Art. 6 
 
                    Responsabile dei procedimenti 
 
  1. Il responsabile dei procedimenti di cui al presente  regolamento
e' il dirigente. 
  2. Il responsabile del procedimento, esaminate le  comunicazioni  e
le segnalazioni, e attribuito alle stesse l'ordine  di  priorita'  di
cui all'art. 7, puo' individuare uno o piu' funzionari  cui  affidare
lo svolgimento dell'istruttoria.