Art. 7
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei
lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo
pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni
finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della
normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita'
finanziarie annuali,e' istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno
2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo
non puo' finanziare nuove opere e l'accesso al Fondo non puo' essere
reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse
derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto
al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.
2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1
ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con la legge
di bilancio e' iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per
cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualita'
del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la
realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali
di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle
gia' previste a legislazione vigente. Il Fondo e' altresi'
alimentato:
a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui,
destinate al finanziamento dell'opera e non piu' necessarie in quanto
anticipate a valere sul Fondo;
b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del
Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in
perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere
sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla
eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.
3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al
Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma
finanziario dell'opera,risulti, per l'esercizio in corso, un
fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle
risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei
lavori.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuate le modalita'
operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione
delle risorse.
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni
appaltanti,previa verifica da parte delle amministrazioni
finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario
dell'opera e dell'impossibilita' di attivare i meccanismi di
flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente,
sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei
limiti delle disponibilita' annuali del Fondo secondo i criteri
previsti dal decreto di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di
euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni
di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9
milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo; quanto a 8 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio
anche nel conto dei residui.
7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli
investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni,
e' istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a
2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono
destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale
del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante Legge di
contabilita' e finanza pubblica, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - (Omissis)
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). In vigore
dal 19 aprile 2019. - 1. Per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto o di una concessione le
stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma
1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo
intervento per le esigenze non incluse in programmazione,
un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi
della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti
che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione
delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei
detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume
specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e
le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto
previsto al comma 10, il RUP e' nominato con atto formale
del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa, che
deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo
addetti all'unita' medesima, dotati del necessario livello
di inquadramento giuridico in relazione alla struttura
della pubblica amministrazione e di competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui e'
nominato; la sostituzione del RUP individuato nella
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non
comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la
carenza nell'organico della suddetta unita' organizzativa,
il RUP e' nominato tra gli altri dipendenti in servizio.
L'ufficio di responsabile unico del procedimento e'
obbligatorio e non puo' essere rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso
con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto
di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in
cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,
nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre
disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al
fine della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle
procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti,
ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e
immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati
e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell'intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle
norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni
contrattuali nelle concessioni.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle
modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di
professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente
codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con il
medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo e
la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore
dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia
presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in
relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita'
della fornitura o del servizio, che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il responsabile unico del procedimento
propone alla stazione appaltante di conferire appositi
incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di
essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi che
la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell'attivita' del responsabile unico del procedimento,
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente
codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario
non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione
delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma
la responsabilita' esclusiva del progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la
qualita' della progettazione e della programmazione
complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa, istituire una struttura stabile a
supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
della pubblica amministrazione di riferimento. Con la
medesima finalita', nell'ambito della formazione
obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per
tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento
idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in
materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche
amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i
compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto
alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l'organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP
possono essere affidati, con le procedure previste dal
presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali
come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando
comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di
trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento
artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle
disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei
servizi di supporto di cui al presente comma si applicano
le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24,
comma 7, comprensive di eventuali incarichi di
progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell'unita' organizzativa
competente in relazione all'intervento, individua
preventivamente le modalita' organizzative e gestionali
attraverso le quali garantire il controllo effettivo da
parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle
prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del
direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul
luogo dell'esecuzione stessa, nonche' verifiche, anche a
sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure
mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia
ambientale, paesaggistica, storico-architettonica,
archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli
enti e dagli organismi competenti. Il documento di
programmazione, corredato dalla successiva relazione su
quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo
strategico nell'ambito del piano della performance
organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente
se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennita' di
risultato. La valutazione di suddetta attivita' di
controllo da parte dei competenti organismi di valutazione
incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui
all'articolo 113.
13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle
altre formule di partenariato pubblico-privato,
l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».