((Art. 2 - ter 
 
Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo
                    Ferrovie dello Stato italiane 
 
  1. Allo scopo  di  favorire  una  piu'  efficace  attuazione  delle
sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96,  anche   mediante   la   razionalizzazione   degli   acquisti   e
l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle societa' del  gruppo
Ferrovie dello Stato: 
  a) fino al 31 dicembre 2021 le societa' del gruppo  Ferrovie  dello
Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga  alla  disciplina
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  ad  eccezione  delle
norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite  convenzioni  al  fine  di  potersi
avvalere delle  prestazioni  di  beni  e  servizi  rese  dalle  altre
societa' del gruppo; 
  b) fino al 31  dicembre  2021  e'  consentito  ad  ANAS  S.p.A.  di
avvalersi dei contratti, anche di  accordi  quadro,  stipulati  dalle
societa' del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari  di
beni e servizi appartenenti  alla  stessa  categoria  merceologica  e
legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali  ai  propri
compiti istituzionali.))