Art. 6
Responsabile dei procedimenti
1. Il responsabile dei procedimenti di cui al presente regolamento
e' il dirigente.
2. Il responsabile del procedimento, esaminate le comunicazioni e
le segnalazioni, e attribuito alle stesse l'ordine di priorita' di
cui all'art. 7, puo' individuare uno o piu' funzionari cui affidare
lo svolgimento dell'istruttoria.