Art. 2
Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si
applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione
del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in
cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla
data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato
rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata
tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio
dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della
responsabilita' del responsabile unico del procedimento per danno
erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono
causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione
del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata
dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa
motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge,
la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e
62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di
cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i
settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori
speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera c), del presente decreto.
3. Per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di opere di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63
del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di
cui all'articolo 125, per i settori speciali, puo' essere utilizzata,
previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro
atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella
misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia
da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attivita' determinato
dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non
possono essere rispettati. La procedura negoziata di cui all'articolo
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e
di cui all'articolo 125, per i settori speciali, puo' essere
utilizzata altresi' per l'affidamento delle attivita' di esecuzione
di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa
collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione
dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020,
abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un
accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia
scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria,
delle infrastrutture per attivita' di ricerca scientifica e per la
sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali,
ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi
gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020
e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonche' per gli
interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti
relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente
disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per
l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e
forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l'attivita' di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi
contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei
principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.
Tali disposizioni si applicano, altresi', agli interventi per la
messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad
attivita' istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i
professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia
specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o
paesaggistico, nonche' di recuperare e valorizzare il patrimonio
esistente.
5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile unico
del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente
motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione
del contratto, anche in corso d'opera.
6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del
presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti
internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e
sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli
effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono
altresi' pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29,
comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai
contratti secretati di cui all'articolo 162 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 e' limitato ai casi di stretta necessita' e richiede
una specifica motivazione.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si veda nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 61, 62,
64, 123, 124 e 125 del citato decreto legislativo 18 aprile
2016:
«Art. 61 (Procedura ristretta). - 1. Nelle procedure
ristrette qualsiasi operatore economico puo' presentare una
domanda di partecipazione in risposta a un avviso di
indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato
XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le
informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice
ai fini della selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato un
avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una
gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare
interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite,
soltanto gli operatori economici invitati possono
presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura in conformita' all'articolo
91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di
trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a
presentare offerte.
4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
hanno pubblicato un avviso di preinformazione non
utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo
per la presentazione delle offerte puo' essere ridotto a
dieci giorni purche' siano rispettate tutte le seguenti
condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I,
lettera B sezione B1, purche' dette informazioni siano
disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di
preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla
pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il
termine per la ricezione delle offerte di concerto con i
candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di
un termine identico per redigere e presentare le loro
offerte. In assenza di un accordo sul termine per la
presentazione delle offerte, il termine non puo' essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a
presentare offerte,
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati
e' impossibile rispettare i termini minimi previsti al
presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice puo'
fissare:
a) per la ricezione delle domande di partecipazione,
un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte.».
«Art. 62 (Procedura competitiva con negoziazione). - 1.
Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi
operatore economico puo' presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara
contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte
I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione
qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni
aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo
una descrizione delle loro esigenze, illustrando le
caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i
servizi da appaltare, specificando i criteri per
l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresi' quali
elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi
che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere
sufficientemente precise per permettere agli operatori
economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto
e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato come
mezzo di indizione di una gara un avviso di
preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a
confermare interesse. I termini di cui al presente comma
sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5
e 6.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
iniziali e' di trenta giorni dalla data di trasmissione
dell'invito. I termini di cui al presente comma sono
ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati
dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite, possono presentare
un'offerta iniziale che costituisce la base per la
successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le
amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori
economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da
essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma
12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i
criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono la parita' di trattamento fra
tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono
informazioni che possano avvantaggiare determinati
offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto
tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse
ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche
tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali
modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli
offerenti un tempo sufficiente per modificare e
ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di
quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli
altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal
candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni
senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume
la forma di una deroga generale, ma si considera riferito
alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
indicate.
11. Le procedure competitive con negoziazione possono
svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare
interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara,
nell'invito a confermare interesse o in altro documento di
gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale
di tale facolta'.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono
concludere le negoziazioni, esse informano gli altri
offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono
essere presentate offerte nuove o modificate. Esse
verificano che le offerte finali siano conformi ai
requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le
offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e
aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e
97.».
«Art. 64 (Dialogo competitivo). - 1. Il provvedimento
con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo
deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono
richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e
139 sulla sussistenza dei presupposti previsti per il
ricorso allo stesso. L'appalto e' aggiudicato unicamente
sulla base del criterio dell'offerta con il miglior
rapporto qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95,
comma 6.
2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore
economico puo' chiedere di partecipare in risposta a un
bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara,
fornendo le informazioni richieste dalla stazione
appaltante, per la selezione qualitativa.
