Art. 4 bis 
 
 
          Ulteriori misure in materia di contratti pubblici 
 
  1.  In   considerazione   dell'incremento   dei   costi   derivanti
dall'adeguamento   alle   misure   di   contenimento   e    contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi
di pulizia o di lavanderia in ambito  sanitario  o  ospedaliero,  nel
caso in cui detto adeguamento determini un  incremento  di  spesa  di
importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato  nel  bando  di
gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in  relazione
alle procedure di affidamento aggiudicate in  data  anteriore  al  31
gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano gia'  provveduto
alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non  si  sia  gia'
avvalso della facolta' di cui all'articolo 32, comma 8,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla  revoca  dell'aggiudicazione,
ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.
241.  In  tal  caso,  il  provvedimento  di  revoca   e'   comunicato
all'aggiudicatario entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia
in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione  alla  data
del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le   stazioni
appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai  sensi
dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  nel
caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e  contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  derivi  un  incremento  di
prezzo superiore al 20 per cento del valore del  contratto  iniziale.
La risoluzione del contratto di appalto e' dichiarata dalla  stazione
appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. In relazione ai contratti di cui al  comma  2,  resta  ferma  la
possibilita' di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo  le
modalita' di cui all'articolo 106 del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 32, comma  8,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante  Codice
          dei contratti pubblici, modificato dalla presente legge, si
          veda nei riferimenti normativi all'art. 4. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: 
              «Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per
          sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero  nel  caso
          di mutamento della situazione di fatto non  prevedibile  al
          momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per  i
          provvedimenti  di  autorizzazione  o  di  attribuzione   di
          vantaggi economici,  di  nuova  valutazione  dell'interesse
          pubblico originario,  il  provvedimento  amministrativo  ad
          efficacia  durevole   puo'   essere   revocato   da   parte
          dell'organo che  lo  ha  emanato  ovvero  da  altro  organo
          previsto dalla legge. La revoca  determina  la  inidoneita'
          del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
          la  revoca  comporta  pregiudizi  in  danno  dei   soggetti
          direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
          provvedere al loro indennizzo. 
              1-bis. Ove la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  106  e  108,  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo  di
          efficacia). - 1. Le modifiche,  nonche'  le  varianti,  dei
          contratti di appalto in corso di  validita'  devono  essere
          autorizzate   dal   RUP   con   le    modalita'    previste
          dall'ordinamento  della  stazione  appaltante  cui  il  RUP
          dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e  nei
          settori speciali possono essere modificati senza una  nuova
          procedura di affidamento nei casi seguenti: 
                a) se le modifiche, a  prescindere  dal  loro  valore
          monetario,  sono  state  previste  nei  documenti  di  gara
          iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili,  che
          possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.  Tali
          clausole fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali
          modifiche nonche' le condizioni  alle  quali  esse  possono
          essere impiegate, facendo riferimento alle  variazioni  dei
          prezzi  e  dei  costi  standard,  ove  definiti.  Esse  non
          apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare  la
          natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per  i
          contratti relativi ai lavori, le variazioni  di  prezzo  in
          aumento o in diminuzione  possono  essere  valutate,  sulla
          base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
          l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al  prezzo
          originario e comunque in misura  pari  alla  meta'.  Per  i
          contratti relativi a  servizi  o  forniture  stipulati  dai
          soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208; 
                b) per lavori, servizi o forniture, supplementari  da
          parte del contraente originale che si sono resi necessari e
          non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
          del contraente produca entrambi i seguenti  effetti,  fatto
          salvo quanto previsto dal  comma  7  per  gli  appalti  nei
          settori ordinari: 
                  1) risulti impraticabile  per  motivi  economici  o
          tecnici   quali    il    rispetto    dei    requisiti    di
          intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
