Art. 8 
 
 
     Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici 
 
  1. In relazione alle procedure pendenti  disciplinate  dal  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i  quali
si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, nonche', in caso di  contratti  senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in  ogni  caso
per  le  procedure  disciplinate  dal  medesimo  decreto  legislativo
avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021: 
    a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  80  del  medesimo  decreto  legislativo,  nonche'   dei
requisiti di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  alla
procedura; 
    b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione
dalla procedura, l'obbligo per  l'operatore  economico  di  procedere
alla visita dei luoghi, nonche'  alla  consultazione  sul  posto  dei
documenti di gara e relativi allegati ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del  2016
esclusivamente   laddove   detto   adempimento    sia    strettamente
indispensabile in ragione della  tipologia,  del  contenuto  o  della
complessita' dell'appalto da affidare; 
    c)  in  relazione  alle  procedure  ordinarie,  si  applicano  le
riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di  urgenza  di  cui
agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e  3,
del decreto  legislativo  n.  50  del  2016.  Nella  motivazione  del
provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e'  necessario
dar conto delle ragioni  di  urgenza,  che  si  considerano  comunque
sussistenti; 
    d) le procedure di affidamento di  lavori,  servizi  e  forniture
possono essere avviate anche in mancanza di una specifica  previsione
nei documenti di programmazione di cui all'articolo  21  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati,  a  condizione  che  entro
trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto si provveda ad  un  aggiornamento
in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19. 
  2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il
termine per la presentazione delle offerte, le  stazioni  appaltanti,
fermo quanto previsto dall'articolo 103 del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento  di
aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020. 
  3. In relazione agli accordi quadro  di  cui  all'articolo  54  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono,  entro
la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati
su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei
modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. 
  4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto: 
    a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle  lavorazioni
effettuate alla medesima data  e  anche  in  deroga  alle  specifiche
clausole contrattuali, lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente  e  comunque
entro cinque giorni dall'adozione  dello  stato  di  avanzamento.  Il
pagamento viene effettuato entro quindici giorni  dall'emissione  del
certificato di cui al secondo periodo; 
    b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a  disposizione  della
stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento  e,
ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti  dai  ribassi
d'asta,   i   maggiori    costi    derivanti    dall'adeguamento    e
dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in  fase
di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in  attuazione
delle misure  di  contenimento  di  cui  agli  articoli  1  e  2  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1  del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione
del   pagamento   del   primo   stato   di   avanzamento   successivo
all'approvazione  dell'aggiornamento  del  piano   di   sicurezza   e
coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi; 
    c)  il   rispetto   delle   misure   di   contenimento   previste
dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del
decreto-legge n. 19  del  2020  nonche'  dai  relativi  provvedimenti
attuativi,  ove  impedisca,  anche  solo  parzialmente,  il  regolare
svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione  dei  servizi  o
delle  forniture  costituisce  causa  di  forza  maggiore,  ai  sensi
dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e,
qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture  nel
termine  contrattualmente  previsto,  costituisce   circostanza   non
imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107
ai fini della  proroga  di  detto  termine,  ove  richiesta;  non  si
applicano  gli  obblighi  di  comunicazione  all'Autorita'  nazionale
anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto  periodo
del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti
modificazioni: 
  0a) all'articolo 30,  comma  8,  dopo  le  parole:  «e  alle  altre
attivita' amministrative  in  materia  di  contratti  pubblici»  sono
inserite le seguenti: «nonche' di forme di coinvolgimento degli  enti
del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117»; 
  0a-bis)  all'articolo  36,  comma  1,  le  parole:   «Le   stazioni
appaltanti  possono,  altresi',  applicare  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  50»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le   stazioni
appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50»; 
    a) all'articolo 38: 
      1) al comma 1, secondo  periodo,  le  parole  «agli  ambiti  di
attivita',» sono soppresse; 
      2) al comma 2, primo periodo, le parole «sentite  l'ANAC  e  la
Conferenza Unificata,» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con
la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,»; 
      3) al comma 3: 
        3.1) sono premesse le seguenti parole:  «Fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 3-bis»; 
        3.2) alla lettera  a),  le  parole  «programmazione  e»  sono
soppresse; 
        3.3) dopo il comma 3, e' inserito  il  seguente:  «3-bis.  Le
centrali di committenza e i  soggetti  aggregatori  sono  qualificati
almeno negli ambiti di cui  al  comma  3,  lettere  a)  e  b).  Nelle
aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni,  servizi  o  lavori
