Art. 8 
 
     Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici 
 
  1. In relazione alle procedure pendenti  disciplinate  dal  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i  quali
si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, nonche', in caso di  contratti  senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in  ogni  caso
per  le  procedure  disciplinate  dal  medesimo  decreto  legislativo
avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e fino alla data del ((31 dicembre 2021)): 
  ((a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  80  del  medesimo  decreto  legislativo,  nonche'   dei
requisiti di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  alla
procedura;)) 
  b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena  di  esclusione
dalla procedura, l'obbligo per  l'operatore  economico  di  procedere
alla visita dei luoghi, nonche'  alla  consultazione  sul  posto  dei
documenti di gara e relativi allegati ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del  2016
esclusivamente   laddove   detto   adempimento    sia    strettamente
indispensabile in ragione della  tipologia,  del  contenuto  o  della
complessita' dell'appalto da affidare; 
  c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni
dei termini  procedimentali  per  ragioni  di  urgenza  di  cui  agli
articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e  3,  del
decreto  legislativo  n.  50  del   2016.   Nella   motivazione   del
provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e'  necessario
dar conto delle ragioni  di  urgenza,  che  si  considerano  comunque
sussistenti; 
  d) le procedure di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
possono essere avviate anche in mancanza di una specifica  previsione
nei documenti di programmazione di cui all'articolo  21  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati, a condizione  che  ((entro
trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto)) si provveda ad un aggiornamento
in conseguenza degli effetti dell'((emergenza da COVID-19)). 
  2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il
termine per la presentazione delle offerte, le  stazioni  appaltanti,
fermo quanto previsto dall'articolo 103 del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento  di
aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020. 
  3. In relazione agli accordi quadro  di  cui  all'articolo  54  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono,  entro
la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati
su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei
modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. 
  4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto: 
  a) il direttore dei lavori adotta, in  relazione  alle  lavorazioni
effettuate alla medesima data  e  anche  in  deroga  alle  specifiche
clausole contrattuali, lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente  e  comunque
entro cinque giorni dall'adozione  dello  stato  di  avanzamento.  Il
pagamento viene effettuato entro quindici giorni  dall'emissione  del
certificato di cui al secondo periodo; 
  b) sono riconosciuti, a valere sulle  somme  a  disposizione  della
stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento  e,
ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti  dai  ribassi
d'asta,   i   maggiori    costi    derivanti    dall'adeguamento    e
dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in  fase
di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in  attuazione
delle misure  di  contenimento  di  cui  agli  articoli  1  e  2  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1  del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione
del   pagamento   del   primo   stato   di   avanzamento   successivo
all'approvazione  dell'aggiornamento  del  piano   di   sicurezza   e
coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi; 
  c) il rispetto delle misure di contenimento previste  dall'articolo
1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge
n. 19 ((del 2020 nonche')) dai relativi provvedimenti attuativi,  ove
impedisca, anche  solo  parzialmente,  il  regolare  svolgimento  dei
lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi  o  delle  forniture
costituisce causa di forza  maggiore,  ai  sensi  dell'articolo  107,
comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora  impedisca
di  ultimare  i  lavori,  i  servizi  o  le  forniture  nel   termine
contrattualmente previsto,  costituisce  circostanza  non  imputabile
all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo  107  ai  fini
della proroga di detto termine, ove richiesta; non si  applicano  gli
obblighi di comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione e le
sanzioni ((previsti dal terzo e dal  quarto  periodo))  del  comma  4
dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti
modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 30, comma 8,  dopo  le  parole:  «e  alle  altre
attivita' amministrative  in  materia  di  contratti  pubblici»  sono
inserite le seguenti: «nonche' di forme di coinvolgimento degli  enti
del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117»; 
  0a-bis)  all'articolo  36,  comma  1,  le  parole:   «Le   stazioni
appaltanti  possono,  altresi',  applicare  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  50»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le   stazioni
appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50»;)) 
    a) all'articolo 38: 
      1) al comma 1, secondo  periodo,  le  parole  «agli  ambiti  di
attivita',» sono soppresse; 
      2) al comma 2, primo periodo, le parole «sentite  l'ANAC  e  la
Conferenza Unificata,» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con
la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,»; 
      3) al comma 3: 
        3.1) sono premesse le seguenti parole:  «Fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 3-bis»; 
        3.2) alla lettera  a),  le  parole  «programmazione  e»  sono
soppresse; 
        3.3) dopo il comma 3, e' inserito  il  seguente:  «3-bis.  Le
centrali di committenza e i  soggetti  aggregatori  sono  qualificati
almeno negli ambiti di cui  al  comma  3,  lettere  a)  e  b).  Nelle
aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni,  servizi  o  lavori
effettuati  dalle  centrali  di  committenza,  ovvero  dai   soggetti
aggregatori, le attivita' correlate all'ambito di  cui  al  comma  3,
lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per  i
quali sono svolte  le  suddette  aggiudicazioni  purche'  qualificati
almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.»; 
      4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) e' aggiunto il
seguente: «5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche  nella
gestione di procedure di gara;»; 
      5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e' soppresso; 
    a-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli
archeologi» sono aggiunte ((le seguenti: «professionisti,  singoli  e
associati, e le societa' da essi costituite»;)) 
  ((a-ter) all'articolo 48, comma 7, secondo periodo, dopo le parole:
«per quali consorziati  il  consorzio  concorre;»  sono  inserite  le
seguenti: «qualora il consorziato designato  sia,  a  sua  volta,  un
consorzio di cui all'articolo 45, comma  2,  lettera  b),  e'  tenuto
anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per  i  quali
concorre;»; 
  a-quater) all'articolo 59,  comma  1,  sono  premesse  le  seguenti
parole: «Fermo restando quanto previsto dal titolo  VII  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;)) 
    b) all'articolo 80,comma 4, il quinto periodo e'  sostituito  dai
seguenti:  «Un  operatore  economico  puo'   essere   escluso   dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e'
a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che  lo  stesso  non  ha
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati  qualora
tale mancato pagamento costituisca  una  grave  violazione  ai  sensi
rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il  presente  comma
non si applica quando l'operatore economico ha  ottemperato  ai  suoi
obblighi pagando o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
imposte o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale
sia  comunque  integralmente  estinto,   purche'   l'estinzione,   il
pagamento  o  l'impegno  si  siano  perfezionati  anteriormente  alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.»; 
    c) all'articolo 83, dopo il comma  5  e'  inserito  il  seguente:
«5-bis. In relazione al requisito di cui  al  comma  4,  lettera  c),
l'adeguatezza della copertura  assicurativa  offerta  viene  valutata
sulla base della polizza assicurativa contro i  rischi  professionali
posseduta dall'operatore  economico  e  in  corso  di  validita'.  In
relazione alle polizze assicurative di importo  inferiore  al  valore
dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta
sia  corredata,  a  pena  di  esclusione,   dall'impegno   da   parte
dell'impresa  assicuratrice  ad  adeguare  il  valore  della  polizza
assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»; 
  ((c-bis) all'articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo,  dopo
le  parole:  «salvo  quanto  disposto  nel  presente  articolo»  sono
aggiunte le seguenti: «e fermo restando quanto  previsto  dal  titolo
VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; 
  c-ter) all'articolo 151, comma 3: 
  1) le parole: «il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo puo'» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «lo  Stato,  le
regioni e gli  enti  territoriali  possono,  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta  fermo  quanto
previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42»; 
  c-quater) all'articolo 180, comma  2,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «Nel caso di contratti di rendimento energetico
o  di  prestazione   energetica   (EPC),   i   ricavi   di   gestione
dell'operatore economico  possono  essere  determinati  e  pagati  in
funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di
altri criteri di prestazione energetica  stabiliti  contrattualmente,
purche'  quantificabili  in  relazione  ai  consumi;  la  misura   di
miglioramento  dell'efficienza  energetica,  calcolata  conformemente
alle norme in materia di attestazione  della  prestazione  energetica
degli immobili e delle altre infrastrutture energivore,  deve  essere
resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore
economico e deve essere  verificata  e  monitorata  durante  l'intera
durata del  contratto,  anche  avvalendosi  di  apposite  piattaforme
informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la  gestione,
l'elaborazione,  la  valutazione  e  il  monitoraggio   dei   consumi
energetici»;)) 
    d) all'articolo 183, comma 15: 
      1) al primo periodo, le parole «non presenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «anche se presenti»; 
      2) al nono periodo, le parole  «e'  inserito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «qualora non sia gia'  presente»  e  dopo  le  parole
«sulla base della normativa vigente» sono aggiunte le seguenti: «, e'
inserito in tali strumenti di programmazione». 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure  i
cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara,  sono  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima  data,  non  sono  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. 
  ((6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria da  COVID-19  e
delle conseguenti esigenze di accelerazione  dell'iter  autorizzativo
di grandi opere  infrastrutturali  e  di  architettura  di  rilevanza
sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle  citta'  o  sull'assetto
del  territorio,  sino  al  31  dicembre  2023,  su  richiesta  delle
amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette
opere di particolare interesse pubblico e rilevanza  sociale,  previo
parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali
e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla  procedura
di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma  2,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio  2018,
n. 76, consentendo alle medesime  amministrazioni  aggiudicatrici  di
procedere    direttamente    agli    studi     di     prefattibilita'
tecnico-economica  nonche'  alle  successive  fasi  progettuali,  nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50.)) 
  7.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea del comma  1,  le  parole  «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
  b) al comma 2, le parole «30 novembre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 novembre 2021»; 
  c) al comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021»; 
  d)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.   In   deroga
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, fino al 31 dicembre  2021,  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici esprime il  parere  obbligatorio  di  cui  al  comma  3  del
medesimo articolo 215 esclusivamente  sui  progetti  di  fattibilita'
tecnica ed economica di lavori  pubblici  di  competenza  statale,  o
comunque finanziati per almeno  il  50  per  cento  dallo  Stato,  di
importo pari o superiore  ai  100  milioni  di  euro.  Per  i  lavori
pubblici di importo inferiore a 100 milioni  di  euro  e  fino  a  50
milioni  di  euro,  le  competenze  del  Consiglio   superiore   sono
esercitate   dai   comitati   tecnici   amministrativi    presso    i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.  Per  i  lavori
pubblici di importo inferiore a  50  milioni  di  euro  si  prescinde
dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215,  comma  3,  del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016.». 
  ((7-bis. Al codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 115: 
  1) al comma 3,  primo  periodo,  le  parole:  «delle  attivita'  di
valorizzazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ovvero  mediante
l'affidamento di appalti pubblici di servizi»; 
  2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «di cui  all'articolo
114» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la possibilita' per
le amministrazioni di progettare i servizi e  i  relativi  contenuti,
anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico
del concessionario  e  l'equilibrio  economico  e  finanziario  della
gestione»; 
  b) all'articolo 117, comma 3, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi:  «Qualora  l'affidamento  dei  servizi  integrati  abbia  ad
oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera  vv),  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,
l'integrazione puo' essere  realizzata  anche  indipendentemente  dal
rispettivo valore economico dei servizi considerati.  E'  ammessa  la
stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o
piu' servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o piu' tra i  servizi
di pulizia, di vigilanza e di biglietteria».)) 
  8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle   misure   di   contenimento   e   contrasto   dell'((emergenza
epidemiologica  da  COVID-19)),   di   cui   all'articolo   122   del
decreto-legge 17 marzio 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla  scadenza  del  predetto
stato di emergenza, procede, nell'ambito dei  poteri  conferitigli  e
con le modalita' previste dalla suddetta  norma,  all'acquisizione  e
distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi  di  protezione
individuale, nonche' di ogni necessario  bene  strumentale,  compresi
gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico 2020-2021, nonche' a contenere e  contrastare  l'eventuale
emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario,  per
l'attuazione di quanto  previsto  dal  primo  periodo,  provvede  nel
limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del  Consiglio
dei  ministri  a  valere  sul  Fondo  emergenze  nazionali   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1;  le
risorse sono versate sull'apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei  contratti
pubblici, necessarie per dare attuazione al  primo  periodo,  possono
essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento
alla contabilita' speciale delle suddette risorse. 
  9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per
dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e
di  quella  territoriale  per  il   contrasto   dell'((emergenza   da
COVID-19)), possono essere avviate dal Commissario  straordinario  di
cui  all'articolo  122  del  decreto-legge  n.  18  del  2020   anche
precedentemente al trasferimento alla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
  10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente  o  per  la
stipulazione  del  contratto  relativamente  a  lavori,   servizi   o
forniture previsti o in  qualunque  modo  disciplinati  dal  presente
decreto, e' richiesto di  produrre  documenti  unici  di  regolarita'
contributiva di cui al decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  30  gennaio  2015,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o
autocertificare la regolarita' contributiva ovvero  il  possesso  dei
predetti  documenti  unici,  non   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 103,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  18  del  2020,
relative alla  proroga  oltre  la  data  del  31  luglio  2020  della
validita' dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. 
  ((10-bis.  Al  Documento  unico  di  regolarita'  contributiva   e'
aggiunto  quello  relativo  alla  congruita'   dell'incidenza   della
manodopera relativa allo specifico intervento, secondo  le  modalita'
indicate con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto.  Sono  fatte
salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati  prima  della
data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui al periodo precedente.)) 
  11. All'articolo 4 del decreto legislativo  15  novembre  2011,  n.
208, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del  Presidente  della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, su proposta del Ministro  della  difesa,
di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e  del
Consiglio di Stato, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque  giorni
dalla richiesta, e' definita la  disciplina  esecutiva,  attuativa  e
integrativa  delle  disposizioni  concernenti  le  materie   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed  e),  anche  in  relazione
alle disposizioni del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
applicabili al presente decreto.».