Art. 3
Verifiche antimafia e protocolli di legalita'
1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche
antimafia per corrispondere con efficacia e celerita' alle esigenze
degli interventi di sostegno e rilancio del sistema
economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del
COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza
e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su
istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici
economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di
pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione
non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e 27
del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.
2. Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti
l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della
informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla
consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3,
anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti
non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti
sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli
articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria
provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i
contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture,
sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai
fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro
sessanta giorni.
3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e la tempestivita' degli
accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la
consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle
interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause
interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo
decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento
del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e
4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo
32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione
relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio
della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159.
7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo
83 e' inserito il seguente:
«Art. 83-bis (Protocolli di legalita'). - 1. Il Ministero
dell'interno puo' sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque
denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di
criminalita' organizzata, anche allo scopo di estendere
convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui
all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono
essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per
l'economia nazionale nonche' con associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale di categorie produttive,
economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e
possono prevedere modalita' per il rilascio della documentazione
antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare
le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione
degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono
prevedere l'applicabilita' delle previsioni del presente decreto
anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi,
nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' l'iscrizione nell'anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio
dell'informazione antimafia.
3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o
lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita'
costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del
contratto.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 67, 83, commi 1 e
2, 84, comma 4, lettere a), b) e c), 92, comma 3, 94, commi
3 e 4, e 96, del citato decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia»:
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le
persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di co;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68,
dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei
confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di
cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i
reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del
codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.».
«Art. 83 (Ambito di applicazione della documentazione
antimafia). - 1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti,
gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente
pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo
Stato o da altro ente pubblico nonche' i concessionari di
lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la
documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture
pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i
provvedimenti indicati nell'articolo 67.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai
contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati
«contraente generale.».
«Art. 84 (Definizioni). - (Omissis).
4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione
mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione
antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura
cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna
anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli
articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,
648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui
all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356; (208)
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione
di taluna delle misure di prevenzione;
c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4
della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia
all'autorita' giudiziaria dei reati di cui agli articoli
317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b)
dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento
per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa ivi previste.
(Omissis).».
«Art. 92 (Termini per il rilascio delle informazioni).
- (Omissis).
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in
assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono
dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle
opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.
(Omissis).».
«Art. 94 (Effetti delle informazioni del prefetto). -
(Omissis).
3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non
procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma
precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di
ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi
ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse
pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia
sostituibile in tempi rapidi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano
anche nel caso in cui emergano elementi relativi a
tentativi di infiltrazione.
(Omissis).».
«Art. 96 (Istituzione della banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia). - 1. Presso il Ministero
dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie e' istituita la banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia, di seguito denominata
«banca dati nazionale unica».
2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati nazionale
unica e' collegata telematicamente con il Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121.».
- Si riporta il testo degli articoli 1-bis e 13 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40:
«Art. 1-bis (Dichiarazione sostitutiva per le richieste
di nuovi finanziamenti). - 1. Le richieste di nuovi
finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono
essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale il titolare o il legale rappresentante
dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilita',
dichiara:
a) che l'attivita' d'impresa e' stata limitata o
interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o
dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e
contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima
di tale emergenza sussisteva una situazione di continuita'
aziendale;
b) che i dati aziendali forniti su richiesta
dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
n), il finanziamento coperto dalla garanzia e' richiesto
per sostenere costi del personale, investimenti o capitale
circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita'
imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
d) che e' consapevole che i finanziamenti saranno
accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i
cui dati sono contestualmente indicati;
e) che il titolare o il legale rappresentante istante
nonche' i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2,
del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative
previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011;
f) che nei confronti del titolare o del legale
rappresentante non e' intervenuta condanna definitiva,
negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione
delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei
casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74.
2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al
comma 1, il soggetto al quale e' chiesto il finanziamento
la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.
3. L'operativita' sul conto corrente dedicato di cui al
comma 1, lettera d), e' condizionata all'indicazione, nella
causale del pagamento, della locuzione: "Sostegno ai sensi
del decreto-legge n. 23 del 2020".
