Art. 4
Criteri e entita' dell'aiuto
1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto sono destinate
alla concessione di contributi nei limiti fissati dal «Quadro
temporaneo».
2. Alle imprese agricole di allevamento di suini e' concesso un
aiuto fino a 20 euro per ogni capo di suino macellato nel periodo dal
1° maggio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 23 milioni di euro
e fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio
al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 7 milioni di euro.
3. Alle imprese agricole di allevamento di conigli e' concesso un
aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile
al 30 giugno 2020.
4. Alle imprese agricole di allevamento di caprini e' concesso un
aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto macellato nel periodo
dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.
5. Alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini e' concesso
un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora e/o capra allevata nel periodo
dal 1° maggio al 30 giugno 2020.
6. Alle imprese agricole di allevamento di vitelli da carne e'
concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di eta' inferiore
agli 8 mesi macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020.
7. In caso di rapporto di soccida gli aiuti del presente articolo
sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante.
8. Fermo restando il limite massimo individuato nei commi
precedenti, l'importo unitario dell'aiuto e' determinato in base al
rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e il numero dei capi per
i quali e' stata presentata domanda di aiuto.
9. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del
Soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti
soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.
10. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3
fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente
al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.
11. Il contributo e' concesso nel rispetto dei punti 22 e 23 della
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020)
1863 final cosi' come modificata dalle comunicazioni della
Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio
2020 (2020/C 164/03). Nel caso in cui un'impresa sia attiva in
diversi settori a cui, conformemente ai punti 22 e 23 della detta
comunicazione, si applicano importi massimi diversi, per ciascuna di
tali attivita' sara' rispettato il massimale pertinente, ne' sara'
superato l'importo massimo complessivo possibile.