Art. 2 Definizioni 1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. In aggiunta si intende per: a) «codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private; b) «collaborazione orizzontale»: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 116-quinquies del medesimo decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221; c) «contraente» o «cliente»: la persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attivita' di distribuzione assicurativa; d) «intermediario emittente»: nell'ambito della collaborazione orizzontale, con riferimento al prodotto distribuito, l'intermediario titolare dell'incarico di distribuzione da parte dell'impresa emittente o con la quale abbia rapporti d'affari; e) «intermediario produttore di fatto»: l'intermediario assicurativo che realizza prodotti assicurativi quando sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2017/2358; f) «intermediario proponente»: nell'ambito della collaborazione orizzontale, con riferimento al prodotto distribuito, l'intermediario che entra in contatto con il contraente; g) «regolamento (UE) 2017/2358»: il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi; h) «soggetto che realizza prodotti assicurativi» o «produttore»: i) l'impresa di assicurazione; ii) l'intermediario produttore di fatto; i) «mercato di riferimento negativo»: le categorie di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto non puo' essere distribuito, secondo quanto previsto dall'art. 30-decies, comma 4, del codice.