Art. 2 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina la gestione del Casellario informatico ed in particolare: a) la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le s.a., le S.O.A. e gli o.e. sono tenuti a comunicare alla Autorita'; b) il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel Casellario informatico; c) l'aggiornamento delle annotazioni nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.