4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni
criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il
Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di
cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure
semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti
dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli
elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista
dal presente articolo il soggetto che eroga il
finanziamento non e' tenuto a svolgere accertamenti
ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto
dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle
richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai
sensi dell'articolo 13.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono,
anche in forma associata, un'attivita' professionale
autonoma.».
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino al
31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti
misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e'
elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese
con numero di dipendenti non superiore a 499. Resta fermo
che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle
medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento
del capitale o dei diritti di voto sia detenuto
direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure,
congiuntamente, da piu' enti pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta
e' incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie
con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette
operazioni finanziarie non puo' superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non
superiore a 499; tale fabbisogno e' attestato mediante
apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,
sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
l'anno 2019;
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia o dalle societa' cooperative previste
dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'
articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di
un premio che tiene conto della remunerazione per il
rischio di credito. Fino all'autorizzazione della
Commissione Europea e, successivamente alla predetta
autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla
lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di
copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per
cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al
90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente
lettera d) anche per durate superiori a dieci anni. La
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore
garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati
al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento
concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo: finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal
soggetto finanziatore in data successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento
dell'importo del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui
alla presente lettera il soggetto finanziatore deve
trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che
attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione agli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6,
comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157
del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le
operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente
comma, la garanzia e' concessa senza applicazione del
modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A,
delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai
fini della definizione delle misure di accantonamento a
titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione
della singola operazione finanziaria, la probabilita' di
inadempimento delle imprese e' calcolata esclusivamente
sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo alla data della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei
beneficiari finali che presentano, alla data della
richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come inadempienze
probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle
avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con
esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della
parte B) delle avvertenze generali della circolare della
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state
oggetto di misure di concessione. In tale caso, il
beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le suddette esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
citate esposizioni non sono piu' classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentano importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato
articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che
sia trascorso un anno dalla data in cui sono state
accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla
data in cui le esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
in favore delle imprese che, in data successiva al 31
dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del
concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno
stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del
1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67
del medesimo regio decreto, purche', alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non
siano classificabili come esposizioni deteriorate, non
presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
delle misure di concessione e il soggetto finanziatore,
sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del
debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse
le imprese che presentano esposizioni classificate come
sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero, compreso il settore
termale, e delle attivita' immobiliari, con durata minima
di 10 anni e di' importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di
garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in
garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi
finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari
di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri
soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di
piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni, di associazioni
professionali e di societa' tra professionisti nonche' di
agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e
broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui
attivita' d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza
COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato
mediante dichiarazione autocertificata ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche' tali
finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale
non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata
fino a 120 mesi e un importo non superiore,
alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data
della domanda di garanzia ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento
quando, ad esito della concessione del finanziamento
coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle
esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto
finanziato risulta superiore all'ammontare delle
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei
titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al
finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore
di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo
centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e'
concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione
e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto
dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica
formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo
medesimo. La garanzia e' altresi' concessa in favore di
beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche
prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali,
parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio
2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette
esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non
siano piu' classificabili come esposizioni deteriorate ai
sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni
siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia
e' altresi' concessa in favore dei beneficiari finali a
condizione che le stesse esposizioni non siano
classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE)
n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera
b) del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e
alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni introdotte dalla legge di conversione del
presente decreto;
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare
di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,
secondo quanto attestato dall'interessato mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore,
alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera
c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da
garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, corretto
per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di
Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le
Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire
risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni
speciali finalizzate a sostenere l' accesso al credito,
anche a favore di determinati settori economici o filiere
d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi
4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la
garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di credito
incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi
di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione
europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da
COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio
2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale
sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri
fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi
pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle
attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n.
108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini
riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle
operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche
su operazioni finanziarie gia' perfezionate con
l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non
oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali
casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore
del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del
tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito,
al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a
25.000 euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a
ventiquattro mesi.
