Art. 2 bis 
 
 
                Raggruppamenti temporanei di imprese 
 
  1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli  1  e  2  gli
operatori  economici  possono   partecipare   anche   in   forma   di
raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
          u), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
          recante Codice dei contratti pubblici: 
              «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
              (Omissis); 
                u)  "raggruppamento  temporaneo",   un   insieme   di
          imprenditori,  o  fornitori,  o  prestatori   di   servizi,
          costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di
          partecipare alla procedura di affidamento di uno  specifico
          contratto pubblico, mediante  presentazione  di  una  unica
          offerta; 
              (Omissis).».