.  18,
comma 3, del decreto n. 252/2005; 
    b) societa' che gestiscono forme pensionistiche complementari: le
societa' al cui interno sono costituiti i fondi pensione aperti  e  i
PIP e, cioe', le societa' istitutrici di dette  forme  e  quelle  che
sono successivamente subentrate nella titolarita' delle stesse; 
    c) verifiche a distanza: le verifiche che non  si  fondano  sulle
risultanze di accertamenti ispettivi in loco.