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente
disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le
garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano
d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate
dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione
dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione
Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di
finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata
e importo previste dal comma 1, lettera c), e possono
essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto
finanziatore prima della richiesta di garanzia sul
portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
al 31 gennaio 2020;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la
valutazione del merito di credito da parte del Gestore del
Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche
junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati
utilizzando la probabilita' di default calcolata dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota
non superiore al 90 per cento della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 2018, non puo' superare il 15 per cento
dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il
18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad
oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di
programmi di investimenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel
portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della
perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) i finanziamenti possono essere concessi anche in
favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui
territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia
dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva.
3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, le parole "fino al 31 dicembre 2020"
sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile 2020".
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle
risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale,
regionale e camerale, puo' essere concessa sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a
copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta
dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
altri fondi di garanzia di natura pubblica.
4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con
le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a
legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al
credito da parte delle piccole e medie imprese, possono,
anche con la costituzione di appositi fondi, concedere
contributi alle piccole e medie imprese in conto
commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse
alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle
garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.
4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma
4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e' concesso
all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza
della documentazione medesima. Nel caso in cui la
documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della
medesima disciplina antimafia, e' disposta la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4,
del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi
pubblici'' sono inserite le parole "e privati".
7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' le garanzie su portafogli di minibond, sono
concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un
ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al
rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie,
pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile
del Fondo.
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del
requisito per la qualificazione come micro, piccola o media
impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura
massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento
e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno
iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima
della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente
valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati,
senza valutazione del merito di credito, della garanzia del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi
da banche e intermediari finanziari finalizzati alla
concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni
di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal
medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro
25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro
40.000,00". Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n.
176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla
disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati
1.729 milioni di euro per l'anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali,
della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per
le finalita' di cui al presente comma sono assegnati
all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette
risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria
centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, e' abrogato.
12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di
euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della
garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente
articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti. Per le finalita' di cui al presente comma,
per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite,
proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti
dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo
statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto
approvato dall'organo statutariamente competente per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto
a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».
- Si riporta il testo degli articoli 25, 26 e 27 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 25 (Contributo a fondo perduto). - 1. Al fine di
sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica
"Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a
favore dei soggetti esercenti attivita' d'impresa e di
lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita
IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte
sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non
spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti
cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al
comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai
soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle
imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto
alla percezione delle indennita' previste dagli articoli
27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di
reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),
del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o
compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione
che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione
di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il
predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti
di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
determinato applicando una percentuale alla differenza tra
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 non superiori a
quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila
euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro
e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1,
beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un
importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non
concorre alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla
formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i
soggetti interessati presentano, esclusivamente in via
telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con
l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai
precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per
conto del soggetto interessato, anche da un intermediario
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o
ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve
essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
della procedura telematica per la presentazione della
stessa, come definita con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche
l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i
soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle
condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo
decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo
d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle
entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II
del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso
procedure semplificate ferma restando, ai fini
dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione
dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la
sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate
procede alle attivita' di recupero del contributo ai sensi
del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta
erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter
del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a
regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonche' di
quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome
attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al
decreto legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della
stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione
delle disposizioni del presente articolo sono definiti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute
nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo
perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui
elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi
di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al
monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8
e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non
spettante, anche a seguito del mancato superamento della
verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il
contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero
si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. (36)
13. Qualora successivamente all'erogazione del
contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo
cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino
l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi
del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In
questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma
12 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario
dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in
parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del
codice penale.
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in
6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.».
«Art. 26 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di
medie dimensioni). - 1. Le misure previste dal presente
articolo si applicano, in conformita' a tutti i criteri e
le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle
societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni,
societa' a responsabilita' limitata, anche semplificata,
societa' cooperative, -societa' europee di cui al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative
europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi
sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo
162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita'
assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e
iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti
condizioni:
a) presenti un ammontare di ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque
milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso
della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta
milioni di euro; nel caso in cui la societa' appartenga ad
un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su
base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento,
non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del
gruppo;
b) abbia subito, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020,
una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura
non inferiore al 33%; nel caso in cui la societa'
appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei
citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di
consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti
all'interno del gruppo;
c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in
vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre
2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente
versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12
l'aumento di capitale non e' inferiore a 250.000 euro.
2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la
societa' soddisfa altresi' le seguenti condizioni:
a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella
categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n.
