Art. 4 
 
 
                 Conclusione dei contratti pubblici 
                      e ricorsi giurisdizionali 
 
  1. All'articolo 32, comma 8,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «ha luogo» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «deve  avere  luogo»;  dopo   le   parole   «espressamente
concordata  con  l'aggiudicatario»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
purche'   comunque   giustificata   dall'interesse   alla   sollecita
esecuzione del contratto»; 
    b) dopo il primo periodo sono aggiunti i  seguenti:  «La  mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere  motivata
con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a
quello nazionale alla sollecita  esecuzione  del  contratto  e  viene
valutata ai fini della responsabilita' erariale  e  disciplinare  del
dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata  per  la
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto
previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale,
nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la  stipulazione  del
contratto.  Le  stazioni  appaltanti  hanno  facolta'  di   stipulare
contratti  di  assicurazione  della  propria  responsabilita'  civile
derivante dalla conclusione del  contratto  e  dalla  prosecuzione  o
sospensione della sua esecuzione.». 
  2. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui agli  articoli  1  e  2,  comma  2,  del  presente
decreto, qualora  rientranti  nell'ambito  applicativo  dell'articolo
119, comma 1, lettera a), del  codice  del  processo  amministrativo,
approvato con il decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  si
applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice. 
  3. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125
del codice del processo  amministrativo,  approvato  con  il  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. All'articolo 120 del codice del  processo  amministrativo,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, primo periodo, le parole «, ferma la  possibilita'
della  sua  definizione  immediata  nell'udienza  cautelare  ove   ne
ricorrano i presupposti,» sono sostituite dalle seguenti: «,  qualora
le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame
di un'unica questione, nonche' in ogni altro caso compatibilmente con
le  esigenze  di  difesa  di  tutte  le  parti  in   relazione   alla
complessita' della causa, e' di norma definito, anche  in  deroga  al
comma  1,  primo  periodo  dell'articolo  74,  in  esito  all'udienza
cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i  presupposti,
e, in mancanza,»; 
    b) al comma 9, le parole «Il Tribunale amministrativo  regionale»
sono sostituite dalle seguenti:  «Il  giudice»  e  quelle  da  «entro
trenta» fino  a  «due  giorni  dall'udienza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro quindici giorni dall'udienza di discussione.  Quando
la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice
pubblica  il  dispositivo  nel  termine  di  cui  al  primo  periodo,
indicando anche le domande eventualmente  accolte  e  le  misure  per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni
dall'udienza.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32,  comma  8,  del
          citato decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 32  (Fasi  delle  procedure  di  affidamento).  -
          (Omissis). 
              8. Divenuta efficace l'aggiudicazione,  e  fatto  salvo
          l'esercizio dei poteri di autotutela  nei  casi  consentiti
          dalle norme  vigenti,  la  stipulazione  del  contratto  di
          appalto  o  di  concessione  deve  avere  luogo   entro   i
          successivi sessanta giorni, salvo diverso termine  previsto
          nel bando o nell'invito ad  offrire,  ovvero  l'ipotesi  di
          differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario,
          purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita
          esecuzione  del  contratto.  La  mancata  stipulazione  del
          contratto nel termine previsto  deve  essere  motivata  con
          specifico   riferimento   all'interesse   della    stazione
          appaltante e a quello nazionale alla  sollecita  esecuzione
          del   contratto   e   viene   valutata   ai   fini    della
          responsabilita'  erariale  e  disciplinare  del   dirigente
          preposto. Non costituisce giustificazione adeguata  per  la
          mancata stipulazione del contratto  nel  termine  previsto,
          salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza  di  un
          ricorso giurisdizionale,  nel  cui  ambito  non  sia  stata
          disposta  o  inibita  la  stipulazione  del  contratto.  Le
          stazioni appaltanti hanno facolta' di  stipulare  contratti
          di  assicurazione  della  propria  responsabilita'   civile
          derivante  dalla  conclusione   del   contratto   e   dalla
          prosecuzione o sospensione  della  sua  esecuzione.  Se  la
          stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
          l'aggiudicatario  puo',  mediante  atto   notificato   alla
          stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
          dal  contratto.   All'aggiudicatario   non   spetta   alcun
          indennizzo, salvo  il  rimborso  delle  spese  contrattuali
          documentate. Nel caso  di  lavori,  se  e'  intervenuta  la
          consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
          e  forniture,  se  si  e'  dato  avvio  all'esecuzione  del
          contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al
          rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei  lavori
          ordinati dal direttore  lavori,  ivi  comprese  quelle  per
          opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
          e'  dato  avvio  all'esecuzione  del   contratto   in   via
          d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al  rimborso  delle
          spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine  del
          direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
          presente comma e' ammessa esclusivamente nelle  ipotesi  di
          eventi  oggettivamente   imprevedibili,   per   ovviare   a
          situazioni di pericolo per persone, animali o cose,  ovvero
