Art. 3 
 
 
            Verifiche antimafia e protocolli di legalita' 
 
  1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle  verifiche
antimafia per corrispondere con efficacia e celerita'  alle  esigenze
degli   interventi   di   sostegno    e    rilancio    del    sistema
economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale  del
COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso  d'urgenza
e si  procede  ai  sensi  dell'articolo  92,  comma  3,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  nei  procedimenti  avviati  su
istanza di parte, che  hanno  ad  oggetto  l'erogazione  di  benefici
economici comunque denominati, erogazioni,  contributi,  sovvenzioni,
finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e  pagamenti  da  parte   di
pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio  della  documentazione
non sia immediatamente conseguente  alla  consultazione  della  banca
dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli  1-bis  e  13  del
decreto-legge 8 aprile 2020,  n.23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e  27
del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34. 
  2. Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti
l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, si procede mediante  il  rilascio  della
informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente  alla
consultazione della Banca dati nazionale unica  della  documentazione
antimafia ed alle risultanze delle banche dati di  cui  al  comma  3,
anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto  che  risulti
non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti
sottoposti  alle  verifiche  antimafia  le  situazioni  di  cui  agli
articoli 67 e  84,  comma  4,  lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto
legislativo 6  settembre  2011,  n.  159.  L'informativa  liberatoria
provvisoria  consente  di  stipulare,  approvare  o   autorizzare   i
contratti e subcontratti relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,
sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai
fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro
sessanta giorni. 
  3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e  la  tempestivita'  degli
accertamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  si  procede  mediante  la
consultazione della banca dati nazionale unica  della  documentazione
antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti  delle
interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. 
  4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  qualora  la   documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una  delle  cause
interdittive ai sensi  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,
n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,  del  medesimo
decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il  pagamento
del valore delle opere  gia'  eseguite  e  il  rimborso  delle  spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti  delle  utilita'
conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e
4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  dall'articolo
32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono  essere  individuate  ulteriori  misure  di   semplificazione
relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio
della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti. 
  6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159. 
  7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo
83 e' inserito il seguente: 
  «Art.  83-bis  (Protocolli  di  legalita').  -  1.   Il   Ministero
dell'interno puo' sottoscrivere protocolli, o altre  intese  comunque
denominate, per  la  prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di
criminalita'   organizzata,   anche   allo   scopo    di    estendere
convenzionalmente il ricorso alla  documentazione  antimafia  di  cui
all'articolo 84. I protocolli di cui  al  presente  articolo  possono
essere sottoscritti anche con imprese  di  rilevanza  strategica  per
l'economia   nazionale   nonche'   con   associazioni    maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale   di   categorie   produttive,
economiche o imprenditoriali e con  le  organizzazioni  sindacali,  e
possono prevedere modalita'  per  il  rilascio  della  documentazione
antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare
le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione
degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono
prevedere l'applicabilita'  delle  previsioni  del  presente  decreto
anche nei rapporti tra  contraenti,  pubblici  o  privati,  e  terzi,
nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. 
  2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della
legge 6 novembre 2012, n.  190,  nonche'  l'iscrizione  nell'anagrafe
antimafia   degli   esecutori   istituita   dall'articolo   30    del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  equivale   al   rilascio
dell'informazione antimafia. 
  3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di  gara  o
lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita'
costituisce causa di esclusione  dalla  gara  o  di  risoluzione  del
contratto.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 67, 83, commi 1  e
          2, 84, comma 4, lettere a), b) e c), 92, comma 3, 94, commi
          3 e 4, e 96, del citato  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159, recante:  «Codice  delle  leggi  antimafia  e
          delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni  in
          materia di documentazione antimafia»: 
              «Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le
          persone alle quali sia stata  applicata  con  provvedimento
          definitivo una delle misure  di  prevenzione  previste  dal
          libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: 
                a) licenze o autorizzazioni di polizia e di co; 
                b) concessioni di acque pubbliche e diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
                c) concessioni di costruzione  e  gestione  di  opere
          riguardanti la pubblica amministrazione  e  concessioni  di
          servizi pubblici; 
                d) iscrizioni  negli  elenchi  di  appaltatori  o  di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione, nei registri della camera di commercio per
          l'esercizio del commercio all'ingrosso e  nei  registri  di
          commissionari   astatori   presso   i   mercati    annonari
          all'ingrosso; 
                e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
          pubblici; 
                f)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
                g) contributi, finanziamenti  o  mutui  agevolati  ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali; 
                h)   licenze   per   detenzione   e   porto   d'armi,
          fabbricazione, deposito, vendita  e  trasporto  di  materie
          esplodenti. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
          nonche' il divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo  fiduciario  e
          relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi  di
          qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con  posa  in
          opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono
          ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta  la
          decadenza  delle   attestazioni   a   cura   degli   organi
          competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68,
          dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
          2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con  la
          persona sottoposta alla misura di prevenzione  nonche'  nei
          confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi  di
          cui la persona  sottoposta  a  misura  di  prevenzione  sia
          amministratore o  determini  in  qualsiasi  modo  scelte  e
          indirizzi. In tal caso  i  divieti  sono  efficaci  per  un
          periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              6. Salvo che si tratti  di  provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              7. Dal termine stabilito  per  la  presentazione  delle
          liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
          di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
          definitivi, alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di
          pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di   svolgere   le
          attivita' di propaganda elettorale previste dalla  legge  4
          aprile  1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di
          candidati partecipanti a  qualsiasi  tipo  di  competizione
          elettorale. 
              8. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  4  si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche'  per  i
          reati di cui all'articolo 640, secondo comma,  n.  1),  del
          codice penale, commesso a danno dello Stato o di  un  altro
          ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.». 
              «Art. 83 (Ambito di applicazione  della  documentazione
          antimafia). - 1. Le pubbliche amministrazioni  e  gli  enti
          pubblici, anche costituiti in stazioni  uniche  appaltanti,
          gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro  ente
          pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo
          Stato o da altro ente pubblico nonche' i  concessionari  di
          lavori  o  di  servizi  pubblici,   devono   acquisire   la
          documentazione antimafia di cui all'articolo  84  prima  di
          stipulare,  approvare   o   autorizzare   i   contratti   e
          subcontratti  relativi  a  lavori,  servizi   e   forniture
          pubblici,  ovvero  prima  di  rilasciare  o  consentire   i
          provvedimenti indicati nell'articolo 67. 
              2. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  ai
          contraenti generali di cui  all'articolo  176  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di  seguito  denominati
          «contraente generale.». 
              «Art. 84 (Definizioni). - (Omissis). 
              4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione
          mafiosa  che  danno  luogo  all'adozione  dell'informazione
          antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: 
                a)  dai  provvedimenti  che  dispongono  una   misura
          cautelare o il giudizio, ovvero  che  recano  una  condanna
          anche non definitiva per taluni dei  delitti  di  cui  agli
          articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,
          648-ter del codice penale, dei delitti di cui  all'articolo
          51, comma 3-bis, del codice di procedura penale  e  di  cui
          all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno  1992,
          n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          1992, n. 356; (208) 
                b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione
          di taluna delle misure di prevenzione; 
                c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa  denuncia
          all'autorita' giudiziaria dei reati di  cui  agli  articoli
          317  e  629  del  codice   penale,   aggravati   ai   sensi
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, da parte dei soggetti  indicati  nella  lettera  b)
          dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento
          per l'applicazione di una misura di prevenzione  o  di  una
          causa ostativa ivi previste. 
              (Omissis).». 
              «Art. 92 (Termini per il rilascio delle  informazioni).
          - (Omissis). 
              3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
          ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti  di
          cui all'articolo 83,  commi  1  e  2,  procedono  anche  in
          assenza  dell'informazione  antimafia.  I   contributi,   i
          finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
          all'articolo   67   sono   corrisposti   sotto   condizione
          risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi  1  e
          2, revocano le autorizzazioni e le concessioni  o  recedono
          dai contratti, fatto salvo il pagamento  del  valore  delle
          opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite. 
              (Omissis).». 
              «Art. 94 (Effetti delle informazioni del  prefetto).  -
          (Omissis). 
              3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,  non
          procedono alle  revoche  o  ai  recessi  di  cui  al  comma
          precedente  nel  caso  in  cui  l'opera  sia  in  corso  di
          ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e  servizi
          ritenuta essenziale  per  il  perseguimento  dell'interesse
          pubblico, qualora il  soggetto  che  la  fornisce  non  sia
          sostituibile in tempi rapidi. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano
          anche  nel  caso  in  cui  emergano  elementi  relativi   a
          tentativi di infiltrazione. 
              (Omissis).». 
              «Art. 96 (Istituzione della banca dati nazionale  unica
          della documentazione antimafia). - 1. Presso  il  Ministero
          dell'interno, Dipartimento per le politiche  del  personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie e' istituita  la  banca  dati  nazionale  unica
          della  documentazione  antimafia,  di  seguito   denominata
          «banca dati nazionale unica». 
              2. Al fine di verificare la sussistenza  di  una  delle
          cause di decadenza, di sospensione  o  di  divieto  di  cui
          all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione  mafiosa
          di cui all'articolo 84, comma 4, la  banca  dati  nazionale
          unica  e'   collegata   telematicamente   con   il   Centro
          elaborazione dati di cui  all'articolo  8  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  1-bis  e  13  del
          decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23  (Misure  urgenti  in
          materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali  per
          le imprese, di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,
          nonche' interventi  in  materia  di  salute  e  lavoro,  di
          proroga   di   termini   amministrativi   e   processuali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,
          n. 40: 
              «Art. 1-bis (Dichiarazione sostitutiva per le richieste
          di  nuovi  finanziamenti).  -  1.  Le  richieste  di  nuovi
          finanziamenti effettuati ai sensi  dell'articolo  1  devono
          essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto
          di notorieta', ai sensi dell'articolo 47  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  con
          la  quale  il   titolare   o   il   legale   rappresentante
          dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilita',
          dichiara: 
                a) che l'attivita'  d'impresa  e'  stata  limitata  o
          interrotta  dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  o
          dagli effetti  derivanti  dalle  misure  di  prevenzione  e
          contenimento connesse alla medesima emergenza e  che  prima
          di tale emergenza sussisteva una situazione di  continuita'
          aziendale; 
                b)  che  i  dati  aziendali  forniti   su   richiesta
          dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi; 
                c) che, ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,  lettera
          n), il finanziamento coperto dalla  garanzia  e'  richiesto
          per sostenere costi del personale, investimenti o  capitale
          circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita'
          imprenditoriali che sono localizzati in Italia; 
                d) che e' consapevole  che  i  finanziamenti  saranno
          accreditati esclusivamente sul conto  corrente  dedicato  i
          cui dati sono contestualmente indicati; 
                e) che il titolare o il legale rappresentante istante
          nonche' i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1  e  2,
          del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure   di
          prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159, non  si  trovano  nelle  condizioni  ostative
          previste dall'articolo 67 del medesimo  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 159 del 2011; 
                f) che  nei  confronti  del  titolare  o  del  legale
          rappresentante  non  e'  intervenuta  condanna  definitiva,
          negli ultimi cinque anni, per reati commessi in  violazione
          delle norme per la  repressione  dell'evasione  fiscale  in
          materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto  nei
          casi in cui sia stata applicata la pena accessoria  di  cui
          all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10  marzo
          2000, n. 74. 
              2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione  di  cui  al
          comma 1, il soggetto al quale e' chiesto  il  finanziamento
          la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A. 
              3. L'operativita' sul conto corrente dedicato di cui al
          comma 1, lettera d), e' condizionata all'indicazione, nella
          causale del pagamento, della locuzione: "Sostegno ai  sensi
          del decreto-legge n. 23 del 2020". 
              4. Per la prevenzione dei  tentativi  di  infiltrazioni
          criminali, con  protocollo  d'intesa  sottoscritto  tra  il
          Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e  delle
          finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i  controlli  di
          cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo  6
          settembre  2011,  n.  159,   anche   attraverso   procedure
          semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti
          dalla normativa  antiriciclaggio,  per  la  verifica  degli
          elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista
          dal  presente   articolo   il   soggetto   che   eroga   il
          finanziamento  non  e'  tenuto  a   svolgere   accertamenti
          ulteriori  rispetto  alla  verifica   formale   di   quanto
          dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche  alle   dichiarazioni   sostitutive   allegate   alle
          richieste di finanziamento  e  di  garanzia  effettuate  ai
          sensi dell'articolo 13. 
              6. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
          in quanto compatibili,  anche  ai  soggetti  che  svolgono,
          anche  in  forma  associata,   un'attivita'   professionale
          autonoma.». 
              «Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino al
          31 dicembre 2020, in deroga  alla  vigente  disciplina  del
          Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  a),  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, si  applicano  le  seguenti
          misure: 
                a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito; 
                b) l'importo massimo garantito per singola impresa e'
          elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
          a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le  imprese
          con numero di dipendenti non superiore a 499.  Resta  fermo
          che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle
          medesime condizioni, anche qualora almeno il 25  per  cento
          del  capitale  o  dei  diritti   di   voto   sia   detenuto
          direttamente o indirettamente da un ente  pubblico  oppure,
          congiuntamente, da piu' enti pubblici; 
                c) la percentuale di copertura della garanzia diretta
          e' incrementata, anche mediante il concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,   al   90   per   cento
          dell'ammontare di ciascuna operazione  finanziaria,  previa
          autorizzazione   della   Commissione   Europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'unione europea (TFUE), per le  operazioni  finanziarie
          con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle  predette
          operazioni finanziarie non puo' superare, alternativamente: 
                  1)  il  doppio  della  spesa  salariale  annua  del
          beneficiario (compresi gli oneri sociali  e  il  costo  del
          personale che lavora nel sito dell'impresa  ma  che  figura
          formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
          per  l'ultimo  anno  disponibile.  Nel  caso   di   imprese
          costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
          del prestito non puo'  superare  i  costi  salariali  annui
          previsti per i primi due anni di attivita'; 
                  2)  il  25  per  cento  del  fatturato  totale  del
          beneficiario nel 2019; 
                  3)  il  fabbisogno  per  costi  del   capitale   di
          esercizio e per costi di  investimento  nei  successivi  18
          mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
          12 mesi, nel caso di imprese con numero di  dipendenti  non
          superiore a 499;  tale  fabbisogno  e'  attestato  mediante
          apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai  sensi
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000 n. 445; 
                  3-bis)  per  le  imprese  caratterizzate  da  cicli
          produttivi ultrannuali di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          sezioni A.1.d)  e  A.1.e),  dell'allegato  al  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di  cui
          al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
          27  febbraio  2019,  i  ricavi  delle   vendite   e   delle
          prestazioni, sommati alle  variazioni  delle  rimanenze  di
          prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
          l'anno 2019; 
                d)  per   le   operazioni   finanziarie   aventi   le
          caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
          la  percentuale  di  copertura  della  riassicurazione   e'
          incrementata, anche  mediante  il  concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,  al   100   per   cento
          dell'importo garantito dai Confidi  o  da  altro  fondo  di
          garanzia   o   dalle    societa'    cooperative    previste
          dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
          che le  garanzie  da  questi  rilasciate  non  superino  la
          percentuale massima di copertura del 90 per  cento,  previa
          autorizzazione della Commissione  Europea  ai  sensi  dell'
          articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento  di
          un premio  che  tiene  conto  della  remunerazione  per  il
          rischio   di   credito.   Fino   all'autorizzazione   della
          Commissione  Europea  e,  successivamente   alla   predetta
          autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
          predette caratteristiche di durata e importo  di  cui  alla
          lettera c) e alla presente lettera d),  le  percentuali  di
          copertura sono incrementate,  rispettivamente,  all'80  per
          cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c)  e  al
          90 per cento per la riassicurazione di  cui  alla  presente
          lettera d) anche per durate  superiori  a  dieci  anni.  La
          garanzia del Fondo puo' essere  cumulata  con  un'ulteriore
          garanzia concessa da confidi o da altri soggetti  abilitati
          al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie,  fino
          alla  copertura  del  100  per  cento   del   finanziamento
          concesso; 
                e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo,  per  la
          garanzia diretta nella misura dell'80 per cento  e  per  la
          riassicurazione nella misura del 90 per cento  dell'importo
          garantito dal Confidi o  da  altro  fondo  di  garanzia,  a
          condizione  che  le  garanzie  da  questi  rilasciate   non
          superino la percentuale massima di  copertura  dell'80  per
          cento,  i  finanziamenti  a   fronte   di   operazioni   di
          rinegoziazione  del  debito  del   soggetto   beneficiario,
          purche' il nuovo:  finanziamento  preveda  l'erogazione  al
          medesimo soggetto beneficiario  di  credito  aggiuntivo  in
          misura pari ad almeno il  10  per  cento  dell'importo  del
          debito accordato in essere  del  finanziamento  oggetto  di
          rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti  deliberati  dal
          soggetto finanziatore  in  data  successiva  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  in  misura  pari  ad  almeno  il  25  per   cento
          dell'importo   del   debito   accordato   in   essere   del
          finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei  casi  di  cui
          alla  presente  lettera  il  soggetto   finanziatore   deve
          trasmettere al gestore  del  Fondo  una  dichiarazione  che
          attesta la riduzione del tasso di interesse applicata,  sul
          finanziamento  garantito,  al  soggetto  beneficiario   per
          effetto della sopravvenuta concessione della garanzia; 
                f) per le operazioni per le quali  le  banche  o  gli
          intermediari finanziari hanno accordato, anche  di  propria
          iniziativa, la sospensione  del  pagamento  delle  rate  di
          ammortamento,  o  della   sola   quota   capitale,   ovvero
          l'allungamento  della  scadenza   dei   finanziamenti,   in
          connessione  agli  effetti  indotti  dalla  diffusione  del
          COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
          durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
                g) fermo restando  quanto  previsto  all'articolo  6,
          comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  157
          del 7 luglio 2017, e fatto salvo  quanto  previsto  per  le
          operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del  presente
          comma, la  garanzia  e'  concessa  senza  applicazione  del
          modello di valutazione di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          delle  condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni   di
          carattere  generale  per  l'amministrazione  del  Fondo  di
          garanzia allegate al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del  27  febbraio  2019.  Ai
          fini della definizione delle  misure  di  accantonamento  a
          titolo di coefficiente di rischio, in  sede  di  ammissione
          della singola operazione finanziaria,  la  probabilita'  di
          inadempimento delle  imprese  e'  calcolata  esclusivamente
          sulla    base    dei    dati    contenuti    nel     modulo
          economico-finanziario del suddetto modello di  valutazione.
          Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme  delle
          operazioni   finanziarie   ammesse   alla   garanzia,    la
          consistenza  degli  accantonamenti  prudenziali  operati  a
          valere sul Fondo e' corretta in  funzione  dei  dati  della
          Centrale dei rischi della  Banca  d'Italia,  acquisiti  dal
          Gestore del  Fondo  alla  data  della  presentazione  delle
          richieste di ammissione alla garanzia; 
                g-bis) la garanzia e' concessa anche  in  favore  dei
          beneficiari  finali  che  presentano,   alla   data   della
          richiesta della garanzia,  esposizioni  nei  confronti  del
          soggetto  finanziatore   classificate   come   inadempienze
          probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o   sconfinanti
          deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte  B)  delle
          avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
          272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
          non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020; 
                g-ter)  la  garanzia  e'   altresi'   concessa,   con
          esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
          di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
          del  31  gennaio  2020,  sono   state   classificate   come
          inadempienze  probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o
          sconfinanti deteriorate ai  sensi  del  paragrafo  2  della
          parte B) delle avvertenze generali  della  circolare  della
          Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che  sono  state
          oggetto  di  misure  di  concessione.  In  tale  caso,   il
          beneficio della garanzia e' ammesso  anche  prima  che  sia
          trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
          misure di concessione o, se posteriore, dalla data  in  cui
          le  suddette  esposizioni  sono  state  classificate   come
          esposizioni deteriorate,  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
          citate  esposizioni  non  sono  piu'  classificabili   come
          esposizioni  deteriorate,   non   presentano   importi   in
          arretrato  successivi  all'applicazione  delle  misure   di
          concessione  e  il  soggetto   finanziatore,   sulla   base
          dell'analisi della  situazione  finanziaria  del  debitore,
          possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso   integrale
          dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi   del   citato
          articolo  47-bis,  paragrafo  6,  lettere  a)  e  c),   del
          regolamento (UE) n. 575/2013; 
                g-quater) la garanzia e' concessa,  anche  prima  che
          sia  trascorso  un  anno  dalla  data  in  cui  sono  state
          accordate le misure di concessione o, se posteriore,  dalla
          data in cui le esposizioni  sono  state  classificate  come
          esposizioni deteriorate,  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          in favore delle imprese  che,  in  data  successiva  al  31
          dicembre  2019,  sono  state  ammesse  alla  procedura  del
          concordato con continuita' aziendale  di  cui  all'articolo
          186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  hanno
          stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti  ai  sensi
          dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n.  267  del
          1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo  67
          del medesimo regio decreto, purche', alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  le  loro  esposizioni  non
          siano  classificabili  come  esposizioni  deteriorate,  non
          presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
          delle misure di concessione  e  il  soggetto  finanziatore,
          sulla base dell'analisi della  situazione  finanziaria  del
          debitore,  possa  ragionevolmente  presumere  il   rimborso
          integrale dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi  del
          citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e  c),  del
          regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni  caso,  escluse
          le imprese che  presentano  esposizioni  classificate  come
          sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente; 
                h) non  e'  dovuta  la  commissione  per  il  mancato
          perfezionamento  delle  operazioni   finanziarie   di   cui
          all'articolo 10, comma 2, del citato decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 6 marzo 2017; 
                i) per operazioni  di  investimento  immobiliare  nei
          settori  turistico  -  alberghiero,  compreso  il   settore
          termale, e delle attivita' immobiliari, con  durata  minima
          di 10 anni e di' importo superiore a  euro  500.000,00,  la
          garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme  di
          garanzia acquisite sui finanziamenti; 
                l)  per  le  garanzie  su  specifici  portafogli   di
          finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
          imprese    danneggiate    dall'emergenza    COVID-19,     o
          appartenenti, per almeno  il  60  per  cento,  a  specifici
          settori e filiere colpiti  dall'epidemia,  la  quota  della
          tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
          per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
          caso di intervento di ulteriori garanti; 
                m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai
          sensi dell'articolo 108 del  TFUE,  sono  ammissibili  alla
          garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento  sia  in
          garanzia  diretta   che   in   riassicurazione,   i   nuovi
          finanziamenti concessi da banche,  intermediari  finanziari
          di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli  altri
          soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di
          piccole e medie imprese  e  di  persone  fisiche  esercenti
          attivita' di impresa, arti o professioni,  di  associazioni
          professionali e di societa' tra professionisti  nonche'  di
          agenti  di  assicurazione,  subagenti  di  assicurazione  e
          broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro  unico
          degli intermediari assicurativi  e  riassicurativi  la  cui
          attivita' d'impresa  e'  stata  danneggiata  dall'emergenza
          COVID-19,   secondo   quanto   attestato   dall'interessato
          mediante    dichiarazione    autocertificata    ai    sensi
          dell'articolo  47  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  28  dicembre  2000   n.   445,   purche'   tali
          finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del  capitale
          non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano  una  durata
          fino   a   120   mesi   e   un   importo   non   superiore,
          alternativamente, anche tenuto conto di eventi  calamitosi,
          a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
          come   risultante   dall'ultimo   bilancio   depositato   o
          dall'ultima  dichiarazione  fiscale  presentata  alla  data
          della  domanda  di  garanzia   ovvero   da   altra   idonea
          documentazione, prodotta anche mediante  autocertificazione
          ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 28  dicembre  2000  n.  445,  e,  comunque,  non
          superiore a 30.000  euro.  Si  ha  un  nuovo  finanziamento
          quando,  ad  esito  della  concessione  del   finanziamento
          coperto  da   garanzia,   l'ammontare   complessivo   delle
          esposizioni del finanziatore  nei  confronti  del  soggetto
          finanziato   risulta    superiore    all'ammontare    delle
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  ovvero  per
          decisione autonoma del soggetto  finanziato.  Nei  casi  di
          cessione  o  affitto  di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera  altresi'  l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
          In  relazione  alle  predette   operazioni,   il   soggetto
          richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
          interesse, nel  caso  di  garanzia  diretta,  o  un  premio
          complessivo di garanzia, nel caso di  riassicurazione,  che
          tiene  conto  della  sola  copertura  dei  soli  costi   di
          istruttoria e di gestione  dell'operazione  finanziaria  e,
          comunque, non superiore al tasso del rendimento  medio  dei
          titoli  pubblici  (Rendistato)  con   durata   analoga   al
          finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento.  In  favore
          di  tali  soggetti  beneficiari  l'intervento   del   Fondo
          centrale di garanzia per le  piccole  e  medie  imprese  e'
          concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione
          e il soggetto finanziatore eroga il  finanziamento  coperto
          dalla garanzia del Fondo,  subordinatamente  alla  verifica
          formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
          definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del  Fondo
          medesimo. La garanzia e' altresi'  concessa  in  favore  di
          beneficiari finali che presentano  esposizioni  che,  anche
          prima del 31 gennaio 2020,  sono  state  classificate  come
          inadempienze   probabili   o   esposizioni   scadute    e/o
          sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali,
          parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio
          2008 della Banca d'Italia, a  condizione  che  le  predette
          esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non
          siano piu' classificabili come esposizioni  deteriorate  ai
          sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo  4,  del  regolamento
          (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni
          siano state oggetto di misure di concessione,  la  garanzia
          e' altresi' concessa in favore  dei  beneficiari  finali  a
          condizione   che   le   stesse   esposizioni   non    siano
          classificabili come esposizioni deteriorate  ai  sensi  del
          citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del  regolamento  (UE)
          n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla  lettera
          b) del medesimo paragrafo; 
                m-bis) per i finanziamenti di  cui  alla  lettera  m)
          concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto,  i  soggetti  beneficiari
          possono chiedere, con  riguardo  all'importo  finanziato  e
          alla durata, l'adeguamento  del  finanziamento  alle  nuove
          condizioni  introdotte  dalla  legge  di  conversione   del
          presente decreto; 
                n) in favore dei soggetti beneficiari  con  ammontare
          di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui  attivita'
          d'impresa e'  stata  danneggiata  dall'emergenza  COVID-19,
          secondo   quanto   attestato   dall'interessato    mediante
          dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
          445, la  garanzia  di  cui  alla  lettera  c)  puo'  essere
          cumulata con un'ulteriore garanzia concessa  da  confidi  o
          altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a  valere
          su risorse proprie, sino alla copertura del 100  per  cento
          del  finanziamento  concesso.  La  predetta  garanzia  puo'
          essere rilasciata per prestiti di  importo  non  superiore,
          alternativamente, a uno degli importi di cui  alla  lettera
          c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
          esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto   da
          garanzia, l'ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del
          finanziatore nei confronti del soggetto finanziato  risulta
          superiore all'ammontare  delle  esposizioni  detenute  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  corretto
          per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra  le  due
          date in conseguenza del regolamento contrattuale  stabilito
          tra le parti prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  ovvero  per  decisione   autonoma   del   soggetto
          finanziato. Le regioni,  gli  enti  locali,  le  Camere  di
          Commercio,  anche  per  il  tramite  di   Unioncamere,   le
          Amministrazioni   di   settore,   anche   unitamente   alle
          associazioni e agli enti di riferimento, possono  conferire
          risorse al Fondo ai  fini  della  costituzione  di  sezioni
          speciali finalizzate a sostenere  l'  accesso  al  credito,
          anche a favore di determinati settori economici  o  filiere
          d'impresa e reti d'impresa di  cui  all'articolo  3,  commi
          4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo  precedente,  la
          garanzia e' estesa esclusivamente  alla  quota  di  credito
          incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei  casi
          di cessione o affitto di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore; 
                n-bis)  previa   autorizzazione   della   Commissione
          europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza  da
          COVID-19 prestato dalle cooperative e dai  confidi  di  cui
          all'articolo 13 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del  decreto
          del Ministro  dello  sviluppo  economico  3  gennaio  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del  17  febbraio
          2017, possono imputare al  fondo  consortile,  al  capitale
          sociale o ad apposita riserva i fondi rischi  e  gli  altri
          fondi  o  riserve  patrimoniali  costituiti  da  contributi
          pubblici,  con  esclusione  di   quelli   derivanti   dalle
          attribuzioni annuali di cui alla legge  7  marzo  1996,  n.