effettuati  dalle  centrali  di  committenza,  ovvero  dai   soggetti
aggregatori, le attivita' correlate all'ambito di  cui  al  comma  3,
lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per  i
quali sono svolte  le  suddette  aggiudicazioni  purche'  qualificati
almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.»; 
      4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) e' aggiunto il
seguente: «5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche  nella
gestione di procedure di gara;»; 
      5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e' soppresso; 
    a-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli
archeologi» sono aggiunte le  seguenti:  «professionisti,  singoli  e
associati, e le societa' da essi costituite»; 
  a-ter) all'articolo 48, comma 7, secondo periodo, dopo  le  parole:
«per quali consorziati  il  consorzio  concorre;»  sono  inserite  le
seguenti: «qualora il consorziato designato  sia,  a  sua  volta,  un
consorzio di cui all'articolo 45, comma  2,  lettera  b),  e'  tenuto
anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per  i  quali
concorre;»; 
  a-quater) all'articolo 59,  comma  1,  sono  premesse  le  seguenti
parole: «Fermo restando quanto previsto dal titolo  VII  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»; 
    b) all'articolo 80,comma 4, il quinto periodo e'  sostituito  dai
seguenti:  «Un  operatore  economico  puo'   essere   escluso   dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e'
a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che  lo  stesso  non  ha
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati  qualora
tale mancato pagamento costituisca  una  grave  violazione  ai  sensi
rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il  presente  comma
non si applica quando l'operatore economico ha  ottemperato  ai  suoi
obblighi pagando o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
imposte o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale
sia  comunque  integralmente  estinto,   purche'   l'estinzione,   il
pagamento  o  l'impegno  si  siano  perfezionati  anteriormente  alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.»; 
    c) all'articolo 83, dopo il comma  5  e'  inserito  il  seguente:
«5-bis. In relazione al requisito di cui  al  comma  4,  lettera  c),
l'adeguatezza della copertura  assicurativa  offerta  viene  valutata
sulla base della polizza assicurativa contro i  rischi  professionali
posseduta dall'operatore  economico  e  in  corso  di  validita'.  In
relazione alle polizze assicurative di importo  inferiore  al  valore
dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta
sia  corredata,  a  pena  di  esclusione,   dall'impegno   da   parte
dell'impresa  assicuratrice  ad  adeguare  il  valore  della  polizza
assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»; 
  c-bis) all'articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo, dopo le
parole: «salvo quanto disposto nel presente articolo»  sono  aggiunte
le seguenti: «e fermo restando quanto previsto  dal  titolo  VII  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; 
  c-ter) all'articolo 151, comma 3: 
  1) le parole: «il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo puo'» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «lo  Stato,  le
regioni e gli  enti  territoriali  possono,  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta  fermo  quanto
previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42»; 
  c-quater) all'articolo 180, comma  2,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «Nel caso di contratti di rendimento energetico
o  di  prestazione   energetica   (EPC),   i   ricavi   di   gestione
dell'operatore economico  possono  essere  determinati  e  pagati  in
funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di
altri criteri di prestazione energetica  stabiliti  contrattualmente,
purche'  quantificabili  in  relazione  ai  consumi;  la  misura   di
miglioramento  dell'efficienza  energetica,  calcolata  conformemente
alle norme in materia di attestazione  della  prestazione  energetica
degli immobili e delle altre infrastrutture energivore,  deve  essere
resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore
economico e deve essere  verificata  e  monitorata  durante  l'intera
durata del  contratto,  anche  avvalendosi  di  apposite  piattaforme
informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la  gestione,
l'elaborazione,  la  valutazione  e  il  monitoraggio   dei   consumi
energetici»; 
    d) all'articolo 183, comma 15: 
      1) al primo periodo, le parole «non presenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «anche se presenti»; 
      2) al nono periodo, le parole  «e'  inserito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «qualora non sia gia'  presente»  e  dopo  le  parole
«sulla base della normativa vigente» sono aggiunte le seguenti: «, e'
inserito in tali strumenti di programmazione». 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure  i
cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara,  sono  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima  data,  non  sono  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. 
  6-bis. In considerazione dell'emergenza  sanitaria  da  COVID-19  e
delle conseguenti esigenze di accelerazione  dell'iter  autorizzativo
di grandi opere  infrastrutturali  e  di  architettura  di  rilevanza
sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle  citta'  o  sull'assetto
del  territorio,  sino  al  31  dicembre  2023,  su  richiesta  delle
amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette
opere di particolare interesse pubblico e rilevanza  sociale,  previo
parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali
e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla  procedura
di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma  2,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio  2018,
n. 76, consentendo alle medesime  amministrazioni  aggiudicatrici  di
procedere    direttamente    agli    studi     di     prefattibilita'
tecnico-economica  nonche'  alle  successive  fasi  progettuali,  nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50. 
