Avvertenza: 
 
    Si procede alla ripubblicazione del testo  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n.  76,  coordinato  con  la  legge  di  conversione  11
settembre  2020,  n.   120,   recante:   «Misure   urgenti   per   la
semplificazione e l'innovazione digitale», corredato  delle  relative
note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del  regolamento  di  esecuzione
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
 
Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
  periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei  contratti
  pubblici sotto soglia 
 
  1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  in
deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,
3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre  2021.  In
tali casi, salve le ipotesi in  cui  la  procedura  sia  sospesa  per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione
o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine
di  due  mesi  dalla  data  di  adozione  dell'atto  di   avvio   del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui  al  comma  2,
lettera b). Il  mancato  rispetto  dei  termini  di  cui  al  secondo
periodo, la  mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il
tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai
fini della responsabilita' del responsabile  unico  del  procedimento
per danno erariale e,  qualora  imputabili  all'operatore  economico,
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
  2. Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono
all'affidamento delle attivita' di esecuzione di  lavori,  servizi  e
forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le
seguenti modalita': 
    a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a  150.000
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria
e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro; 
    b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo  63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno
cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un
criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori
economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi  compresi  i
servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di  progettazione,
di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie  di  cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a  350.000  euro,
ovvero di almeno  dieci  operatori  per  lavori  di  importo  pari  o
superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero  di
almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016. Le  stazioni  appaltanti  danno  evidenza
dell'avvio delle procedure negoziate di  cui  alla  presente  lettera
tramite pubblicazione di  un  avviso  nei  rispettivi  siti  internet
istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento,
la cui  pubblicazione  nel  caso  di  cui  alla  lettera  a)  non  e'
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati. 
  3.  Gli  affidamenti  diretti  possono  essere  realizzati  tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli  elementi
descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  n.  50
del 2016. Per gli affidamenti di cui  al  comma  2,  lettera  b),  le
stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel  rispetto
dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di  parita'  di
trattamento,  procedono,  a  loro  scelta,   all'aggiudicazione   dei
relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente
piu'  vantaggiosa  ovvero  del  prezzo  piu'  basso.  Nel   caso   di
aggiudicazione con il criterio del prezzo  piu'  basso,  le  stazioni
appaltanti  procedono  all'esclusione  automatica  dalla  gara  delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso  pari  o  superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97,  commi
2, 2-bis e 2-ter, del decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  anche
qualora il numero delle  offerte  ammesse  sia  pari  o  superiore  a
cinque. 
  4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente  articolo  la
stazione appaltante non  richiede  le  garanzie  provvisorie  di  cui
all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
considerazione  della  tipologia   e   specificita'   della   singola
procedura, ricorrano particolari esigenze  che  ne  giustifichino  la
richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta
la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato  rispetto
a quello previsto dal medesimo articolo 93. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e
svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di  cui  agli  articoli
247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di  seguito  citato
anche come «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», fino all'importo di
cui  alla  lettera  d),  comma  1,  dell'articolo  35   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  5-bis.  All'articolo  36,  comma  2,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «. La pubblicazione dell'avviso sui risultati  della
procedura di affidamento non e' obbligatoria». 
  5-ter. Al  fine  di  incentivare  e  semplificare  l'accesso  delle
microimprese,  piccole  e  medie   imprese,   come   definite   nella
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6  maggio  2003,
alla liquidita' per far fronte alle ricadute  economiche  negative  a
seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale
da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo  112,  comma
5, lettera b), del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, della gestione  di  fondi  pubblici  europei,
nazionali, regionali e camerali  diretti  a  sostenere  l'accesso  al
credito  delle  imprese,  fino  agli  importi  di  cui  al  comma   1
dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il presente testo coordinato non riporta gli allegati A
          e  B  di  cui  al  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76
          (pubblicato nel supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta
          Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020)  in
          quanto non modificati in sede di conversione. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  36,  comma  2,  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
          aprile 2016, n. 91, S.O., come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 36 (Contratti sotto soglia). - (Omissis) 
              2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  37  e
          38 e salva la  possibilita'  di  ricorrere  alle  procedure
          ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
          di lavori, servizi e forniture di  importo  inferiore  alle
          soglie  di  cui  all'articolo  35,  secondo   le   seguenti
          modalita': 
                a) per affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000
          euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa
          consultazione di due o piu' operatori  economici  o  per  i
          lavori  in  amministrazione   diretta.   La   pubblicazione
          dell'avviso sui risultati della  procedura  di  affidamento
          non e' obbligatoria; 
                b) per affidamenti di  importo  pari  o  superiore  a
          40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
          soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
          mediante affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre
          preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
          le  forniture,  di  almeno   cinque   operatori   economici
          individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite
          elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
          di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
          anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto  e
          il noleggio di mezzi, per i quali si  applica  comunque  la
          procedura  di  cui  al  periodo  precedente.  L'avviso  sui
          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene
          l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                c) per  affidamenti  di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a  150.000  euro  e  inferiore  a  350.000  euro,
          mediante la procedura  negoziata  di  cui  all'articolo  63
          previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno   dieci
          operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio   di
          rotazione degli inviti, individuati sulla base di  indagini
          di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
          L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento
          contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                c-bis) per affidamenti di lavori di  importo  pari  o
          superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000  di  euro,
          mediante la procedura  negoziata  di  cui  all'articolo  63
          previa consultazione, ove  esistenti,  di  almeno  quindici
          operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio   di
          rotazione degli inviti, individuati sulla base di  indagini
          di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
          L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento
          contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                d) per  affidamenti  di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a 1.000.000 di euro e fino  alle  soglie  di  cui
          all'articolo 35, mediante ricorso  alle  procedure  di  cui
          all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
          97, comma 8. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 32, comma  2,  35,
          37, 38, 63, 93, 95, comma 3, 97 e 157, comma 2, del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 32  (Fasi  delle  procedure  di  affidamento).  -
          (Omissis). 