          108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
          sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
          fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza  vincoli  di
          destinazione. Le eventuali azioni  o  quote  corrispondenti
          costituiscono azioni o quote proprie  delle  banche  o  dei
          confidi e non attribuiscono alcun  diritto  patrimoniale  o
          amministrativo ne' sono computate nel  capitale  sociale  o
          nel fondo  consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote
          richieste  per  la  costituzione  e  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea.  La  relativa  deliberazione,  da  assumere
          entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
          di competenza dell'assemblea ordinaria; 
                o) sono  prorogati  per  tre  mesi  tutti  i  termini
          riferiti  agli  adempimenti  amministrativi  relativi  alle
          operazioni assistite dalla garanzia del Fondo; 
                p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta  anche
          su   operazioni   finanziarie   gia'    perfezionate    con
          l'erogazione da parte  del  soggetto  finanziatore  da  non
          oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
          comunque, in data successiva al 31 gennaio  2020.  In  tali
          casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al  gestore
          del Fondo una dichiarazione  attestante  la  riduzione  del
          tasso di interesse applicata, sul finanziamento  garantito,
          al soggetto beneficiario  per  effetto  della  sopravvenuta
          concessione della garanzia; 
                p-bis) per i finanziamenti  di  importo  superiore  a
          25.000 euro la garanzia e' rilasciata con  la  possibilita'
          per le imprese di avvalersi di un  preammortamento  fino  a
          ventiquattro mesi. 
              2. Fino al 31 dicembre 2020,  in  deroga  alla  vigente
          disciplina del Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
          lett. a) della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  per  le
          garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza  piano
          d'ammortamento,    dedicati    a    imprese     danneggiate
          dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno  il  20  per
          cento  da  imprese  aventi,   alla   data   di   inclusione
          dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
          soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
          non superiore alla classe "BB" della scala  di  valutazione
          Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure: 
                a)   l'ammontare   massimo    dei    portafogli    di
          finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni; 
                b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata
          e importo previste dal  comma  1,  lettera  c),  e  possono
          essere deliberati, perfezionati  ed  erogati  dal  soggetto
          finanziatore  prima  della  richiesta   di   garanzia   sul
          portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
          al 31 gennaio 2020; 
                c) i  soggetti  beneficiari  sono  ammessi  senza  la
          valutazione del merito di credito da parte del Gestore  del
          Fondo; 
                d) il punto di stacco e  lo  spessore  della  tranche
          junior del portafoglio di  finanziamenti  sono  determinati
          utilizzando  la  probabilita'  di  default  calcolata   dal
          soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni; 
                e) la garanzia e' concessa a copertura di  una  quota
          non superiore al 90 per  cento  della  tranche  junior  del
          portafoglio di finanziamenti; 
                f) la quota della tranche junior coperta  dal  Fondo,
          fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma  2,  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  14  novembre
          2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18
          gennaio  2018,  non  puo'  superare   il   15   per   cento
          dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero  il
          18 per cento, nel caso  in  cui  il  portafoglio  abbia  ad
          oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
          di progetti di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  e/o  di
          programmi di investimenti; 
                g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi  nel
          portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della
          perdita registrata sul singolo finanziamento; 
                h) i finanziamenti possono essere concessi  anche  in
          favore  delle  imprese  ubicate  nelle  regioni   sul   cui
          territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
          del predetto Fondo di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662,  alla  sola  controgaranzia
          dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di  garanzia
          collettiva. 
              3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile
          2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          giugno 2019, n. 58, le parole "fino al  31  dicembre  2020"
          sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile 2020". 
              4. Previa autorizzazione della Commissione  Europea  ai
          sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia  dei  confidi
          di cui all'articolo  13,  comma  1,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  a  valere  sulle
          risorse dei fondi rischi di natura comunitaria,  nazionale,
          regionale   e   camerale,   puo'   essere   concessa    sui
          finanziamenti  erogati  alle  piccole  e  medie  imprese  a
          copertura della quota dei finanziamenti stessi non  coperta
          dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
          altri fondi di garanzia di natura pubblica. 
              4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con
          le risorse umane, finanziarie  e  strumentali  esistenti  a
          legislazione vigente, al  fine  di  favorire  l'accesso  al
          credito da parte delle piccole e  medie  imprese,  possono,
          anche con la  costituzione  di  appositi  fondi,  concedere
          contributi  alle  piccole  e   medie   imprese   in   conto
          commissioni di garanzia su operazioni  finanziarie  ammesse
          alla  riassicurazione  del  Fondo  di   garanzia   di   cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i  costi  delle
          garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati. 
              4-ter. Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  comma
          4-bis non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per
          le piccole e medie imprese di  cui  all'articolo  2,  comma
          100, lettera a), della  legge  23  dicembre  1996  n.  662,
          qualora il rilascio della documentazione antimafia non  sia
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto  e'  concesso
          all'impresa sotto condizione risolutiva  anche  in  assenza
          della  documentazione  medesima.  Nel  caso   in   cui   la
          documentazione   successivamente   pervenuta   accerti   la
          sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi  della
          medesima  disciplina  antimafia,  e'  disposta  la   revoca
          dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3  e  4,
          del  predetto  decreto  legislativo  n.  159  del  2011   e
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          123, mantenendo l'efficacia della garanzia. 
              6. All'articolo 11, comma  5,  del  decreto-  legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dopo  le  parole  "organismi
          pubblici'' sono inserite le parole "e privati". 
              7. Le garanzie di cui all'articolo  39,  comma  4,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          nonche'  le  garanzie  su  portafogli  di  minibond,   sono
          concesse a valere sulla dotazione  disponibile  del  Fondo,
          assicurando  la  sussistenza,  tempo  per  tempo,   di   un
          ammontare  di  risorse  libere  del  Fondo,  destinate   al
          rilascio di garanzie  su  singole  operazioni  finanziarie,
          pari ad almeno l'85 per cento della  dotazione  disponibile
          del Fondo. 
              8. Gli operatori di microcredito  iscritti  nell'elenco
          di cui all'articolo 111 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  in  possesso  del
          requisito per la qualificazione come micro, piccola o media
          impresa, beneficiano, a  titolo  gratuito  e  nella  misura
          massima dell'80 per cento dell'ammontare del  finanziamento
          e, relativamente alle nuove imprese costituite o che  hanno
          iniziato la propria attivita'  non  oltre  tre  anni  prima
          della richiesta della garanzia del Fondo  e  non  utilmente
          valutabili sulla base degli ultimi due  bilanci  approvati,
          senza valutazione del merito di credito, della garanzia del
          Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  a),  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti  concessi
          da  banche  e  intermediari  finanziari  finalizzati   alla
          concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni
          di microcredito in favore di beneficiari come definiti  dal
          medesimo  articolo  111  e   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. 
              9. All'articolo 111, comma 1, lettera a),  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  le  parole  "euro
          25.000,00"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "euro
          40.000,00". Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014,  n.
          176,  le  modificazioni  necessarie  per   adeguarlo   alla
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma. 
              10. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  al
          Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  sono  assegnati
          1.729 milioni di euro per l'anno 2020. 
              11. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  in
          quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
          all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29  marzo
          2004, n. 102, in favore delle imprese agricole,  forestali,
          della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
          dei consorzi di bonifica e dei birrifici  artigianali.  Per
          le finalita'  di  cui  al  presente  comma  sono  assegnati
          all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le  predette
          risorse sono versate su  un  conto  corrente  di  tesoreria
          centrale appositamente istituito, intestato  a  ISMEA,  per
          essere  utilizzate  in  base  al   fabbisogno   finanziario
          derivante dalla gestione delle garanzie. 
              12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
          18, e' abrogato. 
              12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del  Fondo
          di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100,  lettera  a),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo  di
          euro  100  milioni,  sono  destinate  all'erogazione  della
          garanzia di cui  al  comma  1,  lettera  m),  del  presente
          articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
          enti del terzo settore  e  gli  enti  religiosi  civilmente
          riconosciuti. Per le finalita' di cui  al  presente  comma,
          per ricavi  si  intende  il  totale  dei  ricavi,  rendite,
          proventi o entrate, comunque  denominati,  come  risultanti
          dal   bilancio   o   rendiconto    approvato    dall'organo
          statutariamente competente per  l'esercizio  chiuso  al  31
          dicembre 2019 o, in mancanza,  dal  bilancio  o  rendiconto
          approvato  dall'organo   statutariamente   competente   per
          l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a
          1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede,  quanto
          a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante  utilizzo
          delle    risorse    rivenienti    dall'abrogazione    della
          disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni  di
          euro per l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione
          delle  somme  di  cui  all'articolo  56,   comma   6,   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 25, 26  e  27  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure  urgenti
          in materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 25 (Contributo a fondo perduto). - 1. Al fine  di
          sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza  epidemiologica
          "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a
          favore dei soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa  e  di
          lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari  di  partita
          IVA, di cui  al  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte
          sui redditi. 
              2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1  non
          spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita'  risulti
          cessata alla data di presentazione dell'istanza di  cui  al
          comma 8, agli enti pubblici  di  cui  all'articolo  74,  ai
          soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico  delle
          imposte sui redditi e ai  contribuenti  che  hanno  diritto
          alla percezione delle indennita'  previste  dagli  articoli
          27,  e  38  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti
          iscritti  agli  enti  di  diritto  privato  di   previdenza
          obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno  1994,
          n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 
              3. Il contributo spetta esclusivamente ai  titolari  di
          reddito agrario di cui all'articolo  32  del  citato  testo
          unico delle imposte sui redditi, nonche'  ai  soggetti  con
          ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere  a)  e  b),
          del medesimo testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  o
          compensi di cui all'articolo  54,  comma  1,  del  medesimo
          testo unico delle imposte sui redditi  non  superiori  a  5
          milioni di euro nel periodo d'imposta precedente  a  quello
          in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              4. Il contributo a fondo perduto  spetta  a  condizione
          che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del  mese
          di aprile 2020 sia inferiore ai  due  terzi  dell'ammontare
          del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile  2019.
          Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
          fa riferimento alla data di  effettuazione  dell'operazione
          di cessione di  beni  o  di  prestazione  dei  servizi.  Il
          predetto contributo spetta anche in assenza  dei  requisiti
          di cui al presente comma ai  soggetti  che  hanno  iniziato
          l'attivita' a  partire  dal  1°  gennaio  2019  nonche'  ai
          soggetti  che,  a  far  data  dall'insorgenza   dell'evento
          calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede  operativa
          nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i  cui
          stati di emergenza  erano  ancora  in  atto  alla  data  di
          dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. 
