Art. 4 bis
Ulteriori misure in materia di contratti pubblici
1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti
dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi
di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel
caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di
importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di
gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione
alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31
gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano gia' provveduto
alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia gia'
avvalso della facolta' di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione,
ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241. In tal caso, il provvedimento di revoca e' comunicato
all'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia
in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data
del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le stazioni
appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi
dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel
caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di
prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale.
La risoluzione del contratto di appalto e' dichiarata dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la
possibilita' di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le
modalita' di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 32, comma 8, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice
dei contratti pubblici, modificato dalla presente legge, si
veda nei riferimenti normativi all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso
di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al
momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole puo' essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita'
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.».
- Si riporta il testo degli articoli 106 e 108, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da
parte del contraente originale che si sono resi necessari e
non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto
salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei
settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la
stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del
comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto
per i contratti di servizi e forniture sia nei settori
ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore
iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei
settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,
il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e'
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti
esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia e' considerata
sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera
considerevolmente gli elementi essenziali del contratto
originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi
1 e 2, una modifica e' considerata sostanziale se una o
piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e
all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al
presente codice e' richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto puo' essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita'
irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore
o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle regole di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario una aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di
cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i
poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento
agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d'opera previsti, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
comma 13.».
«Art. 108 (Risoluzione). - 1. Fatto salvo quanto
previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni
appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante
il periodo di sua efficacia, se una o piu' delle seguenti
condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale
che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui
all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state
superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106,
comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state
superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono
state superate le soglie di cui al medesimo comma 2,
lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si e' trovato, al momento
dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i
settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e
avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe
dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in
considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi
dell'articolo 258 TFUE.
1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano
i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto
pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso
qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la
decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
o piu' misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all'articolo 80.
3. Il direttore dei lavori o il responsabile
dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta
un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo puo' essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresi', la contestazione
degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto
il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3,
l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
direttore dei lavori o il responsabile unico
dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore
ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel
comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che
il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia' eseguiti, l'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo
procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le
modalita' di cui al presente codice. Con il verbale e'
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilita' e
quanto previsto nel progetto approvato nonche' nelle
eventuali perizie di variante; e' altresi' accertata la
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di
consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche'
nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di
liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico
dell'appaltatore e' determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i
lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della
facolta' prevista dall'articolo 110, comma 1.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto
dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La
stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o
ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o
prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con
le modalita' di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento
del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.».