Art. 3
Segreto d'ufficio
1. Nei limiti necessari per lo svolgimento dei procedimenti
sanzionatori di cui al presente regolamento, tutte le notizie, le
informazioni e/o i dati acquisiti nello svolgimento dell'attivita'
istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati dal segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti
salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331
del codice di procedura penale.