Art. 2 
 
 
Procedure  per  l'incentivazione  degli  investimenti   pubblici   in
  relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia 
 
  1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  si
applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione
del contratto di cui al presente  articolo  qualora  la  determina  a
contrarre o altro atto di  avvio  del  procedimento  equivalente  sia
adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in
cui  la  procedura  sia  sospesa   per   effetto   di   provvedimenti
dell'autorita'  giudiziaria,  l'aggiudicazione   o   l'individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi  dalla
data di adozione dell'atto di  avvio  del  procedimento.  Il  mancato
rispetto dei  termini  di  cui  al  periodo  precedente,  la  mancata
tempestiva  stipulazione   del   contratto   e   il   tardivo   avvio
dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati  ai  fini  della
responsabilita' del responsabile unico  del  procedimento  per  danno
erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono
causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o  di  risoluzione
del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio  dichiarata
dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
  2. Salvo quanto  previsto  dal  comma  3,  le  stazioni  appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di  esecuzione  di  lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di  importo  pari  o  superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile
2016 n.  50,  mediante  la  procedura  aperta,  ristretta  o,  previa
motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti  dalla  legge,
la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli  61  e
62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di
cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  per  i
settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e  124,  per  i  settori
speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui  all'articolo  8,
comma 1, lettera c), del presente decreto. 
  3. Per l'affidamento  delle  attivita'  di  esecuzione  di  lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di  opere  di  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui  all'articolo  63
del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e  di
cui all'articolo 125, per i settori speciali, puo' essere utilizzata,
previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o  di  altro
atto equivalente, nel rispetto di un  criterio  di  rotazione,  nella
misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivanti dagli effetti negativi della crisi causata  dalla  pandemia
da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attivita'  determinato
dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare  la  crisi,  i
termini, anche abbreviati, previsti  dalle  procedure  ordinarie  non
possono essere rispettati. La procedura negoziata di cui all'articolo
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari,  e
di  cui  all'articolo  125,  per  i  settori  speciali,  puo'  essere
utilizzata altresi' per l'affidamento delle attivita'  di  esecuzione
di lavori, servizi e forniture  di  importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
anche in caso di  singoli  operatori  economici  con  sede  operativa
collocata in aree di  preesistente  crisi  industriale  complessa  ai
sensi dell'articolo 27 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione
dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31  gennaio  2020,
abbiano stipulato con  le  pubbliche  amministrazioni  competenti  un
accordo di programma  ai  sensi  dell'articolo  252-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3  e  nei  settori  dell'edilizia
scolastica, universitaria, sanitaria,  giudiziaria  e  penitenziaria,
delle infrastrutture per attivita' di ricerca scientifica  e  per  la
sicurezza pubblica, dei trasporti e  delle  infrastrutture  stradali,
ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi  compresi
gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020
e RFI-Mit 2017 - 2021  e  relativi  aggiornamenti,  nonche'  per  gli
interventi  funzionali  alla  realizzazione   del   Piano   nazionale
integrato per l'energia  e  il  clima  (PNIEC),  e  per  i  contratti
relativi  o  collegati  ad  essi,  per   quanto   non   espressamente
disciplinato dal  presente  articolo,  le  stazioni  appaltanti,  per
l'affidamento delle attivita' di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e
forniture nonche' dei servizi di ingegneria e  architettura,  inclusa
l'attivita'  di  progettazione,  e  per  l'esecuzione  dei   relativi
contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei
principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni  in  materia  di  subappalto.
Tali disposizioni si applicano,  altresi',  agli  interventi  per  la
messa a norma o in sicurezza  degli  edifici  pubblici  destinati  ad
attivita' istituzionali,  al  fine  di  sostenere  le  imprese  ed  i
professionisti  del  comparto  edile,  anche  operanti  nell'edilizia
specializzata sui beni vincolati  dal  punto  di  vista  culturale  o
paesaggistico, nonche' di  recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio
esistente. 
  5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile  unico
del  procedimento  che,  con  propria  determinazione   adeguatamente
motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione
del contratto, anche in corso d'opera. 
  6. Gli  atti  delle  stazioni  appaltanti  adottati  ai  sensi  del
presente articolo sono pubblicati e aggiornati  nei  rispettivi  siti
internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e
sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre  ai  sensi  e  per  gli
effetti del  predetto  decreto  legislativo  n.  33  del  2013,  sono
altresi' pubblicati gli  ulteriori  atti  indicati  all'articolo  29,
comma 1, del decreto legislativo  n.  50  del  2016.  Il  ricorso  ai
contratti secretati di cui all'articolo 162 del  decreto  legislativo
n. 50 del 2016 e' limitato ai casi di stretta necessita'  e  richiede
una specifica motivazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo  dell'articolo  35  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  Codice  dei
          contratti  pubblici,  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo vigente degli  articoli  61,  62,
          64, 123, 124 e 125 del citato decreto legislativo 18 aprile
          2016: 
              «Art. 61 (Procedura ristretta). -  1.  Nelle  procedure
          ristrette qualsiasi operatore economico puo' presentare una
          domanda di  partecipazione  in  risposta  a  un  avviso  di
          indizione di gara contenente i  dati  di  cui  all'allegato
          XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le
          informazioni richieste dall'amministrazione  aggiudicatrice
          ai fini della selezione qualitativa. 
              2. Il termine minimo per la ricezione delle domande  di
          partecipazione  e'  di  trenta   giorni   dalla   data   di
          trasmissione del bando di  gara  o,  se  e'  utilizzato  un
          avviso di preinformazione come mezzo di  indizione  di  una
          gara,  dalla  data   d'invio   dell'invito   a   confermare
          interesse. 
              3.  A  seguito  della  valutazione   da   parte   delle
          amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni  fornite,
          soltanto   gli   operatori   economici   invitati   possono
          presentare un'offerta.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici
          possono limitare il numero di candidati idonei da  invitare
          a partecipare alla procedura  in  conformita'  all'articolo
          91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e'  di
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  dell'invito  a
          presentare offerte. 
              4. Nel caso in cui  le  amministrazioni  aggiudicatrici
          hanno  pubblicato  un   avviso   di   preinformazione   non
          utilizzato per l'indizione di una gara, il  termine  minimo
          per la presentazione delle offerte puo'  essere  ridotto  a
          dieci giorni purche' siano  rispettate  tutte  le  seguenti
          condizioni: 
                a) l'avviso  di  preinformazione  contiene  tutte  le
          informazioni richieste nel citato allegato  XIV,  parte  I,
          lettera B sezione  B1,  purche'  dette  informazioni  siano
          disponibili al momento della pubblicazione  dell'avviso  di
          preinformazione; 
                b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato  alla
          pubblicazione da non meno  di  trentacinque  giorni  e  non
          oltre dodici mesi prima  della  data  di  trasmissione  del
          bando di gara. 
              5.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici    di    cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera  c),  possono  fissare  il
          termine per la ricezione delle offerte di  concerto  con  i
          candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano  di
          un termine identico  per  redigere  e  presentare  le  loro
          offerte. In assenza  di  un  accordo  sul  termine  per  la
          presentazione delle offerte, il  termine  non  puo'  essere
          inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito  a
          presentare offerte, 
              6. Quando, per motivi di urgenza  debitamente  motivati
          e' impossibile rispettare  i  termini  minimi  previsti  al
          presente articolo,  l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'
          fissare: 
                a) per la ricezione delle domande di  partecipazione,
          un termine non inferiore a quindici giorni  dalla  data  di
          trasmissione del bando di gara; 
                b)  un  termine  di  ricezione  delle   offerte   non
          inferiore a dieci giorni a decorrere dalla  data  di  invio
          dell'invito a presentare offerte.». 
              «Art. 62 (Procedura competitiva con negoziazione). - 1.
          Nelle  procedure  competitive  con  negoziazione  qualsiasi
          operatore  economico  puo'  presentare   una   domanda   di
          partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara
          contenente le informazioni di cui all'allegato  XIV,  parte
          I, lettere  B  o  C,  fornendo  le  informazioni  richieste
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   per   la   selezione
          qualitativa. 
              2.   Nei   documenti   di   gara   le   amministrazioni
          aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto  fornendo
          una  descrizione  delle  loro  esigenze,   illustrando   le
          caratteristiche richieste per le forniture, i  lavori  o  i
          servizi  da   appaltare,   specificando   i   criteri   per
          l'aggiudicazione dell'appalto  e  indicano  altresi'  quali
          elementi della descrizione definiscono i  requisiti  minimi
          che tutti gli offerenti devono soddisfare. 
              3.    Le    informazioni    fornite    devono    essere
          sufficientemente  precise  per  permettere  agli  operatori
          economici di individuare la natura e l'ambito  dell'appalto
          e decidere se partecipare alla procedura. 
              4. Il termine minimo per la ricezione delle domande  di
          partecipazione  e'  di  trenta   giorni   dalla   data   di
          trasmissione del bando di gara o,  se  e'  utilizzato  come
          mezzo   di   indizione   di   una   gara   un   avviso   di
          preinformazione,   dalla   data   d'invio   dell'invito   a
          confermare interesse. I termini di cui  al  presente  comma
          sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5
          e 6. 
              5. Il termine minimo per  la  ricezione  delle  offerte
          iniziali e' di trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione
          dell'invito. I  termini  di  cui  al  presente  comma  sono
          ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6. 
              6.    Solo    gli    operatori    economici    invitati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice,   in   seguito   alla
          valutazione delle informazioni fornite, possono  presentare
          un'offerta  iniziale  che  costituisce  la  base   per   la
          successiva negoziazione. Le amministrazioni  aggiudicatrici
          possono limitare il numero di candidati idonei da  invitare
          a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91. 
              7.   Salvo   quanto   previsto   dal   comma   8,    le
          amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli  operatori
          economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da
          essi presentate, tranne le offerte finali di cui  al  comma
          12, per migliorarne il contenuto. I requisiti  minimi  e  i
          criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. 
              8.   Le    amministrazioni    aggiudicatrici    possono
          aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
          negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito  a
          confermare interesse. 
              9. Nel  corso  delle  negoziazioni  le  amministrazioni
          aggiudicatrici garantiscono la parita' di  trattamento  fra
          tutti  gli  offerenti.   A   tal   fine,   non   forniscono
          informazioni   che   possano   avvantaggiare    determinati
          offerenti rispetto ad altri. Esse  informano  per  iscritto
          tutti gli offerenti le cui offerte non sono  state  escluse
          ai sensi del comma  11,  delle  modifiche  alle  specifiche
          tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
          stabiliscono  i  requisiti  minimi.  A  seguito   di   tali
          modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono  agli
          offerenti   un   tempo   sufficiente   per   modificare   e
          ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. 
              10. Le amministrazioni aggiudicatrici,  nei  limiti  di
          quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli
          altri partecipanti informazioni  riservate  comunicate  dal
          candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni
          senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo  non  assume
          la forma di una deroga generale, ma si  considera  riferito
          alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
          indicate. 
              11. Le procedure competitive con  negoziazione  possono
          svolgersi in fasi  successive  per  ridurre  il  numero  di
          offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
          specificati nel bando di  gara,  nell'invito  a  confermare
          interesse o in altro documento di gara. Nel bando di  gara,
          nell'invito a confermare interesse o in altro documento  di
          gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si  avvale
          di tale facolta'. 
              12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici  intendono
          concludere  le  negoziazioni,  esse  informano  gli   altri
          offerenti e stabiliscono un termine entro il quale  possono
          essere  presentate  offerte  nuove   o   modificate.   Esse
          verificano  che  le  offerte  finali  siano   conformi   ai
          requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano  le
          offerte finali in  base  ai  criteri  di  aggiudicazione  e
          aggiudicano l'appalto ai sensi  degli  articoli  95,  96  e
          97.». 
              «Art. 64 (Dialogo competitivo). - 1.  Il  provvedimento
          con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma
          1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo
          deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti  sono
          richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99  e
          139 sulla  sussistenza  dei  presupposti  previsti  per  il
          ricorso allo stesso. L'appalto  e'  aggiudicato  unicamente
          sulla  base  del  criterio  dell'offerta  con  il   miglior
          rapporto  qualita'/prezzo  conformemente  all'articolo  95,
          comma 6. 
              2.  Nel   dialogo   competitivo   qualsiasi   operatore
          economico puo' chiedere di partecipare  in  risposta  a  un
          bando di gara,  o  ad  un  avviso  di  indizione  di  gara,
          fornendo   le   informazioni   richieste   dalla   stazione
          appaltante, per la selezione qualitativa. 
              3. Il termine minimo per la ricezione delle domande  di
          partecipazione  e'  di  trenta   giorni   dalla   data   di
          trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali,  se
          come  mezzo  di  indizione  di  gara  e'  usato  un  avviso
          sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito
          a confermare interesse. Soltanto  gli  operatori  economici
          invitati  dalle  stazioni  appaltanti   in   seguito   alla
          valutazione delle informazioni fornite possono  partecipare
          al dialogo. Le  stazioni  appaltanti  possono  limitare  il
          numero di candidati idonei da invitare a  partecipare  alla
          procedura in conformita' all'articolo 91. 
              4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara  o
          nell'avviso di indizione di  gara  le  loro  esigenze  e  i
          requisiti richiesti e  li  definiscono  nel  bando  stesso,
          nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo. 
              5. Le stazioni appaltanti avviano  con  i  partecipanti
          selezionati un  dialogo  finalizzato  all'individuazione  e
          alla definizione dei mezzi  piu'  idonei  a  soddisfare  le
          proprie  necessita'.  Nella  fase   del   dialogo   possono
          discutere con i partecipanti selezionati tutti gli  aspetti
          dell'appalto. 
              6.  Durante   il   dialogo   le   stazioni   appaltanti
          garantiscono  la  parita'  di  trattamento   di   tutti   i
          partecipanti. A tal fine, non forniscono  informazioni  che
          possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto  ad
          altri. 
              7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti
          non possono rivelare agli altri partecipanti  le  soluzioni
          proposte o altre informazioni riservate  comunicate  da  un
          candidato o da un offerente partecipante al dialogo,  senza
          l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma
          di una  deroga  generale  ma  si  considera  riferito  alla
          comunicazione  di  informazioni  specifiche   espressamente
          indicate. 
              8. I dialoghi competitivi  possono  svolgersi  in  fasi
          successive in modo da ridurre il  numero  di  soluzioni  da
          discutere durante la fase del dialogo applicando i  criteri
          di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara,  nell'avviso
          di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando
          di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel  documento
          descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno
          tale opzione. 
              9. La stazione appaltante prosegue il  dialogo  finche'
          non e' in grado di individuare la soluzione o le  soluzioni
          che possano soddisfare le sue necessita'. 
              10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo  e  averne
          informato i partecipanti rimanenti, le stazioni  appaltanti
          invitano ciascuno a presentare le loro  offerte  finali  in
          base  alla  soluzione  o  alle   soluzioni   presentate   e
          specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono
          tutti gli elementi richiesti e necessari  per  l'esecuzione
          del progetto. Su richiesta  della  stazione  appaltante  le
          offerte possono essere chiarite, precisate e  perfezionate.
          Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i  perfezionamenti
          o  i  complementi  delle  informazioni  non  possono  avere
          l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta
          o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati
          nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara  o  nel
          documento descrittivo, qualora le  variazioni  rischino  di
          falsare   la   concorrenza   o   di   avere   un    effetto
          discriminatorio. 
              11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
          sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel  bando
          di gara, nell'avviso di indizione di gara o  nel  documento
          descrittivo   e   applicano,    altresi',    le    seguenti
          disposizioni: 
                a) i  documenti  alla  base  delle  offerte  ricevute
          possono essere  integrati  da  quanto  emerso  nel  dialogo
          competitivo; 
                b) su richiesta  della  stazione  appaltante  possono
          essere condotte negoziazioni con  l'offerente  che  risulta
          aver  presentato  l'offerta   con   il   miglior   rapporto
          qualita'/prezzo  al  fine   di   confermare   gli   impegni
          finanziari   o   altri   termini   contenuti   nell'offerta
          attraverso il completamento dei termini del contratto. 
              12. Le disposizioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          comma 11 si applicano  qualora  da  cio'  non  consegua  la
          modifica sostanziale di elementi fondamentali  dell'offerta
          o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti
          nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara  o  nel
          documento descrittivo, ovvero che non si rischi di  falsare
          la concorrenza o creare discriminazioni. 
              13. Le stazioni appaltanti possono  prevedere  premi  o
          pagamenti per i partecipanti al dialogo.». 
              «Art.   123   (Scelta   delle    procedure).    -    1.
          Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di
          servizi, gli enti  aggiudicatori  utilizzano  procedure  di
          affidamento aperte,  ristrette  o  negoziate  precedute  da
          indizione di gara in conformita' alle disposizioni  di  cui
          alla  presente  sezione.  Gli  enti  aggiudicatori  possono
          altresi' ricorrere a dialoghi  competitivi  e  partenariati
          per l'innovazione in conformita' alle disposizioni  di  cui
          alla presente sezione. 
              2. Fatto salvo quanto disposto  dall'articolo  122,  le
          procedure di affidamento di  cui  al  presente  capo,  sono
          precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione  di
          gara con le modalita' e nel rispetto dei termini  stabiliti
          dal presente codice. 
              3. La gara puo' essere indetta con una  delle  seguenti
          modalita': 
                a)   un   avviso   periodico   indicativo   a   norma
          dell'articolo 127 se il contratto e'  aggiudicato  mediante
          procedura ristretta o negoziata; 
                b)  un  avviso  sull'esistenza  di  un   sistema   di
          qualificazione a norma dell'articolo 128 se il contratto e'
          aggiudicato mediante  procedura  ristretta  o  negoziata  o
          tramite  un  dialogo  competitivo  o  un  partenariato  per
          l'innovazione; 
                c) mediante un bando di gara  a  norma  dell'articolo
          129. 
              4. Nel  caso  di  cui  al  comma  3,  lettera  a),  gli
          operatori economici  che  hanno  manifestato  interesse  in
          seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo
          sono  successivamente  invitati  a  confermare  il  proprio
          interesse per iscritto, conformemente all'articolo 131. 
              5. Gli  enti  aggiudicatori  possono  ricorrere  a  una
          procedura negoziata senza previa indizione di gara, di  cui
          all'articolo  63,   esclusivamente   nei   casi   e   nelle
          circostanze espressamente previsti all'articolo 125.». 
              «Art. 124 (Procedura negoziata con previa indizione  di
          gara). - 1. Nelle procedure negoziate con previa  indizione
          di gara, qualsiasi operatore economico puo' presentare  una
          domanda di  partecipazione  in  risposta  a  un  avviso  di
          indizione  di  gara,  fornendo  le  informazioni  richieste
          dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa. 
              2. Il termine minimo per la ricezione delle domande  di
          partecipazione e' fissato, in linea di massima, in non meno
          di trenta giorni dalla data di trasmissione  del  bando  di
          gara o, se come mezzo di indizione  di  gara  e'  usato  un
          avviso  periodico  indicativo,  dalla  data  dell'invito  a
          confermare interesse e non e' in  alcun  caso  inferiore  a
          quindici giorni. 
              3. Soltanto gli operatori economici invitati  dall'ente
          aggiudicatore   in   seguito   alla    valutazione    delle
          informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni.
          Gli  enti  aggiudicatori  possono  limitare  il  numero  di
          candidati idonei da invitare a partecipare  alla  procedura
          secondo quanto previsto dall'articolo 135. 
              4. Il termine  per  la  ricezione  delle  offerte  puo'
          essere fissato  d'accordo  tra  l'ente  aggiudicatore  e  i
          candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano  di
          un termine identico  per  redigere  e  presentare  le  loro
          offerte. In assenza  di  un  accordo  sul  termine  per  la
          ricezione  delle  offerte,  il  termine  non  puo'   essere
          inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito  a
          presentare offerte.». 
              «Art. 125 (Uso della procedura negoziata  senza  previa
          indizione di gara). - 1.  Gli  enti  aggiudicatori  possono
          ricorrere a una procedura negoziata senza previa  indizione
          di gara nei seguenti casi: 
                a) quando, in risposta a  una  procedura  con  previa
          indizione di gara,  non  sia  pervenuta  alcuna  offerta  o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, purche' le  condizioni  iniziali  dell'appalto
          non siano sostanzialmente  modificate.  Un'offerta  non  e'
          ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza  con
          l'appalto ed e'  quindi  manifestamente  inadeguata,  salvo
          modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente
          aggiudicatore e ai requisiti specificati nei  documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo' essere escluso o non soddisfa i criteri  di  selezione
          stabiliti dall'ente aggiudicatore a  norma  degli  articoli
          80, 135, 136; 
                b) quando un appalto e' destinato  solo  a  scopi  di
          ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e  non
          per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca  e  di
          sviluppo,   purche'   l'aggiudicazione   dell'appalto   non
          pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi  che
          perseguano, segnatamente, questi scopi; 
                c) quando  i  lavori,  servizi  e  forniture  possono
          essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
          economico per una delle seguenti ragioni: 
                  1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
          nell'acquisizione    di    un'opera    d'arte    odi    una
          rappresentazione artistica unica; 
                  2) la concorrenza e' assente  per  motivi  tecnici.
          L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando
          non  esistono  sostituti  o   alternative   ragionevoli   e
          l'assenza  di  concorrenza  non  e'  il  risultato  di  una
          limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 
                  3) tutela di diritti esclusivi, inclusi  i  diritti
          di proprieta' intellettuale. L'eccezione di cui al presente
          punto si applica  solo  quando  non  esistono  sostituti  o
          alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza  non  e'
          il risultato di una limitazione artificiale  dei  parametri
          dell'appalto. 
                d) nella misura strettamente necessaria  quando,  per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivanti   da    eventi
          imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini  stabiliti
          per le procedure aperte, per le procedure ristrette  o  per
          le procedure negoziate precedute da indizione di  gara  non
          possono essere  rispettati.  Le  circostanze  invocate  per
          giustificare l'estrema urgenza non devono essere  in  alcun
          caso imputabili all'ente aggiudicatore; 
                e) nel caso di  appalti  di  forniture  per  consegne
          complementari  effettuate  dal   fornitore   originario   e
          destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti  o
          all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,  qualora
          il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore
          ad  acquistare  forniture  con   caratteristiche   tecniche
          differenti,  il  cui  impiego   o   la   cui   manutenzione
          comporterebbero  incompatibilita'  o  difficolta'  tecniche
          sproporzionate; 
                f) per  nuovi  lavori  o  servizi  consistenti  nella
          ripetizione  di  lavori  o   servizi   analoghi   assegnati
          all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori  hanno
          assegnato un appalto  precedente,  a  condizione  che  tali
          lavori o servizi siano conformi a un  progetto  a  base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'articolo  123.  Il  progetto  a  base  di  gara  indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni  alle  quali  essi  verranno   aggiudicati.   La
          possibilita' di ricorrere a tale procedura e' indicata gia'
          al momento dell'indizione della gara per il primo  progetto
          e gli enti aggiudicatori, quando  applicano  l'articolo  35
          tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori  o
          i servizi successivi; 
                g) per forniture quotate  e  acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                h)  per  gli  acquisti  d'opportunita',   quando   e'
          possibile,  in  presenza  di  un'occasione  particolarmente
          vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui
          prezzo e' sensibilmente  inferiore  ai  prezzi  normalmente
          praticati sul mercato; 
                i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
          particolarmente vantaggiose presso un fornitore  che  cessi
          definitivamente  l'attivita'  commerciale   o   presso   il
          liquidatore in caso  di  procedura  di  insolvenza,  di  un
          accordo con i creditori o di procedure analoghe; 
                l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso
          di progettazione organizzato secondo  le  disposizioni  del
          presente  codice  ed  e'  destinato,  in  base  alle  norme
          previste  nel   concorso   di   progettazione,   a   essere
          aggiudicato al vincitore o a  uno  dei  vincitori  di  tale
          concorso; in tal caso, tutti i vincitori  del  concorso  di
          progettazione   sono   invitati    a    partecipare    alle
          negoziazioni.». 
              - Per il testo  dell'articolo  63  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   27   del
          decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti
          per la crescita del Paese, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
              «Art. 27  (Riordino  della  disciplina  in  materia  di
          riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree  di
          crisi  industriale  complessa).  -  1.  Nel  quadro   della
          strategia europea per la crescita, al fine di sostenere  la
          competitivita'   del    sistema    produttivo    nazionale,
          l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la  salvaguardia
          dei livelli occupazionali nei casi di situazioni  di  crisi
          industriali  complesse  con  impatto  significativo   sulla
          politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
          economico    adotta    Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione  industriale.  Sono  situazioni  di  crisi
          industriale complessa, quelle  riconosciute  dal  Ministero
          dello sviluppo economico anche a seguito di  istanza  della
          regione interessata, che,  riguardano  specifici  territori
          soggetti a recessione economica e perdita occupazionale  di
          rilevanza nazionale derivante da: 
                una crisi di una o piu' imprese  di  grande  o  media
          dimensione con effetti sull'indotto; 
                una grave crisi di uno specifico settore  industriale
          con elevata specializzazione nel territorio. 
              2. I Progetti di  cui  al  comma  1  promuovono,  anche
          mediante cofinanziamento  regionale  e  con  l'utilizzo  di
          tutti i regimi d'aiuto  disponibili  per  cui  ricorrano  i
          presupposti,  investimenti  produttivi  anche  a  carattere
          innovativo, la riqualificazione delle aree interessate,  la
          formazione del capitale umano,  la  riconversione  di  aree
          industriali   dismesse,   il    recupero    ambientale    e
          l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
          infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. 
              Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
          5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181,  come  esteso
          dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  si
          applica   anche   per   l'attuazione   dei   progetti    di
          riconversione e riqualificazione industriale. 
              3.  Per  assicurare  l'efficacia  e  la   tempestivita'
          dell'iniziativa,   i   Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione   industriale   sono   adottati   mediante
          appositi  accordi  di  programma   che   disciplinano   gli
          interventi agevolativi, l'attivita' integrata e  coordinata
          di amministrazioni centrali, regioni,  enti  locali  e  dei
          soggetti pubblici e privati,  le  modalita'  di  esecuzione
          degli interventi e la verifica dello stato di attuazione  e
          del rispetto delle  condizioni  fissate.  Le  opere  e  gli
          impianti  compresi  nel   Progetto   di   riconversione   e
          riqualificazione industriale sono  dichiarati  di  pubblica
          utilita', urgenti ed indifferibili. 
              4. Le conferenze di servizi strumentali  all'attuazione
          del Progetto sono  indette  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
          7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa  in
          materia di interventi di bonifica e risanamento  ambientale
          dei siti contaminati. 
              5. La concessione di agevolazioni per  l'incentivazione
          degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile  1989,
          n. 120,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          maggio 1989, n. 181,  ivi  incluse  quelle  concesse  sotto
          forma   di   finanziamento   agevolato,   e'   applicabile,
          prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui  al  comma
          1, nonche' per gli interventi di cui  al  comma  8-bis,  in
          tutto il territorio nazionale, fatte  salve  le  soglie  di
          intervento stabilite dalla  disciplina  comunitaria  per  i
          singoli   territori,   nei   limiti   degli    stanziamenti
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Per la definizione e l'attuazione  degli  interventi
          del   Progetto   di   riconversione   e    riqualificazione
          industriale,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  si
          avvale  dell'Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
          investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa,  S.p.A.,  le  cui
          attivita' sono disciplinate mediante  apposita  convenzione
          con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Gli  oneri
          derivanti dalle predette convenzioni sono  posti  a  carico
          delle risorse assegnate all'apposita sezione del  fondo  di
          cui all'articolo 23, comma 2  utilizzate  per  l'attuazione
          degli accordi di  cui  al  presente  articolo,  nel  limite
          massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 
              7. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          elabora  misure  volte   a   favorire   il   ricollocamento
          professionale dei lavoratori interessati da  interventi  di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Tali  misure
          possono essere realizzate  mediante  il  coinvolgimento  di
          imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di  supporto
          alla ricollocazione, a  condizione  che  siano  autorizzate
          allo svolgimento di tale attivita' ai  sensi  dell'articolo
          4, comma 1, lettere a) ed e), del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente  comma
          possono  essere  cofinanziate  dalle  regioni,  nell'ambito
          delle rispettive azioni  di  politica  attiva  del  lavoro,
          nonche' dai fondi paritetici  interprofessionali  nazionali
          per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          decreto di natura non regolamentare, da adottare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge, disciplina le  modalita'  di  individuazione
          delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
          i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Il  Ministro
          dello sviluppo economico impartisce le opportune  direttive
          all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la  priorita'  di
          accesso agli interventi di propria competenza. 
              8-bis.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   con
          decreto di natura non regolamentare, da  adottare,  sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro 90  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, disciplina le condizioni e le  modalita'  per
          l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
          articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.
          120, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  maggio
          1989, n. 181, come  successivamente  estesi,  nei  casi  di
          situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
          individuate ai sensi del decreto di  cui  al  comma  8  che
          presentano, comunque, impatto significativo sullo  sviluppo
          dei territori interessati e sull'occupazione. 
              9.  All'attuazione  degli   interventi   previsti   dai
          Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
          relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede  a
          valere  sulle   risorse   finanziarie   individuate   dalle
          Amministrazioni  partecipanti  di  cui  al   comma   3   e,
          relativamente agli interventi agevolativi, a  valere  sulle
          risorse stanziate sugli  strumenti  agevolativi  prescelti,
          ovvero,  qualora  non  disponibili,  sul   Fondo   di   cui
          all'articolo  23,  comma  2.  Le  attivita'  del   presente
          articolo sono  svolte  dalle  amministrazioni  territoriali
          partecipanti  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              10.  Le  risorse  destinate  al   finanziamento   degli
          interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del  15
          maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
          agli impegni assunti e  per  finanziare  eventuali  domande
          oggetto di istruttoria alla data di entrata in  vigore  del
          presente   decreto-legge,   affluiscono   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate  nel  medesimo
          importo con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  richiesta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico  per  la  successiva
          assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. 
              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 252-bis del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88, S.O.: 
              «Art. 252-bis (Siti inquinati nazionali  di  preminente
          interesse pubblico per la riconversione industriale). -  1.
          Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare e il Ministro dello sviluppo  economico,  d'intesa
          con la  regione  territorialmente  interessata  e,  per  le
          materie di competenza, con il Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali, nonche' con il Ministro dei beni e delle
          attivita' culturali  e  del  turismo  per  gli  aspetti  di
          competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di
          tutela insistenti sulle  aree  e  sugli  immobili,  possono
          stipulare accordi di programma con uno o  piu'  proprietari
          di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare
          progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica,  e  di
          riconversione industriale e sviluppo economico in  siti  di
          interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007  ai
          sensi della legge 9 dicembre  1998,  n.  426,  al  fine  di
          promuovere il riutilizzo di  tali  siti  in  condizioni  di
          sicurezza  sanitaria  e  ambientale,  e  di  preservare  le
          matrici ambientali non contaminate. Sono  escluse  le  aree
          interessate dalle misure di cui al decreto-legge  4  giugno
          2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto   2013,   n.   89,   e   successive   modificazioni.
          L'esclusione  cessa  di  avere  effetto  nel  caso  in  cui
          l'impresa e'  ammessa  alla  procedura  di  amministrazione
          straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.
          347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
          2004, n. 39. 
              2.  Gli  accordi  di  programma  di  cui  al  comma   1
          assicurano il coordinamento delle azioni per determinare  i
          tempi, le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso
          e funzionale adempimento per l'attuazione  dei  progetti  e
          disciplinano in particolare: 
                a) l'individuazione  degli  interventi  di  messa  in
          sicurezza e bonifica da attuare, sulla base  dei  risultati
          della caratterizzazione validati  dalle  agenzie  regionali
          per la protezione dell'ambiente; 
                b) l'individuazione degli interventi di riconversione
          industriale e di sviluppo economico anche attraverso  studi
          e ricerche appositamente condotti da universita' ed enti di
          ricerca specializzati; 
                c) il piano economico finanziario dell'investimento e
          la durata del relativo programma; 
                d) i  tempi  di  attuazione  degli  interventi  e  le
          relative garanzie; 
                e)  i  contributi  pubblici  e  le  altre  misure  di
          sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti; 
                f) la causa di revoca dei contributi  e  delle  altre
          misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo; 
                g)  l'individuazione  del  soggetto  attuatore  degli
          interventi di messa in sicurezza e  di  bonifica,  e  delle
          attivita'  di  monitoraggio,  controllo  e  gestione  degli
          interventi di messa in sicurezza che restano a  carico  del
          soggetto interessato; 
                h) i tempi  di  presentazione  e  approvazione  degli
          interventi di messa in sicurezza e di bonifica; 
                i)  la  previsione  di  interventi   di   formazione,
          riqualificazione  e  aggiornamento  delle  competenze   dei
          lavoratori  degli  impianti  dismessi  da  reimpiegare  nei
          lavori  di  bonifica  previsti  dai  medesimi  accordi   di
          programma, mediante  il  ricorso  a  fondi  preliminarmente
          individuati a livello nazionale e regionale; 
                i-bis) le modalita' di monitoraggio per il  controllo
          dell'adempimento   degli   impegni    assunti    e    della
          realizzazione dei progetti. 
              3. La stipula  dell'accordo  di  programma  costituisce
          riconoscimento  dell'interesse   pubblico   generale   alla
          realizzazione degli impianti, delle opere e di  ogni  altro
          intervento  connesso  e  funzionale   agli   obiettivi   di
          risanamento e di  sviluppo  economico  e  dichiarazione  di
          pubblica utilita'. 
              4. Ad eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  5,  i
          soggetti interessati di cui al comma 1  non  devono  essere
          responsabili della contaminazione del  sito  oggetto  degli
          interventi di messa in sicurezza e bonifica,  riconversione
          industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei
          collegamenti societari e  di  cariche  direttive  ricoperte
          nelle societa' interessate o ad esse collegate. A tal  fine
          sono soggetti interessati non responsabili i proprietari  e
          i gestori di siti inquinati  che  non  hanno  cagionato  la
          contaminazione  del  sito  e  hanno  assolto  gli  obblighi
          imposti dall'articolo 245, comma 2. 
              5. Gli Accordi di Programma di cui al comma  1  possono
          essere stipulati anche con soggetti che  non  soddisfano  i
          requisiti  di  cui  al  comma  4  alle  seguenti  ulteriori
          condizioni: 
                a) i fatti che hanno  causato  l'inquinamento  devono
          essere antecedenti al 30 aprile 2007; 
                b)  oltre  alle  misure  di  messa  in  sicurezza   e
          bonifica,  devono  essere  individuati  gli  interventi  di
          riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato
          3 alla Parte VI del presente; 
                c)  termine  finale  per   il   completamento   degli
          interventi  di  riparazione   del   danno   ambientale   e'
          determinato in base  ad  uno  specifico  piano  finanziario
          presentato   dal   soggetto   interessato   tenendo   conto
          dell'esigenza di non pregiudicare  l'avvio  e  lo  sviluppo
          dell'iniziativa economica e di garantire la  sostenibilita'
          economica di  detti  interventi,  comunque  in  misura  non
          inferiore a dieci anni. 
              6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli
          impegni di  messa  in  sicurezza,  bonifica,  monitoraggio,
          controllo  e   relativa   gestione,   e   di   riparazione,
          individuati dall'accordo  di  programma  esclude  per  tali
          soggetti ogni  altro  obbligo  di  bonifica  e  riparazione
          ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i  fatti
          antecedenti  all'accordo  medesimo.  La  revoca  dell'onere
          reale  per  tutti  i  fatti  antecedenti   all'accordo   di
          programma  previsto  dalle  misure  volte  a  favorire   la
          realizzazione  delle  bonifiche  dei  siti   di   interesse
          nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto  interessato
          responsabile  della  contaminazione,  al   rilascio   della
          certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in  sicurezza
          dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso  di
          soggetto interessato responsabile della  contaminazione,  i
          contributi e le misure di cui alla lettera e) del  comma  2
          non potranno riguardare le attivita' di messa in sicurezza,
          di bonifica  e  di  riparazione  del  danno  ambientale  di
          competenza  dello  stesso   soggetto,   ma   esclusivamente
          l'acquisto   di   beni   strumentali   alla   riconversione
          industriale e allo sviluppo economico dell'area. 
              7. Al di fuori dei casi  che  rientrano  nel  campo  di
          applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione  puo'
          agire autonomamente nei confronti  del  responsabile  della
          contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per
          gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  e  di   bonifica
          individuati  dall'accordo   nonche'   per   gli   ulteriori
          interventi di bonifica e riparazione del  danno  ambientale
          nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 
              8.  Gli  interventi  per  l'attuazione   del   progetto
          integrato sono autorizzati  e  approvati  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e del Ministro dello  sviluppo  economico  sulla  base
          delle  determinazioni  assunte  in  Conferenza  di  Servizi
          indetta dal Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e  seguenti
          della legge 7 agosto  1990,  n.  241.  Alla  Conferenza  di
          Servizi partecipano tutti  i  soggetti  pubblici  firmatari
          dell'accordo di programma o titolari  dei  procedimenti  di
          approvazione e autorizzazione, comunque denominati,  aventi
          ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita' previste
          dall'accordo  medesimo,  nonche'  i  soggetti   interessati
          proponenti. L'assenso  espresso  dai  rappresentanti  degli
          enti locali sulla base delle  determinazioni  a  provvedere
          degli  organi  competenti,   sostituisce   ogni   atto   di
          competenza di detti enti. 
              9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di
          valutazione  di  impatto  ambientale  e  di  autorizzazione
          ambientale  integrata,  i  decreti  di  cui  al   comma   8
          autorizzano gli interventi  di  messa  in  sicurezza  e  di
          bonifica  nonche'  la  costruzione  e   l'esercizio   degli
          impianti e delle opere connesse. 
              10.  Alla  progettazione,   al   coordinamento   e   al
          monitoraggio   dei   progetti   integrati   di    bonifica,
          riconversione industriale  e  sviluppo  economico  in  siti
          inquinati di interesse nazionale di cui  al  comma  1  sono
          preposte, con oneri posti a carico delle risorse  stanziate
          a legislazione vigente, una  o  piu'  societa'  "in  house"
          individuate nell'accordo di programma,  di  intesa  tra  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico   ed   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          vi  provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle  aree
          di proprieta' pubblica ovvero nel caso di attivazione degli
          interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti  sono
          tenuti  ad  attivare  procedure  a  evidenza  pubblica  per
          l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto  dalle
          disposizioni  vigenti  per  la   gestione   in   house   in
          conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla
          giurisprudenza europea. 
              11. Il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca d'intesa  con  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, e le Regioni e Province  Autonome,  adotta  misure
          volte  a  favorire  la  formazione  di   nuove   competenze
          professionali,  anche  in  ambito  degli  Istituti  tecnici
          superiori, in materia di bonifica  ambientale,  finanziate,
          nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione  vigente
          nonche'  a  valere  sulle  risorse   della   programmazione
          2014-2020, previamente incluse negli Accordi  di  programma
          di cui al comma 1 del presente articolo.». 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          recante: «Codice delle leggi antimafia e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              -  La  direttiva  26  febbraio  2014,  n.   2014/24/UE,
          recante: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
          sugli  appalti  pubblici  e   che   abroga   la   direttiva
          2004/18/CE»  e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. 
              -  La  direttiva  26  febbraio  2014,  n.   2014/25/UE,
          recante: «Direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio
          sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei  settori
          dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi
          postali  e  che  abroga  la   direttiva   2004/17/CE»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  28
          marzo 2014, n. L 94. 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli   30,   come
          modificato dalla presente legge, 34 e 42 del citato decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  Codice  dei
          contratti pubblici: 
              «Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e  l'esecuzione
          di  appalti  e   concessioni).   -   1.   L'affidamento   e
          l'esecuzione  di  appalti  di   opere,   lavori,   servizi,
          forniture e  concessioni,  ai  sensi  del  presente  codice
          garantisce la qualita' delle prestazioni e  si  svolge  nel
          rispetto   dei   principi   di   economicita',   efficacia,
          tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
          e delle concessioni,  le  stazioni  appaltanti  rispettano,
          altresi',   i   principi   di   libera   concorrenza,   non
          discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche'  di
          pubblicita' con le modalita' indicate nel presente  codice.
          Il principio di economicita' puo' essere  subordinato,  nei
          limiti in  cui  e'  espressamente  consentito  dalle  norme
          vigenti e dal presente codice,  ai  criteri,  previsti  nel
          bando, ispirati a esigenze  sociali,  nonche'  alla  tutela
          della salute, dell'ambiente,  del  patrimonio  culturale  e
          alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
          di vista energetico. 
              2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun
          modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire
          o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici  o,
          nelle  procedure  di  aggiudicazione   delle   concessioni,
          compresa la stima del valore, taluni  lavori,  forniture  o
          servizi. 
              3.   Nell'esecuzione   di   appalti   pubblici   e   di
          concessioni,  gli  operatori   economici   rispettano   gli
          obblighi  in  materia  ambientale,  sociale  e  del  lavoro
          stabiliti  dalla  normativa  europea   e   nazionale,   dai
          contratti collettivi o  dalle  disposizioni  internazionali
          elencate nell'allegato X. 
              4.  Al  personale  impiegato  nei  lavori,  servizi   e
          forniture oggetto di  appalti  pubblici  e  concessioni  e'
          applicato il contratto collettivo nazionale e  territoriale
          in vigore per il settore e  per  la  zona  nella  quale  si
          eseguono  le  prestazioni   di   lavoro   stipulato   dalle
          associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
          quelli il  cui  ambito  di  applicazione  sia  strettamente
          connesso  con  l'attivita'  oggetto  dell'appalto  o  della
          concessione   svolta   dall'impresa   anche   in    maniera
          prevalente. 
              5. In caso di inadempienza contributiva risultante  dal
          documento unico  di  regolarita'  contributiva  relativo  a
          personale dipendente dell'affidatario o del  subappaltatore
          o dei soggetti titolari di  subappalti  e  cottimi  di  cui
          all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del  contratto,
          la  stazione  appaltante  trattiene  dal   certificato   di
          pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per  il
          successivo versamento diretto  agli  enti  previdenziali  e
          assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
              5-bis. In  ogni  caso  sull'importo  netto  progressivo
          delle prestazioni e' operata una ritenuta  dello  0,50  per
          cento; le ritenute possono essere  svincolate  soltanto  in
          sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione  da  parte
          della stazione appaltante del certificato di collaudo o  di
          verifica di  conformita',  previo  rilascio  del  documento
          unico di regolarita' contributiva. 
              6. In caso di ritardo nel pagamento delle  retribuzioni
          dovute al personale di cui  al  comma  5,  il  responsabile
          unico del procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto
          inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a  provvedervi
          entro i successivi  quindici  giorni.  Ove  non  sia  stata
          contestata formalmente e motivatamente la fondatezza  della
          richiesta entro il termine  sopra  assegnato,  la  stazione
          appaltante paga anche  in  corso  d'opera  direttamente  ai
          lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
          importo dalle somme dovute  all'affidatario  del  contratto
          ovvero dalle somme dovute  al  subappaltatore  inadempiente
          nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai  sensi
          dell'articolo 105. 
              7. I criteri di partecipazione alle gare devono  essere
          tali da non escludere le  microimprese,  le  piccole  e  le
          medie imprese. 
              8. Per quanto non espressamente previsto  nel  presente
          codice  e  negli  atti   attuativi,   alle   procedure   di
          affidamento  e  alle  altre  attivita'  amministrative   in
          materia  di  contratti  pubblici  nonche'   di   forme   di
          coinvolgimento degli enti del Terzo  settore  previste  dal
          titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si
          applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto  1990,
          n.  241,  alla  stipula  del  contratto  e  alla  fase   di
          esecuzione  si  applicano  le   disposizioni   del   codice
          civile.». 
              «Art.  34  (Criteri  di  sostenibilita'  energetica   e
          ambientale). - 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono  al
          conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
          d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
          settore   della   pubblica    amministrazione    attraverso
          l'inserimento, nella documentazione progettuale e di  gara,
          almeno  delle  specifiche   tecniche   e   delle   clausole
          contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi
          adottati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  e  conformemente,  in
          riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei  settori
          della  ristorazione  collettiva  e  fornitura  di   derrate
          alimentari,  anche   a   quanto   specificamente   previsto
          all'articolo 144. 
              2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto  di
          cui al comma 1, in particolare i  criteri  premianti,  sono
          tenuti in considerazione anche ai fini  della  stesura  dei
          documenti  di  gara   per   l'applicazione   del   criterio
          dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  ai  sensi
          dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di  contratti  relativi
          alle categorie  di  appalto  riferite  agli  interventi  di
          ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione  e
          ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al  comma
          1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile,  in
          funzione   della   tipologia   di   intervento   e    della
          localizzazione delle opere da  realizzare,  sulla  base  di
          adeguati criteri definiti  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. 
              3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica  per  gli
          affidamenti  di  qualunque  importo,   relativamente   alle
          categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
          oggetto dei criteri ambientali minimi adottati  nell'ambito
          del citato Piano d'azione.». 
              «Art. 42 (Conflitto di interesse).  -  1.  Le  stazioni
          appaltanti prevedono misure  adeguate  per  contrastare  le
          frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire  e
          risolvere in modo efficace ogni  ipotesi  di  conflitto  di
          interesse   nello   svolgimento    delle    procedure    di
          aggiudicazione degli appalti e delle concessioni,  in  modo
          da  evitare  qualsiasi  distorsione  della  concorrenza   e
          garantire la parita' di trattamento di tutti gli  operatori
          economici. 
              2. Si ha conflitto d'interesse quando il  personale  di
          una stazione appaltante o di un prestatore di servizi  che,
          anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
          svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti
          e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo,
          il  risultato,  ha,  direttamente  o   indirettamente,   un
          interesse  finanziario,   economico   o   altro   interesse
          personale che puo' essere percepito come una minaccia  alla
          sua  imparzialita'  e  indipendenza  nel   contesto   della
          procedura di appalto  o  di  concessione.  In  particolare,
          costituiscono situazione di conflitto di  interesse  quelle
          che   determinano   l'obbligo   di   astensione    previste
          dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          16 aprile 2013, n. 62. 
              3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma
          2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante,
          ad   astenersi   dal   partecipare   alla   procedura    di
          aggiudicazione degli appalti  e  delle  concessioni.  Fatte
          salve  le  ipotesi  di  responsabilita'  amministrativa   e
          penale, la mancata astensione nei  casi  di  cui  al  primo
          periodo  costituisce  comunque  fonte  di   responsabilita'
          disciplinare a carico del dipendente pubblico. 
              4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per
          la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 
              5.  La  stazione  appaltante   vigila   affinche'   gli
          adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  recante
          Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni, e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Si riporta il testo degli articoli 29, comma 1, e 162
          del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 29 (Principi in materia  di  trasparenza).  -  1.
          Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
          enti aggiudicatori relativi alla programmazione di  lavori,
          opere, servizi e  forniture,  nonche'  alle  procedure  per
          l'affidamento di appalti pubblici  di  servizi,  forniture,
          lavori e opere, di concorsi pubblici di  progettazione,  di
          concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti
          nell'ambito del settore pubblico  di  cui  all'articolo  5,
          alla  composizione  della  commissione  giudicatrice  e  ai
          curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati
          ai  sensi  dell'articolo  53  ovvero  secretati  ai   sensi
          dell'articolo 162, devono essere  pubblicati  e  aggiornati
          sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
          trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di  cui
          al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  Nella  stessa
          sezione sono pubblicati anche i  resoconti  della  gestione
          finanziaria dei contratti al termine della loro  esecuzione
          con le modalita' previste dal decreto legislativo 14  marzo
          2013, n. 33. Gli atti di  cui  al  presente  comma  recano,
          prima  dell'intestazione   o   in   calce,   la   data   di
          pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi  gli
          atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui
          sono collegati gli effetti  giuridici  della  pubblicazione
          decorrono dalla  data  di  pubblicazione  sul  profilo  del
          committente. 
              (Omissis).». 
              «Art. 162 (Contratti secretati). - 1.  Le  disposizioni
          del presente codice relative alle procedure di  affidamento
          possono essere derogate: 
                a) per i contratti al cui oggetto, atti  o  modalita'
          di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza; 
                b) per i contratti  la  cui  esecuzione  deve  essere
          accompagnata  da   speciali   misure   di   sicurezza,   in
          conformita' a  disposizioni  legislative,  regolamentari  o
          amministrative. 
              2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera  a),
          le amministrazioni e gli  enti  usuari  attribuiscono,  con
          provvedimento motivato, le  classifiche  di  segretezza  ai
          sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007,  n.  124,
          ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di  cui
          al comma 1, lettera  b),  le  amministrazioni  e  gli  enti
          usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori,  i
          servizi e le forniture eseguibili con  speciali  misure  di
          sicurezza individuate nel predetto provvedimento. 
              3. I contratti di cui  al  comma  1  sono  eseguiti  da
          operatori economici in possesso dei requisiti previsti  dal
          presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi  e
          nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge
          n. 124 del 2007. 
              4. L'affidamento  dei  contratti  di  cui  al  presente
          articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
          sono  invitati  almeno  cinque  operatori   economici,   se
          sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
          all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione  con
          piu' di un  operatore  economico  sia  compatibile  con  le
          esigenze di segretezza e sicurezza. 
              5. La Corte  dei  conti,  tramite  un  proprio  ufficio
          organizzato  in  modo  da  salvaguardare  le  esigenze   di
          riservatezza,  esercita  il  controllo   preventivo   sulla
          legittimita' e sulla regolarita' dei contratti  di  cui  al
          presente articolo, nonche' sulla  regolarita',  correttezza
          ed efficacia  della  gestione.  Dell'attivita'  di  cui  al
          presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di  ciascun
          anno in una relazione al Parlamento.».