Art. 6
Istruttoria delle domande
1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. Il soggetto
gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione
dell'aiuto individuale avvalendosi del supporto del Registro
nazionale aiuti.
2. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni
e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina, nel
rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili
di cui all'art. 3, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun
soggetto beneficiario.
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore
registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto
beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto
beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente
spettante.
4. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero e
alle Regioni e Province autonome l'elenco dei soggetti beneficiari
con l'importo dell'aiuto concesso.
5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la
concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al
soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della
domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
6. In considerazione delle disposizioni normative e attuative
emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19 ed in attuazione di quanto disposto
dall'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine
di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore e'
autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all'ottanta
percento del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, e
a erogare il venti percento a saldo a seguito dei controlli previsti
a legislazione vigente.
7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una
o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili.