Art. 2 Quota del fondo rotativo impiegabile annualmente 1. La quota del fondo rotativo che puo' essere annualmente impiegata per le finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, e' pari alle disponibilita' esistenti, come pro tempore variate in conseguenza degli utilizzi e degli incassi imputati per effetto della gestione al gia' istituito «sottoconto per i crediti agevolati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987», che viene ridenominato «sottoconto per i finanziamenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014».