Art. 2 
 
          Quota del fondo rotativo impiegabile annualmente 
 
  1.  La  quota  del  fondo  rotativo  che  puo'  essere  annualmente
impiegata per le finalita' di cui all'art. 27, comma 3,  della  legge
n. 125 del 2014, e' pari  alle  disponibilita'  esistenti,  come  pro
tempore  variate  in  conseguenza  degli  utilizzi  e  degli  incassi
imputati per effetto della gestione al gia' istituito «sottoconto per
i crediti agevolati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987», che
viene ridenominato «sottoconto per i finanziamenti ai sensi dell'art.
27, comma 3, della legge n. 125 del 2014».