              5.  L'ammontare  del  contributo  a  fondo  perduto  e'
          determinato applicando una percentuale alla differenza  tra
          l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del  mese  di
          aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
          del mese di aprile 2019 come segue: 
                a) venti per  cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi   indicati   al   comma   3   non   superiori    a
          quattrocentomila euro nel periodo  d'imposta  precedente  a
          quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
          decreto; 
                b) quindici per cento per i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori  a  quattrocentomila
          euro e fino a un milione  di  euro  nel  periodo  d'imposta
          precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
          del presente decreto; 
                c) dieci per  cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro
          e fino a cinque  milioni  di  euro  nel  periodo  d'imposta
          precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
          del presente decreto. 
              6.  L'ammontare  del  contributo  a  fondo  perduto  e'
          riconosciuto, comunque, ai soggetti  di  cui  al  comma  1,
          beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un
          importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
          a  duemila  euro  per  i  soggetti  diversi  dalle  persone
          fisiche. 
              7. Il  contributo  di  cui  al  presente  articolo  non
          concorre  alla  formazione  della  base  imponibile   delle
          imposte sui  redditi,  non  rileva  altresi'  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle  imposte  sui  redditi,  e  non  concorre  alla
          formazione del valore della produzione  netta,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i
          soggetti  interessati  presentano,  esclusivamente  in  via
          telematica,  una  istanza  all'Agenzia  delle  entrate  con
          l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti  dai
          precedenti commi. L'istanza  puo'  essere  presentata,  per
          conto del soggetto interessato, anche da  un  intermediario
          di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  delegato  al
          servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate  o
          ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza  deve
          essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
          della  procedura  telematica  per  la  presentazione  della
          stessa, come definita con il  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10. 
              9.  L'istanza  di  cui  al  comma  8   contiene   anche
          l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche'  i
          soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano  nelle
          condizioni ostative di cui  all'articolo  67  del  medesimo
          decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
          tentativi  di  infiltrazioni  criminali,   con   protocollo
          d'intesa sottoscritto tra  il  Ministero  dell'interno,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e  l'Agenzia  delle
          entrate sono disciplinati i controlli di cui  al  libro  II
          del decreto legislativo n. 159 del  2011  anche  attraverso
          procedure   semplificate   ferma    restando,    ai    fini
          dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
          l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
          decreto legislativo n.  159  del  2011,  in  considerazione
          dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
          dai riscontri  di  cui  al  periodo  precedente  emerga  la
          sussistenza di  cause  ostative,  l'Agenzia  delle  entrate
          procede alle attivita' di recupero del contributo ai  sensi
          del  successivo  comma  12.   Colui   che   ha   rilasciato
          l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
          la reclusione da due anni a sei anni. In caso  di  avvenuta
          erogazione del contributo, si  applica  l'articolo  322-ter
          del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
          Guardia di finanza stipulano apposito  protocollo  volto  a
          regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
          dati e delle informazioni di cui al  comma  8,  nonche'  di
          quelli relativi ai  contributi  erogati,  per  le  autonome
          attivita'  di  polizia  economico-finanziaria  di  cui   al
          decreto legislativo n. 68 del 2001. 
              10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il  suo
          contenuto informativo, i  termini  di  presentazione  della
          stessa e  ogni  altro  elemento  necessario  all'attuazione
          delle disposizioni del presente articolo sono definiti  con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              11.   Sulla   base   delle    informazioni    contenute
          nell'istanza di cui al  comma  8,  il  contributo  a  fondo
          perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate  mediante
          accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
          intestato  al  soggetto  beneficiario.  I  fondi  con   cui
          elargire i contributi sono accreditati  sulla  contabilita'
          speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi
          di  Bilancio".  L'Agenzia   delle   entrate   provvede   al
          monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma  8
          e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
          richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
              12. Per le successive attivita' di controllo  dei  dati
          dichiarati si applicano gli  articoli  31  e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in  parte  non
          spettante, anche a seguito del  mancato  superamento  della
          verifica antimafia, l'Agenzia  delle  entrate  recupera  il
          contributo non spettante, irrogando le sanzioni  in  misura
          corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          applicando gli interessi dovuti ai sensi  dell'articolo  20
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
          1, commi da 421 a 423, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  27,
          comma 16, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di  cui
          all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. Per le controversie relative all'atto  di  recupero
          si  applicano  le   disposizioni   previste   dal   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. (36) 
              13.   Qualora   successivamente   all'erogazione    del
          contributo, l'attivita'  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo
          cessi o le societa' e gli  altri  enti  percettori  cessino
          l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
          via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
          8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi  giustificativi
          del contributo spettante e  a  esibirli  a  richiesta  agli
          organi  istruttori  dell'amministrazione  finanziaria.   In
          questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui  al  comma
          12  e'  emanato  nei  confronti  del  soggetto   firmatario
          dell'istanza. 
              14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in
          parte non  spettante  si  applica  l'articolo  316-ter  del
          codice penale. 
              15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in
          6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
          dell'articolo 265.». 
              «Art. 26 (Rafforzamento patrimoniale delle  imprese  di
          medie dimensioni). - 1. Le  misure  previste  dal  presente
          articolo si applicano, in conformita' a tutti i  criteri  e
          le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale  delle
          societa' per azioni, societa' in  accomandita  per  azioni,
          societa' a responsabilita'  limitata,  anche  semplificata,
          societa'  cooperative,  -societa'   europee   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2157/2001  e  societa'   cooperative
          europee di cui al regolamento  (CE)  n.  1435/2003,  aventi
          sede legale in Italia, escluse quelle di  cui  all'articolo
          162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.   917   e   quelle   che   esercitano   attivita'
          assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e
          iscritta nel registro delle imprese, soddisfi  le  seguenti
          condizioni: 
                a)  presenti  un   ammontare   di   ricavi   di   cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          relativo al periodo  d'imposta  2019,  superiore  a  cinque
          milioni di euro, ovvero dieci  milioni  di  euro  nel  caso
          della misura prevista al  comma  12,  e  fino  a  cinquanta
          milioni di euro; nel caso in cui la societa' appartenga  ad
          un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su
          base consolidata, al piu' elevato grado di  consolidamento,
          non tenendo conto dei  ricavi  conseguiti  all'interno  del
          gruppo; 
                b)   abbia    subito,    a    causa    dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020,
          una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di  cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura
          non  inferiore  al  33%;  nel  caso  in  cui  la   societa'
          appartenga ad un gruppo, si fa riferimento  al  valore  dei
          citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di
          consolidamento, non tenendo  conto  dei  ricavi  conseguiti
          all'interno del gruppo; 
                c) abbia deliberato ed  eseguito  dopo  l'entrata  in
          vigore del presente decreto legge ed entro il  31  dicembre
          2020 un aumento di capitale  a  pagamento  e  integralmente
          versato; per l'accesso alla misura prevista  dal  comma  12
          l'aumento di capitale non e' inferiore a 250.000 euro. 
              2. Ai fini delle misure previste ai commi  8  e  12  la
          societa' soddisfa altresi' le seguenti condizioni: 
                a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella
          categoria  delle  imprese  in  difficolta'  ai  sensi   del
          Regolamento (UE)  n.  651/2014,  del  regolamento  (UE)  n.
          702/2014 del 25 giugno  2014  e  del  Regolamento  (UE)  n.
          1388/2014 del 16 dicembre 2014; 
                b) si trova in situazione di regolarita' contributiva
          e fiscale; 
                c) si trova in regola con le disposizioni vigenti  in
          materia di normativa edilizia ed urbanistica,  del  lavoro,
          della prevenzione  degli  infortuni  e  della  salvaguardia
          dell'ambiente; 
                d) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto  e,
          successivamente, non rimborsato o depositato  in  un  conto
          bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili  dalla
          Commissione europea; 
                e) non si trova  nelle  condizioni  ostative  di  cui
          all'articolo 67 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
          n. 159; 
                f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del
          titolare effettivo non e' intervenuta condanna  definitiva,
          negli ultimi cinque anni, per reati commessi in  violazione
          delle norme per la repressione dell'evasione in materia  di
          imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi  in  cui
          sia stata applicata la pena accessoria di cui  all'articolo
          12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; 
                g) solo nel caso di accesso alla  misura  di  cui  al
          comma 12, il numero di occupati e' inferiore a 250 persone. 
              2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano  anche
          alle aziende in concordato preventivo  di  continuita'  con
          omologa  gia'  emessa  che  si  trovano  in  situazione  di
          regolarita' contributiva e fiscale all'interno di piani  di
          rientro e rateizzazione gia' esistenti alla data di entrata
          in vigore del presente decreto. 
              3.  L'efficacia  delle  misure  previste  dal  presente
          articolo  e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo   108,
          paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 
              4. Ai soggetti che effettuano conferimenti  in  denaro,
          in una o piu'  societa',  in  esecuzione  dell'aumento  del
          capitale sociale di cui al comma 1, lettera c),  spetta  un
          credito d'imposta pari al 20 per cento. 
              5. L'investimento massimo del  conferimento  in  denaro
          sul quale calcolare il credito d'imposta non puo'  eccedere
          euro   2.000.000.   La   partecipazione   riveniente    dal
          conferimento deve essere  posseduta  fino  al  31  dicembre
          2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima
          di  tale  data  da  parte  della   societa'   oggetto   del
          conferimento in denaro comporta la decadenza dal  beneficio
          e l'obbligo  del  contribuente  di  restituire  l'ammontare
          detratto, unitamente agli interessi legali.  L'agevolazione
          spetta all'investitore  che  ha  una  certificazione  della
          societa' conferitaria che attesti di non aver  superato  il
          limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma
          20 ovvero, se superato, l'importo per il  quale  spetta  il
          credito d'imposta.  Non  possono  beneficiare  del  credito
          d'imposta  le  societa'  che  controllano  direttamente   o
          indirettamente la societa' conferitaria, sono sottoposte  a
          comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono
          da questa controllate. 