  7.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea del comma  1,  le  parole  «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
  b) al comma 2, le parole «30 novembre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 novembre 2021»; 
  c) al comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021»; 
  d)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.   In   deroga
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, fino al 31 dicembre  2021,  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici esprime il  parere  obbligatorio  di  cui  al  comma  3  del
medesimo articolo 215 esclusivamente  sui  progetti  di  fattibilita'
tecnica ed economica di lavori  pubblici  di  competenza  statale,  o
comunque finanziati per almeno  il  50  per  cento  dallo  Stato,  di
importo pari o superiore  ai  100  milioni  di  euro.  Per  i  lavori
pubblici di importo inferiore a 100 milioni  di  euro  e  fino  a  50
milioni  di  euro,  le  competenze  del  Consiglio   superiore   sono
esercitate   dai   comitati   tecnici   amministrativi    presso    i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.  Per  i  lavori
pubblici di importo inferiore a  50  milioni  di  euro  si  prescinde
dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215,  comma  3,  del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016.». 
  7-bis. Al codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 115: 
  1) al comma 3,  primo  periodo,  le  parole:  «delle  attivita'  di
valorizzazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ovvero  mediante
l'affidamento di appalti pubblici di servizi»; 
  2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «di cui  all'articolo
114» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la possibilita' per
le amministrazioni di progettare i servizi e  i  relativi  contenuti,
anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico
del concessionario  e  l'equilibrio  economico  e  finanziario  della
gestione»; 
  b) all'articolo 117, comma 3, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi:  «Qualora  l'affidamento  dei  servizi  integrati  abbia  ad
oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera  vv),  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,
l'integrazione puo' essere  realizzata  anche  indipendentemente  dal
rispettivo valore economico dei servizi considerati.  E'  ammessa  la
stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o
piu' servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o piu' tra i  servizi
di pulizia, di vigilanza e di biglietteria». 
  8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge
17 marzio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
aprile 2020,  n.  27,  fino  alla  scadenza  del  predetto  stato  di
emergenza, procede, nell'ambito dei  poteri  conferitigli  e  con  le
modalita'  previste  dalla   suddetta   norma,   all'acquisizione   e
distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi  di  protezione
individuale, nonche' di ogni necessario  bene  strumentale,  compresi
gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico 2020-2021, nonche' a contenere e  contrastare  l'eventuale
emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario,  per
l'attuazione di quanto  previsto  dal  primo  periodo,  provvede  nel
limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del  Consiglio
dei  ministri  a  valere  sul  Fondo  emergenze  nazionali   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1;  le
risorse sono versate sull'apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei  contratti
pubblici, necessarie per dare attuazione al  primo  periodo,  possono
essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento
alla contabilita' speciale delle suddette risorse. 
  9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per
dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e
di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza  da  COVID-19,
possono  essere  avviate  dal  Commissario   straordinario   di   cui
all'articolo  122  del   decreto-legge   n.   18   del   2020   anche
precedentemente al trasferimento alla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
  10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente  o  per  la
stipulazione  del  contratto  relativamente  a  lavori,   servizi   o
forniture previsti o in  qualunque  modo  disciplinati  dal  presente
decreto, e' richiesto di  produrre  documenti  unici  di  regolarita'
contributiva di cui al decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  30  gennaio  2015,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o
autocertificare la regolarita' contributiva ovvero  il  possesso  dei
predetti  documenti  unici,  non   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 103,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  18  del  2020,
relative alla  proroga  oltre  la  data  del  31  luglio  2020  della
validita' dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. 
  10-bis. Al Documento unico di regolarita' contributiva e'  aggiunto
quello  relativo  alla  congruita'  dell'incidenza  della  manodopera
relativa allo specifico intervento, secondo le modalita' indicate con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto.  Sono  fatte  salve  le
procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima  della  data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di cui al periodo precedente. 