              2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento  dei
          contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in  conformita'
          ai  propri  ordinamenti,   decretano   o   determinano   di
          contrarre,  individuando  gli   elementi   essenziali   del
          contratto  e  i  criteri  di  selezione   degli   operatori
          economici  e  delle  offerte.  Nella   procedura   di   cui
          all'articolo 36, comma 2, lettere  a)  e  b),  la  stazione
          appaltante puo' procedere ad  affidamento  diretto  tramite
          determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
          modo semplificato, l'oggetto  dell'affidamento,  l'importo,
          il fornitore, le ragioni della  scelta  del  fornitore,  il
          possesso da parte sua dei requisiti di carattere  generale,
          nonche' il possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,
          ove richiesti. 
              (Omissis).». 
              «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e  metodi  di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di  lavori
          e per le concessioni; 
                b)  euro  135.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                c)  euro  209.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali  e
          di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
              2.  Nei  settori  speciali,  le  soglie  di   rilevanza
          comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
                b) euro 418.000 per  gli  appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi,  per  i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
              3.  Le  soglie  di  cui  al  presente   articolo   sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
              4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
          di lavori,  servizi  e  forniture  e'  basato  sull'importo
          totale    pagabile,    al    netto    dell'IVA,    valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
              5.  Se  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
              6. La scelta del  metodo  per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
              7. Il valore stimato dell'appalto  e'  quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
              8. Per gli appalti pubblici di lavori  il  calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
              9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                a) quando un'opera  prevista  o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato il valore complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              10. Per gli appalti di forniture: 
                a) quando un progetto  volto  ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e 2  e'  computato  il  valore  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              11. In deroga a quanto previsto dai commi 9  e  10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
              12. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
                a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
          successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti  o
          dell'esercizio precedente, rettificato, ove  possibile,  al
          fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in  termini   di
          quantita' o  di  valore  che  potrebbero  sopravvenire  nei
          dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
                b)  il  valore  stimato  complessivo  dei   contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
              13. Per gli appalti pubblici di  forniture  aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
                a) per gli appalti  pubblici  di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso
          il valore stimato dell'importo residuo; 
                b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
          che  non  puo'   essere   definita,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              14. Per gli appalti pubblici di servizi, il  valore  da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare  e
          altre forme di remunerazione; 
                b) per i servizi bancari e altri servizi  finanziari:
          gli onorari, le commissioni  da  pagare,  gli  interessi  e
          altre forme di remunerazione; 
                c) per gli appalti riguardanti la progettazione:  gli
          onorari,  le  commissioni  da  pagare  e  altre  forme   di
          remunerazione; 
                d) per  gli  appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                  1) in caso di appalti di durata determinata pari  o
          inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
          per l'intera loro durata; 
                  2) in caso di appalti  di  durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              15. Il calcolo del valore stimato di un  appalto  misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
              16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici  di
          acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
          valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso  dei
          contratti previsti durante l'intera  durata  degli  accordi
          quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
              17. Nel caso  di  partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
              18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
          l'importo dell'anticipazione del  prezzo  pari  al  20  per
          cento  da  corrispondere  all'appaltatore  entro   quindici
          giorni    dall'effettivo    inizio    della    prestazione.
          L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel  caso
          di consegna in via d'urgenza, ai  sensi  dell'articolo  32,
          comma  8,  del  presente  codice,   e'   subordinata   alla
          costituzione   di   garanzia   fideiussoria   bancaria    o
          assicurativa di importo pari  all'anticipazione  maggiorato
          del  tasso  di  interesse  legale  applicato   al   periodo
          necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
          cronoprogramma della prestazione. La predetta  garanzia  e'
          rilasciata da imprese bancarie  autorizzate  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   o
          assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
          si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai  requisiti
          di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
          rispettiva attivita'. La garanzia  puo'  essere,  altresi',
          rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
          degli intermediari finanziari di cui all'articolo  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  L'importo
          della  garanzia  viene  gradualmente   ed   automaticamente
          ridotto  nel  corso  della  prestazione,  in  rapporto   al
          progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle
          stazioni     appaltanti.     Il     beneficiario     decade
          dall'anticipazione,  con  obbligo   di   restituzione,   se
          l'esecuzione della prestazione non procede, per  ritardi  a
          lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  Sulle  somme
          restituite sono dovuti gli interessi legali con  decorrenza
          dalla data di erogazione della anticipazione.». 
              «Art.  37  (Aggregazioni   e   centralizzazione   delle
          committenze). - 1. Le stazioni appaltanti,  fermi  restando
          gli obblighi di utilizzo di  strumenti  di  acquisto  e  di
          negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni  in  materia  di  contenimento  della   spesa,
          possono    procedere    direttamente    e     autonomamente
          all'acquisizione  di  forniture  e   servizi   di   importo
          inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore  a
          150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di  ordini
          a valere su strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione
          dalle centrali di committenza e dai  soggetti  aggregatori.
          Per effettuare procedure di importo superiore  alle  soglie
          indicate al  periodo  precedente,  le  stazioni  appaltanti
          devono essere in possesso della  necessaria  qualificazione
          ai sensi dell'articolo 38. 
              2. Salvo quanto previsto al comma 1, per  gli  acquisti
          di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
          inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,  nonche'  per
          gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria  d'importo
          superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione  di  euro,
          le  stazioni  appaltanti  in  possesso   della   necessaria
          qualificazione di cui all'articolo  38  nonche'  gli  altri
          soggetti e  organismi  di  cui  all'articolo  38,  comma  1
          procedono  mediante  utilizzo  autonomo   degli   strumenti
          telematici  di  negoziazione  messi  a  disposizione  dalle
          centrali di committenza qualificate  secondo  la  normativa
          vigente. In caso  di  indisponibilita'  di  tali  strumenti
          anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le
          stazioni  appaltanti  operano  ai  sensi  del  comma  3   o
          procedono mediante lo svolgimento di procedure  di  cui  al
          presente codice. 
              3.  Le  stazioni  appaltanti  non  in  possesso   della
          necessaria qualificazione di cui all'articolo 38  procedono
          all'acquisizione di forniture, servizi e lavori  ricorrendo
          a una centrale di committenza ovvero mediante  aggregazione
          con una o piu' stazioni  appaltanti  aventi  la  necessaria
          qualifica. 