702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014;
b) si trova in situazione di regolarita' contributiva
e fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in
materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro,
della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia
dell'ambiente;
d) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del
titolare effettivo non e' intervenuta condanna definitiva,
negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione
delle norme per la repressione dell'evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui
sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al
comma 12, il numero di occupati e' inferiore a 250 persone.
2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche
alle aziende in concordato preventivo di continuita' con
omologa gia' emessa che si trovano in situazione di
regolarita' contributiva e fiscale all'interno di piani di
rientro e rateizzazione gia' esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
3. L'efficacia delle misure previste dal presente
articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro,
in una o piu' societa', in esecuzione dell'aumento del
capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un
credito d'imposta pari al 20 per cento.
5. L'investimento massimo del conferimento in denaro
sul quale calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere
euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal
conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre
2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima
di tale data da parte della societa' oggetto del
conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio
e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare
detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione
spetta all'investitore che ha una certificazione della
societa' conferitaria che attesti di non aver superato il
limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma
20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il
credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito
d'imposta le societa' che controllano direttamente o
indirettamente la societa' conferitaria, sono sottoposte a
comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono
da questa controllate.
6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti
effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese
con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi
appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di
quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano
altresi' quando l'investimento avviene attraverso quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, che investono in misura superiore al 50%
nel capitale sociale delle imprese di cui al presente
articolo.
7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 e'
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in
quelle successive fino a quando non se ne conclude
l'utilizzo nonche', a partire dal decimo giorno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di effettuazione dell'investimento, anche in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le
condizioni di cui al comma 2, e' riconosciuto, a seguito
dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un
credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10
per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite
stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di
capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei
limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi
tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della
societa' ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo
di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.
9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 e'
utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire
dal decimo giorno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione
dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti
dal presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite
complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021.
A tal fine, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, per il medesimo
anno, un apposito Fondo.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di
fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare
il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma
10.
12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema
economico-produttivo italiano, e' istituito il fondo
denominato « Fondo Patrimonio PMI"» (di seguito anche il
"Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre
2020, entro i limiti della dotazione del Fondo,
obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le
caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di seguito "gli
strumenti finanziari "), emessi dalle societa' di cui al
comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2,
per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre
volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma
1, lettera c), e il 12,5 per cento dell'ammontare dei
ricavi di cui al comma 1, lettera a). Qualora la societa'
sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia
pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del
paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea
recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse
agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del
paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli
importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare
degli Strumenti Finanziari sottoscritti non puo' superare
il maggiore valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei
ricavi di cui al comma 1, lettera a); il doppio dei costi
del personale della societa' relativi al 2019, come
risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se
l'impresa non ha approvato il bilancio; il fabbisogno di
liquidita' della societa' per i diciotto mesi successivi
alla concessione della misura di aiuto, come risultante da
una autocertificazione del rappresentante legale. Gli
Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai
limiti di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice
civile.
13. La gestione del Fondo e' affidata all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa Spa - Invitalia, o a societa' da questa
interamente controllata (di seguito anche "il Gestore").
14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi
sei anni dalla sottoscrizione. La societa' emittente puo'
rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni
dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono
immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia
interdittiva. Nel caso in cui la societa' emittente sia
assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i
crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il
pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti
chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467
del codice civile.
15. La societa' emittente assume l'impegno di:
a) non deliberare o effettuare, dalla data
dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti
Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni
proprie o quote e di non procedere al rimborso di
finanziamenti dei soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi di
personale, investimenti o capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che
siano localizzati in Italia;
c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i
contenuti, la cadenza e le modalita' da quest'ultimo
indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni
assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del
decreto di cui al comma 16.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono definite caratteristiche, condizioni e
modalita' del finanziamento e degli Strumenti Finanziari.
Gli interessi maturano con periodicita' annuale e sono
corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel
decreto sono altresi' indicati gli obiettivi al cui
conseguimento puo' essere accordata una riduzione del
valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.
17. L'istanza e' trasmessa al Gestore secondo il
modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio
sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata.
