Art. 8 
 
          Sezione B: area riservata alle s.a. e alle S.O.A. 
 
  1. La sezione «B» e' ad accesso riservato alle s.a. e  alle  S.O.A.
E', altresi', accessibile agli o.e. destinatari del provvedimento  di
annotazione  per  la  visione  della  propria   posizione,   mediante
presentazione di istanza all'ufficio  competente,  nelle  more  della
definizione di una apposita procedura telematica di cui all'art. 10. 
  2. La sezione «B»  per  gli  o.e.  qualificati  e  non  qualificati
contiene: 
    a)  le  notizie,  le  informazioni  e  i   dati   concernenti   i
provvedimenti  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure
d'appalto o di concessione e di  revoca  dell'aggiudicazione  per  la
presenza di uno dei motivi di  esclusione  di  cui  all'art.  80  del
codice, che consolidano il  grave  illecito  professionale  posto  in
essere nello svolgimento della procedura di gara od altre  situazioni
idonee a porre in dubbio l'integrita' o affidabilita'  dell'operatore
economico; 
    b) le notizie, le informazioni e  i  dati  emersi  nel  corso  di
esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: 
      i)  provvedimenti  di  risoluzione  del  contratto  per   grave
inadempimento, anche se contestati in giudizio; 
      ii)  provvedimenti  di  applicazione  delle  penali   o   altri
provvedimenti di condanna al risarcimento del  danno  o  sanzioni  di
importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al
medesimo contratto, all'1 % del suo importo; 
      iii) altri comportamenti  sintomatici  di  persistenti  carenze
professionali. 
    c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti,  di  cui  all'art.
89, del codice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva; 
    d) i provvedimenti interdittivi  a  contrarre  con  le  pubbliche
amministrazioni  e  alla  partecipazione  a  gare  pubbliche  di  cui
all'art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    e)  le  ulteriori  misure   interdittive   che   impediscono   la
partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti; 
    f)  i  provvedimenti  sanzionatori   di   natura   pecuniaria   e
interdittiva comminati dall'Autorita'; 
    g)   i   provvedimenti   di   natura    sanzionatoria    adottati
dall'Autorita' di cui e' gia' trascorso il periodo interdittivo dalla
partecipazione alle gare; 
    h) le informazioni inerenti la sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, codice antimafia o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4,
del medesimo codice antimafia; 
    i) le informazioni inerenti le cessazioni di attivita' risultanti
dal registro delle imprese, ove comunicate; 
    j) le comunicazioni effettuate dal Procuratore  della  Repubblica
competente all'Autorita', ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera l),
circa l'omessa denuncia da parte dell'o.e. all'autorita'  giudiziaria
di essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317  e  629
del codice penale, 
    k)  le  comunicazioni  effettuate  dal  Prefetto  al   Presidente
dell'Autorita' ai sensi dell'art. 32, decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, circa  l'adozione  delle  misure  straordinarie  di  gestione,
sostegno e monitoraggio alle imprese, dando evidenza di  un'eventuale
e  successiva  applicazione  all'o.e.  della  misura  del   controllo
giudiziario ex art. 34-bis, codice antimafia. 
    l)  le  comunicazioni  effettuate  dalle  autorita'   giudiziarie
competenti in merito all'applicazione di misure cautelari nell'ambito
di  procedimenti  per  l'accertamento   di   reati   correlati   allo
svolgimento   dell'attivita'   di   impresa,   comunque    rientranti
nell'elenco di cui all'art. 80, comma 1, del codice, nei confronti di
persone  fisiche  che  rivestono,  all'interno  degli   o.e.,   ruoli
rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 3, del codice. 
  3. La sezione «B» per gli o.e. qualificati contiene anche: 
    a) la perdita dei requisiti di qualificazione  che  dia  luogo  a
ridimensionamento o decadenza dell'attestazione di qualificazione per
l'esecuzione di lavori pubblici; 
    b) gli avvalimenti utilizzati ai fini del conseguimento, da parte
delle imprese ausiliate, dell'attestazione S.O.A.,  nonche'  l'elenco
dei requisiti di cui all'art. 89 messi  a  disposizione  dall'impresa
ausiliaria; 
    c) la perdita del requisito relativo al possesso del  sistema  di
qualita' aziendale riconosciuto dagli organismi di certificazione; 
    d) la falsita' delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti  e
alle condizioni rilevanti per il conseguimento  dell'attestazione  di
qualificazione prevista dall'art. 84, comma 1, del codice; 
    e)   i   certificati   dei   lavori   utili   al    conseguimento
dell'attestazione di qualificazione.