              4. Se la stazione appaltante e' un comune non capoluogo
          di provincia, fermo restando quanto previsto al comma  1  e
          al primo periodo del comma 2,  procede  secondo  una  delle
          seguenti modalita': 
                a) ricorrendo a  una  centrale  di  committenza  o  a
          soggetti aggregatori qualificati; 
                b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate
          come  centrali  di  committenza,  ovvero   associandosi   o
          consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme
          previste dall'ordinamento. 
                c)  ricorrendo   alla   stazione   unica   appaltante
          costituita presso  le  province,  le  citta'  metropolitane
          ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile
          2014, n. 56. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, garantendo la tutela dei  diritti  delle  minoranze
          linguistiche, sono individuati gli ambiti  territoriali  di
          riferimento in applicazione dei principi di sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e  le
          modalita' per la costituzione delle centrali di committenza
          in  forma  di  aggregazione  di  comuni  non  capoluogo  di
          provincia. In  caso  di  concessione  di  servizi  pubblici
          locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di
          competenza  della  centrale  di  committenza  coincide  con
          l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato  ai
          sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in  ogni
          caso  le  attribuzioni   delle   province,   delle   citta'
          metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla  legge
          7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata  in  vigore
          del decreto di cui al primo periodo si  applica  l'articolo
          216, comma 10. 
              6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1  a  5,
          le stazioni appaltanti possono acquisire lavori,  forniture
          o servizi mediante impiego di una centrale  di  committenza
          qualificata ai sensi dell'articolo 38. 
              7. Le centrali di committenza possono: 
                a)  aggiudicare  appalti,  stipulare  ed  eseguire  i
          contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici  e
          degli enti aggiudicatori; 
                b) stipulare accordi  quadro  ai  quali  le  stazioni
          appaltanti    qualificate     possono     ricorrere     per
          l'aggiudicazione dei propri appalti; 
                c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati
          elettronici. 
              8.  Le  centrali  di  committenza  qualificate  possono
          svolgere attivita' di committenza ausiliarie in  favore  di
          altre centrali di committenza o per  una  o  piu'  stazioni
          appaltanti in  relazione  ai  requisiti  di  qualificazione
          posseduti  e  agli  ambiti  territoriali   di   riferimento
          individuati dal decreto di cui al comma 5. 
              9. La stazione appaltante, nell'ambito delle  procedure
          gestite dalla centrale di committenza di cui fa  parte,  e'
          responsabile  del  rispetto  del  presente  codice  per  le
          attivita' ad essa direttamente imputabili. La  centrale  di
          committenza  che   svolge   esclusivamente   attivita'   di
          centralizzazione delle procedure di affidamento  per  conto
          di   altre   amministrazioni    aggiudicatrici    o    enti
          aggiudicatori e' tenuta al rispetto delle  disposizioni  di
          cui al presente codice e ne e' direttamente responsabile. 
              10. Due o piu'  stazioni  appaltanti  che  decidono  di
          eseguire congiuntamente appalti e concessioni  specifici  e
          che  sono  in  possesso,   anche   cumulativamente,   delle
          necessarie   qualificazioni   in   rapporto    al    valore
          dell'appalto o  della  concessione,  sono  responsabili  in
          solido  dell'adempimento  degli  obblighi   derivanti   dal
          presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresi'
          ad individuare un unico responsabile  del  procedimento  in
          comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con
          il quale  hanno  convenuto  la  forma  di  aggregazione  in
          centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla
          centrale di committenza. Si applicano  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 31. 
              11. Se la procedura di aggiudicazione non e' effettuata
          congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per  conto
          delle   stazioni   appaltanti   interessate,   esse    sono
          congiuntamente responsabili solo per  le  parti  effettuate
          congiuntamente.    Ciascuna    stazione    appaltante    e'
          responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti  dal
          presente codice unicamente per quanto riguarda le parti  da
          essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 
              12. Fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  degli
          strumenti di acquisto  e  di  negoziazione  previsti  dalle
          vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della
          spesa, nell'individuazione della centrale  di  committenza,
          anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le
          stazioni appaltanti procedono sulla base del  principio  di
          buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata
          motivazione. 
              13. Le stazioni appaltanti  possono  ricorrere  ad  una
          centrale di  committenza  ubicata  in  altro  Stato  membro
          dell'Unione   europea   solo   per    le    attivita'    di
          centralizzazione delle committenze svolte  nella  forma  di
          acquisizione  centralizzata  di  forniture  e/o  servizi  a
          stazioni  appaltanti;  la   fornitura   di   attivita'   di
          centralizzazione delle committenze da parte di una centrale
          di committenza ubicata in altro Stato membro e'  effettuata
          conformemente  alle  disposizioni  nazionali  dello   Stato
          membro in cui e' ubicata la centrale di committenza. 
              14.  Dall'applicazione  del  presente   articolo   sono
          esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
          aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita' previste
          dagli  articoli  da  115  a  121  e  gli   altri   soggetti
          aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).». 
              «Art. 38 (Qualificazione delle  stazioni  appaltanti  e
          centrali  di  committenza).  -  1.  Fermo  restando  quanto
          stabilito dall'articolo 37 in  materia  di  aggregazione  e
          centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC,
          che ne assicura la pubblicita', un  apposito  elenco  delle
          stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le
          centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in
          rapporto  ai  bacini   territoriali,   alla   tipologia   e
          complessita' del contratto  e  per  fasce  d'importo.  Sono
          iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi  i
          Provveditorati  interregionali  per  le  opere   pubbliche,
          CONSIP  S.p.a.,   INVITALIA   -   Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.a., nonche' i soggetti  aggregatori  regionali  di  cui
          all'articolo 9 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89. 
              1-bis.  Al  fine  di  ottimizzare   le   procedure   di
          affidamento degli appalti  pubblici  per  la  realizzazione
          delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa
          spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa'
          Sport e salute Spa e' qualificata di  diritto  centrale  di
          committenza e puo' svolgere attivita'  di  centralizzazione
          delle   committenze   per   conto   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici o  degli  enti  aggiudicatari  operanti  nel
          settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni
          di cui al presente codice. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottarsi,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
          e delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  della  pubblica   amministrazione,   entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, di intesa con la  Conferenza  unificata  e  sentita
          l'ANAC, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per
          l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in  applicazione
          dei     criteri     di     qualita',      efficienza      e
          professionalizzazione,  tra  cui,  per   le   centrali   di
          committenza, il carattere di stabilita' delle  attivita'  e
          il relativo  ambito  territoriale.  Il  decreto  definisce,
          inoltre,  le  modalita'   attuative   del   sistema   delle
          attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento
          e revoca, nonche' la data a decorrere dalla quale entra  in
          vigore il nuovo sistema di qualificazione. 
