Art. 5
Comunicazioni dell'Autorita' relative ai procedimenti disciplinati
nel presente regolamento
1. Le comunicazioni dell'Autorita' relative ai procedimenti
disciplinati dal presente regolamento sono effettuate, laddove
possibile, attraverso la piattaforma informatica di cui all'art. 4,
comma 2 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata
(PEC) indicata alla Autorita' dai relativi destinatari.
2. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni dell'Autorita'
sono effettuate nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente
che assicurino la prova della ricezione da parte dei soggetti
destinatari ovvero presso l'indirizzo mail indicato all'Autorita' dai
relativi destinatari.