Art. 10 
 
                     Trasparenza del Casellario 
 
  1. Gli o.e. possono accedere, mediante l'utilizzo del C.I.G.,  alla
sezione «B», di  cui  all'art.  8,  per  la  verifica  della  propria
posizione, con procedura telematica gestita dall'Autorita'. 
  2. Gli o.e. che  partecipano  ad  una  procedura  di  gara  possono
accedere al Casellario informatico, nel periodo compreso tra la  data
di scadenza della presentazione  delle  offerte  e  i  trenta  giorni
successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione
o di ammissione alla gara ai sensi dell'art. 29, comma 1, codice, per
visionare la posizione di tutti i partecipanti. 
  3. L'accesso di cui al comma 2 e' consentito agli  o.e.  che  hanno
presentato l'offerta, mediante l'utilizzo del C.I.G.,  con  procedura
telematica gestita dall'Autorita'.