              6. I commi 4 e 5 si applicano anche  agli  investimenti
          effettuati in stabili organizzazioni in Italia  di  imprese
          con sede in Stati membri dell'Unione  europea  o  in  Paesi
          appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di
          quanto previsto al comma 1. I commi  4  e  5  si  applicano
          altresi' quando l'investimento avviene attraverso  quote  o
          azioni  di  organismi  di   investimento   collettivo   del
          risparmio residenti nel territorio dello  Stato,  ai  sensi
          dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo, che investono in misura superiore al 50%
          nel capitale sociale  delle  imprese  di  cui  al  presente
          articolo. 
              7.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma   4   e'
          utilizzabile nella dichiarazione dei  redditi  relativa  al
          periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento  e  in
          quelle  successive  fino  a  quando  non  se  ne   conclude
          l'utilizzo nonche', a partire dal decimo giorno  successivo
          a quello di presentazione della dichiarazione  relativa  al
          periodo  di  effettuazione  dell'investimento,   anche   in
          compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Non  si  applicano  i
          limiti di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
          alla formazione del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi e del valore della produzione ai fini  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive e non rileva  ai  fini
          del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              8. Alle societa' di cui al comma 1, che  soddisfano  le
          condizioni di cui al comma 2, e'  riconosciuto,  a  seguito
          dell'approvazione del bilancio  per  l'esercizio  2020,  un
          credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10
          per cento del patrimonio  netto,  al  lordo  delle  perdite
          stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di
          capitale di cui al comma 1,  lettera  c),  e  comunque  nei
          limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi
          tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024  da  parte  della
          societa' ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo
          di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali. 
              9.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma   8   e'
          utilizzabile in compensazione, ai  sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  a  partire
          dal decimo giorno  successivo  a  quello  di  presentazione
          della dichiarazione relativa al  periodo  di  effettuazione
          dell'investimento.  Non  si  applicano  i  limiti  di   cui
          all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388. Il credito d'imposta non concorre  alla  formazione
          del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del  valore
          della  produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive e non rileva ai fini del  rapporto  di
          cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. 
              10. Per la fruizione dei crediti  di  imposta  previsti
          dal presente articolo e' autorizzata la  spesa  nel  limite
          complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno  2021.
          A  tal  fine,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito, per il medesimo
          anno, un apposito Fondo. 
              11. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del   presente   decreto-legge,   sono
          stabiliti i criteri e le modalita'  di  applicazione  e  di
          fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare
          il rispetto del limite di spesa di cui al precedente  comma
          10. 
              12.  Ai  fini  del  sostegno  e  rilancio  del  sistema
          economico-produttivo  italiano,  e'  istituito   il   fondo
          denominato « Fondo Patrimonio PMI"» (di  seguito  anche  il
          "Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro il 31  dicembre
          2020,  entro  i   limiti   della   dotazione   del   Fondo,
          obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con  le
          caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di seguito  "gli
          strumenti finanziari "), emessi dalle societa'  di  cui  al
          comma 1, che soddisfano le condizioni di cui  al  comma  2,
          per un ammontare massimo pari al  minore  importo  tra  tre
          volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al  comma
          1, lettera c), e  il  12,5  per  cento  dell'ammontare  dei
          ricavi di cui al comma 1, lettera a). Qualora  la  societa'
          sia beneficiaria di  finanziamenti  assistiti  da  garanzia
          pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai  sensi  del
          paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea
          recante un "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di
          Stato a sostegno dell'economia nell'attuale  emergenza  del
          COVID-19", ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse
          agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi  del
          paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione,  la  somma  degli
          importi garantiti, dei prestiti agevolati e  dell'ammontare
          degli Strumenti Finanziari sottoscritti non  puo'  superare
          il maggiore valore tra: il 25 per cento dell'ammontare  dei
          ricavi di cui al comma 1, lettera a); il doppio  dei  costi
          del  personale  della  societa'  relativi  al  2019,   come
          risultanti dal  bilancio  ovvero  da  dati  certificati  se
          l'impresa non ha approvato il bilancio;  il  fabbisogno  di
          liquidita' della societa' per i  diciotto  mesi  successivi
          alla concessione della misura di aiuto, come risultante  da
          una  autocertificazione  del  rappresentante  legale.   Gli
          Strumenti Finanziari possono essere  emessi  in  deroga  ai
          limiti di cui all'articolo 2412, primo  comma,  del  codice
          civile. 
              13. La  gestione  del  Fondo  e'  affidata  all'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          di  impresa  Spa  -  Invitalia,  o  a  societa'  da  questa
          interamente controllata (di seguito anche "il Gestore"). 
              14. Gli Strumenti Finanziari  sono  rimborsati  decorsi
          sei anni dalla sottoscrizione. La societa'  emittente  puo'
          rimborsare i titoli in  via  anticipata  decorsi  tre  anni
          dalla  sottoscrizione.  Gli   Strumenti   Finanziari   sono
          immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia
          interdittiva. Nel caso in cui  la  societa'  emittente  sia
          assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale,  i
          crediti del  Fondo  per  il  rimborso  del  capitale  e  il
          pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo  i  crediti
          chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo  2467
          del codice civile. 
              15. La societa' emittente assume l'impegno di: 
                a)  non   deliberare   o   effettuare,   dalla   data
          dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli  Strumenti
          Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti  di  azioni
          proprie  o  quote  e  di  non  procedere  al  rimborso   di
          finanziamenti dei soci; 
                b) destinare il finanziamento a  sostenere  costi  di
          personale, investimenti o capitale circolante impiegati  in
          stabilimenti produttivi  e  attivita'  imprenditoriali  che
          siano localizzati in Italia; 
                c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con  i
          contenuti,  la  cadenza  e  le  modalita'  da  quest'ultimo
          indicati, al fine di consentire la verifica  degli  impegni
          assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del
          decreto di cui al comma 16. 
              16. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico,  sono  definite  caratteristiche,  condizioni  e
          modalita' del finanziamento e degli  Strumenti  Finanziari.
          Gli interessi maturano  con  periodicita'  annuale  e  sono
          corrisposti in unica soluzione alla data di  rimborso.  Nel
          decreto  sono  altresi'  indicati  gli  obiettivi  al   cui
          conseguimento  puo'  essere  accordata  una  riduzione  del
          valore di rimborso degli Strumenti Finanziari. 
              17.  L'istanza  e'  trasmessa  al  Gestore  secondo  il
          modello uniforme da questo  reso  disponibile  sul  proprio
          sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata.
          Il Gestore puo' prevedere  ai  fini  della  verifica  della
          sussistenza dei  requisiti  di  cui  ai  commi  1  e  2  la
          presentazione di  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.
          Qualora il  rilascio  dell'informativa  antimafia  non  sia
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati  unica   prevista   dall'articolo   96   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  ferma  restando  la
          richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le
          istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
          da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
          sensi dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
          rappresentante attesta, sotto la  propria  responsabilita',
          di  non  trovarsi  nelle   condizioni   ostative   di   cui
          all'articolo 67 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
          n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato  di  emergenza
          sanitaria,  puo'  procedere  alla  attuazione   di   quanto
          previsto dal presente  articolo  anche  prima  dei  termini
          previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.
          Il  Gestore  procede,  secondo  l'ordine   cronologico   di
          presentazione delle istanze. 
              18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti
          di cui  ai  commi  1  e  2,  l'esecuzione  dell'aumento  di
          capitale di cui al comma  1,  lettera  c),  la  conformita'
          della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari
          a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui
          al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui  al  comma
          15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla
          sottoscrizione degli stessi e al  versamento  del  relativo
          apporto nell'anno 2020. 
              19. Il  Fondo  ha  una  dotazione  iniziale  pari  a  4
          miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo
          e'  autorizzata   l'apertura   di   apposita   contabilita'
          speciale. Il Gestore  e'  autorizzato  a  trattenere  dalle
          disponibilita' del Fondo un importo massimo per  operazione
          pari,  nell'anno  2020,  allo  0,4  per  cento  del  valore
          nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti  e,  negli
          anni successivi e fino all'esaurimento delle  procedure  di
          recupero dei crediti vantati verso le  societa'  emittenti,
          allo 0,2 per cento  del  valore  nominale  degli  Strumenti
          Finanziari  non  rimborsati,  con  oneri  valutati  in  9,6
          milioni di euro per l'anno 2020, in  4,8  milioni  di  euro
          annui per ciascuno degli anni dal 2021 al  2023  e  in  3,8
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
              19-bis. In considerazione delle peculiarita'  normative
          delle imprese a carattere  mutualistico  e  senza  fine  di
          speculazione privata e  della  loro  funzione  sociale,  il
          Gestore puo' avvalersi, mediante utilizzo delle risorse  di
          cui  al  secondo  periodo  del  comma  19,  delle  societa'
          finanziarie partecipate  e  vigilate  dal  Ministero  dello
          sviluppo economico costituite per il perseguimento  di  una
          specifica  missione  di   interesse   pubblico   ai   sensi
          dell'articolo 17, commi 2 e  4,  della  legge  27  febbraio
          1985,  n.  49,  le  quali  assolvono,  limitatamente   alle
          societa' cooperative, le funzioni  attribuite  al  soggetto
          gestore  ai  sensi  del  presente  articolo,   secondo   le
          condizioni e con le  modalita'  definite  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero dello sviluppo economico. 
