Art. 6 
 
 
                     Collegio consultivo tecnico 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione
delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di  cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  e'
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di  un
collegio consultivo  tecnico,  prima  dell'avvio  dell'esecuzione,  o
comunque non oltre dieci giorni da tale data,con i  compiti  previsti
dall'articolo  5  e  con  funzioni  di  assistenza  per   la   rapida
risoluzione delle controversie  o  delle  dispute  tecniche  di  ogni
natura  suscettibili  di  insorgere  nel  corso  dell'esecuzione  del
contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il  collegio
consultivo tecnico e' nominato entro  il  termine  di  trenta  giorni
decorrenti dalla medesima data. 
  2. Il collegio  consultivo  tecnico  e'  formato,  a  scelta  della
stazione appaltante,da tre componenti, o cinque in caso  di  motivata
complessita' dell'opera e  di  eterogeneita'  delle  professionalita'
richieste,  dotati  di  esperienza  e  qualificazione   professionale
adeguata  alla  tipologia   dell'opera,tra   ingegneri,   architetti,
giuristi ed economisti con comprovata esperienza  nel  settore  degli
appalti delle concessioni e degli  investimenti  pubblici,  anche  in
relazione allo specifico  oggetto  del  contratto  e  alla  specifica
conoscenza  di  metodi  e  strumenti  elettronici  quali  quelli   di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM),  maturata  per
effetto del conseguimento di un dottorato di  ricerca  ,  oppure  che
siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di
almeno dieci anni  nel  settore  di  riferimento.  I  componenti  del
collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo,  ovvero
le parti possono concordare che ciascuna di esse  nomini  uno  o  due
componenti e che il terzo o il quinto  componente,  con  funzioni  di
presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in
cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro
il  termine  indicato  al  comma  1,  questo  e'  designato  entro  i
successivi cinque giorni dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle  regioni,  dalle
province autonome di Trento e Bolzano o  dalle  citta'  metropolitane
per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo  tecnico
si intende costituito al momento della designazione del terzo  o  del
quinto componente. All'atto della costituzione e' fornita al collegio
consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. 
  3.  Nell'adozione  delle  proprie   determinazioni,   il   collegio
consultivo puo' operare anche  in  videoconferenza  o  con  qualsiasi
altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni  informali
delle parti per favorire,  nella  risoluzione  delle  controversie  o
delle  dispute  tecniche  eventualmente  insorte,  la  scelta   della
migliore soluzione per  la  celere  esecuzione  dell'opera  a  regola
d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti  per  consentire
l'esposizione   in   contraddittorio   delle   rispettive    ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio  consultivo  tecnico
viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente  per
danno  erariale  e  costituisce,   salvo   prova   contraria,   grave
inadempimento  degli  obblighi   contrattuali;   l'osservanza   delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione
della responsabilita' del soggetto agente per danno  erariale,  salvo
il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico  hanno  la
natura del  lodo  contrattuale  previsto  dall'articolo  808-ter  del
codice  di  procedura  civile,  salva  diversa  e  motivata  volonta'
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.  Salva
diversa  previsione  di  legge,  le   determinazioni   del   collegio
consultivo  tecnico  sono  adottate  con  atto   sottoscritto   dalla
maggioranza dei componenti,  entro  il  termine  di  quindici  giorni
decorrenti  dalla  data  della  comunicazione  dei  quesiti,  recante
succinta  motivazione,  che  puo'  essere  integrata  nei  successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza  dei  componenti.  In
caso di particolari esigenze istruttorie  le  determinazioni  possono
essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione  dei  quesiti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza. 
  4. Per le opere diverse da quelle  di  cui  al  comma  1  le  parti
possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti  o
parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui
all'articolo 5. 
  5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile  unico  del
procedimento,  possono  costituire  un  collegio  consultivo  tecnico
formato da tre componenti  per  risolvere  problematiche  tecniche  o
giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella  fase
antecedente  alla  esecuzione  del   contratto,   ivi   comprese   le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre  clausole
e condizioni del bando o dell'invito,nonche' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione, e dei  criteri  di  selezione  e  di
aggiudicazione. In tale  caso  due  componenti  sono  nominati  dalla
stazione appaltante e il terzo componente e' nominato  dal  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  le  opere  di  interesse
nazionale,dalle regioni, dalle province autonome di Trento e  Bolzano
o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale.  Ferma
l'eventuale  necessita'  di  sostituzione  di  uno   dei   componenti
designati dalla stazione appaltante con uno  di  nomina  privata,  le
funzioni di componente del collegio consultivo  tecnico  nominato  ai
sensi del  presente  comma  non  sono  incompatibili  con  quelle  di
componente del collegio nominato ai sensi del comma 1. 
