Art. 2 ter 
 
 
Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo
                    Ferrovie dello Stato italiane 
 
  1. Allo scopo  di  favorire  una  piu'  efficace  attuazione  delle
sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96,  anche   mediante   la   razionalizzazione   degli   acquisti   e
l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle societa' del  gruppo
Ferrovie dello Stato: 
  a) fino al 31 dicembre 2021 le societa' del gruppo  Ferrovie  dello
Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga  alla  disciplina
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  ad  eccezione  delle
norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite  convenzioni  al  fine  di  potersi
avvalere delle  prestazioni  di  beni  e  servizi  rese  dalle  altre
societa' del gruppo; 
  b) fino al 31  dicembre  2021  e'  consentito  ad  ANAS  S.p.A.  di
avvalersi dei contratti, anche di  accordi  quadro,  stipulati  dalle
societa' del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari  di
beni e servizi appartenenti  alla  stessa  categoria  merceologica  e
legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali  ai  propri
compiti istituzionali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   49,   del
          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni
          urgenti in materia finanziaria, iniziative a  favore  degli
          enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
          da eventi sismici e misure per  lo  sviluppo»,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: 
              «Art. 49 (Disposizioni urgenti in materia  di  riordino
          di societa').  -  1.  Con  l'obiettivo  di  rilanciare  gli
          investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la
          programmazione, la progettazione,  la  realizzazione  e  la
          gestione integrata delle reti  ferroviarie  e  stradali  di
          interesse nazionale,  ANAS  S.p.A.  sviluppa  le  opportune
          sinergie  con  il  gruppo  Ferrovie  dello   Stato,   anche
          attraverso appositi contratti  e  convenzioni  al  fine  di
          realizzare, tra l'altro, un incremento  degli  investimenti
          nel 2017 di almeno il 10 per cento rispetto al 2016  ed  un
          ulteriore incremento di almeno il 10 per cento nel 2018. 
              2. Al fine di realizzare una proficua allocazione delle
          partecipazioni  pubbliche   facenti   capo   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  in   ambiti   industriali
          omogenei, il Ministro dell'economia e delle finanze,  entro
          trenta giorni dal verificarsi delle condizioni  di  cui  al
          comma  3,  trasferisce,  nel  rispetto   della   disciplina
          dell'Unione europea, alla  societa'  Ferrovie  dello  Stato
          Italiane  S.p.A.  le  azioni  della  societa'  ANAS  S.p.A.
          mediante aumento di capitale della societa' Ferrovie  dello
          Stato  Italiane  S.p.A.  tramite  conferimento  in  natura.
          L'aumento  di  capitale  e'  realizzato  per   un   importo
          corrispondente  al  patrimonio   netto   di   ANAS   S.p.A.
          risultante da una  situazione  patrimoniale  approvata  dal
          Consiglio di amministrazione della societa' e  riferita  ad
          una data non anteriore a  quattro  mesi  dal  conferimento.
          Pertanto, all'operazione di trasferimento non si  applicano
          gli   articoli   2343,   2343-ter,   2343-quater,   nonche'
          l'articolo 2441 del codice civile.  Tutti  gli  atti  e  le
          operazioni posti in essere per  il  trasferimento  di  ANAS
          S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono  esenti
          da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse. 
              3. Il trasferimento di cui al comma  2  e'  subordinato
          alle seguenti condizioni: 
                a)  perfezionamento  del   Contratto   di   Programma
          2016/2020  tra  lo  Stato  e  ANAS  S.p.A.  secondo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  870,  della  legge   28
          dicembre 2015, n. 208; 
                b) acquisizione di una perizia giurata  di  stima  da
          cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel  bilancio
          ANAS, anche considerato quanto disposto dai commi  7  e  8,
          rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere; il
          perito incaricato viene nominato da  Ferrovie  dello  Stato
          Italiane  S.p.a.  nell'ambito  di  una  terna  di   esperti
          proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
                b-bis) l'assenza di effetti  negativi  sui  saldi  di
          finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in
          sede europea,  verificata  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
              4. Ad esito  del  trasferimento  di  cui  al  comma  2,
          restano  in  capo  ad  ANAS  S.p.A.  le   concessioni,   le
          autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli  altri
          provvedimenti amministrativi comunque denominati. 
              5. Intervenuto il  trasferimento  della  partecipazione
          detenuta   dallo   Stato   in   ANAS   S.p.A.,    qualsiasi
          deliberazione o atto avente ad oggetto il trasferimento  di
          ANAS  S.p.A.  o  operazioni  societarie  straordinarie  sul
          capitale  della   societa'   e'   oggetto   di   preventiva
          autorizzazione del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          d'intesa  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 
              6. Alla  data  di  trasferimento  della  partecipazione
          detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7,  comma
          4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al  terzo
          periodo dopo le parole: "successive modifiche"  le  parole:
          "dello statuto o" sono soppresse e il comma 6 del  medesimo
          articolo 7 e' abrogato. 
