Art. 10 Trasparenza del Casellario 1. Gli o.e. possono accedere, mediante l'utilizzo del C.I.G., alla sezione «B», di cui all'art. 8, per la verifica della propria posizione, con procedura telematica gestita dall'Autorita'. 2. Gli o.e. che partecipano ad una procedura di gara possono accedere al Casellario informatico, nel periodo compreso tra la data di scadenza della presentazione delle offerte e i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione o di ammissione alla gara ai sensi dell'art. 29, comma 1, codice, per visionare la posizione di tutti i partecipanti. 3. L'accesso di cui al comma 2 e' consentito agli o.e. che hanno presentato l'offerta, mediante l'utilizzo del C.I.G., con procedura telematica gestita dall'Autorita'.