Art. 2 ter
Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo
Ferrovie dello Stato italiane
1. Allo scopo di favorire una piu' efficace attuazione delle
sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e
l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle societa' del gruppo
Ferrovie dello Stato:
a) fino al 31 dicembre 2021 le societa' del gruppo Ferrovie dello
Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle
norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi
avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre
societa' del gruppo;
b) fino al 31 dicembre 2021 e' consentito ad ANAS S.p.A. di
avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle
societa' del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di
beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e
legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri
compiti istituzionali.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 49, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
«Art. 49 (Disposizioni urgenti in materia di riordino
di societa'). - 1. Con l'obiettivo di rilanciare gli
investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la
programmazione, la progettazione, la realizzazione e la
gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di
interesse nazionale, ANAS S.p.A. sviluppa le opportune
sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche
attraverso appositi contratti e convenzioni al fine di
realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti
nel 2017 di almeno il 10 per cento rispetto al 2016 ed un
ulteriore incremento di almeno il 10 per cento nel 2018.
2. Al fine di realizzare una proficua allocazione delle
partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero
dell'economia e delle finanze in ambiti industriali
omogenei, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al
comma 3, trasferisce, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea, alla societa' Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A. le azioni della societa' ANAS S.p.A.
mediante aumento di capitale della societa' Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura.
L'aumento di capitale e' realizzato per un importo
corrispondente al patrimonio netto di ANAS S.p.A.
risultante da una situazione patrimoniale approvata dal
Consiglio di amministrazione della societa' e riferita ad
una data non anteriore a quattro mesi dal conferimento.
Pertanto, all'operazione di trasferimento non si applicano
gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater, nonche'
l'articolo 2441 del codice civile. Tutti gli atti e le
operazioni posti in essere per il trasferimento di ANAS
S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono esenti
da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.
3. Il trasferimento di cui al comma 2 e' subordinato
alle seguenti condizioni:
a) perfezionamento del Contratto di Programma
2016/2020 tra lo Stato e ANAS S.p.A. secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
b) acquisizione di una perizia giurata di stima da
cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio
ANAS, anche considerato quanto disposto dai commi 7 e 8,
rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere; il
perito incaricato viene nominato da Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.a. nell'ambito di una terna di esperti
proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze;
b-bis) l'assenza di effetti negativi sui saldi di
finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in
sede europea, verificata dal Ministero dell'economia e
delle finanze.
4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2,
restano in capo ad ANAS S.p.A. le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri
provvedimenti amministrativi comunque denominati.
5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione
detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., qualsiasi
deliberazione o atto avente ad oggetto il trasferimento di
ANAS S.p.A. o operazioni societarie straordinarie sul
capitale della societa' e' oggetto di preventiva
autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
6. Alla data di trasferimento della partecipazione
detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, comma
4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al terzo
periodo dopo le parole: "successive modifiche" le parole:
"dello statuto o" sono soppresse e il comma 6 del medesimo
articolo 7 e' abrogato.
7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni dal 2017 al
2022, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a
definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o
transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie
con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di
riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano
i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e
208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le
modalita' ivi previste, previa valutazione della
convenienza economica di ciascuna operazione da parte della
Societa' stessa.
7-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione verifica in
via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza
della procedura adottata dall'ANAS per la definizione degli
accordi bonari e delle transazioni di cui ai commi 7 e
7-ter. Le modalita' di svolgimento della verifica
preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata
tra l'Anas S.p.A. e l'Autorita' nazionale anticorruzione
nella quale e' individuata anche la documentazione oggetto
di verifica.
7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei limiti previsti
ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e
stragiudiziali le controversie con i contraenti generali
derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i
presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa
valutazione della convenienza economica di ciascuna
operazione da parte della societa' stessa.
8. La quota dei contributi quindicennali assegnati con
le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004 pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147 del 27
giugno 2005, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno
risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle
predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di
euro, e' destinata, con esclusione delle somme cadute in
perenzione, alle finalita' di cui ai commi 7 e 7-ter. Il
CIPE individua le risorse annuali effettivamente
disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere
concluse da destinare alle predette finalita', nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica.
9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
i commi 115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati.
10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, il comma 5 e' abrogato.
11. Al fine di favorire l'attuazione del presente
articolo, non si applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal
trasferimento di cui al comma 2, le norme di contenimento
della spesa previste dalla legislazione vigente a carico
dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo
restando, finche' l'ANAS risulti compresa nel suddetto
elenco dell'ISTAT, l'obbligo di versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai
risparmi conseguenti all'applicazione delle suddette norme,
da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
12. Nelle more del perfezionamento del contratto di
programma ANAS 2016-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma
870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare la
societa' ANAS S.p.A., nel limite del 5% delle risorse
complessivamente finalizzate al contratto dalla medesima
legge n. 208 del 2015, ad effettuare la progettazione di
interventi nonche', nel limite di un ulteriore 15%delle
medesime risorse, a svolgere attivita' di manutenzione
straordinaria della rete stradale nazionale. Le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo devono essere
distintamente indicate nel Contratto di programma 2016-2020
e le relative spese sostenute devono essere rendicontate
secondo le modalita' previste per il "Fondo Unico ANAS",
come definite dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 869, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. Nell'ambito delle attivita' di manutenzione
straordinaria della rete stradale nazionale, la societa'
ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla verifica
dell'idoneita' statica e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e
strutture similari.
12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "ad
integrazione delle risorse gia' stanziate a tale scopo, per
gli interventi di completamento dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni
adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente"
sono sostituite dalle seguenti: "ad integrazione delle
risorse gia' stanziate e comprese nell'ambito del contratto
di programma ANAS Spa 2016-2020".».
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE, recante
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28
marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE, recante
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014,
n. L 94.