Art. 2 
 
Procedure  per  l'incentivazione  degli  investimenti   pubblici   in
  relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia 
 
  1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  si
applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione
del contratto di cui al presente  articolo  qualora  la  determina  a
contrarre o altro atto di  avvio  del  procedimento  equivalente  sia
adottato entro il ((31  dicembre  2021)).  In  tali  casi,  salve  le
ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di  provvedimenti
dell'autorita'  giudiziaria,  l'aggiudicazione   o   l'individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi  dalla
data di adozione dell'atto di  avvio  del  procedimento.  Il  mancato
rispetto dei  termini  di  cui  al  periodo  precedente,  la  mancata
tempestiva  stipulazione   del   contratto   e   il   tardivo   avvio
dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati  ai  fini  della
responsabilita' del responsabile unico  del  procedimento  per  danno
erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono
causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o  di  risoluzione
del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio  dichiarata
dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
  2. Salvo quanto  previsto  dal  comma  3,  le  stazioni  appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di  esecuzione  di  lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di  importo  pari  o  superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile
2016 n.  50,  mediante  la  procedura  aperta,  ristretta  o,  previa
motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti  dalla  legge,
((la procedura competitiva)) con negoziazione di cui agli articoli 61
e  62  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  ((o  il  dialogo
competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50  del
2016,)) per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per
i settori speciali, in  ogni  caso  con  i  termini  ridotti  di  cui
all'articolo 8, comma 1, lettera c), ((del presente decreto)). 
  3. Per l'affidamento  delle  attivita'  di  esecuzione  di  lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di  opere  di  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui  all'articolo  63
del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e  di
cui all'articolo 125, per i settori speciali, puo' essere utilizzata,
((previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro
atto equivalente, nel rispetto di un criterio di  rotazione,))  nella
misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla ((pandemia
da  COVID-19))  o  dal  periodo  di   sospensione   delle   attivita'
determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la
crisi,  i  termini,  anche  abbreviati,  previsti   dalle   procedure
ordinarie non possono essere rispettati. ((La procedura negoziata  di
cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  per  i
settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori  speciali,
puo' essere utilizzata altresi' per l'affidamento delle attivita'  di
esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa
collocata in aree di  preesistente  crisi  industriale  complessa  ai
sensi dell'articolo 27 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione
dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31  gennaio  2020,
abbiano stipulato con  le  pubbliche  amministrazioni  competenti  un
accordo di programma  ai  sensi  dell'articolo  252-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.)) 
  4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3  e  nei  settori  dell'edilizia
scolastica, universitaria, sanitaria, ((giudiziaria e  penitenziaria,
delle infrastrutture per attivita' di ricerca scientifica e)) per  la
sicurezza pubblica, dei trasporti e  delle  infrastrutture  stradali,
ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi  compresi
gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020
e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi  aggiornamenti,  nonche'  ((per  gli
interventi  funzionali  alla  realizzazione   del   Piano   nazionale
integrato per l'energia e il  clima  (PNIEC),))  e  per  i  contratti
relativi  o  collegati  ad  essi,  per   quanto   non   espressamente
disciplinato dal  presente  articolo,  le  stazioni  appaltanti,  per
l'affidamento delle attivita' di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e
forniture nonche' dei servizi di ingegneria e  architettura,  inclusa
l'attivita'  di  progettazione,  e  per  l'esecuzione  dei   relativi
contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei
principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni  in  materia  di  subappalto.
((Tali disposizioni si applicano, altresi', agli  interventi  per  la
messa a norma o in sicurezza  degli  edifici  pubblici  destinati  ad
attivita' istituzionali,  al  fine  di  sostenere  le  imprese  ed  i
professionisti  del  comparto  edile,  anche  operanti  nell'edilizia
specializzata sui beni vincolati  dal  punto  di  vista  culturale  o
paesaggistico, nonche' di  recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio
esistente.)) 
  5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile  unico
del  procedimento  che,  con  propria  determinazione   adeguatamente
motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione
del contratto, anche in corso d'opera. 
  6. Gli  atti  delle  stazioni  appaltanti  adottati  ai  sensi  del
presente articolo sono pubblicati e aggiornati ((nei rispettivi  siti
internet istituzionali,)) nella sezione «Amministrazione trasparente»
e sono soggetti alla disciplina di  cui  al  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai  sensi  e  per
gli effetti del predetto decreto legislativo n.  33  del  2013,  sono
altresi' pubblicati gli  ulteriori  atti  indicati  all'articolo  29,
comma 1, del decreto legislativo  n.  50  del  2016.  Il  ricorso  ai
contratti secretati di cui all'articolo 162 del  decreto  legislativo
n. 50 del 2016 e' limitato ai casi di stretta necessita'  e  richiede
una specifica motivazione.