              20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono  cumulabili
          tra  loro  e  con  eventuali  altre  misure  di  aiuto,  da
          qualunque  soggetto  erogate,  di  cui   la   societa'   ha
          beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della  Comunicazione
          della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
          le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19". L'importo complessivo
          lordo  delle  suddette  misure  di  aiuto  non  eccede  per
          ciascuna societa' di cui al comma 1 l'ammontare di  800.000
          euro, ovvero 120.000  euro  per  le  imprese  operanti  nel
          settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro  per
          le imprese operanti nel settore della  produzione  primaria
          di prodotti agricoli.  Non  si  tiene  conto  di  eventuali
          misure di cui la societa' abbia beneficiato  ai  sensi  del
          regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento
          (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento  (UE)
          della  Commissione  n.  717/2014  ovvero   ai   sensi   del
          regolamento  (UE)  n.  651/2014,  del  regolamento(UE)   n.
          702/2014 del 25 giugno  2014  e  del  regolamento  (UE)  n.
          1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica  del
          rispetto  dei  suddetti  limiti  la  societa'  ottiene  dai
          soggetti  indicati  ai  commi  4  e  6   secondo   periodo,
          l'attestazione della misura dell'incentivo  di  cui  si  e'
          usufruito.   La   societa'   presenta   una   dichiarazione
          sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi  dell'articolo
          47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000,  n.  445,  con  la  quale  il  legale  rappresentante
          attesta, sotto la propria responsabilita',  che  le  misure
          previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da
          qualunque  soggetto  erogate,  di  cui   la   societa'   ha
          beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
          della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
          le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19", non superano i limiti
          suddetti. Con il medesimo  atto  il  legale  rappresentante
          dichiara,  altresi',  di  essere  consapevole  che  l'aiuto
          eccedente  detti   limiti   e'   da   ritenersi   percepito
          indebitamente  e  oggetto  di  recupero  ai   sensi   della
          disciplina dell'Unione europea. 
              21. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo 265.». 
              «Art. 27  (Patrimonio  destinato).  -  1.  Al  fine  di
          attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio  del
          sistema  economico-produttivo   italiano   in   conseguenza
          dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A.  e'
          autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
          "Patrimonio   Rilancio",   (di   seguito   il   "Patrimonio
          Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti  giuridici
          dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il  Patrimonio
          Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio
          Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente
          composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi
          ad  essi  apportati,  nonche'  dai  beni  e  dai   rapporti
          giuridici di tempo in tempo generati o comunque  rivenienti
          dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i
          mezzi  finanziari  e   le   passivita'   rivenienti   dalle
          operazioni di finanziamento.  Il  Patrimonio  Destinato,  o
          ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti
          gli effetti, dal patrimonio di CDP  S.p.A.  e  dagli  altri
          patrimoni separati costituiti dalla stessa.  Il  Patrimonio
          Destinato  e  ciascuno   dei   suoi   comparti   rispondono
          esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei
          limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati,
          ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio
          Destinato non sono ammesse  azioni  dei  creditori  di  CDP
          S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo  stesso  modo,
          sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono  ammesse  azioni  dei
          creditori del Patrimonio Destinato o  nell'interesse  degli
          stessi.  Le  disposizioni   del   presente   articolo   non
          attribuiscono alle imprese diritti  o  interessi  legittimi
          rispetto all'intervento del Patrimonio  Destinato  in  loro
          favore. 
              2. Gli apporti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  sono   effettuati   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze.  Gli  apporti  sono  esenti
          dall'imposta di  registro,  dall'imposta  di  bollo,  dalle
          imposte ipotecaria e catastale  e  da  ogni  altra  imposta
          indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso
          di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i
          relativi  valori  di  apporto   e   di   iscrizione   nella
          contabilita'  del  Patrimonio  Destinato  sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale. A fronte di tali  apporti,  sono  emessi  da
          CDP, a valere sul Patrimonio  Destinato  e  in  favore  del
          Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   strumenti
          finanziari  di  partecipazione  prevedendo  che   la   loro
          remunerazione sia condizionata all'andamento economico  del
          Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze, con delibera  del  consiglio
          di  amministrazione  di  CDP  S.p.A.,  su   richiesta   del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  la  quota  degli
          apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei
          criteri di  valutazione  della  congruita'  del  patrimonio
          previsti dal decreto di  cui  al  comma  5,  rispetto  alle
          finalita'  di  realizzazione   dell'affare   per   cui   e'
          costituito il  Patrimonio  Destinato  come  risultante  dal
          piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo
          per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione  sono
          stabilite nel decreto di  cui  al  comma  5.  I  beni  e  i
          rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto
          del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere  su
          di esso in conformita' al presente articolo, al decreto  di
          cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato. 
              3.  Il   Patrimonio   Destinato   e'   costituito   con
          deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta
          del consiglio  di  amministrazione,  identifica,  anche  in
          blocco,  i  beni  e  i  rapporti  giuridici  compresi   nel
          Patrimonio Destinato.  Con  la  medesima  deliberazione  il
          revisore legale di CDP S.p.A. e' incaricato della revisione
          dei conti del Patrimonio  Destinato.  La  deliberazione  e'
          depositata e  iscritta  ai  sensi  dell'articolo  2436  del
          codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma
          2, del codice civile. Per ogni  successiva  determinazione,
          ivi  incluse  la  modifica  del  Patrimonio  Destinato,  la
          costituzione di comparti e la relativa allocazione di  beni
          e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti  l'apporto
          di  ulteriori  beni  e  rapporti  giuridici  da  parte  del
          Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti
          pubblici si procede  con  deliberazione  del  consiglio  di
          amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del  comparto
          riguardante i beni e i  rapporti  giuridici  relativi  agli
          interventi a favore delle societa' cooperative, CDP  S.p.A.
          adotta modalita' coerenti con  la  funzione  sociale  delle
          societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine
          di  speculazione  privata.  Ai  fini  della  gestione   del
          Patrimonio Destinato, il consiglio  di  amministrazione  di
          CDP S.p.A. e' integrato dai membri  indicati  dall'articolo
          7, comma 1, lettere c), d) ed f),  della  legge  13  maggio
          1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A.
          definisce un sistema organizzativo e gestionale  improntato
          alla massima  efficienza  e  rapidita'  di  intervento  del
          Patrimonio  Destinato,  anche  in   relazione   all'assetto
          operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il
          valore  del  Patrimonio  Destinato,  o  di   ciascuno   dei
          comparti, puo' essere superiore  al  dieci  per  cento  del
          patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si  tiene  conto
          in caso di costituzione di  altri  patrimoni  destinati  da
          parte di CDP S.p.A. 
              4. Le risorse del Patrimonio Destinato  sono  impiegate
          per  il  sostegno  e  il  rilancio  del  sistema  economico
          produttivo italiano,  secondo  le  priorita'  definite,  in
          relazione ai settori, alle  filiere  e  agli  obiettivi  di
          politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui
          all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, in  apposito  capitolo  dedicato  alla  programmazione
          economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle
          condizioni  previste  dal  quadro   normativo   dell'Unione
          Europea sugli aiuti  di  Stato  adottato  per  fronteggiare
          l'emergenza   epidemiologica   da   "Covid-19"   ovvero   a
          condizioni  di  mercato.  Gli  interventi  del   Patrimonio
          Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni,  anche  con
          azioni quotate in mercati  regolamentati,  comprese  quelle
          costituite in forma cooperativa, che: 
                a) hanno sede legale in Italia; 
                b) non operano nel settore  bancario,  finanziario  o
          assicurativo; 
                c) presentano un fatturato  annuo  superiore  a  euro
          cinquanta milioni. 
              5. I requisiti di accesso,  le  condizioni,  criteri  e
          modalita' degli interventi del  Patrimonio  Destinato  sono
          definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo  Economico.  Lo
          schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e
          alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel
          termine di quattordici giorni, decorso il quale il  decreto
          puo' essere  comunque  adottato.  Qualora  necessario,  gli
          interventi  del  Patrimonio  Destinato   sono   subordinati
          all'approvazione  della  Commissione   europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea. In  via  preferenziale  il  Patrimonio
          Destinato   effettua   i   propri    interventi    mediante
          sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili,  la
          partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni
          quotate  sul  mercato  secondario  in  caso  di  operazioni
          strategiche.  Nella  individuazione  degli  interventi,  il
          decreto tiene in  considerazione  l'incidenza  dell'impresa
          con   riferimento   allo   sviluppo    tecnologico,    alle
          infrastrutture  critiche  e   strategiche,   alle   filiere
          produttive strategiche, alla  sostenibilita'  ambientale  e
          alle altre finalita' di cui al  comma  86  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e
          dei rifornimenti, ai livelli occupazionali  e  del  mercato
          del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a
          operazioni di ristrutturazione di societa' che,  nonostante
          temporanei  squilibri  patrimoniali  o  finanziari,   siano
          caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'. 
              6. CDP S.p.A.  adotta  il  Regolamento  del  Patrimonio
          Destinato nel rispetto  dei  criteri  di  cui  al  presente
          articolo e di quanto previsto dal decreto di cui  al  comma
          5.   L'efficacia   del   Regolamento   e'   sospensivamente
          condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia  e
          delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra  l'altro,  le
          procedure  e  attivita'   istruttorie   e   le   operazioni
          funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione
          di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari  ai
          costi  sostenuti  da  CDP  S.p.A.  per  la   gestione   del
          Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che  non
          contribuisce  al  risultato  di  CDP  S.p.A.,  e'   redatto
          annualmente un rendiconto separato  predisposto  secondo  i
          principi  contabili  internazionali  IFRS  e  allegato   al
          bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I  beni  e  i  rapporti
          giuridici  acquisiti  per  effetto   degli   impieghi   del
          Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per  conto
          del Patrimonio Destinato e sono gestiti da  CDP  S.p.A.  in
          conformita' al  presente  articolo  e  al  Regolamento  del
          Patrimonio Destinato. 
