Art. 6 
 
                     Collegio consultivo tecnico 
 
  1.  Fino  al  ((31  dicembre  2021))  per  i  lavori  diretti  alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore  alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.  50,  e'  obbligatoria,  presso  ogni  stazione   appaltante,   la
costituzione di un  collegio  consultivo  tecnico,  prima  dell'avvio
dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data,con i
compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per  la
rapida risoluzione delle controversie o  delle  dispute  tecniche  di
ogni natura suscettibili di insorgere nel corso  dell'esecuzione  del
contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il  collegio
consultivo tecnico e' nominato entro  il  termine  di  trenta  giorni
decorrenti dalla medesima data. 
  2. Il collegio  consultivo  tecnico  e'  formato,  a  scelta  della
stazione appaltante,da tre componenti, o cinque in caso  di  motivata
complessita' dell'opera e  di  eterogeneita'  delle  professionalita'
richieste,  dotati  di  esperienza  e  qualificazione   professionale
adeguata  alla  tipologia   dell'opera,tra   ingegneri,   architetti,
giuristi ed economisti con comprovata esperienza  nel  settore  degli
appalti delle concessioni e degli  investimenti  pubblici,  anche  in
relazione allo specifico  oggetto  del  contratto  e  alla  specifica
conoscenza  di  metodi  e  strumenti  elettronici  quali  quelli   di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM),  maturata  per
effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ((,  oppure  che
siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di
almeno dieci anni)) nel settore  di  riferimento.  I  componenti  del
collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo,  ovvero
le parti possono concordare che ciascuna di esse  nomini  uno  o  due
componenti e che il terzo o il quinto  componente,  con  funzioni  di
presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in
cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro
il  termine  indicato  al  comma  1,  questo  e'  designato  entro  i
successivi cinque giorni dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle  regioni,  dalle
province autonome di Trento e Bolzano o  dalle  citta'  metropolitane
per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo  tecnico
si intende costituito al momento della designazione del terzo  o  del
quinto componente. All'atto della costituzione e' fornita al collegio
consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. 
  3.  Nell'adozione  delle  proprie   determinazioni,   il   collegio
consultivo puo' operare anche  in  videoconferenza  o  con  qualsiasi
altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni  informali
delle parti per favorire,  nella  risoluzione  delle  controversie  o
delle  dispute  tecniche  eventualmente  insorte,  la  scelta   della
migliore soluzione per  la  celere  esecuzione  dell'opera  a  regola
d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti  per  consentire
l'esposizione   in   contraddittorio   delle   rispettive    ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio  consultivo  tecnico
viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente  per
danno  erariale  e  costituisce,   salvo   prova   contraria,   grave
inadempimento  degli  obblighi   contrattuali;   l'osservanza   delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione
della responsabilita' del soggetto agente per danno  erariale,  salvo
il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico  hanno  la
natura del  lodo  contrattuale  previsto  dall'articolo  808-ter  del
codice  di  procedura  civile,  salva  diversa  e  motivata  volonta'
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.  Salva
diversa  previsione  di  legge,  le   determinazioni   del   collegio
consultivo  tecnico  sono  adottate  con  atto   sottoscritto   dalla
maggioranza dei componenti,  entro  il  termine  di  quindici  giorni
decorrenti  dalla  data  della  comunicazione  dei  quesiti,  recante
succinta  motivazione,  che  puo'  essere  integrata  nei  successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza  dei  componenti.  In
caso di particolari esigenze istruttorie  le  determinazioni  possono
essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione  dei  quesiti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza. 
  4. Per le opere diverse da quelle  di  cui  al  comma  1  le  parti
possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti  o
parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui
all'articolo 5. 
  5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile  unico  del
procedimento,  possono  costituire  un  collegio  consultivo  tecnico
formato da tre componenti  per  risolvere  problematiche  tecniche  o
giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella  fase
antecedente  alla  esecuzione  del   contratto,   ivi   comprese   le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre  clausole
e condizioni del bando o dell'invito,nonche' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione, ((e dei criteri)) di selezione e  di
aggiudicazione. In tale  caso  due  componenti  sono  nominati  dalla
stazione appaltante e il terzo componente e' nominato  dal  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  le  opere  di  interesse
nazionale,dalle regioni, dalle province autonome di Trento e  Bolzano
o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale.  Ferma
l'eventuale  necessita'  di  sostituzione  di  uno   dei   componenti
designati dalla stazione appaltante con uno  di  nomina  privata,  le
funzioni di componente del collegio consultivo  tecnico  nominato  ai
sensi del  presente  comma  non  sono  incompatibili  con  quelle  di
componente del collegio nominato ai sensi del comma 1. 
  6.  Il  collegio  consultivo  tecnico   e'   sciolto   al   termine
dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne  e'
obbligatoria la costituzione, in  data  anteriore  su  accordo  delle
parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria  la  costituzione,  il
collegio puo' essere sciolto dal ((31 dicembre  2021))  in  qualsiasi
momento, su accordo tra le parti. 
  7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a  un
compenso a carico delle parti e proporzionato al  valore  dell'opera,
al numero, alla qualita' e alla  tempestivita'  delle  determinazioni
assunte. In mancanza di determinazioni o pareri  ad  essi  spetta  un
gettone unico onnicomprensivo. In  caso  di  ritardo  nell'assunzione
delle  determinazioni  e'  prevista  una  decurtazione  del  compenso
stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per  ogni
ritardo. Il compenso e' liquidato  dal  collegio  consultivo  tecnico
unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la  emissione
di parcelle di acconto,  in  applicazione  delle  tariffe  richiamate
dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a
un quarto. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici  d'ufficio.
I compensi dei membri del collegio  sono  computati  all'interno  del
quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. 
  8.  Ogni  componente  del  collegio  consultivo  tecnico  non  puo'
ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque  non
puo' svolgere piu' di dieci incarichi  ogni  due  anni.  In  caso  di
ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore  a
sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola  determinazione,  i
componenti del collegio non possono essere nuovamente  nominati  come
componenti di altri collegi per la  durata  di  tre  anni  decorrenti
dalla data di maturazione  del  ritardo.  Il  ritardo  ingiustificato
nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di  decadenza
del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere  le
determinazioni di propria  competenza  prescindendo  dal  parere  del
collegio. 
  9.  Sono  abrogati  i  commi  da  11  a  14  dell'articolo  1   del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.