IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' 
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto  l'art.  217,  comma  1,  lettera  u),  numero  2),   decreto
legislativo n. 50/2016, che ha abrogato la parte I  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
  Visto l'art. 213, comma 2, decreto legislativo n. 50/2016, il quale
dispone che l'Autorita' nazionale anticorruzione formula linee guida,
bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo  ed  altri  strumenti  di
regolamentazione flessibile,  destinati  a  garantire  la  promozione
dell'efficienza,  della  qualita'   dell'attivita'   delle   stazioni
appaltanti, nonche' a fornire supporto alle  stesse,  facilitando  lo
scambio di informazioni, assicurando l'omogeneita'  dei  procedimenti
amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche; 
  Visto l'art. 213, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016, il quale
dispone  che  l'Autorita'  gestisce  la  Banca  dati  nazionale   dei
contratti pubblici nella quale  confluiscono  tutte  le  informazioni
contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello  territoriale,
onde garantire accessibilita' unificata, trasparenza,  pubblicita'  e
tracciabilita'  delle  procedure  di  gara  e  delle  fasi   a   essa
prodromiche e successive; 
  Visto l'art. 213, comma 10, decreto legislativo n. 50/2016 il quale
dispone  che  l'Autorita'  gestisce  il  Casellario  informatico  dei
contratti  di  lavori,  servizi   e   forniture,   istituito   presso
l'osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati
relativi agli operatori economici  con  riferimento  alle  iscrizioni
previste dall'art. 80 del medesimo decreto. All'Autorita' e' devoluto
il compito di stabilire le ulteriori informazioni che  devono  essere
presenti ritenute utili ai fini della tenuta  del  casellario,  della
verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'art.  80,  comma
5, lettera  c),  dell'attribuzione  del  rating  di  impresa  di  cui
all'art. 83,  comma  10  o  del  conseguimento  dell'attestazione  di
qualificazione di cui all'art. 84 del codice, nonche' di  assicurarne
il  collegamento  con  la  Banca  dati  nazionale   degli   operatori
economici, prevista dal successivo art. 81; 
  Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
  Visto l'art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito
con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Vista la delibera del  Consiglio  dell'Autorita'  n.  1386  del  21
dicembre 2016, che ha delineato il  contenuto  delle  annotazioni  da
inserire  nel  Casellario  informatico  e  i  relativi   modelli   di
comunicazione da adottarsi a cura delle  stazioni  appaltanti,  degli
operatori  economici  che  intendono  concorrere  ad  affidamenti  di
contratti pubblici e delle societa' organismo di attestazione; 
  Considerata  l'opportunita'  di   adottare   un   regolamento   che
disciplini la trasmissione del  gia'  delineato  flusso  informativo,
l'iscrizione nel Casellario informatico  dei  contratti  pubblici  di
lavori,  servizi  e  forniture,  delle  annotazioni   relative   alle
informazioni  pervenute,  la  partecipazione   al   procedimento   in
relazione  alle  specifiche  caratteristiche  e   circostanze   delle
iscrizioni, le modifiche da apportare  per  effetto  del  contenzioso
amministrativo o civile, la durata della permanenza delle annotazioni
nel casellario e le modalita' per la loro cancellazione; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
    b) «Consiglio»,  il  Presidente  e  i  componenti  del  consiglio
dell'Autorita'; 
    c) «responsabile del  procedimento»,  il  dirigente  dell'ufficio
competente per la gestione del Casellario; 
    d) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    e) «correttivo», il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
    f) «codice antimafia», il decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159; 
    g) «linee guida», le linee guida emanate dall'Autorita' ai  sensi
dell'art. 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
    h) «Casellario», il Casellario informatico di cui  all'art.  213,
comma 10, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    i) «regolamento di accesso agli atti», il regolamento concernente
l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente  dall'Autorita'
adottato con deliberazione del 31 maggio 2016; 
    j) «dirigente», il dirigente dell'ufficio; 
    k) «s.a.», la stazione appaltante ai sensi dell'art. 3, comma  1,
lettera o), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    l)  «S.O.A.»,  le  societa'  organismi  di  attestazione  di  cui
all'art. 84, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    m) «o.e.», i soggetti di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  p),
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    n) «C.E.L.», il Certificato di esecuzione lavori; 
    o) «C.I.G. », il Codice identificativo gara; 
    p) «P.E.C.», la posta elettronica certificata; 
    q)  «sito  istituzionale»,  il  sito   internet   dell'Autorita':
www.anticorruzione.it