  11. All'articolo 4 del decreto legislativo  15  novembre  2011,  n.
208, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del  Presidente  della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, su proposta del Ministro  della  difesa,
di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e  del
Consiglio di Stato, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque  giorni
dalla richiesta, e' definita la  disciplina  esecutiva,  attuativa  e
integrativa  delle  disposizioni  concernenti  le  materie   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed  e),  anche  in  relazione
alle disposizioni del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
applicabili al presente decreto.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 32, comma  8,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante  Codice
          dei contratti pubblici, modificato dalla presente legge, si
          veda nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  80,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 80  (Motivi  di  esclusione).  -  1.  Costituisce
          motivo  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla
          partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la
          condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di
          condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
          della pena su richiesta  ai  sensi  dell'articolo  444  del
          codice  di  procedura  penale,  anche  riferita  a  un  suo
          subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,  comma  6,
          per uno dei seguenti reati: 
                a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
          416,416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
          416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, dall'articolo 291-quater del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  in  quanto
          riconducibili  alla  partecipazione   a   un'organizzazione
          criminale, quale definita all'articolo  2  della  decisione
          quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
                b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
          317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
          346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e  356  del  codice  penale
          nonche' all'articolo 2635 del codice civile; 
                b-bis)  false  comunicazioni  sociali  di  cui   agli
          articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
                c) frode ai sensi dell'articolo 1  della  convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee; 
                d)  delitti,  consumati  o  tentati,   commessi   con
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di
          eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o
          reati connessi alle attivita' terroristiche; 
                e) delitti di cui  agli  articoli  648-bis,648-ter  e
          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
          definiti all'articolo 1 del decreto legislativo  22  giugno
          2007, n. 109 e successive modificazioni; 
                f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme  di
          tratta di esseri umani definite con il decreto  legislativo
          4 marzo 2014, n. 24; 
                g) ogni altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena
          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
              2.  Costituisce  altresi'  motivo  di   esclusione   la
          sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al  comma
          3, di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
          previste  dall'articolo  67  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 159 o di un tentativo  di  infiltrazione
          mafiosa di cui  all'articolo  84,  comma  4,  del  medesimo
          decreto. Resta fermo quanto  previsto  dagli  articoli  88,
          comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n.  159,  con  riferimento  rispettivamente
          alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
          Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo  34-bis,
          commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159. 
              3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
          sentenza o il decreto ovvero la  misura  interdittiva  sono
          stati emessi nei confronti: del titolare  o  del  direttore
          tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
          del direttore tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome
          collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
          se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  dei
          membri del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
          conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori
          e procuratori generali, dei membri degli organi con  poteri
          di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
          di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   del
          direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  ovvero
          del socio di maggioranza in caso di societa' con un  numero
          di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta  di  altro
          tipo di societa' o consorzio. In ogni caso  l'esclusione  e
          il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
          dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
          del bando di gara, qualora l'impresa non  dimostri  che  vi
          sia  stata  completa  ed  effettiva   dissociazione   della
          condotta  penalmente  sanzionata;   l'esclusione   non   va
          disposta e il divieto non si applica  quando  il  reato  e'
          stato  depenalizzato  ovvero  quando  e'   intervenuta   la
          riabilitazione ovvero, nei casi di  condanna  ad  una  pena
          accessoria perpetua,  quando  questa  e'  stata  dichiarata
          estinta ai sensi  dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
          codice penale ovvero quando il reato  e'  stato  dichiarato
          estinto dopo la condanna ovvero in  caso  di  revoca  della
          condanna medesima. 
              4.   Un   operatore   economico   e'   escluso    dalla
          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
          di  imposte  e   tasse   superiore   all'importo   di   cui
          all'articolo 48-bis,  commi  1  e  2-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          Costituiscono violazioni definitivamente  accertate  quelle
          contenute  in  sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'
          soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
          materia contributiva e  previdenziale  quelle  ostative  al
          rilascio del documento unico  di  regolarita'  contributiva
          (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle
          politiche  sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   sulla
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero  delle
          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
          previdenziale. Un operatore economico puo'  essere  escluso
          dalla  partecipazione  a  una  procedura  d'appalto  se  la
          stazione appaltante e' a conoscenza  e  puo'  adeguatamente
          dimostrare che lo stesso non ha ottemperato  agli  obblighi
          relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse   o   dei
          contributi  previdenziali  non  definitivamente   accertati
          qualora  tale  mancato  pagamento  costituisca  una   grave
          violazione ai  sensi  rispettivamente  del  secondo  o  del
          quarto periodo. Il presente comma  non  si  applica  quando
          l'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi
          pagando o impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
          imposte  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
          eventuali  interessi  o  multe,  ovvero  quando  il  debito
          tributario  o  previdenziale  sia  comunque   integralmente
          estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno  si
          siano perfezionati anteriormente alla scadenza del  termine
          per la presentazione delle domande. 
