Art. 8
Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali
si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso
per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo
avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:
a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonche' dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura;
b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione
dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere
alla visita dei luoghi, nonche' alla consultazione sul posto dei
documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016
esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente
indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della
complessita' dell'appalto da affidare;
c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le
riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui
agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3,
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del
provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e' necessario
dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque
sussistenti;
d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione
nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati, a condizione che entro
trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento
in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.
2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il
termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti,
fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di
aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.
3. In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto
dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro
la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati
su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei
modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.
4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni
effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche
clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque
entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il
pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del
certificato di cui al secondo periodo;
b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della
stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e,
ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi
d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e
dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione
delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione
del pagamento del primo stato di avanzamento successivo
all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e
coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
c) il rispetto delle misure di contenimento previste
dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del
decreto-legge n. 19 del 2020 nonche' dai relativi provvedimenti
attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare
svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o
delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi
dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e,
qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel
termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non
imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107
ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si
applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorita' nazionale
anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo
del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: «e alle altre
attivita' amministrative in materia di contratti pubblici» sono
inserite le seguenti: «nonche' di forme di coinvolgimento degli enti
del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117»;
0a-bis) all'articolo 36, comma 1, le parole: «Le stazioni
appaltanti possono, altresi', applicare le disposizioni di cui
all'articolo 50» sono sostituite dalle seguenti: «Le stazioni
appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50»;
a) all'articolo 38:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole «agli ambiti di
attivita',» sono soppresse;
2) al comma 2, primo periodo, le parole «sentite l'ANAC e la
Conferenza Unificata,» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con
la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,»;
3) al comma 3:
3.1) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto
previsto dal comma 3-bis»;
3.2) alla lettera a), le parole «programmazione e» sono
soppresse;
3.3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Le
centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati
almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle
aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori
effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti
aggregatori, le attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3,
lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i
quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purche' qualificati
almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.»;
4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) e' aggiunto il
seguente: «5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche nella
gestione di procedure di gara;»;
5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e' soppresso;
a-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli
archeologi» sono aggiunte le seguenti: «professionisti, singoli e
associati, e le societa' da essi costituite»;
a-ter) all'articolo 48, comma 7, secondo periodo, dopo le parole:
«per quali consorziati il consorzio concorre;» sono inserite le
seguenti: «qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un
consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), e' tenuto
anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre;»;
a-quater) all'articolo 59, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: «Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;
b) all'articolo 80,comma 4, il quinto periodo e' sostituito dai
seguenti: «Un operatore economico puo' essere escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e'
a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora
tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi
rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma
non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale
sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il
pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.»;
c) all'articolo 83, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c),
l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata
sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali
posseduta dall'operatore economico e in corso di validita'. In
relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore
dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta
sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte
dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza
assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»;
c-bis) all'articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo, dopo le
parole: «salvo quanto disposto nel presente articolo» sono aggiunte
le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
c-ter) all'articolo 151, comma 3:
1) le parole: «il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo puo'» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le
regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto
previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42»;
c-quater) all'articolo 180, comma 2, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Nel caso di contratti di rendimento energetico
o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione
dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in
funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di
altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente,
purche' quantificabili in relazione ai consumi; la misura di
miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente
alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica
degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere
resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore
economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera
durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme
informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione,
l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi
energetici»;
d) all'articolo 183, comma 15:
1) al primo periodo, le parole «non presenti» sono sostituite
dalle seguenti: «anche se presenti»;
2) al nono periodo, le parole «e' inserito» sono sostituite
dalle seguenti: «qualora non sia gia' presente» e dopo le parole
«sulla base della normativa vigente» sono aggiunte le seguenti: «, e'
inserito in tali strumenti di programmazione».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i
cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e
delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo
di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza
sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle citta' o sull'assetto
del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle
amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette
opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo
parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali
e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura
di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018,
n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di
procedere direttamente agli studi di prefattibilita'
tecnico-economica nonche' alle successive fasi progettuali, nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) al comma 2, le parole «30 novembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «30 novembre 2021»;
c) al comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. In deroga
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del
medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita'
tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o
comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di
importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50
milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde
dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016.».