  6.  Il  collegio  consultivo  tecnico   e'   sciolto   al   termine
dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne  e'
obbligatoria la costituzione, in  data  anteriore  su  accordo  delle
parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria  la  costituzione,  il
collegio puo' essere  sciolto  dal  31  dicembre  2021  in  qualsiasi
momento, su accordo tra le parti. 
  7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a  un
compenso a carico delle parti e proporzionato al  valore  dell'opera,
al numero, alla qualita' e alla  tempestivita'  delle  determinazioni
assunte. In mancanza di determinazioni o pareri  ad  essi  spetta  un
gettone unico onnicomprensivo. In  caso  di  ritardo  nell'assunzione
delle  determinazioni  e'  prevista  una  decurtazione  del  compenso
stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per  ogni
ritardo. Il compenso e' liquidato  dal  collegio  consultivo  tecnico
unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la  emissione
di parcelle di acconto,  in  applicazione  delle  tariffe  richiamate
dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a
un quarto. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici  d'ufficio.
I compensi dei membri del collegio  sono  computati  all'interno  del
quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. 
  8.  Ogni  componente  del  collegio  consultivo  tecnico  non  puo'
ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque  non
puo' svolgere piu' di dieci incarichi  ogni  due  anni.  In  caso  di
ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore  a
sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola  determinazione,  i
componenti del collegio non possono essere nuovamente  nominati  come
componenti di altri collegi per la  durata  di  tre  anni  decorrenti
dalla data di maturazione  del  ritardo.  Il  ritardo  ingiustificato
nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di  decadenza
del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere  le
determinazioni di propria  competenza  prescindendo  dal  parere  del
collegio. 
  9.  Sono  abrogati  i  commi  da  11  a  14  dell'articolo  1   del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo  dell'articolo  35  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 808-ter del  codice
          di procedura civile: 
              «Art.  808-ter  (Arbitrato  irrituale).  -   Le   parti
          possono, con disposizione espressa per iscritto,  stabilire
          che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis,  la
          controversia   sia   definita   dagli   arbitri    mediante
          determinazione contrattuale.  Altrimenti  si  applicano  le
          disposizioni del presente titolo. 
              Il  lodo  contrattuale  e'  annullabile   dal   giudice
          competente secondo le disposizioni del libro I: 
                1) se la convenzione dell'arbitrato  e'  invalida,  o
          gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano
          dai suoi limiti e la relativa eccezione e' stata  sollevata
          nel procedimento arbitrale; 
                2) se gli arbitri non  sono  stati  nominati  con  le
          forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 
                3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non  poteva
          essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 
                4) se gli arbitri non si sono  attenuti  alle  regole
          imposte dalle parti come condizione di validita' del lodo; 
                5)  se  non  e'  stato  osservato  nel   procedimento
          arbitrale  il  principio  del  contraddittorio.   Al   lodo
          contrattuale non si applica l'articolo 825.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9,   del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita',) convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 17: 
              «Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
          -  1.  Sono   abrogate   le   tariffe   delle   professioni
          regolamentate nel sistema ordinistico. 
              2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1,  nel
          caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
          il  compenso  del   professionista   e'   determinato   con
          riferimento a parametri stabiliti con decreto del  Ministro
          vigilante, da adottare nel  termine  di  centoventi  giorni
          successivi alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. Entro lo stesso  termine,
          con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  anche
          stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle  casse
          professionali e agli archivi precedentemente  basati  sulle
          tariffe.  Il  decreto   deve   salvaguardare   l'equilibrio
          finanziario,  anche   di   lungo   periodo,   delle   casse
          previdenziali professionali. Ai fini  della  determinazione
          dei corrispettivi da porre a base di gara  nelle  procedure
          di affidamento di contratti pubblici dei  servizi  relativi
          all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
          titolo I, capo IV del decreto legislativo 12  aprile  2006,
          n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
          di cui al primo  periodo,  da  emanarsi,  per  gli  aspetti
          relativi alle disposizioni di cui al presente  periodo,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti; con il medesimo decreto sono  altresi'  definite
          le classificazioni delle prestazioni professionali relative
          ai predetti servizi. I parametri  individuati  non  possono
          condurre alla determinazione di un importo a base  di  gara
          superiore  a  quello  derivante   dall'applicazione   delle
          tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in  vigore
          del presente decreto. 
