Art. 3 Diritto di accesso 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in materia di accesso, le informazioni acquisite dall'Autorita' nello svolgimento del procedimento di annotazione sono sottratte all'accesso fino al momento in cui le risultanze procedimentali non saranno comunicate alle parti interessate.