              3. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  3-bis  la
          qualificazione ha ad oggetto il complesso  delle  attivita'
          che caratterizzano il processo di acquisizione di un  bene,
          servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: 
                a) capacita' di progettazione; 
                b) capacita' di affidamento; 
                c) capacita' di verifica sull'esecuzione e  controllo
          dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e  la  messa
          in opera. 
              3-bis.  Le  centrali  di  committenza  e   i   soggetti
          aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui  al
          comma 3, lettere a) e  b).  Nelle  aggiudicazioni  relative
          all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle
          centrali di committenza, ovvero dai  soggetti  aggregatori,
          le attivita'  correlate  all'ambito  di  cui  al  comma  3,
          lettera  c)  possono  essere  effettuate  direttamente  dai
          soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni
          purche'  qualificati  almeno  in  detto  ambito  secondo  i
          criteri  individuati  dal  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 2. 
              4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla
          base dei seguenti parametri: 
                a) requisiti di base, quali: 
                  1) strutture organizzative  stabili  deputate  agli
          ambiti di cui al comma 3; 
                  2)  presenza  nella  struttura   organizzativa   di
          dipendenti aventi specifiche competenze  in  rapporto  alle
          attivita' di cui al comma 3; 
                  3)  sistema  di  formazione  ed  aggiornamento  del
          personale; 
                  4)  numero  di  gare  svolte  nel  quinquennio  con
          indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
          varianti approvate,  verifica  sullo  scostamento  tra  gli
          importi posti a base  di  gara  e  consuntivo  delle  spese
          sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
          di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 
                  5) rispetto dei tempi previsti per i  pagamenti  di
          imprese e fornitori come stabilito dalla vigente  normativa
          ovvero rispetto dei  tempi  previsti  per  i  pagamenti  di
          imprese e fornitori, secondo gli  indici  di  tempestivita'
          indicati dal decreto adottato in  attuazione  dell'articolo
          33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
                  5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione
          dei dati  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture che alimentano gli  archivi  detenuti  o  gestiti
          dall'Autorita', come individuati dalla stessa Autorita'  ai
          sensi dell'articolo 213, comma 9; 
                  5-ter) per i lavori, adempimento a quanto  previsto
          dagli articoli 1 e 2 del decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo
          stato di attuazione  delle  opere  pubbliche,  di  verifica
          dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
          costituzione del  Fondo  opere  e  del  Fondo  progetti,  e
          dall'articolo 29, comma 3; 
                  5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche
          nella gestione di procedure di gara; 
                b) requisiti premianti, quali: 
                  1)  valutazione  positiva   dell'ANAC   in   ordine
          all'attuazione di  misure  di  prevenzione  dei  rischi  di
          corruzione e promozione della legalita'; 
                  2) presenza di sistemi di gestione  della  qualita'
          conformi alla norma UNI EN ISO  9001  degli  uffici  e  dei
          procedimenti di gara, certificati da organismi  accreditati
          per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
          del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
                  4) livello di soccombenza nel contenzioso; 
                  5)  applicazione  di  criteri   di   sostenibilita'
          ambientale e  sociale  nell'attivita'  di  progettazione  e
          affidamento. 
              4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
          articolazioni,   anche    territoriali,    verificano    la
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 4  in  capo  alle
          medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
          qualificazione. 
              5. La qualificazione conseguita opera per la durata  di
          cinque anni e puo' essere rivista a  seguito  di  verifica,
          anche a campione, da parte di ANAC  o  su  richiesta  della
          stazione appaltante. 
              6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del sistema
          di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai  commi
          da 1 a 5,  ed  assegna  alle  stazioni  appaltanti  e  alle
          centrali di committenza, anche per le attivita' ausiliarie,
          un  termine  congruo  al  fine  di  dotarsi  dei  requisiti
          necessari  alla   qualificazione.   Stabilisce,   altresi',
          modalita'   diversificate   che   tengano    conto    delle
          peculiarita'  dei  soggetti  privati  che   richiedono   la
          qualificazione. 
              7. Con il provvedimento  di  cui  al  comma  6,  l'ANAC
          stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere  disposta  la
          qualificazione con riserva, finalizzata a  consentire  alla
          stazione appaltante e alla centrale di  committenza,  anche
          per le attivita'  ausiliarie,  di  acquisire  la  capacita'
          tecnica ed organizzativa richiesta. La  qualificazione  con
          riserva ha una durata  massima  non  superiore  al  termine
          stabilito  per  dotarsi  dei   requisiti   necessari   alla
          qualificazione. 
              8. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          nuovo sistema di qualificazione delle stazioni  appaltanti,
          l'ANAC non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)
          alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione  di
          beni, servizi o lavori non rientranti nella  qualificazione
          conseguita. Fino alla predetta data, si applica  l'articolo
          216, comma 10. 
              9. Una quota parte  delle  risorse  del  fondo  di  cui
          all'articolo  213,  comma  14,  attribuite  alla   stazione
          appaltante con  il  decreto  di  cui  al  citato  comma  e'
          destinata  dall'amministrazione   di   appartenenza   della
          stazione appaltante premiata al fondo per la  remunerazione
          del risultato dei dirigenti e dei  dipendenti  appartenenti
          alle unita' organizzative competenti per i procedimenti  di
          cui al  presente  codice.  La  valutazione  positiva  della
          stazione    appaltante    viene    comunicata     dall'ANAC
          all'amministrazione   di   appartenenza   della    stazione
          appaltante perche' ne tenga comunque conto  ai  fini  della
          valutazione della performance  organizzativa  e  gestionale
          dei dipendenti interessati. 
              10.  Dall'applicazione  del  presente   articolo   sono
          esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
          aggiudicatrici e gli altri soggetti  aggiudicatori  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera g).». 
              «Art. 63 (Uso della procedura  negoziata  senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi  e  nelle
          circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
          aggiudicatrici   possono   aggiudicare   appalti   pubblici
          mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
          di un bando di gara, dando conto con adeguata  motivazione,
          nel primo  atto  della  procedura,  della  sussistenza  dei
          relativi presupposti. 