          per  l'igiene  e  la  salute  pubblica,   ovvero   per   il
          patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero  nei  casi
          in cui la mancata esecuzione  immediata  della  prestazione
          dedotta  nella   gara   determinerebbe   un   grave   danno
          all'interesse pubblico che e' destinata a  soddisfare,  ivi
          compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 119, comma 1,  120
          - come modificato dalla presente legge - e 125  del  Codice
          del  processo   amministrativo,   approvato   con   decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
          44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al
          governo  per  il  riordino  del  processo  amministrativo),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n.  156,
          S.O.: 
              «Art.  119  (Rito  abbreviato  comune   a   determinate
          materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente  articolo
          si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le  controversie
          relative a: 
                a)  i  provvedimenti  concernenti  le  procedure   di
          affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonche'
          i  provvedimenti  di   ammissione   ed   esclusione   dalle
          competizioni    professionistiche    delle    societa'    o
          associazioni   sportive   professionistiche,   o   comunque
          incidenti    sulla    partecipazione     a     competizioni
          professionistiche, salvo quanto previsto dagliarticoli 120e
          seguenti; 
                b)   i   provvedimenti   adottati   dalle   Autorita'
          amministrative  indipendenti,  con  esclusione  di   quelli
          relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; 
                c)  i  provvedimenti  relativi  alle   procedure   di
          privatizzazione  o  di  dismissione  di  imprese   o   beni
          pubblici,  nonche'  quelli  relativi   alla   costituzione,
          modificazione  o  soppressione  di  societa',   aziende   e
          istituzioni da parte degli enti locali; 
                c-bis) i provvedimenti  adottati  nell'esercizio  dei
          poteri  speciali  inerenti  alle  attivita'  di   rilevanza
          strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
          comunicazioni; 
                d)  i  provvedimenti  di  nomina,   adottati   previa
          delibera del Consiglio dei ministri; 
                e) i provvedimenti di scioglimento  degli  organi  di
          governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
          la loro formazione e il loro funzionamento; 
                f)  i  provvedimenti  relativi  alle   procedure   di
          occupazione  e  di  espropriazione  delle  aree   destinate
          all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'  e
          i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
          ai sensi del codice della proprieta' industriale; 
                g) i provvedimenti del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano o delle Federazioni sportive; 
                h) le ordinanze adottate in tutte  le  situazioni  di
          emergenza dichiarate ai sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
          dellalegge 24 febbraio 1992, n.  225,  e  i  consequenziali
          provvedimenti commissariali; 
                i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
          informazione per la sicurezza, ai sensi  dell'articolo  22,
          della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
                l) le controversie comunque attinenti alle  procedure
          e  ai  provvedimenti  della  pubblica  amministrazione   in
          materia di impianti di generazione di energia elettrica  di
          cui aldecreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 9 aprile 2002,  n.  55,  comprese
          quelle concernenti la produzione di  energia  elettrica  da
          fonte  nucleare,   i   rigassificatori,   i   gasdotti   di
          importazione,  le  centrali  termoelettriche   di   potenza
          termica superiore a  400  MW  nonche'  quelle  relative  ad
          infrastrutture di trasporto ricomprese o  da  ricomprendere
          nella rete di trasmissione nazionale o  rete  nazionale  di
          gasdotti; 
                m) i provvedimenti della commissione centrale per  la
          definizione  e  applicazione  delle  speciali   misure   di
          protezione, recanti applicazione, modifica e  revoca  delle
          speciali   misure   di   protezione   nei   confronti   dei
          collaboratori e testimoni di giustizia; 
                m-bis)  le  controversie   aventi   per   oggetto   i
          provvedimenti dell'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione
          del settore postale di cui alla  lettera  h)  del  comma  2
          dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
          quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai  rapporti
          di impiego; 
                m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per  la
          regolazione e la vigilanza in materia  di  acqua  istituita
          dall'articolo 10, comma 11,  del  decreto-legge  13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dallalegge  12
          luglio 2011, n. 106; 
                m-quater) le azioni individuali e collettive  avverso
          le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
          dall'articolo 36 e  seguenti  del  decreto  legislativo  11
          aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del  citato
          decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo; 
                m-quinquies) gli atti e i provvedimenti  adottati  in
          esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
          16 del regolamento (UE) 2015/1589  del  Consiglio,  del  13
          luglio 2015; 
                m-sexies)  i  provvedimenti   di   espulsione   dello
          straniero  adottati  dal  Ministro  dell'interno  ai  sensi
          dell'articolo 13,  comma  1,  del  decreto  legislativo  25
          luglio  1998,  n.  286,  e   quelli   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005,  n.  144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155. 