              5.   Le    stazioni    appaltanti    escludono    dalla
          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
          economico in una delle seguenti situazioni, anche  riferita
          a un suo subappaltatore nei casi di cui  all'articolo  105,
          comma 6, qualora: 
                a)  la  stazione  appaltante  possa  dimostrare   con
          qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni
          debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e
          sicurezza  sul  lavoro  nonche'  agli   obblighi   di   cui
          all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 
                b)  l'operatore  economico  sia  stato  sottoposto  a
          fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o  di
          concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti  un
          procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali
          situazioni, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo
          110 del presente codice e dall'articolo 186-bis  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
                c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
          che l'operatore economico si e'  reso  colpevole  di  gravi
          illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua
          integrita' o affidabilita'; 
                c-bis)  l'operatore  economico   abbia   tentato   di
          influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della
          stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate  a
          fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,  anche  per
          negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
          influenzare le decisioni sull'esclusione,  la  selezione  o
          l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso  le   informazioni
          dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura  di
          selezione; 
                c-ter)   l'operatore   economico   abbia   dimostrato
          significative o persistenti carenze nell'esecuzione  di  un
          precedente contratto di appalto o  di  concessione  che  ne
          hanno causato la risoluzione per  inadempimento  ovvero  la
          condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre   sanzioni
          comparabili; su tali  circostanze  la  stazione  appaltante
          motiva anche  con  riferimento  al  tempo  trascorso  dalla
          violazione e alla gravita' della stessa; 
                c-quater) l'operatore economico abbia commesso  grave
          inadempimento nei confronti di uno o  piu'  subappaltatori,
          riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
                d)   la   partecipazione   dell'operatore   economico
          determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
          dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
                e) una distorsione della  concorrenza  derivante  dal
          precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella
          preparazione della procedura d'appalto di cui  all'articolo
          67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
                f) l'operatore  economico  sia  stato  soggetto  alla
          sanzione interdittiva  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
          lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  o
          ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre  con
          la  pubblica  amministrazione,  compresi  i   provvedimenti
          interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
          9 aprile 2008, n. 81; 
                f-bis)  l'operatore  economico  che  presenti   nella
          procedura  di  gara  in  corso  e  negli   affidamenti   di
          subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
                f-ter) l'operatore economico iscritto nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
          procedure di gara e negli  affidamenti  di  subappalti.  Il
          motivo  di  esclusione  perdura   fino   a   quando   opera
          l'iscrizione nel casellario informatico; 
                g)  l'operatore  economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per
          il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
                h) l'operatore economico abbia violato il divieto  di
          intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della  legge
          19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha  durata  di  un  anno
          decorrente dall'accertamento definitivo della violazione  e
          va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
                i)   l'operatore   economico    non    presenti    la
          certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12  marzo
          1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la  sussistenza  del
          medesimo requisito; 
                l)  l'operatore  economico  che,  pur  essendo  stato
          vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e
          629 del codice penale aggravati ai  sensi  dell'articolo  7
          del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non
          risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,
          salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,  primo
          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
          di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base
          della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei
          confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla
          pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,
          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
          procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della
          comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
                m) l'operatore economico  si  trovi  rispetto  ad  un
          altro partecipante alla medesima procedura di  affidamento,
          in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
          codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
          se la situazione di controllo o la relazione  comporti  che
          le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              6.  Le  stazioni  appaltanti  escludono  un   operatore
          economico in qualunque  momento  della  procedura,  qualora
          risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
          compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
          delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 
              7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che  si
          trovi  in  una  delle  situazioni  di  cui  al   comma   1,
          limitatamente alle ipotesi in cui  la  sentenza  definitiva
          abbia imposto una pena detentiva non superiore  a  18  mesi
          ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
          come definita per le singole fattispecie  di  reato,  o  al
          comma 5, e' ammesso  a  provare  di  aver  risarcito  o  di
          essersi impegnato a risarcire qualunque danno  causato  dal
          reato o dall'illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti
          concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi  al
          personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
              8. Se la stazione appaltante ritiene che le  misure  di
          cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico  non
          e'   escluso   della   procedura    d'appalto;    viceversa
          dell'esclusione   viene   data    motivata    comunicazione
          all'operatore economico. 
              9.  Un  operatore  economico   escluso   con   sentenza
          definitiva dalla partecipazione alle procedure  di  appalto
          non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi  7
          e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante  da  tale
          sentenza. 
              10. Se la sentenza penale di  condanna  definitiva  non
          fissa la durata della pena accessoria della incapacita'  di
          contrattare con  la  pubblica  amministrazione,  la  durata
          della esclusione dalla procedura  d'appalto  o  concessione
          e': 
                a) perpetua, nei casi in cui alla  condanna  consegue
          di  diritto  la  pena   accessoria   perpetua,   ai   sensi
          dell'articolo 317-bis, primo periodo,  del  codice  penale,
          salvo  che  la  pena  sia  dichiarata  estinta   ai   sensi
          dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
                b) pari a sette anni nei casi previsti  dall'articolo
          317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che  sia
          intervenuta riabilitazione; 
                c) pari a cinque anni nei casi diversi da  quelli  di
          cui alle  lettere  a)  e  b),  salvo  che  sia  intervenuta
          riabilitazione. 
              10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del  comma
          10,  se  la  pena  principale  ha  una  durata   inferiore,
          rispettivamente, a sette e cinque anni  di  reclusione,  la
          durata della esclusione e'  pari  alla  durata  della  pena
          principale. Nei casi di cui al comma  5,  la  durata  della
          esclusione e' pari a tre anni,  decorrenti  dalla  data  di
          adozione del  provvedimento  amministrativo  di  esclusione
          ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
          passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
          alla definizione del giudizio, la stazione appaltante  deve
          tenere  conto  di  tale  fatto  ai   fini   della   propria
          valutazione  circa  la  sussistenza  del  presupposto   per
          escludere dalla partecipazione alla  procedura  l'operatore
          economico che l'abbia commesso. 