              3. Le tariffe vigenti alla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto    continuano    ad    applicarsi,
          limitatamente alla  liquidazione  delle  spese  giudiziali,
          fino  alla  data  di  entrata   in   vigore   dei   decreti
          ministeriali di cui al comma 2 e, comunque,  non  oltre  il
          centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. 
              4. Il compenso  per  le  prestazioni  professionali  e'
          pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
          del   conferimento    dell'incarico    professionale.    Il
          professionista  deve  rendere  noto  obbligatoriamente,  in
          forma  scritta  o  digitale,  al  cliente   il   grado   di
          complessita' dell'incarico, fornendo tutte le  informazioni
          utili  circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal   momento   del
          conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve
          altresi' indicare i dati della polizza assicurativa  per  i
          danni     provocati      nell'esercizio      dell'attivita'
          professionale. In ogni  caso  la  misura  del  compenso  e'
          previamente resa  nota  al  cliente  obbligatoriamente,  in
          forma scritta o digitale, con  un  preventivo  di  massima,
          deve  essere  adeguata  all'importanza  dell'opera   e   va
          pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci
          di costo, comprensive di  spese,  oneri  e  contributi.  Al
          tirocinante   e'    riconosciuto    un    rimborso    spese
          forfettariamente  concordato  dopo  i  primi  sei  mesi  di
          tirocinio. 
              5. Sono abrogate le disposizioni vigenti  che,  per  la
          determinazione del compenso  del  professionista,  rinviano
          alle tariffe di cui al comma 1. 
              6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso  alle
          professioni  regolamentate  non  puo'  essere  superiore  a
          diciotto mesi; per i primi  sei  mesi,  il  tirocinio  puo'
          essere  svolto,  in  presenza  di  un'apposita  convenzione
          quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
          della laurea di primo livello o della laurea  magistrale  o
          specialistica.   Analoghe   convenzioni   possono    essere
          stipulate tra  i  consigli  nazionali  degli  ordini  e  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione per lo  svolgimento  del  tirocinio  presso
          pubbliche amministrazioni, all'esito del corso  di  laurea.
          Le disposizioni del presente comma non  si  applicano  alle
          professioni sanitarie, per le  quali  resta  confermata  la
          normativa vigente. 
              7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre  2011,  n.  148,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'alinea, nel primo  periodo,  dopo  la  parola:
          «regolamentate»  sono  inserite  le  seguenti:  «secondo  i
          principi  della  riduzione  e  dell'accorpamento,  su  base
          volontaria,  fra   professioni   che   svolgono   attivita'
          similari»; 
                b) alla  lettera  c),  il  secondo,  terzo  e  quarto
          periodo sono soppressi; 
                c) la lettera d) e' abrogata. 
              8. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              -  Si  riporta  il  testo  l'articolo  1,  del   citato
          decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32  (Disposizioni  urgenti
          per il rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per
          l'accelerazione  degli  interventi   infrastrutturali,   di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
          giugno 2019, n. 55, come modificato  dalla  presente  legge
          (articoli 6, 8 e 42): 
              «Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti  pubblici  e
          sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni  in
          materia di  appalti  pubblici  e  in  materia  di  economia
          circolare). - 1. Al fine  di  rilanciare  gli  investimenti
          pubblici e di facilitare l'apertura  dei  cantieri  per  la
          realizzazione delle opere pubbliche, per le  procedure  per
          le quali i  bandi  o  gli  avvisi  con  cui  si  indice  la
          procedura  di  scelta  del  contraente   siano   pubblicati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione
          di bandi o di avvisi, per le procedure  in  relazione  alle
          quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le
          offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e
          comunque nel rispetto dei principi e  delle  norme  sancite
          dall'Unione  europea,  in   particolare   delle   direttive
          2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31  dicembre
          2021, non trovano applicazione, a titolo  sperimentale,  le
          seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                a) articolo 37, comma 4, per i comuni  non  capoluogo
          di  provincia,  quanto  all'obbligo  di   avvalersi   delle
          modalita' ivi indicate; 
                b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella  parte
          in cui resta vietato il ricorso  all'affidamento  congiunto
          della progettazione e dell'esecuzione di lavori; 
                c)  articolo  77,  comma  3,  quanto  all'obbligo  di
          scegliere i commissari tra gli  esperti  iscritti  all'Albo
          istituito  presso  l'Autorita'   nazionale   anticorruzione
          (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo  di
          individuare i commissari secondo  regole  di  competenza  e
          trasparenza,  preventivamente   individuate   da   ciascuna
          stazione appaltante. 
