Art. 3 
 
            Verifiche antimafia e protocolli di legalita' 
 
  1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle  verifiche
antimafia per corrispondere con efficacia e celerita'  alle  esigenze
degli   interventi   di   sostegno    e    rilancio    del    sistema
economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale  del
COVID-19, fino al  ((31  dicembre  2021)),  ricorre  sempre  il  caso
d'urgenza e si procede  ai  sensi  dell'articolo  92,  comma  3,  del
decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  nei  procedimenti
avviati su istanza di parte, che hanno  ad  oggetto  l'erogazione  di
benefici  economici  comunque  denominati,  erogazioni,   contributi,
sovvenzioni, finanziamenti, prestiti,  agevolazioni  e  pagamenti  da
parte  di  pubbliche  amministrazioni,  qualora  il  rilascio   della
documentazione non sia immediatamente conseguente alla  consultazione
della banca dati di cui all'articolo 96  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto  previsto  dagli  articoli
1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,  nonche'  dagli
articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34. 
  2. Fino  al  ((31  dicembre  2021)),  per  le  verifiche  antimafia
riguardanti  l'affidamento  e  l'esecuzione  dei  contratti  pubblici
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il
rilascio della informativa  liberatoria  provvisoria,  immediatamente
conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di  cui
al comma 3, anche quando l'accertamento e' eseguito per  un  soggetto
che risulti non censito, a condizione che non emergano nei  confronti
dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui
agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a),  b)  e  c),  del  decreto
legislativo 6  settembre  2011,  n.  159.  L'informativa  liberatoria
provvisoria  consente  di  stipulare,  approvare  o   autorizzare   i
contratti e subcontratti relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,
sotto  condizione  risolutiva,  ((ferme   restando))   le   ulteriori
verifiche ai fini del  rilascio  della  documentazione  antimafia  da
completarsi ((entro sessanta giorni)). 
  3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e  la  tempestivita'  degli
accertamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  si  procede  mediante  la
consultazione della banca dati nazionale unica  della  documentazione
antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti  delle
interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. 
  4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  qualora  la   documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una  delle  cause
interdittive ai sensi  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,
n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,  del  medesimo
decreto  legislativo  recedono  dai  contratti,  ((fatti  salvi))  il
pagamento del valore delle opere gia' eseguite e  il  rimborso  delle
spese sostenute per l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle
utilita' conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo  94,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  e
dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono  essere  individuate  ulteriori  misure  di   semplificazione
relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio
della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti. 
  6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159. 
  7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo
83 e' inserito il seguente: 
  «Art.  83-bis  (Protocolli  di  legalita').  -  1.   Il   Ministero
dell'interno puo' sottoscrivere protocolli, o altre  intese  comunque
denominate, per  la  prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di
criminalita'   organizzata,   anche   allo   scopo    di    estendere
convenzionalmente il ricorso alla  documentazione  antimafia  di  cui
all'articolo 84. I protocolli di cui  al  presente  articolo  possono
essere sottoscritti anche con imprese  di  rilevanza  strategica  per
l'economia   nazionale   nonche'   con   associazioni    maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale   di   categorie   produttive,
economiche o imprenditoriali ((e con le organizzazioni sindacali,)) e
possono prevedere modalita'  per  il  rilascio  della  documentazione
antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare
le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione
degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono
prevedere l'applicabilita'  delle  previsioni  del  presente  decreto
anche nei rapporti tra  contraenti,  pubblici  o  privati,  e  terzi,
nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. 
  2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della
legge 6 novembre 2012, n.  190,  nonche'  l'iscrizione  nell'anagrafe
antimafia   degli   esecutori   istituita   dall'articolo   30    del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  equivale   al   rilascio
dell'informazione antimafia. 
  3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di  gara  o
lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita'
costituisce causa di esclusione  dalla  gara  o  di  risoluzione  del
contratto.».