          servizi   o   impianti   esistenti   forniti    nell'ambito
          dell'appalto iniziale; 
                  2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice  o
          l'ente aggiudicatore notevoli disguidi  o  una  consistente
          duplicazione dei costi; 
                c)  ove   siano   soddisfatte   tutte   le   seguenti
          condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
          settori ordinari dal comma 7: 
                  1) la necessita'  di  modifica  e'  determinata  da
          circostanze     impreviste     e     imprevedibili      per
          l'amministrazione    aggiudicatrice    o     per     l'ente
          aggiudicatore. In tali casi le  modifiche  all'oggetto  del
          contratto assumono la denominazione di  varianti  in  corso
          d'opera. Tra le predette circostanze puo'  rientrare  anche
          la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni  legislative  o
          regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
          alla tutela di interessi rilevanti; 
                  2) la modifica non altera la  natura  generale  del
          contratto; 
                d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la
          stazione   appaltante   aveva   inizialmente    aggiudicato
          l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 
                  1) una  clausola  di  revisione  inequivocabile  in
          conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a); 
                  2) all'aggiudicatario iniziale succede,  per  causa
          di  morte  o  a  seguito  di  ristrutturazioni  societarie,
          comprese rilevazioni, fusioni,  scissioni,  acquisizione  o
          insolvenza, un altro operatore  economico  che  soddisfi  i
          criteri di selezione  qualitativa  stabiliti  inizialmente,
          purche' cio' non implichi altre  modifiche  sostanziali  al
          contratto e non sia finalizzato ad  eludere  l'applicazione
          del presente codice; 
                  3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice
          o  l'ente  aggiudicatore  si  assuma   gli   obblighi   del
          contraente    principale    nei    confronti    dei    suoi
          subappaltatori; 
                e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi  del
          comma 4.  Le  stazioni  appaltanti  possono  stabilire  nei
          documenti di gara  soglie  di  importi  per  consentire  le
          modifiche. 
              2. I contratti  possono  parimenti  essere  modificati,
          oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
          nuova procedura a norma del presente codice, se  il  valore
          della modifica e'  al  di  sotto  di  entrambi  i  seguenti
          valori: 
                a) le soglie fissate all'articolo 35; 
                b) il 10 per cento del valore iniziale del  contratto
          per i contratti di servizi  e  forniture  sia  nei  settori
          ordinari che speciali ovvero il 15  per  cento  del  valore
          iniziale del contratto per i contratti di  lavori  sia  nei
          settori ordinari che speciali.  Tuttavia  la  modifica  non
          puo'  alterare  la  natura  complessiva  del  contratto   o
          dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche  successive,
          il valore e' accertato sulla base  del  valore  complessivo
          netto delle successive modifiche. Qualora la necessita'  di
          modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
          progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
          realizzazione dell'opera o la sua  utilizzazione,  essa  e'
          consentita solo nei limiti quantitativi di cui al  presente
          comma, ferma restando la  responsabilita'  dei  progettisti
          esterni. 
              3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui  ai  commi  1,
          lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e'  il  valore
          di riferimento quando il contratto prevede una clausola  di
          indicizzazione. 
              4. Una modifica di un contratto o di un accordo  quadro
          durante il  periodo  della  sua  efficacia  e'  considerata
          sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera
          considerevolmente gli  elementi  essenziali  del  contratto
          originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi
          1 e 2, una modifica e' considerata  sostanziale  se  una  o
          piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
                a) la modifica introduce condizioni che,  se  fossero
          state  contenute  nella   procedura   d'appalto   iniziale,
          avrebbero consentito l'ammissione di candidati  diversi  da
          quelli  inizialmente  selezionati   o   l'accettazione   di
          un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
          avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
          aggiudicazione; 
                b) la  modifica  cambia  l'equilibrio  economico  del
          contratto    o     dell'accordo     quadro     a     favore
          dell'aggiudicatario in  modo  non  previsto  nel  contratto
          iniziale; 
                c)  la  modifica  estende  notevolmente  l'ambito  di
          applicazione del contratto; 
                d) se un  nuovo  contraente  sostituisce  quello  cui
          l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
          quelli previsti al comma 1, lettera d). 