7-bis. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle attivita' di
valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero mediante
l'affidamento di appalti pubblici di servizi»;
2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo
114» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la possibilita' per
le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti,
anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico
del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della
gestione»;
b) all'articolo 117, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad
oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
l'integrazione puo' essere realizzata anche indipendentemente dal
rispettivo valore economico dei servizi considerati. E' ammessa la
stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o
piu' servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o piu' tra i servizi
di pulizia, di vigilanza e di biglietteria».
8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge
17 marzio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di
emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le
modalita' previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e
distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione
individuale, nonche' di ogni necessario bene strumentale, compresi
gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2020-2021, nonche' a contenere e contrastare l'eventuale
emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per
l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel
limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio
dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le
risorse sono versate sull'apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti
pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono
essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento
alla contabilita' speciale delle suddette risorse.
9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per
dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e
di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19,
possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui
all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche
precedentemente al trasferimento alla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle
vigenti disposizioni.
10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la
stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o
forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente
decreto, e' richiesto di produrre documenti unici di regolarita'
contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o
autocertificare la regolarita' contributiva ovvero il possesso dei
predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020,
relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della
validita' dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
10-bis. Al Documento unico di regolarita' contributiva e' aggiunto
quello relativo alla congruita' dell'incidenza della manodopera
relativa allo specifico intervento, secondo le modalita' indicate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le
procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di
entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui al periodo precedente.
11. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del
Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni
dalla richiesta, e' definita la disciplina esecutiva, attuativa e
integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione
alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
applicabili al presente decreto.».
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 32, comma 8, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice
dei contratti pubblici, modificato dalla presente legge, si
veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 80, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,
per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli
articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato e'
stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non piu'
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Un operatore economico puo' essere escluso
dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la
stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente
dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali non definitivamente accertati
qualora tale mancato pagamento costituisca una grave
violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del
quarto periodo. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente
estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si
siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a
fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo
110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a
fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla
violazione e alla gravita' della stessa;
c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave
inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del
medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si
trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non
fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, la durata
della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione
e':
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue
di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi
dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale,
salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi
dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo
317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia
intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di
cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma
10, se la pena principale ha una durata inferiore,
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la
durata della esclusione e' pari alla durata della pena
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della
esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione
ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve
tenere conto di tale fatto ai fini della propria
valutazione circa la sussistenza del presupposto per
escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi
da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova
considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali
carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.».
- Si riporta il testo degli articoli 79, comma 2 e 60
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 79 (Fissazione di termini). - (Omissis).
2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto
a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul
posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini
per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai
termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e
65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici
interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie per presentare le offerte.
(Omissis).».
«Art. 60 (Procedura aperta). - 1. Nelle procedure
aperte, qualsiasi operatore economico interessato puo'
presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione
di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
e' di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle
informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice
per la selezione qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al
comma 1, puo' essere ridotto a quindici giorni purche'
siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste per il bando di gara di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1,
sempreche' queste siano disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla
pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via
elettronica.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un
termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla
data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza
debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere
rispettati.».
- Per il testo degli articoli 61 e 62 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice
dei contratti pubblici, si veda nei riferimenti normativi
all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 74 (Disponibilita' elettronica dei documenti di
gara). - 1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso
gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai
documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione
di un avviso conformemente agli articoli 70 e 72 o dalla
data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo
dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica
l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara
sono accessibili.
2. Se non e' possibile offrire accesso gratuito,
illimitato e diretto per via elettronica a determinati
documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo
52, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni
aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a
confermare interesse che i medesimi documenti saranno
trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di
impossibilita', per vie diverse da quella elettronica
secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il termine
per la presentazione delle offerte e' prorogato di cinque
giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati
di cui agli articoli 60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5.
