Art. 3 
 
                         Diritto di accesso 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
e dal decreto legislativo 25  maggio  2016,  n.  97,  in  materia  di
accesso, le informazioni acquisite dall'Autorita'  nello  svolgimento
del procedimento di annotazione sono sottratte  all'accesso  fino  al
momento in cui le risultanze procedimentali  non  saranno  comunicate
alle parti interessate.