              11.  Le  cause  di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte a sequestro o confisca  ai  sensi  dell'articolo
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto  legislativo  6
          settembre 2011,  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o
          amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente  a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento. 
              12. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione  o
          falsa documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
          a due anni, decorso il quale l'iscrizione e'  cancellata  e
          perde comunque efficacia. 
              13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di  prassi
          da parte delle stazioni appaltanti, quali  mezzi  di  prova
          considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
          di esclusione di cui al comma 5, lettera c),  ovvero  quali
          carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente  contratto  di
          appalto siano significative ai fini del medesimo  comma  5,
          lettera c). 
              14. Non possono essere affidatari di subappalti  e  non
          possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti  per  i
          quali  ricorrano  i  motivi  di  esclusione  previsti   dal
          presente articolo.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 79, comma 2  e  60
          del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 79 (Fissazione di termini). - (Omissis). 
              2. Quando le offerte possono essere formulate  soltanto
          a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul
          posto dei documenti di gara e relativi allegati, i  termini
          per la  ricezione  delle  offerte,  comunque  superiori  ai
          termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61,  62,  64  e
          65, sono stabiliti in  modo  che  gli  operatori  economici
          interessati  possano  prendere  conoscenza  di   tutte   le
          informazioni necessarie per presentare le offerte. 
              (Omissis).». 
              «Art. 60  (Procedura  aperta).  -  1.  Nelle  procedure
          aperte,  qualsiasi  operatore  economico  interessato  puo'
          presentare un'offerta in risposta a un avviso di  indizione
          di gara. Il termine minimo per la ricezione  delle  offerte
          e' di trentacinque giorni dalla data  di  trasmissione  del
          bando  di  gara.  Le  offerte   sono   accompagnate   dalle
          informazioni richieste dall'amministrazione  aggiudicatrice
          per la selezione qualitativa. 
              2. Nel caso in cui  le  amministrazioni  aggiudicatrici
          abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
          stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
          minimo per la ricezione delle offerte,  come  stabilito  al
          comma 1, puo' essere  ridotto  a  quindici  giorni  purche'
          siano rispettate tutte le seguenti condizioni: 
                a) l'avviso  di  preinformazione  contiene  tutte  le
          informazioni  richieste  per  il  bando  di  gara  di   cui
          all'allegato  XIV,  parte  I,  lettera   B,   sezione   B1,
          sempreche'  queste  siano  disponibili  al  momento   della
          pubblicazione dell'avviso di preinformazione; 
                b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato  alla
          pubblicazione da non meno  di  trentacinque  giorni  e  non
          oltre dodici mesi prima  della  data  di  trasmissione  del
          bando di gara. 
              2-bis.  Le   amministrazioni   aggiudicatrici   possono
          ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
          comma 1 nel  caso  di  presentazione  di  offerte  per  via
          elettronica. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un
          termine non inferiore a quindici giorni a  decorrere  dalla
          data di invio del bando di gara se, per ragioni di  urgenza
          debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i
          termini minimi stabiliti al  comma  1  non  possono  essere
          rispettati.». 
              - Per il testo  degli  articoli  61  e  62  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante  Codice
          dei contratti pubblici, si veda nei  riferimenti  normativi
          all'art. 2. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  74  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 74 (Disponibilita' elettronica dei  documenti  di
          gara). - 1.  Le  stazioni  appaltanti  offrono  un  accesso
          gratuito, illimitato e diretto,  per  via  elettronica,  ai
          documenti di gara a decorrere dalla data  di  pubblicazione
          di un avviso conformemente agli articoli 70 e  72  o  dalla
          data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo
          dell'avviso o dell'invito  a  confermare  interesse  indica
          l'indirizzo Internet presso il quale i  documenti  di  gara
          sono accessibili. 
              2.  Se  non  e'  possibile  offrire  accesso  gratuito,
          illimitato e diretto  per  via  elettronica  a  determinati
          documenti di gara per uno dei motivi  di  cui  all'articolo
          52,   comma   1,   terzo   periodo,   le    amministrazioni
          aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a
          confermare  interesse  che  i  medesimi  documenti  saranno
          trasmessi per posta  elettronica  certificata  o  strumenti
          analoghi negli  altri  Stati  membri  ovvero,  in  caso  di
          impossibilita',  per  vie  diverse  da  quella  elettronica
          secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il termine
          per la presentazione delle offerte e' prorogato  di  cinque
          giorni, tranne nei casi di urgenza  debitamente  dimostrati
          di cui agli articoli 60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5. 