              (Omissis).». 
              «Art. 120 (Disposizioni specifiche ai  giudizi  di  cui
          all'articolo 119, comma 1, lettera a)). - 1.Gli atti  delle
          procedure di affidamento,  ivi  comprese  le  procedure  di
          affidamento di incarichi e concorsi di progettazione  e  di
          attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi
          a  pubblici  lavori,  servizi  o   forniture,   nonche'   i
          provvedimenti dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  ad
          essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso
          al tribunale amministrativo regionale competente. 
              2. Nel caso in  cui  sia  mancata  la  pubblicita'  del
          bando, il ricorso non puo' comunque  essere  piu'  proposto
          decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
          data  di  pubblicazione   dell'avviso   di   aggiudicazione
          definitiva di cui all'articolo 65 e  all'articolo  225  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  a  condizione
          che tale avviso contenga la motivazione dell'atto  con  cui
          la stazione appaltante ha deciso di affidare  il  contratto
          senza previa pubblicazione del bando. Se  sono  omessi  gli
          avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se
          essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute,  il
          ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei  mesi
          dal  giorno  successivo  alla  data  di  stipulazione   del
          contratto. 
              2-bis. 
              3. Salvo quanto previsto dal presente  articolo  e  dai
          successivi, si applica l'articolo 119. 
              4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva,  se
          la   stazione    appaltante    fruisce    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello  Stato,  il  ricorso  e'  notificato,
          oltre che presso  detta  Avvocatura,  anche  alla  stazione
          appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
          notifica   presso   l'Avvocatura,   e    al    solo    fine
          dell'operativita'  della   sospensione   obbligatoria   del
          termine per la stipulazione del contratto. 
              5. Per l'impugnazione degli atti  di  cui  al  presente
          articolo il ricorso, principale o incidentale  e  i  motivi
          aggiunti,  anche  avverso  atti  diversi  da  quelli   gia'
          impugnati, devono essere proposti  nel  termine  di  trenta
          giorni, decorrente, per  il  ricorso  principale  e  per  i
          motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui
          all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163, o, per i bandi e gli avvisi  con  cui  si  indice  una
          gara, autonomamente  lesivi,  dalla  pubblicazione  di  cui
          all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero,  in
          ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso
          incidentale  la  decorrenza  del  termine  e'  disciplinata
          dall'articolo 42. 
              6.   Il   giudizio,   qualora   le   parti   richiedano
          congiuntamente  di  limitare  la  decisione  all'esame   di
          un'unica   questione,   nonche'   in   ogni   altro    caso
          compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti
          in relazione alla complessita' della  causa,  e'  di  norma
          definito,  anche  in  deroga  al  comma  1,  primo  periodo
          dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare  ai  sensi
          dell'articolo 60, ove ne ricorrano  i  presupposti,  e,  in
          mancanza, viene comunque definito  con  sentenza  in  forma
          semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da  tenersi
          entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine  per
          la costituzione delle parti diverse dal  ricorrente.  Della
          data di udienza e' dato immediato avviso alle parti a  cura
          della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In
          caso  di  esigenze  istruttorie  o  quando  e'   necessario
          integrare il contraddittorio o assicurare  il  rispetto  di
          termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata,
          con l'ordinanza che dispone gli  adempimenti  istruttori  o
          l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio  per
          l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza
          da tenersi non oltre trenta giorni. 
