Art. 7
Ordine di priorita' del trattamento
delle comunicazioni e delle segnalazioni
1. Le comunicazioni e le segnalazioni sono trattate secondo il
seguente ordine di priorita':
a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-bis, si ha
riguardo alla gravita' dei comportamenti ritorsivi e all'eventuale
danno alla salute nonche' alla reiterata adozione di comportamenti
ritorsivi e alla adozione di piu' comportamenti ritorsivi oltreche'
alla partecipazione di diversi soggetti all'adozione di comportamenti
ritorsivi;
b) nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, art. 54-bis, si
ha riguardo all'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione
delle segnalazioni nonche' all'adozione di procedure non conformi
alle linee guida dell'Autorita'; in particolare, si ha riguardo alla
promozione, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 5, ultimo periodo, del
ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza
dell'identita' del segnalante e del contenuto della segnalazione
nonche' della relativa documentazione;
c) nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, art. 54-bis, si ha
riguardo alla gravita' e al numero degli illeciti segnalati al RPCT,
all'ampiezza dell'intervallo temporale della inerzia del RPCT e al
suo comportamento complessivamente tenuto.