Art. 7 
 
 
           Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche 
 
  1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva  prosecuzione  dei
lavori diretti alla realizzazione delle opere  pubbliche  di  importo
pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei  casi  di  maggiori  fabbisogni
finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della
normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita'
finanziarie  annuali,e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno
2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere  pubbliche.  Il  Fondo
non puo' finanziare nuove opere e l'accesso al Fondo non puo'  essere
reiterato a esclusione del caso  in  cui  la  carenza  delle  risorse
derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere  rispetto
al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3. 
  2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo  di  cui  al  comma  1
ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con  la  legge
di bilancio e' iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5  per
cento delle maggiori risorse stanziate nella prima  delle  annualita'
del bilancio, nel limite massimo di  100  milioni  di  euro,  per  la
realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e  territoriali
di nuove opere e infrastrutture o per il  rifinanziamento  di  quelle
gia'  previste  a  legislazione  vigente.  Il   Fondo   e'   altresi'
alimentato: 
    a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto  residui,
destinate al finanziamento dell'opera e non piu' necessarie in quanto
anticipate a valere sul Fondo; 
    b) dalle somme  corrispondenti  ad  eventuali  anticipazioni  del
Fondo  alla  stazione  appaltante  per  residui  passivi  caduti   in
perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere
sul Fondo di  cui  all'articolo  34-ter,  comma  5,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, con  la  legge  di  bilancio  successiva  alla
eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi. 
  3. Le stazioni appaltanti possono  fare  richiesta  di  accesso  al
Fondo  quando,  sulla  base  dell'aggiornamento  del   cronoprogramma
finanziario  dell'opera,risulti,  per  l'esercizio   in   corso,   un
fabbisogno  finanziario  aggiuntivo  non  prevedibile  rispetto  alle
risorse disponibili per la regolare  e  tempestiva  prosecuzione  dei
lavori. 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  sono  individuate  le  modalita'
operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione
delle risorse. 
  5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
da adottare con cadenza  trimestrale,  su  richiesta  delle  stazioni
appaltanti,previa   verifica   da   parte    delle    amministrazioni
finanziatrici  dell'aggiornamento  del   cronoprogramma   finanziario
dell'opera  e  dell'impossibilita'  di  attivare  i   meccanismi   di
flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente,
sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera,  nei
limiti delle disponibilita'  annuali  del  Fondo  secondo  i  criteri
previsti dal decreto di cui al comma 4. 
  6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di  euro  per
l'anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto  a  17  milioni  di
euro l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; quanto a 0,7 milioni di euro  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7  milioni
di  euro  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca;  quanto  a  1,7  milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero  dell'interno;  quanto  a  0,9
milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo; quanto a 8 milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di  bilancio
anche nel conto dei residui. 
  7-bis. Al fine di accelerare le procedure  per  l'attuazione  degli
investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti  e  concessioni,
e' istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a
2 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2022.  Tali  risorse  sono
destinate ad iniziative finalizzate  all'aggiornamento  professionale
del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo  31
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2020  e  a  2  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo  dell'articolo  35  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  34-ter,  comma  5,
          della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  recante  Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: 
              «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
          residui passivi). - (Omissis) 
              5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  31  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art.  31  (Ruolo  e  funzioni  del  responsabile   del
          procedimento negli appalti e nelle concessioni). In  vigore
          dal 19 aprile 2019. - 1. Per  ogni  singola  procedura  per
          l'affidamento  di  un  appalto  o  di  una  concessione  le
          stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di
          aggiornamento dei programmi di cui all'articolo  21,  comma
          1, ovvero nell'atto  di  avvio  relativo  ad  ogni  singolo
          intervento per le esigenze non incluse  in  programmazione,
          un responsabile unico del procedimento (RUP)  per  le  fasi
          della      programmazione,       della       progettazione,
          dell'affidamento, dell'esecuzione. Le  stazioni  appaltanti
          che ricorrono ai sistemi  di  acquisto  e  di  negoziazione
          delle centrali di committenza nominano,  per  ciascuno  dei
          detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume
          specificamente, in ordine al singolo acquisto, il  ruolo  e
          le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto
          previsto al comma 10, il RUP e' nominato con  atto  formale
          del soggetto responsabile  dell'unita'  organizzativa,  che
          deve essere di livello apicale, tra i dipendenti  di  ruolo
          addetti all'unita' medesima, dotati del necessario  livello
          di inquadramento  giuridico  in  relazione  alla  struttura
          della   pubblica   amministrazione    e    di    competenze
          professionali adeguate in relazione ai compiti per  cui  e'
          nominato;  la  sostituzione  del  RUP   individuato   nella
          programmazione  di  cui  all'articolo  21,  comma  1,   non
          comporta modifiche alla stessa. Laddove  sia  accertata  la
          carenza nell'organico della suddetta unita'  organizzativa,
          il RUP e' nominato tra gli altri  dipendenti  in  servizio.
          L'ufficio  di  responsabile  unico  del   procedimento   e'
          obbligatorio e non puo' essere rifiutato. 
              2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso
          con cui si indice la gara per l'affidamento  del  contratto
          di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle  procedure  in
          cui non vi sia bando o avviso con cui si  indice  la  gara,
          nell'invito a presentare un'offerta. 
              3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241,
          svolge  tutti  i  compiti  relativi   alle   procedure   di
          programmazione, progettazione,  affidamento  ed  esecuzione
          previste   dal   presente    codice,    che    non    siano
          specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 
              4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da  altre
          disposizioni del codice, in particolare, il RUP: 
                a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al
          fine della  predisposizione  del  programma  triennale  dei
          lavori  pubblici  e  dei  relativi  aggiornamenti  annuali,
          nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
          programmazione  di  contratti  pubblici  di  servizi  e  di
          forniture   e   della   predisposizione   dell'avviso    di
          preinformazione; 
                b)  cura,  in  ciascuna  fase  di  attuazione   degli
          interventi, il controllo sui  livelli  di  prestazione,  di
          qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
          finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; 
                c) cura il corretto  e  razionale  svolgimento  delle
          procedure; 
                d)  segnala   eventuali   disfunzioni,   impedimenti,
          ritardi nell'attuazione degli interventi; 
                e)  accerta  la  libera  disponibilita'  di  aree   e
          immobili necessari; 
                f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati
          e  le  informazioni  relativi  alle  principali   fasi   di
          svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari  per
          l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di  sua
          competenza e sorveglia  la  efficiente  gestione  economica
          dell'intervento; 
                g)  propone  all'amministrazione  aggiudicatrice   la
          conclusione di un accordo  di  programma,  ai  sensi  delle
          norme  vigenti,  quando  si   rende   necessaria   l'azione
          integrata e coordinata di diverse amministrazioni; 
                h) propone l'indizione o, ove competente,  indice  la
          conferenza di servizi ai sensi della legge 7  agosto  1990,
          n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
          intese,  pareri,  concessioni,  autorizzazioni,   permessi,
          licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; 
                i) verifica e vigila sul rispetto delle  prescrizioni
          contrattuali nelle concessioni. 
              5. Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma
          27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
          sui compiti specifici del  RUP,  sui  presupposti  e  sulle
          modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori  requisiti  di
          professionalita' rispetto a quanto  disposto  dal  presente
          codice, in relazione alla complessita' dei lavori.  Con  il
          medesimo  regolamento  di  cui  all'articolo   216,   comma
          27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo  e
          la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
          RUP puo' coincidere con il progettista,  con  il  direttore
          dei lavori o con il direttore  dell'esecuzione.  Fino  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del   regolamento   di   cui
          all'articolo  216,   comma   27-octies,   si   applica   la
          disposizione transitoria ivi prevista. 
              6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria  e
          all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia
          presente tale  figura  professionale,  le  competenze  sono
          attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
          lavoro da realizzare. 
              7. Nel caso di appalti di particolare  complessita'  in
          relazione all'opera da realizzare ovvero alla  specificita'
          della   fornitura   o   del   servizio,   che    richiedano
          necessariamente   valutazioni   e   competenze    altamente
          specialistiche,  il  responsabile  unico  del  procedimento
          propone alla  stazione  appaltante  di  conferire  appositi
          incarichi a supporto dell'intera procedura o  di  parte  di
          essa, da individuare sin dai primi atti di gara. 
              8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento  della
          sicurezza in fase di progettazione, direzione  dei  lavori,
          direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza  in
          fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi  che
          la stazione appaltante ritenga  indispensabili  a  supporto
          dell'attivita' del  responsabile  unico  del  procedimento,
          vengono conferiti secondo le procedure di cui  al  presente
          codice e, in caso  di  importo  inferiore  alla  soglia  di
          40.000 euro, possono essere affidati  in  via  diretta,  ai
          sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).  L'affidatario
          non puo' avvalersi  del  subappalto,  fatta  eccezione  per
          indagini  geologiche,  geotecniche  e  sismiche,  sondaggi,
          rilievi, misurazioni e picchettazioni,  predisposizione  di
          elaborati specialistici  e  di  dettaglio,  con  esclusione
          delle relazioni geologiche, nonche' per la  sola  redazione
          grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma
          la responsabilita' esclusiva del progettista. 