Il Gestore puo' prevedere ai fini della verifica della
sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la
presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora il rilascio dell'informativa antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferma restando la
richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le
istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita',
di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza
sanitaria, puo' procedere alla attuazione di quanto
previsto dal presente articolo anche prima dei termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il Gestore procede, secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle istanze.
18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti
di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di
capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformita'
della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari
a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui
al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui al comma
15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla
sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo
apporto nell'anno 2020.
19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4
miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale. Il Gestore e' autorizzato a trattenere dalle
disponibilita' del Fondo un importo massimo per operazione
pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore
nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli
anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di
recupero dei crediti vantati verso le societa' emittenti,
allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti
Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6
milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
19-bis. In considerazione delle peculiarita' normative
delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di
speculazione privata e della loro funzione sociale, il
Gestore puo' avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di
cui al secondo periodo del comma 19, delle societa'
finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello
sviluppo economico costituite per il perseguimento di una
specifica missione di interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio
1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle
societa' cooperative, le funzioni attribuite al soggetto
gestore ai sensi del presente articolo, secondo le
condizioni e con le modalita' definite con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico.
20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono cumulabili
tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha
beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19". L'importo complessivo
lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per
ciascuna societa' di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000
euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel
settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per
le imprese operanti nel settore della produzione primaria
di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali
misure di cui la societa' abbia beneficiato ai sensi del
regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento
(UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE)
della Commissione n. 717/2014 ovvero ai sensi del
regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n.
702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del
rispetto dei suddetti limiti la societa' ottiene dai
soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo,
l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si e'
usufruito. La societa' presenta una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante
attesta, sotto la propria responsabilita', che le misure
previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha
beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", non superano i limiti
suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante
dichiara, altresi', di essere consapevole che l'aiuto
eccedente detti limiti e' da ritenersi percepito
indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della
disciplina dell'Unione europea.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265.».
«Art. 27 (Patrimonio destinato). - 1. Al fine di
attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del
sistema economico-produttivo italiano in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. e'
autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
"Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio
Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti giuridici
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio
Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente
composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi
ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti
giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti
dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i
mezzi finanziari e le passivita' rivenienti dalle
operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o
ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti
gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri
patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono
esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei
limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati,
ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio
Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP
S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo,
sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei
creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli
stessi. Le disposizioni del presente articolo non
attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi
rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro
favore.
2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle
finanze sono effettuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso
di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i
relativi valori di apporto e di iscrizione nella
contabilita' del Patrimonio Destinato sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da
CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del
Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti
finanziari di partecipazione prevedendo che la loro
remunerazione sia condizionata all'andamento economico del
Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita al Ministero
dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio
di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del
Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli
apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei
criteri di valutazione della congruita' del patrimonio
previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle
finalita' di realizzazione dell'affare per cui e'
costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal
piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo
per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione sono
stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i
rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su
di esso in conformita' al presente articolo, al decreto di
cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
3. Il Patrimonio Destinato e' costituito con
deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta
del consiglio di amministrazione, identifica, anche in
blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel
Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il
revisore legale di CDP S.p.A. e' incaricato della revisione
dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del
codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma
2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione,
ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la
costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni
e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti l'apporto
di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti
pubblici si procede con deliberazione del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto
riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli
interventi a favore delle societa' cooperative, CDP S.p.A.
adotta modalita' coerenti con la funzione sociale delle
societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine
di speculazione privata. Ai fini della gestione del
Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di
CDP S.p.A. e' integrato dai membri indicati dall'articolo
7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio
1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A.
definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato
alla massima efficienza e rapidita' di intervento del
Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto
operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il
valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei
comparti, puo' essere superiore al dieci per cento del
patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto
in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da
parte di CDP S.p.A.
4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate
per il sostegno e il rilancio del sistema economico
produttivo italiano, secondo le priorita' definite, in
relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di
politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui
all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione
economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle
condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione
Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a
condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio
Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con
azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle
costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o
assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro
cinquanta milioni.
5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e
modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo
schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e
alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel
termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto
puo' essere comunque adottato. Qualora necessario, gli
interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio
Destinato effettua i propri interventi mediante
sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la
partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni
quotate sul mercato secondario in caso di operazioni
strategiche. Nella individuazione degli interventi, il
decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa
con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle
infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere
produttive strategiche, alla sostenibilita' ambientale e
alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e
dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato
del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a
operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante
temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano
caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'.