              2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture  e
          servizi, la procedura negoziata senza previa  pubblicazione
          puo' essere utilizzata: 
                a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta  o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo'  essere  escluso  ai  sensi  dell'articolo  80  o  non
          soddisfa    i    criteri     di     selezione     stabiliti
          dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi  dell'articolo
          83; 
                b) quando i lavori, le forniture o i servizi  possono
          essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
          economico per una delle seguenti ragioni: 
                  1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
          nell'acquisizione di  un'opera  d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
                  2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
                  3)  la  tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i
          diritti di proprieta' intellettuale. 
              Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano  solo
          quando non esistono altri operatori economici  o  soluzioni
          alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza  non  e'
          il risultato di una limitazione artificiale  dei  parametri
          dell'appalto; 
                c) nella misura strettamente necessaria  quando,  per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
              Le circostanze invocate a giustificazione  del  ricorso
          alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non  devono
          essere  in  alcun  caso  imputabili  alle   amministrazioni
          aggiudicatrici. 
              3. Nel  caso  di  appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,
          consentita nei casi seguenti: 
                a) qualora  i  prodotti  oggetto  dell'appalto  siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
                b) nel caso di consegne complementari effettuate  dal
          fornitore originario e destinate  al  rinnovo  parziale  di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo' comunque di regola superare i tre anni; 
                c) per forniture quotate  e  acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
          particolarmente vantaggiose,  da  un  fornitore  che  cessa
          definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
          delle procedure concorsuali. 
              4. La procedura  prevista  dal  presente  articolo  e',
          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
              5. La presente procedura  puo'  essere  utilizzata  per
          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore
          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle
          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che
          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni  alle  quali  essi  verranno   aggiudicati.   La
          possibilita' di  avvalersi  della  procedura  prevista  dal
          presente articolo e' indicata sin dall'avvio del  confronto
          competitivo  nella  prima  operazione  e  l'importo  totale
          previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
          dei servizi e' computato per la determinazione  del  valore
          globale  dell'appalto,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
          procedura  e'  limitato   al   triennio   successivo   alla
          stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 
              6. Le amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi dell'articolo 95, previa verifica  del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.». 
              «Art.  93  (Garanzie   per   la   partecipazione   alla
          procedura). - 1. L'offerta e'  corredata  da  una  garanzia
          fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari  al  2
          per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
          sotto  forma  di  cauzione  o  di  fideiussione,  a  scelta
          dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia
          proporzionato e  adeguato  alla  natura  delle  prestazioni
          oggetto del  contratto  e  al  grado  di  rischio  ad  esso
          connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre
          l'importo  della  cauzione  sino  all'1  per  cento  ovvero
          incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di
          gara  realizzate  in  forma  aggregata   da   centrali   di
          committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel  bando
          o nell'invito nella misura massima  del  2  per  cento  del
          prezzo base. In caso di  partecipazione  alla  gara  di  un
          raggruppamento   temporaneo   di   imprese,   la   garanzia
          fideiussoria  deve  riguardare   tutte   le   imprese   del
          raggruppamento medesimo. Nei casi di cui  all'articolo  36,
          comma 2, lettera a), e' facolta' della stazione  appaltante
          non richiedere le garanzie di cui al presente articolo. 
              2. Fermo restando il limite all'utilizzo  del  contante
          di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
          novembre 2007, n. 231, la cauzione puo' essere  costituita,
          a scelta dell'offerente,  in  contanti,  con  bonifico,  in
          assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti
          dallo Stato al corso del giorno del  deposito,  presso  una
          sezione  di  tesoreria  provinciale  o  presso  le  aziende
          autorizzate,    a    titolo    di    pegno     a     favore
          dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma  8
          e, quanto allo svincolo, il comma 9. 
              3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a  scelta
          dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese bancarie
          o assicurative che rispondano ai requisiti di  solvibilita'
          previsti dalle leggi  che  ne  disciplinano  le  rispettive
          attivita'  o  rilasciata  dagli   intermediari   finanziari
          iscritti nell'albo di  cui  all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono  in  via
          esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie  e
          che sono sottoposti a revisione contabile da parte  di  una
          societa'   di   revisione   iscritta   nell'albo   previsto
          dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58 e che abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilita'
          richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
              4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
          al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
          principale, la rinuncia all'eccezione di  cui  all'articolo
          1957,   secondo   comma,   del   codice   civile,   nonche'
          l'operativita'  della  garanzia  medesima  entro   quindici
          giorni,  a  semplice  richiesta  scritta   della   stazione
          appaltante. 
              5.  La  garanzia  deve  avere  efficacia   per   almeno
          centottanta   giorni   dalla    data    di    presentazione
          dell'offerta. Il bando o l'invito  possono  richiedere  una
          garanzia con termine di validita'  maggiore  o  minore,  in
          relazione  alla  durata  presumibile  del  procedimento,  e
          possono altresi' prescrivere che  l'offerta  sia  corredata
          dall'impegno  del  garante  a  rinnovare  la  garanzia,  su
          richiesta  della  stazione  appaltante  nel   corso   della
          procedura, per la durata indicata nel bando,  nel  caso  in
          cui  al  momento  della  sua  scadenza   non   sia   ancora
          intervenuta l'aggiudicazione. 
              6. La garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del
          contratto  dopo  l'aggiudicazione  dovuta  ad  ogni   fatto
          riconducibile    all'affidatario    o    all'adozione    di
          informazione antimafia interdittiva emessa ai  sensi  degli
          articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre  2011,
          n.  159;  la  garanzia  e'  svincolata  automaticamente  al
          momento della sottoscrizione del contratto. 
              7.  L'importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale
          rinnovo, e' ridotto del 50  per  cento  per  gli  operatori
          economici  ai  quali   venga   rilasciata,   da   organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione del sistema di qualita' conforme alle  norme
          europee della  serie  UNI  CEI  ISO  9000.  Si  applica  la
          riduzione del 50 per cento, non cumulabile  con  quella  di
          cui  al  primo   periodo,   anche   nei   confronti   delle
          microimprese, piccole e medie imprese e dei  raggruppamenti
          di  operatori  economici  o  consorzi  ordinari  costituiti
          esclusivamente da microimprese, piccole  e  medie  imprese.
