Art. 6
Collegio consultivo tecnico
1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione
delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e'
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un
collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o
comunque non oltre dieci giorni da tale data,con i compiti previsti
dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni
natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del
contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio
consultivo tecnico e' nominato entro il termine di trenta giorni
decorrenti dalla medesima data.
2. Il collegio consultivo tecnico e' formato, a scelta della
stazione appaltante,da tre componenti, o cinque in caso di motivata
complessita' dell'opera e di eterogeneita' delle professionalita'
richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale
adeguata alla tipologia dell'opera,tra ingegneri, architetti,
giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli
appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in
relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica
conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per
effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca , oppure che
siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di
almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del
collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero
le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due
componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di
presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in
cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro
il termine indicato al comma 1, questo e' designato entro i
successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta' metropolitane
per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico
si intende costituito al momento della designazione del terzo o del
quinto componente. All'atto della costituzione e' fornita al collegio
consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio
consultivo puo' operare anche in videoconferenza o con qualsiasi
altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni informali
delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o
delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della
migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola
d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti per consentire
l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico
viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente per
danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave
inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione
della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale, salvo
il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la
natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del
codice di procedura civile, salva diversa e motivata volonta'
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva
diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio
consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla
maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni
decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante
succinta motivazione, che puo' essere integrata nei successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In
caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono
essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza.
4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti
possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o
parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui
all'articolo 5.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del
procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico
formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o
giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase
antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole
e condizioni del bando o dell'invito,nonche' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di
aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla
stazione appaltante e il terzo componente e' nominato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse
nazionale,dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano
o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma
l'eventuale necessita' di sostituzione di uno dei componenti
designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le
funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai
sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di
componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
6. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine
dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne e'
obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle
parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria la costituzione, il
collegio puo' essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi
momento, su accordo tra le parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un
compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera,
al numero, alla qualita' e alla tempestivita' delle determinazioni
assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un
gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione
delle determinazioni e' prevista una decurtazione del compenso
stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni
ritardo. Il compenso e' liquidato dal collegio consultivo tecnico
unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione
di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate
dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a
un quarto. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio.
I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del
quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non puo'
ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non
puo' svolgere piu' di dieci incarichi ogni due anni. In caso di
ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a
sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i
componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come
componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti
dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato
nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di decadenza
del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere le
determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del
collegio.
9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 808-ter del codice
di procedura civile:
«Art. 808-ter (Arbitrato irrituale). - Le parti
possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire
che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la
controversia sia definita dagli arbitri mediante
determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le
disposizioni del presente titolo.
Il lodo contrattuale e' annullabile dal giudice
competente secondo le disposizioni del libro I:
1) se la convenzione dell'arbitrato e' invalida, o
gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano
dai suoi limiti e la relativa eccezione e' stata sollevata
nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le
forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva
essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole
imposte dalle parti come condizione di validita' del lodo;
5) se non e' stato osservato nel procedimento
arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo
contrattuale non si applica l'articolo 825.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita',) convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 17:
«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
- 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni
regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel
caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
il compenso del professionista e' determinato con
riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro
vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche
stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle
tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio
finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali. Ai fini della determinazione
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II,
titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti
relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite
le classificazioni delle prestazioni professionali relative
ai predetti servizi. I parametri individuati non possono
condurre alla determinazione di un importo a base di gara
superiore a quello derivante dall'applicazione delle
tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore
del presente decreto.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi,
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali,
fino alla data di entrata in vigore dei decreti
ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e'
pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in
forma scritta o digitale, al cliente il grado di
complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve
altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso e'
previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in
forma scritta o digitale, con un preventivo di massima,
deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci
di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al
tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di
tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano
alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle
professioni regolamentate non puo' essere superiore a
diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo'
essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione
quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
della laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso
pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
professioni sanitarie, per le quali resta confermata la
normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola:
«regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i
principi della riduzione e dell'accorpamento, su base
volontaria, fra professioni che svolgono attivita'
similari»;
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto
periodo sono soppressi;
c) la lettera d) e' abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo l'articolo 1, del citato
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge
(articoli 6, 8 e 42):
«Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in
materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare). - 1. Al fine di rilanciare gli investimenti
pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la
realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per
le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e
comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite
dall'Unione europea, in particolare delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre
2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le
seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo
di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle
modalita' ivi indicate;
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte
in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto
della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo
istituito presso l'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di
individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante.
2. Entro il 30 novembre 2021 il Governo presenta alle
Camere una relazione sugli effetti della sospensione per
gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento
di valutare l'opportunita' del mantenimento o meno della
sospensione stessa.
3. Fino al 31 dicembre 2021 si applica anche ai settori
ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori
speciali.
4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di
opere per le quali deve essere realizzata la progettazione
possono avviare le relative procedure di affidamento anche
in caso di disponibilita' di finanziamenti limitati alle
sole attivita' di progettazione. Le opere la cui
progettazione e' stata realizzata ai sensi del periodo
precedente sono considerate prioritariamente ai fini
dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro
realizzazione.
5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad
avviare le procedure di affidamento della progettazione o
dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle
risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con
provvedimento legislativo o amministrativo.
6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli
interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il
rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere
o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente previste dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto
definitivo costituito almeno da una relazione generale,
dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,
dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione
dei predetti lavori puo' prescindere dall'avvenuta
redazione e approvazione del progetto esecutivo.
7. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre
2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il
parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo
215 esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed
economica di lavori pubblici di competenza statale, o
comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i
lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro
e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio
superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i Provveditorati interregionali per
le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo
inferiore a 50 milioni di euro si prescinde
dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma
3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui
all'articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' ridotto a
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede
di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di
congruita' del costo. Le amministrazioni, in sede di
approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione
delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto,
possono richiedere al Consiglio la valutazione di
congruita' del costo, che e' resa entro trenta giorni.
Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti
possono comunque procedere.
10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di
riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati
oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente
estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario
di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
11. (abrogato).
12. (abrogato).
13. (abrogato).
14. (abrogato).
15. Per gli anni dal 2019 al 2022, per gli interventi
di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare
al progetto definitivo approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase
di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente
dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della
localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da
parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora
non superino del 50 per cento il valore del progetto
approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE. In
caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una
informativa al CIPE.
16. - 30. Omissis.».