              6-bis. 
              7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara
          devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti. 
              8.  Il  giudice  decide  interinalmente  sulla  domanda
          cautelare,  anche  se  ordina  adempimenti  istruttori,  se
          concede termini a difesa, o se solleva o  vengono  proposti
          incidenti processuali. 
              8-bis. Il collegio, quando dispone le misure  cautelari
          di cui al comma 4 dell'articolo 119,  ne  puo'  subordinare
          l'efficacia, anche qualora  dalla  decisione  non  derivino
          effetti irreversibili,  alla  prestazione,  anche  mediante
          fideiussione, di una cauzione  di  importo  commisurato  al
          valore dell'appalto e comunque non superiore allo  0,5  per
          cento del suddetto valore. Tali misure  sono  disposte  per
          una  durata  non  superiore   a   sessanta   giorni   dalla
          pubblicazione  della  relativa  ordinanza,  fermo  restando
          quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119. 
              8-ter. Nella  decisione  cautelare,  il  giudice  tiene
          conto di quanto previsto dagli articoli  121,  comma  1,  e
          122, e delle esigenze imperative connesse  a  un  interesse
          generale all'esecuzione del contratto, dandone conto  nella
          motivazione. 
              9.  Il  giudice  deposita  la  sentenza  con  la  quale
          definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di
          discussione.  Quando  la  stesura  della   motivazione   e'
          particolarmente   complessa,   il   giudice   pubblica   il
          dispositivo nel termine di cui al primo periodo,  indicando
          anche le domande eventualmente  accolte  e  le  misure  per
          darvi attuazione, e comunque  deposita  la  sentenza  entro
          trenta giorni dall'udienza. 
              10. Tutti gli atti  di  parte  e  i  provvedimenti  del
          giudice devono essere sintetici e la sentenza  e'  redatta,
          ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74. 
              11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter,  9
          e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi  al
          Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o  avverso
          l'ordinanza cautelare,  e  nei  giudizi  di  revocazione  o
          opposizione  di  terzo.  La  parte  puo'  proporre  appello
          avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione
          prima della pubblicazione della sentenza. 
              11-bis. Nel caso di presentazione di offerte  per  piu'
          lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo
          se vengono dedotti identici motivi di  ricorso  avverso  lo
          stesso atto.». 
              «Art. 125 (Ulteriori disposizioni  processuali  per  le
          controversie relative a infrastrutture strategiche).  -  1.
          Nei giudizi che riguardano le procedure  di  progettazione,
          approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e  degli
          insediamenti   produttivi   e   relative    attivita'    di
          espropriazione, occupazione e  asservimento,  di  cui  alla
          parte II, titolo III, capo IV del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni  del  presente
          Capo, con esclusione dell'articolo  122,  si  applicano  le
          seguenti previsioni. 
              2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
          tiene conto delle probabili conseguenze  del  provvedimento
          stesso per tutti gli interessi  che  possono  essere  lesi,
          nonche' del preminente interesse nazionale  alla  sollecita
          realizzazione  dell'opera,  e,  ai  fini  dell'accoglimento
          della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
          del pregiudizio per il  ricorrente,  il  cui  interesse  va
          comunque comparato con quello  del  soggetto  aggiudicatore
          alla celere prosecuzione delle procedure. 
              3. Ferma restando l'applicazione degli articoli  121  e
          123,  al  di  fuori  dei  casi  in  essi   contemplati   la
          sospensione o l'annullamento dell'affidamento non  comporta
          la  caducazione  del  contratto  gia'   stipulato,   e   il
          risarcimento del danno eventualmente  dovuto  avviene  solo
          per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3. 
              4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche  alle
          controversie relative: 
                a) alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
                b) alle procedure di  progettazione,  approvazione  e
          realizzazione degli interventi  individuati  nel  contratto
          istituzionale di sviluppo  ai  sensi  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
                c) alle opere di cui all'articolo 32, comma  18,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in  legge  15
          luglio 2011, n. 111.».