          Nei contratti  relativi  a  lavori,  servizi  o  forniture,
          l'importo della garanzia e del  suo  eventuale  rinnovo  e'
          ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione
          di cui al primo periodo, per  gli  operatori  economici  in
          possesso  di  registrazione  al  sistema   comunitario   di
          ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del  regolamento  (CE)
          n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
          novembre 2009, o del 20 per  cento  per  gli  operatori  in
          possesso di certificazione ambientale ai sensi della  norma
          UNI  ENISO  14001.  Nei  contratti  relativi  a  servizi  o
          forniture, l'importo della garanzia  e  del  suo  eventuale
          rinnovo e' ridotto del 20 per cento, anche  cumulabile  con
          la riduzione di cui ai periodi primo  e  secondo,  per  gli
          operatori economici in possesso, in  relazione  ai  beni  o
          servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore
          dei beni  e  servizi  oggetto  del  contratto  stesso,  del
          marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel
          UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2009.   Nei
          contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo
          della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'  ridotto  del
          15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di  cui  ai
          periodi primo, secondo, terzo e quarto  per  gli  operatori
          economici che sviluppano un inventario di  gas  ad  effetto
          serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
          climatica (carbon footprint) di  prodotto  ai  sensi  della
          norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni  di  cui
          al presente comma, l'operatore economico segnala,  in  sede
          di  offerta,  il  possesso  dei  relativi  requisiti  e  lo
          documenta nei modi  prescritti  dalle  norme  vigenti.  Nei
          contratti di servizi e forniture, l'importo della  garanzia
          e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del  30  per  cento,
          non  cumulabile  con  le  riduzioni  di  cui   ai   periodi
          precedenti, per gli operatori  economici  in  possesso  del
          rating  di  legalita'  e  rating   di   impresa   o   della
          attestazione  del  modello  organizzativo,  ai  sensi   del
          decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione  social
          accountability 8000, o di  certificazione  del  sistema  di
          gestione a  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei
          lavoratori,  o  di  certificazione  OHSAS   18001,   o   di
          certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il  sistema
          di gestione dell'energia o UNI  CEI  11352  riguardante  la
          certificazione di operativita' in qualita' di  ESC  (Energy
          Service Company)  per  l'offerta  qualitativa  dei  servizi
          energetici e per gli operatori economici in possesso  della
          certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione
          della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle
          riduzioni, la riduzione successiva  deve  essere  calcolata
          sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. 
              8.  L'offerta  e'  altresi'  corredata,   a   pena   di
          esclusione, dall'impegno di un fideiussore,  anche  diverso
          da quello che ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a
          rilasciare la garanzia fideiussoria  per  l'esecuzione  del
          contratto,  di  cui  agli  articoli  103  e  104,   qualora
          l'offerente risultasse affidatario. Il presente  comma  non
          si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e  ai
          raggruppamenti temporanei o  consorzi  ordinari  costituiti
          esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
              8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere  conformi
          allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9. 
              9. La stazione appaltante, nell'atto con  cui  comunica
          l'aggiudicazione    ai    non    aggiudicatari,    provvede
          contestualmente, nei loro confronti,  allo  svincolo  della
          garanzia di cui al  comma  1,  tempestivamente  e  comunque
          entro  un   termine   non   superiore   a   trenta   giorni
          dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
          termine di efficacia della garanzia. 
              10. Il presente articolo non si applica agli appalti di
          servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e
          del piano di sicurezza e  coordinamento  e  ai  compiti  di
          supporto  alle  attivita'  del   responsabile   unico   del
          procedimento.». 
              «Art. 95 (Criteri di  aggiudicazione  dell'appalto).  -
          (Omissis) 
              3.  Sono  aggiudicati  esclusivamente  sulla  base  del
          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo: 
                a) i contratti  relativi  ai  servizi  sociali  e  di
          ristorazione  ospedaliera,  assistenziale   e   scolastica,
          nonche' ai servizi ad alta intensita' di  manodopera,  come
          definiti  all'articolo  50,  comma  1,  fatti   salvi   gli
          affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); 
                b) i contratti relativi all'affidamento  dei  servizi
          di ingegneria e  architettura  e  degli  altri  servizi  di
          natura tecnica e intellettuale di importo pari o  superiore
          a 40.000 euro; 
                b-bis) i contratti  di  servizi  e  le  forniture  di
          importo pari o superiore a 40.000  euro  caratterizzati  da
          notevole contenuto tecnologico o  che  hanno  un  carattere
          innovativo. 
              (Omissis).». 
              «Art.  97  (Offerte  anormalmente  basse).  -  1.   Gli
          operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
          appaltante, spiegazioni sul prezzo  o  sui  costi  proposti
          nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse,  sulla
          base di un giudizio  tecnico  sulla  congruita',  serieta',
          sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta. 
              2. Quando il criterio di aggiudicazione e'  quello  del
          prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
          o superiore a quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di
          non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
          riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
          o la commissione giudicatrice procedono come segue: 
                a) calcolo della somma e della media  aritmetica  dei
          ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con
          esclusione  del  10  per  cento,   arrotondato   all'unita'
          superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
          e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi  un  uguale
          valore   di   ribasso   sono   prese   in    considerazione
          distintamente   nei   loro   singoli    valori;    qualora,
          nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
          una o piu' offerte di eguale valore rispetto  alle  offerte
          da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare; 
                b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei  ribassi
          percentuali che superano la media calcolata ai sensi  della
          lettera a); 
                c)  calcolo  della  soglia  come  somma  della  media
          aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei  ribassi  di
          cui alla lettera b); 
                d)  la  soglia   calcolata   alla   lettera   c)   e'
          decrementata di un  valore  percentuale  pari  al  prodotto
          delle prime due cifre  dopo  la  virgola  della  somma  dei
          ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto  medio
          aritmetico di cui alla lettera b). 
