Art. 4 Criteri e entita' dell'aiuto 1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal «Quadro temporaneo». 2. Alle imprese agricole di allevamento di suini e' concesso un aiuto fino a 20 euro per ogni capo di suino macellato nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 23 milioni di euro e fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 7 milioni di euro. 3. Alle imprese agricole di allevamento di conigli e' concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020. 4. Alle imprese agricole di allevamento di caprini e' concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto macellato nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. 5. Alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini e' concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora e/o capra allevata nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020. 6. Alle imprese agricole di allevamento di vitelli da carne e' concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di eta' inferiore agli 8 mesi macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020. 7. In caso di rapporto di soccida gli aiuti del presente articolo sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante. 8. Fermo restando il limite massimo individuato nei commi precedenti, l'importo unitario dell'aiuto e' determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e il numero dei capi per i quali e' stata presentata domanda di aiuto. 9. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del Soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 10. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione. 11. Il contributo e' concesso nel rispetto dei punti 22 e 23 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final cosi' come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03). Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente ai punti 22 e 23 della detta comunicazione, si applicano importi massimi diversi, per ciascuna di tali attivita' sara' rispettato il massimale pertinente, ne' sara' superato l'importo massimo complessivo possibile.