Art. 4
Attivita' sanzionatoria
1. L'Autorita' esercita il potere sanzionatorio:
a) d'ufficio, qualora accerti una o piu' delle violazioni di cui
all'art. 54-bis, comma 6, nell'ambito di attivita' espletate secondo
la direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza
dell'Autorita';
b) su comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d);
c) su segnalazione avente ad oggetto le ipotesi di cui all'art.
54-bis, comma 6.
2. Le comunicazioni e le segnalazioni sono inoltrate all'Autorita'
di norma, attraverso il modulo della piattaforma informatica
disponibile sul sito istituzionale dell'Anac, che utilizza strumenti
di crittografia e garantisce la riservatezza dell'identita' del
segnalante e del contenuto della segnalazione nonche' della relativa
documentazione.