              9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare  la
          qualita'  della  progettazione   e   della   programmazione
          complessiva,  puo',  nell'ambito  della  propria  autonomia
          organizzativa e nel  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla
          vigente  normativa,  istituire  una  struttura  stabile   a
          supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
          della  pubblica  amministrazione  di  riferimento.  Con  la
          medesima   finalita',    nell'ambito    della    formazione
          obbligatoria, organizza attivita' formativa  specifica  per
          tutti i dipendenti che hanno i requisiti  di  inquadramento
          idonei al  conferimento  dell'incarico  di  RUP,  anche  in
          materia di metodi e strumenti elettronici  specifici  quali
          quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. 
              10. Le  stazioni  appaltanti  che  non  sono  pubbliche
          amministrazioni o  enti  pubblici  individuano,  secondo  i
          propri ordinamenti, uno o  piu'  soggetti  cui  affidare  i
          compiti   propri   del   responsabile   del   procedimento,
          limitatamente al rispetto delle norme del presente  decreto
          alla cui osservanza sono tenute. 
              11.  Nel  caso  in  cui   l'organico   della   stazione
          appaltante presenti carenze accertate o  in  esso  non  sia
          compreso  nessun  soggetto  in  possesso  della   specifica
          professionalita' necessaria per lo svolgimento dei  compiti
          propri del RUP,  secondo  quanto  attestato  dal  dirigente
          competente, i compiti di  supporto  all'attivita'  del  RUP
          possono essere affidati,  con  le  procedure  previste  dal
          presente  codice,  ai   soggetti   aventi   le   specifiche
          competenze  di  carattere  tecnico,  economico-finanziario,
          amministrativo, organizzativo e legale, dotati di  adeguata
          polizza assicurativa a copertura dei  rischi  professionali
          come  previsto  dall'articolo  24,  comma  4,   assicurando
          comunque il rispetto  dei  principi  di  pubblicita'  e  di
          trasparenza.  Resta  fermo  il  divieto  di   frazionamento
          artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle  alle
          disposizioni  del  presente  codice.  Agli  affidatari  dei
          servizi di supporto di cui al presente comma  si  applicano
          le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24,
          comma   7,   comprensive   di   eventuali   incarichi    di
          progettazione. 
              12. Il soggetto responsabile dell'unita'  organizzativa
          competente   in   relazione    all'intervento,    individua
          preventivamente le  modalita'  organizzative  e  gestionali
          attraverso le quali garantire  il  controllo  effettivo  da
          parte  della  stazione  appaltante  sull'esecuzione   delle
          prestazioni, programmando accessi diretti  del  RUP  o  del
          direttore dei lavori o del  direttore  dell'esecuzione  sul
          luogo dell'esecuzione stessa, nonche'  verifiche,  anche  a
          sorpresa, sull'effettiva ottemperanza  a  tutte  le  misure
          mitigative e compensative,  alle  prescrizioni  in  materia
          ambientale,     paesaggistica,      storico-architettonica,
          archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli
          enti  e  dagli  organismi  competenti.  Il   documento   di
          programmazione, corredato  dalla  successiva  relazione  su
          quanto  effettivamente  effettuato,  costituisce  obiettivo
          strategico  nell'ambito   del   piano   della   performance
          organizzativa dei soggetti interessati  e  conseguentemente
          se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennita' di
          risultato.  La  valutazione  di   suddetta   attivita'   di
          controllo da parte dei competenti organismi di  valutazione
          incide anche sulla corresponsione degli  incentivi  di  cui
          all'articolo 113. 
              13.  E'  vietata,  negli  appalti  pubblici  di  lavori
          aggiudicati con la formula del contraente generale e  nelle
          altre    formule    di    partenariato    pubblico-privato,
          l'attribuzione  dei  compiti  di  responsabile  unico   del
          procedimento,  responsabile  dei  lavori,   direttore   dei
          lavori, di collaudatore allo stesso contraente  generale  o
          soggetto  aggiudicatario  dei  contratti  di   partenariato
          pubblico-privato o soggetti ad essi collegati. 
              14. Le centrali di committenza  e  le  aggregazioni  di
          stazioni appaltanti designano un RUP per  le  attivita'  di
          propria competenza con i compiti e le funzioni  determinate
          dalla  specificita'  e   complessita'   dei   processi   di
          acquisizione gestiti direttamente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2015): 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.».