3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito,
illimitato e diretto per via elettronica a determinati
documenti di gara perche' le amministrazioni aggiudicatrici
intendono applicare l'articolo 52, comma 2, del presente
codice, esse indicano nell'avviso o nell'invito a
confermare interesse quali misure richiedono al fine di
proteggere la natura riservata delle informazioni e in che
modo e' possibile ottenere accesso ai documenti in
questione. In tal caso, il termine per la presentazione
delle offerte e' prorogato di cinque giorni, tranne nei
casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli
60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5.
4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le
ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui
documenti complementari sono comunicate dalle stazioni
appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla
procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In
caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60,
comma 3 e 61, comma 6, il termine e' di quattro giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le
norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella
programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del
loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di
altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica. Ai fini dell'inserimento nel programma
triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23,
comma 5.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
indicati anche i beni immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto
di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da
affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
servizi informatici e di connettivita' le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono
definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di
priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non
previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il
completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel
programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere, individuate anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicita'
relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento.
8-bis. La disciplina del presente articolo non si
applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 103 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza). - 1. Ai fini del computo dei termini ordinatori
o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a
tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea
ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze
degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
corrispondente, i termini di formazione della volonta'
conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento.
1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1
trova altresi' applicazione in relazione ai termini
relativi ai processi esecutivi e alle procedure
concorsuali, nonche' ai termini di notificazione dei
processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura
ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la
presentazione di ricorsi giurisdizionali.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio
2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche alle segnalazioni certificate di inizio
attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita',
nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle
autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo
termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi
edilizi comunque denominati rilasciati fino alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di
inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque
denominati dalla legislazione regionale, nonche' i termini
dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad
essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il
31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La
presente disposizione si applica anche ai diversi termini
delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale
nonche' dei relativi piani attuativi che hanno usufruito
della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validita'
dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad
oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i
termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per
un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma
2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il
committente e' tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino
alla data di sospensione dei lavori.
2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di
Paesi terzi conservano la loro validita' fino al 31 agosto
2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di
soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro
stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo
5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro
stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validita' dei nulla osta rilasciati per il
ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e
29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro
per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del
decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue
card, trasferimenti infrasocietari.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater
si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli
articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si
applica anche alle richieste di conversione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni
del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonche' dei relativi
decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro
autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere,
servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennita' di
disoccupazione e altre indennita' da ammortizzatori sociali
o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque
denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e
agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi
inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del
medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono
sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 31
dicembre 2020.
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo
28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai
provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e
legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31
maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo
di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla
fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il
termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689.».
- Si riporta il testo dell'articolo 54 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice
dei contratti pubblici:
«Art. 54 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni appaltanti
possono concludere accordi quadro nel rispetto delle
procedure di cui al presente codice. La durata di un
accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti
nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei
settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente
motivati in relazione, in particolare, all'oggetto
dell'accordo quadro.
2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure
previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali
procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni
aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di
gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori
economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti
basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso
modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo
quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.
3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un
solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati
entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro
stesso. L'amministrazione aggiudicatrice puo' consultare
per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua
offerta.
4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori
economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita':
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo
quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se
l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano
la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,
nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli
operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera'
la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro. L'individuazione
dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che
effettuera' la prestazione avviene sulla base di decisione
motivata in relazione alle specifiche esigenze
dell'amministrazione;
b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che
disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, in parte senza la riapertura del confronto
competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con
la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori
economici parti dell'accordo quadro conformemente alla
lettera c), qualora tale possibilita' sia stata stabilita
dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara
per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori,
forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito
della riapertura del confronto competitivo o direttamente
alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a
criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara
per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano
anche quali condizioni possono essere soggette alla
riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni
previste dalla presente lettera, primo periodo, si
applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il
quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono
definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori,
dei servizi e delle forniture per altri lotti;
c) riaprendo il confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere
b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario
precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione
aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori
economici che sono in grado di eseguire l'oggetto
dell'appalto;
b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine
sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun
appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la
complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro
contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del
termine previsto per la loro presentazione;
d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica
l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta
migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati
nei documenti di gara per l'accordo quadro.
