Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto n. 252/2005. In aggiunta si intende per: a) organo di vertice della COVIP: l'organo di cui all'art. 18, comma 3, del decreto n. 252/2005; b) societa' che gestiscono forme pensionistiche complementari: le societa' al cui interno sono costituiti i fondi pensione aperti e i PIP e, cioe', le societa' istitutrici di dette forme e quelle che sono successivamente subentrate nella titolarita' delle stesse; c) verifiche a distanza: le verifiche che non si fondano sulle risultanze di accertamenti ispettivi in loco.