              5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o   gli   enti
          aggiudicatori  che  hanno  modificato  un  contratto  nelle
          situazioni di cui al comma 1, lettere b) e  c),  pubblicano
          un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale  dell'Unione
          europea.  Tale  avviso  contiene  le  informazioni  di  cui
          all'allegato XIV, parte I,  lettera  E,  ed  e'  pubblicato
          conformemente all'articolo 72  per  i  settori  ordinari  e
          all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
          importo inferiore alla soglia di cui  all'articolo  35,  la
          pubblicita' avviene in ambito nazionale. 
              6. Una nuova  procedura  d'appalto  in  conformita'  al
          presente  codice   e'   richiesta   per   modifiche   delle
          disposizioni di un contratto pubblico di un accordo  quadro
          durante il periodo della sua efficacia  diverse  da  quelle
          previste ai commi 1 e 2. 
              7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c),  per  i
          settori ordinari il contratto  puo'  essere  modificato  se
          l'eventuale aumento di prezzo non eccede il  50  per  cento
          del  valore  del  contratto  iniziale.  In  caso  di   piu'
          modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
          di ciascuna modifica. Tali modifiche  successive  non  sono
          intese ad aggirare il presente codice. 
              8.  La  stazione  appaltante   comunica   all'ANAC   le
          modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b)  e
          al comma 2, entro trenta giorni dal  loro  perfezionamento.
          In caso di  mancata  o  tardiva  comunicazione  l'Autorita'
          irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
          di importo compreso  tra  50  e  200  euro  per  giorno  di
          ritardo.  L'Autorita'  pubblica  sulla  sezione  del   sito
          Amministrazione trasparente  l'elenco  delle  modificazioni
          contrattuali      comunicate,      indicando       l'opera,
          l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
          il progettista, il valore della modifica. 
              9.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili per i danni subiti dalle  stazioni  appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
          progettazione   esecutiva   e   l'esecuzione   di   lavori,
          l'appaltatore  risponde   dei   ritardi   e   degli   oneri
          conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
          d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 
              10. Ai fini del presente articolo si considerano errore
          o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
          stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
          normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il
          mancato rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed  economici
          prestabiliti e risultanti da prova scritta,  la  violazione
          delle  regole  di  diligenza  nella  predisposizione  degli
          elaborati progettuali. 
              11. La durata  del  contratto  puo'  essere  modificata
          esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
          prevista nel bando e nei documenti di gara una  opzione  di
          proroga. La  proroga  e'  limitata  al  tempo  strettamente
          necessario alla conclusione delle procedure necessarie  per
          l'individuazione di un nuovo contraente.  In  tal  caso  il
          contraente  e'  tenuto  all'esecuzione  delle   prestazioni
          previste  nel  contratto  agli  stessi  prezzi,   patti   e
          condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante. 
              12.  La  stazione  appaltante,  qualora  in  corso   di
          esecuzione  si  renda  necessario   una   aumento   o   una
          diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
          dell'importo del contratto,  puo'  imporre  all'appaltatore
          l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel  contratto
          originario. In tal caso l'appaltatore non puo'  far  valere
          il diritto alla risoluzione del contratto. 
              13. Si applicano le disposizioni di cui alla  legge  21
          febbraio 1991,  n.  52.  Ai  fini  dell'opponibilita'  alle
          stazioni appaltanti, le cessioni di crediti  devono  essere
          stipulate  mediante  atto  pubblico  o  scrittura   privata
          autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
          debitrici.  Fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi  di
          tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo  di
          appalto,  concessione,  concorso  di  progettazione,   sono
          efficaci e opponibili alle  stazioni  appaltanti  che  sono
          amministrazioni pubbliche qualora queste non  le  rifiutino
          con  comunicazione  da  notificarsi   al   cedente   e   al
          cessionario  entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica
          della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
          stipulato  o  in   atto   separato   contestuale,   possono
          preventivamente   accettare   la    cessione    da    parte
          dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti  che  devono
          venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
          stata notificata la cessione puo'  opporre  al  cessionario
          tutte  le  eccezioni  opponibili  al  cedente  in  base  al
          contratto   relativo   a   lavori,   servizi,    forniture,
          progettazione, con questo stipulato. 
