((Art. 4 - bis 
 
          Ulteriori misure in materia di contratti pubblici 
 
  1.  In   considerazione   dell'incremento   dei   costi   derivanti
dall'adeguamento   alle   misure   di   contenimento   e    contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi
di pulizia o di lavanderia in ambito  sanitario  o  ospedaliero,  nel
caso in cui detto adeguamento determini un  incremento  di  spesa  di
importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato  nel  bando  di
gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in  relazione
alle procedure di affidamento aggiudicate in  data  anteriore  al  31
gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano gia'  provveduto
alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non  si  sia  gia'
avvalso della facolta' di cui all'articolo 32, comma 8,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla  revoca  dell'aggiudicazione,
ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.
241.  In  tal  caso,  il  provvedimento  di  revoca   e'   comunicato
all'aggiudicatario entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia
in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione  alla  data
del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le   stazioni
appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai  sensi
dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  nel
caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e  contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  derivi  un  incremento  di
prezzo superiore al 20 per cento del valore del  contratto  iniziale.
La risoluzione del contratto di appalto e' dichiarata dalla  stazione
appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. In relazione ai contratti di cui al  comma  2,  resta  ferma  la
possibilita' di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo  le
modalita' di cui all'articolo 106 del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50.))