Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    Nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale   del   29
settembre 2020 si procedera' alla ripubblicazione del presente  testo
coordinato, corredato delle relative note. 
 
                               Art. 1 
 
Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
  periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei  contratti
  pubblici sotto soglia 
 
  1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  in
deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,
3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del
procedimento equivalente sia adottato entro il ((31 dicembre  2021)).
In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura  sia  sospesa  per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione
o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine
di  due  mesi  dalla  data  di  adozione  dell'atto  di   avvio   del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui  al  comma  2,
lettera b). Il  mancato  rispetto  dei  termini  di  cui  al  secondo
periodo, la  mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il
tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai
fini della responsabilita' del responsabile  unico  del  procedimento
per danno erariale e,  qualora  imputabili  all'operatore  economico,
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
  2. Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono
all'affidamento delle attivita' di esecuzione di  lavori,  servizi  e
forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le
seguenti modalita': 
  ((a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a  150.000
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria
e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro;)) 
  b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno
cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un
criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori
economici, ((per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di  progettazione,
di importo pari o superiore a 75.000 euro)) e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a  350.000  euro,
ovvero di almeno  dieci  operatori  per  lavori  di  importo  pari  o
superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero  di
almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016. ((Le stazioni appaltanti  danno  evidenza
dell'avvio delle procedure negoziate di  cui  alla  presente  lettera
tramite pubblicazione di  un  avviso  nei  rispettivi  siti  internet
istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento,
la cui  pubblicazione  nel  caso  di  cui  alla  lettera  a)  non  e'
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati.)) 
  3.  Gli  affidamenti  diretti  possono  essere  realizzati  tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli  elementi
descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  n.  50
del 2016. Per gli affidamenti di cui  al  comma  2,  lettera  b),  le
stazioni appaltanti, ((fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,))  nel
rispetto dei principi di trasparenza, di  non  discriminazione  e  di
parita' di trattamento, procedono, a loro scelta,  all'aggiudicazione
dei  relativi  appalti,  sulla   base   del   criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa ovvero del  prezzo  piu'  basso.  Nel
caso di aggiudicazione con il criterio  del  prezzo  piu'  basso,  le
stazioni appaltanti procedono all'esclusione  automatica  dalla  gara
delle offerte che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi  dell'articolo
97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50  del  2016,
anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore  a
cinque. 
  4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente  articolo  la
stazione appaltante non  richiede  le  garanzie  provvisorie  di  cui
all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
considerazione  della  tipologia   e   specificita'   della   singola
procedura, ricorrano particolari esigenze  che  ne  giustifichino  la
richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta
la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato  rispetto
a quello previsto dal medesimo articolo 93. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e
svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di  cui  agli  articoli
247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ((convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di  seguito  citato
anche come «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»,)) fino  all'importo
di cui alla  lettera  d),  comma  1,  dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  ((5-bis.  All'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),  del   decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «. La pubblicazione dell'avviso sui risultati  della
procedura di affidamento non e' obbligatoria». 
  5-ter. Al  fine  di  incentivare  e  semplificare  l'accesso  delle
microimprese,  piccole  e  medie   imprese,   come   definite   nella
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6  maggio  2003,
alla liquidita' per far fronte alle ricadute  economiche  negative  a
seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale
da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo  112,  comma
5, lettera b), del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, della gestione  di  fondi  pubblici  europei,
nazionali, regionali e camerali  diretti  a  sostenere  l'accesso  al
credito  delle  imprese,  fino  agli  importi  di  cui  al  comma   1
dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.))