6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri
oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto
competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo
quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei
documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono
parita' di trattamento tra gli operatori economici parti
dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto
competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine
sufficiente per consentire di presentare offerte relative a
ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto
all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base
ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non puo'
ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere
l'applicazione del presente decreto o in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.».
- Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, abrogati dall'art. 5, comma 1, lett. a), decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recavano, rispettivamente:
«Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19» e
«Ulteriori misure di gestione dell'emergenza».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per evitare la
diffusione del COVID-19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:
«Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19). - 1. Per contenere e contrastare i rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta
giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al
15 ottobre 2020, termine dello stato di emergenza, e con
possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero
in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del
predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1,
possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalita' al rischio effettivamente presente su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone,
anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di
allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello
spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o
con disturbi dello spettro autistico, con disabilita'
intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
e comportamentali con necessita' di supporto, certificate
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore
qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
di sicurezza sanitaria;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi,
aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi
pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di
ingresso in territori comunali, provinciali o regionali,
nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena
precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura
della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita'
sanitaria locale, perche' risultate positive al virus;
f);
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo,
ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con
la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse
dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie
ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in
condizioni di sicurezza;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale
da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento
sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o
congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a
distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o
privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la
chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri
sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi,
anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di
svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli
stessi luoghi; (5)
n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche,
ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in
luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la
possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria,
purche' nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e
ricreative;
o) possibilita' di disporre o di demandare alle
competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo
se il gestore predispone le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di
formazione superiore, comprese le universita' e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche'
dei corsi professionali e delle attivita' formative svolti
da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da
soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita'
formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro
svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia
sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura
al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia
delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte
comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione
dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure
concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il
personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate
all'assunzione di personale presso datori di lavoro
pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a
distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di
dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita'
commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a
eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare
assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di
una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e
ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, a condizione che sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio
ovvero con asporto, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di
confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi;
z) limitazione o sospensione di altre attivita'
d'impresa o professionali, anche ove comportanti
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro
autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di
pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli
accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei
dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei
reparti di pronto soccorso (DEA/PS);
cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative, strutture residenziali per persone con
disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche'
istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori;
sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e
residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per
persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso
garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati
dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e
hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di
prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile,
anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si
svolgano previa assunzione da parte del titolare o del
gestore di misure idonee a evitare assembramenti di
persone, con obbligo di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica
necessita', laddove non sia possibile rispettare tale
distanza interpersonale, previsione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle
limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente
comma, con verifica caso per caso affidata a autorita'
pubbliche specificamente individuate.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo'
essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto
di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure
di cui al presente articolo, ove cio' sia assolutamente
necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica
utilita', con provvedimento del prefetto, assunto dopo
avere sentito, senza formalita', le parti sociali
interessate.
- Per il testo dell'articolo 107, commi 4 e 5, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 30, comma 8, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato
dalla presente legge, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 1, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
Codice dei contratti pubblici, come modificato dalla
presente legge:
«Art.36 (Contratti sotto soglia). - 1. L'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34
e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilita' di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo
50.
(Omissis)».
- Per il testo dell'articolo 38 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla
presente legge, si veda nei riferimenti normativi all'art.
1.
- Si riporta il testo dell'articolo 46, comma 1, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 46 (Operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura: i professionisti singoli, associati, le
societa' tra professionisti di cui alla lettera b), le
societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi,
i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonche'
attivita' tecnico-amministrative e studi di fattibilita'
economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa; gli archeologi professionisti, singoli e
associati, e le societa' da essi costituite;
b) le societa' di professionisti: le societa'
costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile, che svolgono per committenti privati e pubblici
servizi di ingegneria e architettura quali studi di
fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di societa' cooperative
di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti delle societa' tra
professionisti, che eseguono studi di fattibilita',
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di
impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di beni
connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e
di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
dei servizi di ingegneria ed architettura.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 7, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
di operatori economici). - (Omissis)
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un
consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), e'
tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i
consorziati per i quali concorre; a questi ultimi e' fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
codice penale.
- Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 1, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del
contratto). - 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo
VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni
appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette,
previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di
gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato per
l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti
dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione
e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti
previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i
presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto
previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori
sono affidati, ponendo a base di gara il progetto
esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo
23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai
requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei
tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso
all'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di
affidamento a contraente generale, finanza di progetto,
affidamento in concessione, partenariato pubblico privato,
contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche'
delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo
216, comma 4-bis.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 140, comma 1, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 140 (Norme applicabili ai servizi sociali e ad
altri servizi specifici dei settori speciali). - 1. Gli
appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di
cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli
articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente
articolo efermo restando quanto previsto dal titolo VII del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le disposizioni
di cui all'articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai
servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis, nei settori
speciali di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35, comma 2, lettera c). Per quanto riguarda
la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi,
gli enti aggiudicatori che intendono procedere
all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al
presente comma rendono nota tale intenzione con una delle
seguenti modalita':
a) mediante un avviso di gara;
b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene
pubblicato in maniera continuativa. L'avviso periodico
indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi
che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso
indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva
pubblicazione e invita gli operatori economici interessati
a manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione che viene pubblicato in maniera
continuativa.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 151 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di
partenariato). - 1. La disciplina di cui all'articolo 19
del presente codice si applica ai contratti di
sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a
beni culturali di cui al presente capo, nonche' ai
contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli
istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo
101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali
e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei
teatri di tradizione.
2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla
progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e
alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale
della Nazione e favorire altresi' la ricerca scientifica
applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti
territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare
forme speciali di partenariato con enti e organismi
pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il
recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la
gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la
valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso
procedure semplificate di individuazione del partner
privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal
comma 1. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo
106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 180, comma 2, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 180 (Partenariato pubblico privato). - (Omissis).
2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i
ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal
canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi
altra forma di contropartita economica ricevuta dal
medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito
diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Nel
caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione
energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore
economico possono essere determinati e pagati in funzione
del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o
di altri criteri di prestazione energetica stabiliti
contrattualmente, purche' quantificabili in relazione ai
consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza
energetica, calcolata conformemente alle norme in materia
di attestazione della prestazione energetica degli immobili
e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa
disponibile all'amministrazione concedente a cura
dell'operatore economico e deve essere verificata e
monitorata durante l'intera durata del contratto, anche
avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite
per la raccolta, l'organizzazione, la gestione,
l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei
consumi energetici. Il contratto di partenariato puo'
essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per
qualsiasi tipologia di opera pubblica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 15, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
Codice dei contratti pubblici, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 183 (Finanza di progetto). - (Omissis).
15. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla
nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto di fattibilita' deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere
sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche
richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con propri decreti. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e'
corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui
all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione
nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel caso di indizione di gara. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre
mesi, la fattibilita' della proposta. A tal fine
l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare il
proponente ad apportare al progetto di fattibilita' le
modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta
non puo' essere valutata positivamente. Il progetto di
fattibilita' eventualmente modificato, qualora non sia gia'
presente negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, e' inserito in tali strumenti di
programmazione ed e' posto in approvazione con le modalita'
previste per l'approvazione di progetti; il proponente e'
tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche
chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto,
il progetto si intende non approvato. Il progetto di
fattibilita' approvato e' posto a base di gara, alla quale
e' invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione
aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso il
proponente, la presentazione di eventuali varianti al
progetto. Nel bando e' specificato che il promotore puo'
esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti,
compreso il promotore, devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta
contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
al comma 9, primo periodo, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le
eventuali varianti al progetto di fattibilita'; si
applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non
risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici
giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto
di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di
impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle
medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la
prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la
predisposizione della proposta nei limiti indicati; nel
comma 9. Se il promotore esercita la prelazione,
l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a
carico del promotore, dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori
di interessi e dibattito pubblico). - 1. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel
proprio profilo del committente, i progetti di fattibilita'
relativi alle grandi opere infrastrutturali e di
architettura di rilevanza sociale, aventi impatto
sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del territorio,
nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi
dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i
portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono
pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti
predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi
lavori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai
nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore
del medesimo decreto, sono fissati i criteri per
l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte
per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e'
obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito
pubblico, e sono altresi' definiti le modalita' di
svolgimento e il termine di conclusione della medesima
procedura. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite
le modalita' di monitoraggio sull'applicazione
dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e'
istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una
commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare
informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento
o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento
del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.