              2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione  e'  quello
          del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse  e'
          inferiore  a  quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore ad una soglia di anomalia  determinata;  ai  fini
          della determinazione della  congruita'  delle  offerte,  al
          fine di non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti  i
          parametri di riferimento per il  calcolo  della  soglia  di
          anomalia, il RUP o la  commissione  giudicatrice  procedono
          come segue: 
                a)  calcolo  della  media  aritmetica   dei   ribassi
          percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
          10   per   cento,   arrotondato    all'unita'    superiore,
          rispettivamente delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di
          quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
          di ribasso sono prese in considerazione  distintamente  nei
          loro singoli valori; qualora,  nell'effettuare  il  calcolo
          del 10 per cento, siano presenti  una  o  piu'  offerte  di
          eguale valore rispetto alle offerte da  accantonare,  dette
          offerte sono altresi' da accantonare; 
                b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei  ribassi
          percentuali che superano la media calcolata ai sensi  della
          lettera a); 
                c)  calcolo  del  rapporto  tra   lo   scarto   medio
          aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica  di
          cui alla lettera a); 
                d) se il rapporto di cui alla lettera c)  e'  pari  o
          inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari  al  valore
          della media aritmetica di cui alla lettera a)  incrementata
          del 20 per cento della medesima media aritmetica; 
                e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore
          a 0,15 la soglia di anomalia e' calcolata come somma  della
          media aritmetica di cui alla  lettera  a)  e  dello  scarto
          medio aritmetico di cui alla lettera b). 
              2-ter.   Al   fine   di   non   rendere    nel    tempo
          predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
          per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti puo' procedere  con  decreto
          alla  rideterminazione  delle  modalita'  di  calcolo   per
          l'individuazione della soglia di anomalia. 
              3. Quando  il  criterio  di  aggiudicazione  e'  quello
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la  congruita'
          delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano  sia
          i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
          agli  altri  elementi  di  valutazione,  entrambi  pari   o
          superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti   punti
          massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo  di  cui  al
          primo periodo e' effettuato ove  il  numero  delle  offerte
          ammesse sia pari o superiore a  tre.  Si  applica  l'ultimo
          periodo del comma 6. 
              3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e  2-ter  e'
          effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia  pari  o
          superiore a cinque. 
              4. Le  spiegazioni  di  cui  al  comma  1  possono,  in
          particolare, riferirsi a: 
                a)  l'economia  del  processo  di  fabbricazione  dei
          prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
                b) le soluzioni tecniche prescelte  o  le  condizioni
          eccezionalmente favorevoli di cui dispone  l'offerente  per
          fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
          lavori; 
                c) l'originalita' dei lavori, delle forniture  o  dei
          servizi proposti dall'offerente. 
              5.  La  stazione  appaltante  richiede  per   iscritto,
          assegnando  al  concorrente  un  termine  non  inferiore  a
          quindici giorni,  la  presentazione,  per  iscritto,  delle
          spiegazioni.  Essa  esclude  l'offerta  solo  se  la  prova
          fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
          prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
          cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita'  di  cui
          al primo periodo, che l'offerta e'  anormalmente  bassa  in
          quanto: 
                a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo  30,
          comma 3. 
                b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; 
                c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza
          di cui all'articolo 95, comma  10  rispetto  all'entita'  e
          alle  caratteristiche  dei  lavori,  dei  servizi  e  delle
          forniture; 
                d) il costo del  personale  e'  inferiore  ai  minimi
          salariali retributivi indicati nelle  apposite  tabelle  di
          cui all'articolo 23, comma 16. 
              6. Non sono  ammesse  giustificazioni  in  relazione  a
          trattamenti salariali minimi inderogabili  stabiliti  dalla
          legge  o  da  fonti  autorizzate  dalla  legge.  Non  sono,
          altresi', ammesse giustificazioni in relazione  agli  oneri
          di sicurezza di cui al piano di sicurezza  e  coordinamento
          previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
          2008, n. 81. La  stazione  appaltante  in  ogni  caso  puo'
          valutare la congruita' di ogni  offerta  che,  in  base  ad
          elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
              7.  La  stazione   appaltante   qualora   accerti   che
          un'offerta e' anormalmente bassa in quanto  l'offerente  ha
          ottenuto un aiuto di  Stato  puo'  escludere  tale  offerta
          unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
          l'offerente  e  se  quest'ultimo  non  e'   in   grado   di
          dimostrare, entro un termine  sufficiente  stabilito  dalla
          stazione appaltante, che l'aiuto  era  compatibile  con  il
          mercato  interno  ai  sensi  dell'articolo  107  TFUE.   La
          stazione appaltante esclude un'offerta in tali  circostanze
          e informa la Commissione europea. 
              8. Per lavori, servizi e forniture, quando il  criterio
          di  aggiudicazione  e'  quello  del  prezzo  piu'  basso  e
          comunque  per  importi  inferiori  alle   soglie   di   cui
          all'articolo   35,   e   che   non   presentano   carattere
          transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel  bando
          l'esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte   che
          presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
          soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2  e  dei
          commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano  i  commi
          4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando
          il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci. 
              9. La Cabina di  regia  di  cui  all'articolo  212,  su
          richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
          titolo   di   collaborazione   amministrativa,   tutte   le
          informazioni  a  disposizione,  quali  leggi,  regolamenti,
          contratti   collettivi   applicabili   o   norme   tecniche
          nazionali, relative alle prove e ai documenti  prodotti  in
          relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.». 
              «Art.  157  (Altri   incarichi   di   progettazione   e
          connessi). - (Omissis) 
              2. Gli incarichi  di  progettazione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di progettazione, di direzione  dei
          lavori,  di  direzione  dell'esecuzione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di  esecuzione  e  di  collaudo  di
          importo pari o superiore a 40.000  e  inferiore  a  100.000
          euro possono essere affidati dalle  stazioni  appaltanti  a
          cura del responsabile del procedimento,  nel  rispetto  dei
          principi di non discriminazione,  parita'  di  trattamento,
          proporzionalita' e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura
          prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e'
          rivolto ad almeno cinque soggetti, se  sussistono  in  tale
          numero  aspiranti  idonei  nel  rispetto  del  criterio  di
          rotazione degli inviti. Gli incarichi  di  importo  pari  o
          superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita'
          di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  247  e  249  del
          decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti
          in materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 247 (Semplificazione e svolgimento  in  modalita'
          decentrata e telematica delle procedure  concorsuali  della
          Commissione RIPAM). - 1. Nel rispetto delle  condizioni  di
          salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e di quelle
          previste dall' articolo 3 della legge 19  giugno  2019,  n.