3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se
come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito
a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici
invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite possono partecipare
al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il
numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla
procedura in conformita' all'articolo 91.
4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o
nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i
requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso,
nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo.
5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti
selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e
alla definizione dei mezzi piu' idonei a soddisfare le
proprie necessita'. Nella fase del dialogo possono
discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti
dell'appalto.
6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti
garantiscono la parita' di trattamento di tutti i
partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che
possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad
altri.
7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti
non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni
proposte o altre informazioni riservate comunicate da un
candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza
l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma
di una deroga generale ma si considera riferito alla
comunicazione di informazioni specifiche espressamente
indicate.
8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi
successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da
discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri
di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso
di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando
di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento
descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno
tale opzione.
9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finche'
non e' in grado di individuare la soluzione o le soluzioni
che possano soddisfare le sue necessita'.
10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne
informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti
invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in
base alla soluzione o alle soluzioni presentate e
specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono
tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione
del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le
offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate.
Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti
o i complementi delle informazioni non possono avere
l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta
o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati
nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel
documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di
falsare la concorrenza o di avere un effetto
discriminatorio.
11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando
di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento
descrittivo e applicano, altresi', le seguenti
disposizioni:
a) i documenti alla base delle offerte ricevute
possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo
competitivo;
b) su richiesta della stazione appaltante possono
essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta
aver presentato l'offerta con il miglior rapporto
qualita'/prezzo al fine di confermare gli impegni
finanziari o altri termini contenuti nell'offerta
attraverso il completamento dei termini del contratto.
12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 11 si applicano qualora da cio' non consegua la
modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta
o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti
nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel
documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare
la concorrenza o creare discriminazioni.
13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o
pagamenti per i partecipanti al dialogo.».
«Art. 123 (Scelta delle procedure). - 1.
Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di
servizi, gli enti aggiudicatori utilizzano procedure di
affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da
indizione di gara in conformita' alle disposizioni di cui
alla presente sezione. Gli enti aggiudicatori possono
altresi' ricorrere a dialoghi competitivi e partenariati
per l'innovazione in conformita' alle disposizioni di cui
alla presente sezione.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 122, le
procedure di affidamento di cui al presente capo, sono
precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di
gara con le modalita' e nel rispetto dei termini stabiliti
dal presente codice.
3. La gara puo' essere indetta con una delle seguenti
modalita':
a) un avviso periodico indicativo a norma
dell'articolo 127 se il contratto e' aggiudicato mediante
procedura ristretta o negoziata;
b) un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione a norma dell'articolo 128 se il contratto e'
aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o
tramite un dialogo competitivo o un partenariato per
l'innovazione;
c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo
129.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli
operatori economici che hanno manifestato interesse in
seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo
sono successivamente invitati a confermare il proprio
interesse per iscritto, conformemente all'articolo 131.
5. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una
procedura negoziata senza previa indizione di gara, di cui
all'articolo 63, esclusivamente nei casi e nelle
circostanze espressamente previsti all'articolo 125.».
«Art. 124 (Procedura negoziata con previa indizione di
gara). - 1. Nelle procedure negoziate con previa indizione
di gara, qualsiasi operatore economico puo' presentare una
domanda di partecipazione in risposta a un avviso di
indizione di gara, fornendo le informazioni richieste
dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' fissato, in linea di massima, in non meno
di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara o, se come mezzo di indizione di gara e' usato un
avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a
confermare interesse e non e' in alcun caso inferiore a
quindici giorni.
3. Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente
aggiudicatore in seguito alla valutazione delle
informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni.
Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di
candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura
secondo quanto previsto dall'articolo 135.
4. Il termine per la ricezione delle offerte puo'
essere fissato d'accordo tra l'ente aggiudicatore e i
candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di
un termine identico per redigere e presentare le loro
offerte. In assenza di un accordo sul termine per la
ricezione delle offerte, il termine non puo' essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a
presentare offerte.».
«Art. 125 (Uso della procedura negoziata senza previa
indizione di gara). - 1. Gli enti aggiudicatori possono
ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione
di gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con previa
indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, purche' le condizioni iniziali dell'appalto
non siano sostanzialmente modificate. Un'offerta non e'
ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con
l'appalto ed e' quindi manifestamente inadeguata, salvo
modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente
aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione
stabiliti dall'ente aggiudicatore a norma degli articoli
80, 135, 136;
b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di
ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non
per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di
sviluppo, purche' l'aggiudicazione dell'appalto non
pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che
perseguano, segnatamente, questi scopi;
c) quando i lavori, servizi e forniture possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte odi una
rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici.