              2. Entro il 30 novembre 2021 il Governo  presenta  alle
          Camere una relazione sugli effetti  della  sospensione  per
          gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire  al  Parlamento
          di valutare l'opportunita' del mantenimento  o  meno  della
          sospensione stessa. 
              3. Fino al 31 dicembre 2021 si applica anche ai settori
          ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per  i  settori
          speciali. 
              4. Per gli anni 2019 e 2020  i  soggetti  attuatori  di
          opere per le quali deve essere realizzata la  progettazione
          possono avviare le relative procedure di affidamento  anche
          in caso di disponibilita' di  finanziamenti  limitati  alle
          sole  attivita'  di  progettazione.   Le   opere   la   cui
          progettazione e' stata  realizzata  ai  sensi  del  periodo
          precedente  sono  considerate  prioritariamente   ai   fini
          dell'assegnazione   dei   finanziamenti   per    la    loro
          realizzazione. 
              5. I soggetti attuatori di opere  sono  autorizzati  ad
          avviare le procedure di affidamento della  progettazione  o
          dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle
          risorse assegnate agli stessi e finalizzate  all'opera  con
          provvedimento legislativo o amministrativo. 
              6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di  lavori  di
          manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli
          interventi di manutenzione straordinaria che  prevedono  il
          rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle  opere
          o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto  delle
          procedure di scelta del  contraente  previste  dal  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del  progetto
          definitivo costituito almeno  da  una  relazione  generale,
          dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni  previste,
          dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
          coordinamento  con  l'individuazione  analitica  dei  costi
          della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione
          dei  predetti   lavori   puo'   prescindere   dall'avvenuta
          redazione e approvazione del progetto esecutivo. 
              7. In deroga all'articolo 215,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  fino  al  31  dicembre
          2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il
          parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo
          215 esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica  ed
          economica di  lavori  pubblici  di  competenza  statale,  o
          comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
          di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.  Per  i
          lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di  euro
          e fino a 50 milioni di euro, le  competenze  del  Consiglio
          superiore   sono   esercitate    dai    comitati    tecnici
          amministrativi presso i Provveditorati  interregionali  per
          le opere  pubbliche.  Per  i  lavori  pubblici  di  importo
          inferiore   a   50   milioni   di   euro    si    prescinde
          dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma
          3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. 
              8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine  di  cui
          all'articolo 215,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016,  n.  50,  per  l'espressione  del  parere  del
          Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  e'  ridotto  a
          quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. 
              9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in  sede
          di espressione di parere, fornisce anche la valutazione  di
          congruita'  del  costo.  Le  amministrazioni,  in  sede  di
          approvazione dei  progetti  definitivi  o  di  assegnazione
          delle risorse, indipendentemente dal valore  del  progetto,
          possono  richiedere  al   Consiglio   la   valutazione   di
          congruita' del costo, che  e'  resa  entro  trenta  giorni.
          Decorso il detto termine,  le  amministrazioni  richiedenti
          possono comunque procedere. 
              10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di
          riserva  anche  gli  aspetti  progettuali  che  sono  stati
          oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25  del  decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,   con   conseguente
          estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario
          di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo. 
              11. (abrogato). 
              12. (abrogato). 
              13. (abrogato). 
              14. (abrogato). 
              15. Per gli anni dal 2019 al 2022, per  gli  interventi
          di  cui  all'articolo  216,  comma   1-bis,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare
          al   progetto    definitivo    approvato    dal    Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase
          di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente
          dal   soggetto   aggiudicatore,   anche   ai   fini   della
          localizzazione e, ove occorrente,  previa  convocazione  da
          parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi,  qualora
          non superino del  50  per  cento  il  valore  del  progetto
          approvato; in caso contrario sono approvate  dal  CIPE.  In
          caso di approvazione da parte del  soggetto  aggiudicatore,
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una
          informativa al CIPE. 
              16. - 30. Omissis.».