              14.  Per  gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo
          inferiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
          per cento dell'importo originario del contratto relative  a
          contratti  di  importo  pari  o   superiore   alla   soglia
          comunitaria, sono comunicate dal  RUP  all'Osservatorio  di
          cui all'articolo 213, tramite le sezioni  regionali,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
          di competenza. Per i contratti pubblici di importo  pari  o
          superiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera  di  importo   eccedente   il   dieci   per   cento
          dell'importo originario del contratto, incluse le  varianti
          in corso d'opera riferite alle infrastrutture  prioritarie,
          sono trasmesse dal RUP  all'ANAC,  unitamente  al  progetto
          esecutivo,  all'atto  di  validazione  e  ad  una  apposita
          relazione del responsabile unico  del  procedimento,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
          della variante in corso d'opera approvata, essa esercita  i
          poteri di cui all'articolo 213. In  caso  di  inadempimento
          agli  obblighi  di  comunicazione  e   trasmissione   delle
          varianti  in  corso  d'opera  previsti,  si  applicano   le
          sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
          comma 13.». 
              «Art.  108  (Risoluzione).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le  stazioni
          appaltanti possono risolvere un contratto pubblico  durante
          il periodo di sua efficacia, se una o piu'  delle  seguenti
          condizioni sono soddisfatte: 
                a) il contratto ha subito  una  modifica  sostanziale
          che avrebbe richiesto una nuova  procedura  di  appalto  ai
          sensi dell'articolo 106; 
                b)  con  riferimento  alle   modificazioni   di   cui
          all'articolo 106, comma 1,  lettere  b)  e  c)  sono  state
          superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
          con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106,
          comma 1, lettera  e)  del  predetto  articolo,  sono  state
          superate eventuali soglie stabilite  dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con  riferimento
          alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma  2,  sono
          state superate le  soglie  di  cui  al  medesimo  comma  2,
          lettere a) e b); 
                c)  l'aggiudicatario  si  e'  trovato,   al   momento
          dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
          cui all'articolo 80, comma 1, sia  per  quanto  riguarda  i
          settori ordinari sia per quanto riguarda le  concessioni  e
          avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla  procedura  di
          appalto  o  di  aggiudicazione  della  concessione,  ovvero
          ancora per  quanto  riguarda  i  settori  speciali  avrebbe
          dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; 
                d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in
          considerazione  di  una  grave  violazione  degli  obblighi
          derivanti dai trattati, come riconosciuto  dalla  Corte  di
          giustizia dell'Unione europea in un procedimento  ai  sensi
          dell'articolo 258 TFUE. 
              1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano
          i termini previsti dall'articolo 21-nonies  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto
          pubblico durante  il  periodo  di  efficacia  dello  stesso
          qualora: 
                a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta  la
          decadenza  dell'attestazione  di  qualificazione  per  aver
          prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
                b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto  un
          provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di  una
          o piu' misure di prevenzione di cui al codice  delle  leggi
          antimafia e delle relative misure  di  prevenzione,  ovvero
          sia intervenuta sentenza di condanna passata  in  giudicato
          per i reati di cui all'articolo 80. 
