Art. 6 Responsabile dei procedimenti 1. Il responsabile dei procedimenti di cui al presente regolamento e' il dirigente. 2. Il responsabile del procedimento, esaminate le comunicazioni e le segnalazioni, e attribuito alle stesse l'ordine di priorita' di cui all'art. 7, puo' individuare uno o piu' funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.