              7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni dal 2017  al
          2022, nei limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  8,  a
          definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari  e/o
          transazioni giudiziali e  stragiudiziali,  le  controversie
          con le imprese appaltatrici  derivanti  dall'iscrizione  di
          riserve o da richieste di risarcimento, laddove  sussistano
          i presupposti e le condizioni di cui agli  articoli  205  e
          208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con  le
          modalita'   ivi   previste,   previa   valutazione    della
          convenienza economica di ciascuna operazione da parte della
          Societa' stessa. 
              7-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione verifica in
          via preventiva, ai sensi dell'articolo 213,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  la  correttezza
          della procedura adottata dall'ANAS per la definizione degli
          accordi bonari e delle transazioni di  cui  ai  commi  7  e
          7-ter.  Le  modalita'   di   svolgimento   della   verifica
          preventiva sono definite in apposita convenzione  stipulata
          tra l'Anas S.p.A. e  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione
          nella quale e' individuata anche la documentazione  oggetto
          di verifica. 
              7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei  limiti  previsti
          ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e
          stragiudiziali le controversie con  i  contraenti  generali
          derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i
          presupposti e le condizioni di  cui  all'articolo  208  del
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,   previa
          valutazione  della  convenienza   economica   di   ciascuna
          operazione da parte della societa' stessa. 
              8. La quota dei contributi quindicennali assegnati  con
          le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004 pubblicate,
          rispettivamente, nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  6
          febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147 del  27
          giugno 2005, non  utilizzati  ed  eccedenti  il  fabbisogno
          risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle
          predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di
          euro, e' destinata, con esclusione delle  somme  cadute  in
          perenzione, alle finalita' di cui ai commi 7  e  7-ter.  Il
          CIPE   individua   le   risorse   annuali    effettivamente
          disponibili in relazione al quadro aggiornato  delle  opere
          concluse da destinare alle predette finalita', nel rispetto
          degli equilibri di finanza pubblica. 
              9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
          i commi 115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati. 
              10. All'articolo 44 della legge 27  dicembre  1997,  n.
          449, il comma 5 e' abrogato. 
              11. Al  fine  di  favorire  l'attuazione  del  presente
          articolo, non si applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere  dal
          trasferimento di cui al comma 2, le norme  di  contenimento
          della spesa previste dalla legislazione  vigente  a  carico
          dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di
          statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche  di  cui
          all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  fermo
          restando, finche'  l'ANAS  risulti  compresa  nel  suddetto
          elenco dell'ISTAT, l'obbligo di versamento all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato  di  un  importo  corrispondente  ai
          risparmi conseguenti all'applicazione delle suddette norme,
          da effettuare ai sensi dell'articolo 1,  comma  506,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
              12. Nelle more del  perfezionamento  del  contratto  di
          programma ANAS 2016-2020, ai sensi dell'articolo  1,  comma
          870, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti  puo'  autorizzare  la
          societa' ANAS S.p.A.,  nel  limite  del  5%  delle  risorse
          complessivamente finalizzate al  contratto  dalla  medesima
          legge n. 208 del 2015, ad effettuare  la  progettazione  di
          interventi nonche', nel limite  di  un  ulteriore  15%delle
          medesime risorse,  a  svolgere  attivita'  di  manutenzione
          straordinaria della rete stradale nazionale.  Le  attivita'
          svolte  ai  sensi  del  presente  articolo  devono   essere
          distintamente indicate nel Contratto di programma 2016-2020
          e le relative spese sostenute  devono  essere  rendicontate
          secondo le modalita' previste per il  "Fondo  Unico  ANAS",
          come definite dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti,   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 869, della legge 28  dicembre  2015,
          n.  208.  Nell'ambito  delle  attivita'   di   manutenzione
          straordinaria della rete stradale  nazionale,  la  societa'
          ANAS  S.p.A.  ha   particolare   riguardo   alla   verifica
          dell'idoneita' statica e all'esecuzione  di  opere  per  la
          messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e
          strutture similari. 
              12-bis. All'articolo 1,  comma  1025,  quarto  periodo,
          della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  le  parole:  "ad
          integrazione delle risorse gia' stanziate a tale scopo, per
          gli    interventi    di    completamento    dell'autostrada
          Salerno-Reggio  Calabria  attuativi   delle   deliberazioni
          adottate dal CIPE, ai  sensi  della  legislazione  vigente"
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "ad  integrazione  delle
          risorse gia' stanziate e comprese nell'ambito del contratto
          di programma ANAS Spa 2016-2020".». 
              - La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE, recante
          Direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  sugli
          appalti pubblici e che abroga la direttiva  2004/18/CE,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  28
          marzo 2014, n. L 94. 
              - La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE, recante
          Direttiva del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sulle
          procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei   settori
          dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi
          postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014,
          n. L 94.