L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando
non esistono sostituti o alternative ragionevoli e
l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti
di proprieta' intellettuale. L'eccezione di cui al presente
punto si applica solo quando non esistono sostituti o
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto.
d) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi
imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti
per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per
le procedure negoziate precedute da indizione di gara non
possono essere rispettati. Le circostanze invocate per
giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun
caso imputabili all'ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o
all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora
il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore
ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate;
f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati
all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno
assegnato un appalto precedente, a condizione che tali
lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 123. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di ricorrere a tale procedura e' indicata gia'
al momento dell'indizione della gara per il primo progetto
e gli enti aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35
tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o
i servizi successivi;
g) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
h) per gli acquisti d'opportunita', quando e'
possibile, in presenza di un'occasione particolarmente
vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui
prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente
praticati sul mercato;
i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi
definitivamente l'attivita' commerciale o presso il
liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un
accordo con i creditori o di procedure analoghe;
l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso
di progettazione organizzato secondo le disposizioni del
presente codice ed e' destinato, in base alle norme
previste nel concorso di progettazione, a essere
aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale
concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di
progettazione sono invitati a partecipare alle
negoziazioni.».
- Per il testo dell'articolo 63 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti
per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 27 (Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa). - 1. Nel quadro della
strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la
competitivita' del sistema produttivo nazionale,
l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia
dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi
industriali complesse con impatto significativo sulla
politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
economico adotta Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi
industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero
dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della
regione interessata, che, riguardano specifici territori
soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di
rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale
con elevata specializzazione nel territorio.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso
dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica anche per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in
materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale
dei siti contaminati.
5. La concessione di agevolazioni per l'incentivazione
degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto
forma di finanziamento agevolato, e' applicabile,
prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma
1, nonche' per gli interventi di cui al comma 8-bis, in
tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di
intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i
singoli territori, nei limiti degli stanziamenti
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione
degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo
dei territori interessati e sull'occupazione.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 252-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O.:
«Art. 252-bis (Siti inquinati nazionali di preminente
interesse pubblico per la riconversione industriale). - 1.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa
con la regione territorialmente interessata e, per le
materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, nonche' con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo per gli aspetti di
competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di
tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono
stipulare accordi di programma con uno o piu' proprietari
di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare
progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di
riconversione industriale e sviluppo economico in siti di
interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai
sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di
promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di
sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le
matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree
interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni.
L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui
l'impresa e' ammessa alla procedura di amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1
assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i
tempi, le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso
e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e
disciplinano in particolare:
a) l'individuazione degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati
della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente;
b) l'individuazione degli interventi di riconversione
industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi
e ricerche appositamente condotti da universita' ed enti di
ricerca specializzati;
c) il piano economico finanziario dell'investimento e
la durata del relativo programma;
d) i tempi di attuazione degli interventi e le
relative garanzie;
e) i contributi pubblici e le altre misure di
sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;
f) la causa di revoca dei contributi e delle altre
misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
g) l'individuazione del soggetto attuatore degli
interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle
attivita' di monitoraggio, controllo e gestione degli
interventi di messa in sicurezza che restano a carico del
soggetto interessato;
h) i tempi di presentazione e approvazione degli
interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
i) la previsione di interventi di formazione,
riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei
lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei
lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di
programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente
individuati a livello nazionale e regionale;
i-bis) le modalita' di monitoraggio per il controllo
dell'adempimento degli impegni assunti e della
realizzazione dei progetti.
3. La stipula dell'accordo di programma costituisce
riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla
realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro
intervento connesso e funzionale agli obiettivi di
risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di
pubblica utilita'.
4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i
soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere
responsabili della contaminazione del sito oggetto degli
interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione
industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei
collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte
nelle societa' interessate o ad esse collegate. A tal fine
sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e
i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la
contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi
imposti dall'articolo 245, comma 2.
5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono
essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i
requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori
condizioni:
a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono
essere antecedenti al 30 aprile 2007;
b) oltre alle misure di messa in sicurezza e
bonifica, devono essere individuati gli interventi di
riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato
3 alla Parte VI del presente;
c) termine finale per il completamento degli
interventi di riparazione del danno ambientale e'
determinato in base ad uno specifico piano finanziario
presentato dal soggetto interessato tenendo conto
dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo
dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilita'
economica di detti interventi, comunque in misura non
inferiore a dieci anni.
6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli
impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio,
controllo e relativa gestione, e di riparazione,
individuati dall'accordo di programma esclude per tali
soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione
ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti
antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere
reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di
programma previsto dalle misure volte a favorire la
realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse
nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto interessato
responsabile della contaminazione, al rilascio della
certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza
dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso di
soggetto interessato responsabile della contaminazione, i
contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2
non potranno riguardare le attivita' di messa in sicurezza,
di bonifica e di riparazione del danno ambientale di
competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente
l'acquisto di beni strumentali alla riconversione
industriale e allo sviluppo economico dell'area.