              3. Qualora non sia possibile offrire accesso  gratuito,
          illimitato e diretto  per  via  elettronica  a  determinati
          documenti di gara perche' le amministrazioni aggiudicatrici
          intendono applicare l'articolo 52, comma  2,  del  presente
          codice,  esse  indicano   nell'avviso   o   nell'invito   a
          confermare interesse quali misure  richiedono  al  fine  di
          proteggere la natura riservata delle informazioni e in  che
          modo  e'  possibile  ottenere  accesso  ai   documenti   in
          questione. In tal caso, il  termine  per  la  presentazione
          delle offerte e' prorogato di  cinque  giorni,  tranne  nei
          casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli
          60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5. 
              4. Sempre che siano state richieste in tempo utile,  le
          ulteriori  informazioni  sul  capitolato  d'oneri   e   sui
          documenti  complementari  sono  comunicate  dalle  stazioni
          appaltanti a  tutti  gli  offerenti  che  partecipano  alla
          procedura d'appalto almeno sei giorni prima della  scadenza
          del termine stabilito per la ricezione  delle  offerte.  In
          caso di procedura accelerata, ai sensi degli  articoli  60,
          comma 3 e 61, comma 6, il termine e' di quattro giorni.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  21  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei
          lavori pubblici). - 1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici
          adottano il programma biennale degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi  sono
          approvati nel rispetto dei  documenti  programmatori  e  in
          coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le
          norme     che      disciplinano      la      programmazione
          economico-finanziaria degli enti. 
              2. Le opere pubbliche incompiute  sono  inserite  nella
          programmazione triennale di cui al comma  1,  ai  fini  del
          loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
          alternative quali il riutilizzo, anche  ridimensionato,  la
          cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione  di
          altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 
              3. Il programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori  il  cui
          valore stimato sia  pari  o  superiore  a  100.000  euro  e
          indicano, previa attribuzione del codice unico di  progetto
          di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n.  3,
          i lavori da avviare nella prima  annualita',  per  i  quali
          deve essere riportata l'indicazione  dei  mezzi  finanziari
          stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
          ovvero disponibili in base a  contributi  o  risorse  dello
          Stato, delle regioni a statuto ordinario o  di  altri  enti
          pubblici. Per i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
          1.000.000  euro,  ai  fini   dell'inserimento   nell'elenco
          annuale,  le   amministrazioni   aggiudicatrici   approvano
          preventivamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica.   Ai   fini   dell'inserimento   nel   programma
          triennale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   approvano
          preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
          delle alternative  progettuali,  di  cui  all'articolo  23,
          comma 5. 
              4. Nell'ambito del programma di  cui  al  comma  3,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano anche  i  lavori
          complessi  e  gli   interventi   suscettibili   di   essere
          realizzati  attraverso  contratti  di  concessione   o   di
          partenariato pubblico privato. 
              5. Nell'elencazione delle fonti di  finanziamento  sono
          indicati anche i  beni  immobili  disponibili  che  possono
          essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
          immobili nella propria disponibilita' concessi  in  diritto
          di godimento, a titolo di contributo, la cui  utilizzazione
          sia  strumentale  e  tecnicamente  connessa  all'opera   da
          affidare in concessione. 
              6. Il programma biennale di forniture  e  servizi  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono gli  acquisti  di
          beni e di  servizi  di  importo  unitario  stimato  pari  o
          superiore a 40.000  euro.  Nell'ambito  del  programma,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano  i  bisogni  che
          possono  essere  soddisfatti  con  capitali   privati.   Le
          amministrazioni pubbliche  comunicano,  entro  il  mese  di
          ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
          d'importo superiore a 1 milione di euro  che  prevedono  di
          inserire nella programmazione biennale  al  Tavolo  tecnico
          dei  soggetti  di  cui  all'articolo  9,   comma   2,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  che  li
          utilizza ai fini dello  svolgimento  dei  compiti  e  delle
          attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
          servizi informatici e di connettivita'  le  amministrazioni
          aggiudicatrici   tengono   conto   di    quanto    previsto
          dall'articolo 1, comma 513, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. 
              7. Il programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti  annuali  sono  pubblicati
          sul profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e
          dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite  i
          sistemi informatizzati  delle  regioni  e  delle  provincie
          autonome di cui all'articolo 29, comma 4. 