          56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale
          non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma  3-quinquies,
          del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  e  di
          cui all' articolo 35, comma 5, del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165,  possono  essere  svolte,  presso  sedi
          decentrate  anche  attraverso  l'utilizzo   di   tecnologia
          digitale secondo le previsioni del presente articolo. 
              2.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi  di
          svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base  della
          provenienza geografica dei  candidati,  utilizzando  idonei
          locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi
          universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata,
          anche   avvalendosi   del   coordinamento   dei    prefetti
          territorialmente competenti. L'individuazione da parte  del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica   delle   strutture
          disponibili di cui al presente comma avviene tenendo  conto
          delle esigenze di economicita' delle procedure  concorsuali
          e nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente delle amministrazioni destinatarie  delle  predette
          procedure concorsuali a carico delle quali sono  posti  gli
          oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture. 
              3.   La   prova   orale   puo'   essere    svolta    in
          videoconferenza,   attraverso   l'utilizzo   di   strumenti
          informatici e digitali, garantendo comunque  l'adozione  di
          soluzioni tecniche  che  assicurino  la  pubblicita'  della
          stessa,  l'identificazione  dei  partecipanti,  nonche'  la
          sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
              4. La domanda di partecipazione ai concorsi di  cui  al
          presente articolo e' presentata entro quindici giorni dalla
          pubblicazione   del   bando   nella   Gazzetta   Ufficiale,
          esclusivamente  in  via  telematica,  attraverso   apposita
          piattaforma digitale gia'  operativa  o  predisposta  anche
          avvalendosi   di   aziende   pubbliche,   private,   o   di
          professionisti specializzati  in  selezione  di  personale,
          anche  tramite  il  riuso  di   soluzioni   o   applicativi
          esistenti. 
              5. Per la partecipazione al concorso il candidato  deve
          essere in possesso di un  indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata (PEC)  a  lui  intestato  e  registrarsi  nella
          piattaforma attraverso il  Sistema  pubblico  di  identita'
          digitale  (SPID).   Ogni   comunicazione   concernente   il
          concorso, compreso il calendario delle relative prove e del
          loro  esito,   e'   effettuata   attraverso   la   predetta
          piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle  prove  sono
          resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso  da
          remoto attraverso l'identificazione del  candidato,  almeno
          dieci giorni prima della data stabilita per lo  svolgimento
          delle stesse. 
              6.   Per   l'applicazione   software   dedicata    allo
          svolgimento  delle  prove   concorsuali   e   le   connesse
          procedure,  ivi  compreso  lo  scioglimento  dell'anonimato
          anche  con  modalita'  digitali,  il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, anche per il tramite di FormezPA, puo'  avvalersi
          di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a  carico
          delle   amministrazioni    interessate    alle    procedure
          concorsuali  nei  limiti  delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              7. La commissione  esaminatrice  comunica  i  risultati
          delle prove ai candidati  all'esito  di  ogni  sessione  di
          concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni
          possono svolgere i propri lavori in  modalita'  telematica,
          garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita'  delle
          comunicazioni. 
              8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili
          professionali del personale reclutato secondo le  modalita'
          di cui al presente articolo, e' individuato  esclusivamente
          in  base  al  titolo  di  studio  definito  dal   contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro,  anche  in  deroga  agli
          specifici  titoli  professionali  previsti  dalle   singole
          pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo. 
              9. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  all'
          articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  individua  i   componenti   delle
          commissioni esaminatrici sulla base  di  manifestazioni  di
          interesse pervenute a seguito di apposito avviso  pubblico.
          A tal fine  e  per  le  procedure  concorsuali  di  cui  al
          presente articolo, i termini di cui all' articolo 53, comma
          10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi
          all'autorizzazione a rivestire  l'incarico  di  commissario
          nelle procedure concorsuali di cui  al  presente  articolo,
          sono rideterminati, rispettivamente, in  dieci  e  quindici
          giorni. 
              10. All'articolo 3, comma 13,  della  legge  19  giugno
          2019, n. 56, le parole da «I compensi stabiliti»  a  «della
          presente legge» sono soppresse. 
              11. Alle  procedure  concorsuali  di  cui  al  presente
          articolo non si applica la riserva di cui all' articolo 52,
          comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              12. Per le procedure di cui  al  presente  articolo,  i
          termini previsti dall' articolo 34-bis, commi 2  e  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono  stabiliti,
          rispettivamente, in sette e quindici giorni.». 
              «Art. 249 (Semplificazione e svolgimento  in  modalita'
          decentrata e telematica delle procedure  concorsuali  delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto  i  principi  e  i
          criteri direttivi concernenti lo  svolgimento  delle  prove
          concorsuali in modalita' decentrata e attraverso l'utilizzo
          di tecnologia digitale di cui alle lettere  a)  e  b),  del
          comma  1  dell'articolo  248,  nonche'  le   modalita'   di
          svolgimento delle attivita' delle commissioni  esaminatrici
          di  cui  al  comma  7  dell'articolo  247,  e   quelle   di
          presentazione della domanda di  partecipazione  di  cui  ai
          commi 4 e 5  del  medesimo  articolo  247,  possono  essere
          applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze  di
          polizia ad  ordinamento  civile  e  militare  e  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili   del   fuoco,   si   applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.». 
              - La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
          6   maggio   2003,   relativa   alla   definizione    delle
          microimprese, piccole e medie imprese e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25 maggio 2003, n. L
          124/36. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 112, comma  5,  del
          decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  recante
          Testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, S.O.: 
              «5. I  confidi  iscritti  nell'albo  possono  svolgere,
          prevalentemente nei confronti delle imprese  consorziate  o
          socie, le seguenti attivita': 
                a)    prestazione    di     garanzie     a     favore
          dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato,  al   fine
          dell'esecuzione  dei  rimborsi  di  imposte  alle   imprese
          consorziate o socie; 
                b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma  2,  di
          fondi pubblici di agevolazione; 
                c) stipula, ai sensi dell'articolo 47,  comma  3,  di
          contratti con le banche assegnatarie di fondi  pubblici  di
          garanzia  per  disciplinare  i  rapporti  con  le   imprese
          consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.».