              7. Per il finanziamento delle attivita' del  Patrimonio
          Destinato o di singoli comparti  e'  consentita,  anche  in
          deroga all'articolo 2412 del codice civile, l'emissione,  a
          valere sul Patrimonio Destinato o su singoli  comparti,  di
          titoli  obbligazionari  o  altri  strumenti  finanziari  di
          debito. A tali emissioni non si applicano gli  articoli  da
          2415 a 2420 del codice civile e,  per  ciascuna  emissione,
          puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
          dei titoli, il quale ne  cura  gli  interessi  e,  in  loro
          rappresentanza esclusiva, esercita i  poteri  stabiliti  in
          sede di nomina e approva le modificazioni delle  condizioni
          dell'operazione.   Delle   obbligazioni   derivanti   dalle
          operazioni  di   finanziamento   risponde   unicamente   il
          Patrimonio  Destinato.  Non  si  applicano  il  divieto  di
          raccolta   del   risparmio   tra   il   pubblico   previsto
          dall'articolo 11,  comma  2,  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e la relativa  regolamentazione  di
          attuazione,  ne'  i  limiti  quantitativi   alla   raccolta
          previsti dalla normativa vigente. 
              8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso
          di incapienza  del  Patrimonio  medesimo,  e'  concessa  la
          garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui  al  comma  5
          sono  stabiliti  criteri,   condizioni   e   modalita'   di
          operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia  dello
          Stato e' allegata allo stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Puo'  essere  altresi'
          concessa con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze che ne determina criteri, condizioni  e  modalita',
          la garanzia dello Stato a favore dei portatori  dei  titoli
          emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di  euro  20
          miliardi. 
              9.  Le  operazioni  di  impiego   e   di   investimento
          effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti
          gli atti ad  esse  funzionalmente  collegati  non  attivano
          eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di
          controllo   o   previsioni   equipollenti   che   dovessero
          altrimenti operare. 
              10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai fini
          della verifica della sussistenza dei requisiti  di  accesso
          la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto  di
          notorieta'  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.
          Qualora  il  rilascio   dell'informativa   antimafia,   ove
          richiesta,  non   sia   immediatamente   conseguente   alla
          consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo
          96 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  le
          istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
          da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
          sensi dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
          rappresentante attesta, sotto la  propria  responsabilita',
          di  non  trovarsi  nelle   condizioni   ostative   di   cui
          all'articolo 67 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
          n. 159.  CDP  puo'  procedere  alla  attuazione  di  quanto
          previsto dal presente  articolo  anche  prima  dei  termini
          previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.
          Il  rilascio  della  informazione  antimafia   interdittiva
          comporta la  risoluzione  del  contratto  di  finanziamento
          ovvero il  recesso  per  tutte  le  azioni  sottoscritte  o
          acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli
          articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto  di
          cui al comma 5. 
              11. Al fine di assicurare l'efficacia  e  la  rapidita'
          d'intervento e di rafforzare i presidi  di  legalita',  CDP
          S.p.A. puo' stipulare protocolli  di  collaborazione  e  di
          scambio di informazioni con istituzioni  e  amministrazioni
          pubbliche,  ivi  incluse   le   autorita'   di   controllo,
          regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria. 
              12.  In  relazione   alla   gestione   del   Patrimonio
          Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali  operano
          con la dovuta diligenza  professionale.  Le  operazioni  di
          impiego effettuate nonche' le garanzie concesse e gli  atti
          e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o
          mediante impiego delle risorse finanziarie  provenienti  da
          tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purche'
          realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono
          soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67  del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui  all'articolo
          166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
              13.  I  redditi  e  il  valore  della  produzione   del
          Patrimonio Destinato e dei suoi  comparti  sono  esenti  da
          imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono
          soggetti a ritenute e a imposte sostitutive  delle  imposte
          sui redditi sui  proventi  a  qualsiasi  titolo  percepiti.
          Tutti gli atti,  contratti,  trasferimenti,  prestazioni  e
          formalita' relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma,
          effettuate dal Patrimonio Destinato e  dai  suoi  comparti,
          alla loro esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle
          garanzie anche reali di qualunque tipo  da  chiunque  e  in
          qualsiasi momento prestate, sono escluse  dall'imposta  sul
          valore    aggiunto,    dall'imposta    sulle    transazioni
          finanziarie,  dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di
          bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
          imposta indiretta, nonche' ogni altro  tributo  o  diritto.
          Gli interessi e gli altri proventi dei  titoli  emessi  dal
          Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono  soggetti  al
          regime dell'imposta sostitutiva delle imposte  sui  redditi
          di cui al d.lgs.  1°  aprile  1996,  n.  239  e  d.lgs.  21
          novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile  ai  titoli
          di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
              14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi  dodici  anni
          dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo'
          essere estesa o anticipata con delibera  del  consiglio  di
          amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,   previo   parere   delle
          Commissioni   parlamentari    competenti    per    materia.
          L'eventuale  cessazione  anticipata,   in   tutto   o   con
          riferimento  a  singoli  comparti,  ha  luogo  sulla   base
          dell'ultimo rendiconto approvato  e  della  gestione  medio
          tempore intercorsa  fino  alla  data  di  cessazione.  Alla
          cessazione  del  Patrimonio  Destinato  ovvero  di  singoli
          comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione  di
          CDP S.p.A. un rendiconto finale che,  accompagnato  da  una
          relazione del Collegio Sindacale e del soggetto  incaricato
          della revisione legale, e' depositato presso l'Ufficio  del
          Registro delle  Imprese.  La  liquidazione  del  Patrimonio
          Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  degli  eventuali
          residui  della  gestione  avvengono  secondo  le  modalita'
          individuate nel Regolamento  del  Patrimonio  Destinato.  I
          trasferimenti  di  cui  al  presente  comma   sono   esenti
          dall'imposta di  registro,  dall'imposta  di  bollo,  dalle
          imposte ipotecaria e catastale  e  da  ogni  altra  imposta
          indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. 
              15. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze possono essere integrati  e  modificati  termini  e
          condizioni contenuti  nel  presente  articolo  al  fine  di
          tenere conto della disciplina europea in materia  di  aiuti
          di Stato tempo per tempo applicabile. 
              16. Ai fini dell'espletamento delle attivita'  connesse
          al presente articolo, il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  puo'  affidare,  con  apposito  disciplinare,   un
          incarico di studio, consulenza,  valutazione  e  assistenza
          nel limite massimo complessivo di euro 100.000  per  l'anno
          2020. 
              17. Ai fini  degli  apporti  di  cui  al  comma  2,  e'
          autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di  titoli
          di Stato, nel  limite  massimo  di  44  miliardi  di  euro,
          appositamente emessi. Detti titoli non concorrono a formare
          il limite delle emissioni nette per l'anno  2020  stabilito
          dalla legge di bilancio e dalle  successive  modifiche.  Ai
          fini  della  registrazione  contabile  dell'operazione,   a
          fronte del controvalore dei titoli di Stato  assegnati,  il
          corrispondente importo e'  iscritto  su  apposito  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze ed e' regolato mediante pagamento commutabile
          in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato
          di  previsione  dell'entrata  relativo  all'accensione   di
          prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo
          si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
              18. E autorizzata l'apertura di apposito conto corrente
          di tesoreria centrale fruttifero  su  cui  confluiscono  le
          disponibilita'  liquide  del   Patrimonio   destinato.   La
          remunerazione  del  conto,  da  allineare  al  costo  delle
          emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento,  e
          le caratteristiche del suo funzionamento sono  disciplinate
          in dettaglio nel decreto di cui al comma 5. 
              18-bis. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle  Camere
          una  relazione  sugli  effetti  prodotti  e  sui  risultati
          conseguiti   dall'applicazione   delle   disposizioni   del
          presente articolo e sul programma degli interventi e  delle
          operazioni  di  sostegno  e   di   rilancio   del   sistema
          economico-produttivo che si intende attuare. 
              18-ter. Al conto corrente di cui al  comma  18  possono
          affluire anche le disponibilita' liquide  dei  contribuenti
          che intendano investire i loro risparmi  a  sostegno  della
          crescita    dell'economia     reale,     rafforzando     la
          capitalizzazione popolare delle imprese. Le  disponibilita'
          liquide del  Patrimonio  Destinato  cosi'  costituite  sono
          gestite   dalla   CDP   S.p.A.   assicurando   il   massimo
          coinvolgimento  anche  delle  societa'  di   gestione   del
          risparmio italiane per evitare ogni  possibile  effetto  di
          spiazzamento del settore del private capital.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabiliti
          termini e modalita' di attuazione del presente comma. 
              18-quater. In  ragione  di  quanto  previsto  al  comma
          18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio
          1994,  n.  43,  le  parole:  "diverse  dalle  banche"  sono
          soppresse.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32,  comma  10  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: 
              «Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno  e
          monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della
          corruzione). - (Omissis). 
              10. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche nei  casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal
          Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e  sussista
          l'urgente  necessita'  di   assicurare   il   completamento
          dell'esecuzione   del   contratto    ovvero    dell'accordo
          contrattuale,  ovvero  la  sua  prosecuzione  al  fine   di
          garantire   la   continuita'   di   funzioni   e    servizi
          indifferibili  per  la  tutela  di  diritti   fondamentali,
          nonche' per la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  o
          dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
          presupposti di cui all'articolo 94, comma  3,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  In  tal  caso,  le
          misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
          ne informa il Presidente dell'ANAC.  Nei  casi  di  cui  al
          comma 2-bis,  le  misure  sono  disposte  con  decreto  del
          Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
          misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
          in  caso  di  passaggio  in  giudicato   di   sentenza   di
          annullamento dell'informazione antimafia  interdittiva,  di
          ordinanza che dispone, in  via  definitiva,  l'accoglimento
          dell'istanza cautelare  eventualmente  proposta  ovvero  di
          aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai
          sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
          seguito  dell'adeguamento  dell'impresa  alle   indicazioni
          degli esperti. ). 
              (Omissis).».