7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di
applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione puo'
agire autonomamente nei confronti del responsabile della
contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per
gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica
individuati dall'accordo nonche' per gli ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale
nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
8. Gli interventi per l'attuazione del progetto
integrato sono autorizzati e approvati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base
delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi
indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di
Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari
dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di
approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi
ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita' previste
dall'accordo medesimo, nonche' i soggetti interessati
proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli
enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere
degli organi competenti, sostituisce ogni atto di
competenza di detti enti.
9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di
valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione
ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8
autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di
bonifica nonche' la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere connesse.
10. Alla progettazione, al coordinamento e al
monitoraggio dei progetti integrati di bonifica,
riconversione industriale e sviluppo economico in siti
inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono
preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate
a legislazione vigente, una o piu' societa' "in house"
individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il
Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
vi provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree
di proprieta' pubblica ovvero nel caso di attivazione degli
interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono
tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per
l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti per la gestione in house in
conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla
giurisprudenza europea.
11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure
volte a favorire la formazione di nuove competenze
professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici
superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate,
nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente
nonche' a valere sulle risorse della programmazione
2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma
di cui al comma 1 del presente articolo.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE,
recante: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE,
recante: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28
marzo 2014, n. L 94.
- Si riporta il testo degli articoli 30, come
modificato dalla presente legge, 34 e 42 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici:
«Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione
di appalti e concessioni). - 1. L'affidamento e
l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,
forniture e concessioni, ai sensi del presente codice
garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia,
tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresi', i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di
pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice.
Il principio di economicita' puo' essere subordinato, nei
limiti in cui e' espressamente consentito dalle norme
vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel
bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela
della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e
alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
di vista energetico.
2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun
modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire
o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o,
nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni,
compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o
servizi.
3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di
concessioni, gli operatori economici rispettano gli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell'allegato X.
4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e
forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e'
applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della
concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita' contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo
delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita', previo rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell'articolo 105.
7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere
tali da non escludere le microimprese, le piccole e le
medie imprese.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice e negli atti attuativi, alle procedure di
affidamento e alle altre attivita' amministrative in
materia di contratti pubblici nonche' di forme di
coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal
titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di
esecuzione si applicano le disposizioni del codice
civile.».
«Art. 34 (Criteri di sostenibilita' energetica e
ambientale). - 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso
l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e conformemente, in
riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori
della ristorazione collettiva e fornitura di derrate
alimentari, anche a quanto specificamente previsto
all'articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di
cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono
tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei
documenti di gara per l'applicazione del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi
alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma
1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in
funzione della tipologia di intervento e della
localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di
adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli
affidamenti di qualunque importo, relativamente alle
categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito
del citato Piano d'azione.».
«Art. 42 (Conflitto di interesse). - 1. Le stazioni
appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le
frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire e
risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di
interesse nello svolgimento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo
da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e
garantire la parita' di trattamento di tutti gli operatori
economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di
una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che,
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti
e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo,
il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un
interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che puo' essere percepito come una minaccia alla
sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione. In particolare,
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle
che determinano l'obbligo di astensione previste
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma
2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante,
ad astenersi dal partecipare alla procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte
salve le ipotesi di responsabilita' amministrativa e
penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo
periodo costituisce comunque fonte di responsabilita'
disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per
la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinche' gli
adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riporta il testo degli articoli 29, comma 1, e 162
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). - 1.
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture,
lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti
nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5,
alla composizione della commissione giudicatrice e ai
curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati
ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi
dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati
sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa
sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
con le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano,
prima dell'intestazione o in calce, la data di
pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli
atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui
sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione
decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del
committente.
(Omissis).».
«Art. 162 (Contratti secretati). - 1. Le disposizioni
del presente codice relative alle procedure di affidamento
possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita'
di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere
accompagnata da speciali misure di sicurezza, in
conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative.
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a),
le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con
provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai
sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui
al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti
usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i
servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di
sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da
operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal
presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e
nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge
n. 124 del 2007.
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente
articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
sono invitati almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con
piu' di un operatore economico sia compatibile con le
esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio
organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di
riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla
legittimita' e sulla regolarita' dei contratti di cui al
presente articolo, nonche' sulla regolarita', correttezza
ed efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al
presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun
anno in una relazione al Parlamento.».