              3.  Il  direttore  dei   lavori   o   il   responsabile
          dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando  accerta
          un grave inadempimento alle  obbligazioni  contrattuali  da
          parte dell'appaltatore, tale  da  comprometterne  la  buona
          riuscita  delle  prestazioni,  invia  al  responsabile  del
          procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
          documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
          regolarmente,  il  cui  importo  puo'  essere  riconosciuto
          all'appaltatore. Egli formula, altresi',  la  contestazione
          degli addebiti all'appaltatore, assegnando un  termine  non
          inferiore a quindici  giorni  per  la  presentazione  delle
          proprie controdeduzioni al responsabile  del  procedimento.
          Acquisite   e   valutate    negativamente    le    predette
          controdeduzioni,  ovvero  scaduto  il  termine  senza   che
          l'appaltatore abbia risposto,  la  stazione  appaltante  su
          proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto
          il contratto. 
              4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma  3,
          l'esecuzione  delle  prestazioni  ritardi  per   negligenza
          dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
          direttore   dei   lavori   o    il    responsabile    unico
          dell'esecuzione del contratto, se nominato gli  assegna  un
          termine, che, salvo  i  casi  d'urgenza,  non  puo'  essere
          inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore  deve
          eseguire le prestazioni. Scaduto il  termine  assegnato,  e
          redatto   processo   verbale   in    contraddittorio    con
          l'appaltatore,   qualora   l'inadempimento   permanga,   la
          stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
          pagamento delle penali. 
              5. Nel caso di risoluzione del contratto  l'appaltatore
          ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
          ai  lavori,  servizi  o  forniture  regolarmente  eseguiti,
          decurtato   degli   oneri   aggiuntivi   derivanti    dallo
          scioglimento del contratto. 
              6.  Il  responsabile   unico   del   procedimento   nel
          comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
          del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni,  che
          il direttore dei lavori curi la redazione  dello  stato  di
          consistenza  dei  lavori  gia'  eseguiti,  l'inventario  di
          materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa  in
          consegna. 
              7. Qualora sia stato  nominato,  l'organo  di  collaudo
          procede a redigere, acquisito lo stato di  consistenza,  un
          verbale  di  accertamento  tecnico  e  contabile   con   le
          modalita' di cui al presente  codice.  Con  il  verbale  e'
          accertata la corrispondenza tra quanto eseguito  fino  alla
          risoluzione del  contratto  e  ammesso  in  contabilita'  e
          quanto  previsto  nel  progetto  approvato  nonche'   nelle
          eventuali perizie di variante;  e'  altresi'  accertata  la
          presenza di  eventuali  opere,  riportate  nello  stato  di
          consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche'
          nelle eventuali perizie di variante. 
              8. Nei casi  di  cui  ai  commi  2  e  3,  in  sede  di
          liquidazione  finale  dei  lavori,  servizi   o   forniture
          riferita all'appalto risolto, l'onere  da  porre  a  carico
          dell'appaltatore e' determinato  anche  in  relazione  alla
          maggiore spesa sostenuta per affidare ad  altra  impresa  i
          lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa  della
          facolta' prevista dall'articolo 110, comma 1. 
              9. Nei casi di risoluzione  del  contratto  di  appalto
          dichiarata dalla  stazione  appaltante  l'appaltatore  deve
          provvedere al ripiegamento dei cantieri  gia'  allestiti  e
          allo sgombero delle aree di lavoro  e  relative  pertinenze
          nel termine a tale fine  assegnato  dalla  stessa  stazione
          appaltante;  in  caso  di  mancato  rispetto  del   termine
          assegnato,  la  stazione  appaltante   provvede   d'ufficio
          addebitando all'appaltatore i relativi oneri  e  spese.  La
          stazione  appaltante,  in  alternativa  all'esecuzione   di
          eventuali    provvedimenti    giurisdizionali    cautelari,
          possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o
          ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero  delle
          aree di  lavoro  e  relative  pertinenze,  puo'  depositare
          cauzione in conto vincolato  a  favore  dell'appaltatore  o
          prestare fideiussione bancaria o polizza  assicurativa  con
          le modalita' di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento
          del  valore  del  contratto.   Resta   fermo   il   diritto
          dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.».