Per la partecipazione alle attivita' della commissione non
sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o
rimborsi di spese comunque denominati.
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito
pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura
esclusivamente sulla base delle modalita' individuate dal
decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni
raccolte sono valutate in sede di predisposizione del
progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza
di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito
pubblico.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalita' di
svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere
sottoposte a dibattito pubblico), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2018, n. 145.
- Per il testo dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 7, del
citato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come
modificato dalla presente legge, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 115, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004 n. 45, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 115 (Forme di gestione). - (Omissis)
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici
di servizi, anche in forma congiunta e integrata, da parte
delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti
giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5,
qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7,
mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della
valutazione comparativa di specifici progetti. I privati
che eventualmente partecipano ai soggetti indicati
all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere
individuati quali concessionari delle attivita' di
valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di
assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni
culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate
ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa
in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei
parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la
possibilita' per le amministrazioni di progettare i servizi
e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo
comunque il rischio operativo a carico del concessionario e
l'equilibrio economico e finanziario della gestione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 117 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 117 (Servizi per il pubblico). - 1. Negli
istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo
101 possono essere istituiti servizi di assistenza
culturale e di ospitalita' per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i
cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e
informatici, ogni altro materiale informativo, e le
riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici
per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di
diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione
commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di
assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi
di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri
di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di
guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni
culturali, nonche' di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti
in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
di biglietteria. Qualora l'affidamento dei servizi
integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione puo'
essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo
valore economico dei servizi considerati. E' ammessa la
stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad
oggetto uno o piu' servizi tra quelli di cui al comma 1 e
uno o piu' tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di
biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle
forme previste dall'articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
ripartiti ai sensi dell'articolo 110.
- Si riporta il testo dell'articolo 122 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1.Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui
alladelibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al
fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita',
puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e
alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
in raccordo con il Commissario.
1-bis.Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo
chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare
l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti
dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto,
ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di
acquisto.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui
alregolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione
di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di
Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o
privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi
spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei
beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica
l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri", pubblicato nellaGazzetta
Ufficialen. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti sono
altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
atti la responsabilita' contabile e amministrativa e'
comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato
il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in
essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente
efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche
resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6
funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente
comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al
comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio
2018, n. 17:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (Articolo 5,
legge n. 225/1992). - 1.Per gli interventi conseguenti agli
eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze
nazionali".».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture
nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della
direttiva 2009/81/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 dicembre 2011, n. 292, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Regolamenti). - 1. Con regolamento, da
emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, su proposta del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di
Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla
richiesta, e' definita la disciplina esecutiva, attuativa e
integrativa delle disposizioni concernenti le materie di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in
relazione alle disposizioni del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, applicabili al presente decreto.
2. Con regolamento da emanarsi con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri per le politiche europee, degli
affari esteri, della difesa, delle infrastrutture e dei
trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, delle politiche agricole
forestali e alimentari, dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico, acquisito il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di
Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla
richiesta, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa
concernente le materie di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere b), d) ed f), limitatamente agli istituti che
richiedono una disciplina speciale rispetto a quella
contenuta nel regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice.».