Art. 2 bis
Raggruppamenti temporanei di imprese
1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli
operatori economici possono partecipare anche in forma di
raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
u), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
(Omissis);
u) "raggruppamento temporaneo", un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,
costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di
partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico
contratto pubblico, mediante presentazione di una unica
offerta;
(Omissis).».