Art. 4
Conclusione dei contratti pubblici
e ricorsi giurisdizionali
1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «ha luogo» sono sostituite dalle
seguenti: «deve avere luogo»; dopo le parole «espressamente
concordata con l'aggiudicatario» sono aggiunte le seguenti: «,
purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita
esecuzione del contratto»;
b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata
con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a
quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene
valutata ai fini della responsabilita' erariale e disciplinare del
dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto
previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale,
nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del
contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di stipulare
contratti di assicurazione della propria responsabilita' civile
derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o
sospensione della sua esecuzione.».
2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente
decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo
119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo,
approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si
applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.
3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125
del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole «, ferma la possibilita'
della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne
ricorrano i presupposti,» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora
le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame
di un'unica questione, nonche' in ogni altro caso compatibilmente con
le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla
complessita' della causa, e' di norma definito, anche in deroga al
comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza
cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti,
e, in mancanza,»;
b) al comma 9, le parole «Il Tribunale amministrativo regionale»
sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice» e quelle da «entro
trenta» fino a «due giorni dall'udienza» sono sostituite dalle
seguenti: «entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando
la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice
pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo,
indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni
dall'udienza.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 8, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). -
(Omissis).
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione deve avere luogo entro i
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto
nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario,
purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita
esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del
contratto nel termine previsto deve essere motivata con
specifico riferimento all'interesse della stazione
appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione
del contratto e viene valutata ai fini della
responsabilita' erariale e disciplinare del dirigente
preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto,
salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un
ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata
disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le
stazioni appaltanti hanno facolta' di stipulare contratti
di assicurazione della propria responsabilita' civile
derivante dalla conclusione del contratto e dalla
prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la
consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi
in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 119, comma 1, 120
- come modificato dalla presente legge - e 125 del Codice
del processo amministrativo, approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156,
S.O.:
«Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate
materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonche'
i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche delle societa' o
associazioni sportive professionistiche, o comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni
professionistiche, salvo quanto previsto dagliarticoli 120e
seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di
governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
la loro formazione e il loro funzionamento;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
dellalegge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22,
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure
e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in
materia di impianti di generazione di energia elettrica di
cui aldecreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dallalegge 9 aprile 2002, n. 55, comprese
quelle concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dallalegge 12
luglio 2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive avverso
le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato
decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015;
m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello
straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155.
(Omissis).».
«Art. 120 (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui
all'articolo 119, comma 1, lettera a)). - 1.Gli atti delle
procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di
attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi
a pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i
provvedimenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione ad
essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso
al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del
bando, il ricorso non puo' comunque essere piu' proposto
decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione
definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione
che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui
la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto
senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli
avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se
essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il
ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei mesi
dal giorno successivo alla data di stipulazione del
contratto.
2-bis.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai
successivi, si applica l'articolo 119.
4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva, se
la stazione appaltante fruisce del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato,
oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione
appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine
dell'operativita' della sospensione obbligatoria del
termine per la stipulazione del contratto.
5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente
articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi
aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia'
impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta
giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i
motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui
all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una
gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui
all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in
ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso
incidentale la decorrenza del termine e' disciplinata
dall'articolo 42.
6. Il giudizio, qualora le parti richiedano
congiuntamente di limitare la decisione all'esame di
un'unica questione, nonche' in ogni altro caso
compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti
in relazione alla complessita' della causa, e' di norma
definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo
dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi
dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in
mancanza, viene comunque definito con sentenza in forma
semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi
entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per
la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della
data di udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura
della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In
caso di esigenze istruttorie o quando e' necessario
integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di
termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata,
con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per
l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza
da tenersi non oltre trenta giorni.
6-bis.
7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara
devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda
cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se
concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti
incidenti processuali.
8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari
di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne puo' subordinare
l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino
effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante
fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al
valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per
cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per
una durata non superiore a sessanta giorni dalla
pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando
quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119.
8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene
conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e
122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse
generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella
motivazione.
9. Il giudice deposita la sentenza con la quale
definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di
discussione. Quando la stesura della motivazione e'
particolarmente complessa, il giudice pubblica il
dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando
anche le domande eventualmente accolte e le misure per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro
trenta giorni dall'udienza.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del
giudice devono essere sintetici e la sentenza e' redatta,
ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74.
11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9
e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al
Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso
l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o
opposizione di terzo. La parte puo' proporre appello
avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione
prima della pubblicazione della sentenza.
11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per piu'
lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo
se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo
stesso atto.».
«Art. 125 (Ulteriori disposizioni processuali per le
controversie relative a infrastrutture strategiche). - 1.
Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione,
approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi e relative attivita' di
espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla
parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente
Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le
seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento
stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi,
nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita
realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento
della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va
comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore
alla celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e
123, al di fuori dei casi in essi contemplati la
sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta
la caducazione del contratto gia' stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle
controversie relative:
a) alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) alle procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
c) alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15
luglio 2011, n. 111.».