Art. 6 Istruttoria delle domande 1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti. 2. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario. 3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante. 4. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero e alle Regioni e Province autonome l'elenco dei soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso. 5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 6. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore e' autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all'ottanta percento del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, e a erogare il venti percento a saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente. 7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili.