Art. 2 bis Raggruppamenti temporanei di imprese 1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera u), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per: (Omissis); u) "raggruppamento temporaneo", un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta; (Omissis).».