6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio
Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente
articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma
5. L'efficacia del Regolamento e' sospensivamente
condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e
delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le
procedure e attivita' istruttorie e le operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione
di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai
costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del
Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non
contribuisce al risultato di CDP S.p.A., e' redatto
annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i
principi contabili internazionali IFRS e allegato al
bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti
giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del
Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in
conformita' al presente articolo e al Regolamento del
Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attivita' del Patrimonio
Destinato o di singoli comparti e' consentita, anche in
deroga all'articolo 2412 del codice civile, l'emissione, a
valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di
titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di
debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da
2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione,
puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro
rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in
sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle
operazioni di finanziamento risponde unicamente il
Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di
raccolta del risparmio tra il pubblico previsto
dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di
attuazione, ne' i limiti quantitativi alla raccolta
previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso
di incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la
garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5
sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia dello
Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi'
concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze che ne determina criteri, condizioni e modalita',
la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli
emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20
miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento
effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti
gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano
eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di
controllo o previsioni equipollenti che dovessero
altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai fini
della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso
la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove
richiesta, non sia immediatamente conseguente alla
consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo
96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le
istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita',
di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. CDP puo' procedere alla attuazione di quanto
previsto dal presente articolo anche prima dei termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il rilascio della informazione antimafia interdittiva
comporta la risoluzione del contratto di finanziamento
ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o
acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli
articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di
cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita'
d'intervento e di rafforzare i presidi di legalita', CDP
S.p.A. puo' stipulare protocolli di collaborazione e di
scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni
pubbliche, ivi incluse le autorita' di controllo,
regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio
Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali operano
con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di
impiego effettuate nonche' le garanzie concesse e gli atti
e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o
mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da
tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purche'
realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo
166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
13. I redditi e il valore della produzione del
Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da
imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono
soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte
sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalita' relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma,
effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti,
alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in
qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul
valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni
finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto.
Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal
Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al
regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21
novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni
dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo'
essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia.
L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con
riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base
dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio
tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla
cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli
comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione di
CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una
relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato
della revisione legale, e' depositato presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio
Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al
Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali
residui della gestione avvengono secondo le modalita'
individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I
trasferimenti di cui al presente comma sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere integrati e modificati termini e
condizioni contenuti nel presente articolo al fine di
tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti
di Stato tempo per tempo applicabile.
16. Ai fini dell'espletamento delle attivita' connesse
al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' affidare, con apposito disciplinare, un
incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza
nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno
2020.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi. Detti titoli non concorrono a formare
il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito
dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai
fini della registrazione contabile dell'operazione, a
fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il
corrispondente importo e' iscritto su apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ed e' regolato mediante pagamento commutabile
in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato
di previsione dell'entrata relativo all'accensione di
prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo
si provvede ai sensi dell'articolo 265.
18. E autorizzata l'apertura di apposito conto corrente
di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le
disponibilita' liquide del Patrimonio destinato. La
remunerazione del conto, da allineare al costo delle
emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e
le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate
in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere
una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati
conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e sul programma degli interventi e delle
operazioni di sostegno e di rilancio del sistema
economico-produttivo che si intende attuare.
18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono
affluire anche le disponibilita' liquide dei contribuenti
che intendano investire i loro risparmi a sostegno della
crescita dell'economia reale, rafforzando la
capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilita'
liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono
gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo
coinvolgimento anche delle societa' di gestione del
risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di
spiazzamento del settore del private capital. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
termini e modalita' di attuazione del presente comma.
18-quater. In ragione di quanto previsto al comma
18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio
1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono
soppresse.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
«Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della
corruzione). - (Omissis).
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal
Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista
l'urgente necessita' di assicurare il completamento
dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo
contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di
garantire la continuita' di funzioni e servizi
indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,
nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o
dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le
misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al
comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del
Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
in caso di passaggio in giudicato di sentenza di
annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di
ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento
dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di
aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai
sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni
degli esperti. ).
(Omissis).».