              8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  previo  parere
          del  CIPE,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   sono
          definiti: 
                a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e  dei
          relativi elenchi annuali; 
                b) i criteri  per  la  definizione  degli  ordini  di
          priorita',   per   l'eventuale   suddivisione   in    lotti
          funzionali, nonche' per il riconoscimento delle  condizioni
          che  consentano  di  modificare  la  programmazione  e   di
          realizzare un intervento o  procedere  a  un  acquisto  non
          previsto nell'elenco annuale; 
                c)  i  criteri  e  le  modalita'  per   favorire   il
          completamento delle opere incompiute; 
                d)  i  criteri  per  l'inclusione  dei   lavori   nel
          programma e il livello di  progettazione  minimo  richiesto
          per tipologia e classe di importo; 
                e) gli schemi tipo e le informazioni minime che  essi
          devono contenere, individuate anche  in  coerenza  con  gli
          standard  degli  obblighi  informativi  e  di   pubblicita'
          relativi ai contratti; 
                f) le modalita' di  raccordo  con  la  pianificazione
          dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
          committenza ai quali le  stazioni  appaltanti  delegano  la
          procedura di affidamento. 
              8-bis. La  disciplina  del  presente  articolo  non  si
          applica alla pianificazione delle  attivita'  dei  soggetti
          aggregatori e delle centrali di committenza. 
              9. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   103   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 103 (Sospensione  dei  termini  nei  procedimenti
          amministrativi ed  effetti  degli  atti  amministrativi  in
          scadenza). - 1. Ai fini del computo dei termini  ordinatori
          o perentori, propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed
          esecutivi,  relativi  allo  svolgimento   di   procedimenti
          amministrativi su istanza di parte  o  d'ufficio,  pendenti
          alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a
          tale data, non si tiene conto del periodo compreso  tra  la
          medesima data e quella del 15  aprile  2020.  Le  pubbliche
          amministrazioni adottano ogni misura  organizzativa  idonea
          ad assicurare comunque la ragionevole durata  e  la  celere
          conclusione dei procedimenti, con priorita' per  quelli  da
          considerare urgenti, anche sulla base di  motivate  istanze
          degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
          corrispondente, i  termini  di  formazione  della  volonta'
          conclusiva dell'amministrazione nelle  forme  del  silenzio
          significativo previste dall'ordinamento. 
              1-bis. Il periodo di sospensione  di  cui  al  comma  1
          trova  altresi'  applicazione  in  relazione   ai   termini
          relativi   ai   processi   esecutivi   e   alle   procedure
          concorsuali,  nonche'  ai  termini  di  notificazione   dei
          processi verbali, di esecuzione  del  pagamento  in  misura
          ridotta, di svolgimento di attivita'  difensiva  e  per  la
          presentazione di ricorsi giurisdizionali. 
              2.   Tutti   i   certificati,   attestati,    permessi,
          concessioni, autorizzazioni  e  atti  abilitativi  comunque
          denominati, compresi i termini di inizio e  di  ultimazione
          dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, in scadenza tra il 31 gennaio  2020  e  il  31  luglio
          2020, conservano la loro validita'  per  i  novanta  giorni
          successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato  di
          emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente  si
          applica  anche  alle  segnalazioni  certificate  di  inizio
          attivita', alle  segnalazioni  certificate  di  agibilita',
          nonche'   alle   autorizzazioni   paesaggistiche   e   alle
          autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il  medesimo
          termine si applica anche al ritiro dei  titoli  abilitativi
          edilizi   comunque   denominati   rilasciati   fino    alla
          dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 
              2-bis. Il termine di validita'  nonche'  i  termini  di
          inizio  e  fine  lavori  previsti  dalle   convenzioni   di
          lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17  agosto
          1942, n.  1150,  ovvero  dagli  accordi  similari  comunque
          denominati dalla legislazione regionale, nonche' i  termini
          dei relativi piani attuativi e di qualunque altro  atto  ad
          essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e  il
          31 luglio  2020,  sono  prorogati  di  novanta  giorni.  La
          presente disposizione si applica anche ai  diversi  termini
          delle convenzioni di lottizzazione di cui  all'articolo  28
          della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero  degli  accordi
          similari comunque denominati dalla  legislazione  regionale
          nonche' dei relativi piani attuativi  che  hanno  usufruito
          della proroga di cui  all'articolo  30,  comma  3-bis,  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
              2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validita'
          dal 31 gennaio 2020 e fino al 31  luglio  2020,  aventi  ad
          oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i
          termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati  per
          un periodo pari alla durata della proroga di cui  al  comma
          2. In deroga ad ogni diversa  previsione  contrattuale,  il
          committente e' tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino
          alla data di sospensione dei lavori. 
              2-quater. I permessi  di  soggiorno  dei  cittadini  di
          Paesi terzi conservano la loro validita' fino al 31  agosto
          2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche: 
                a) i termini  per  la  conversione  dei  permessi  di
          soggiorno da  studio  a  lavoro  subordinato  e  da  lavoro
          stagionale a lavoro subordinato non stagionale; 
                b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo
          5, comma 7, del testo unico di cui al  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286; 
                c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                d) la validita' dei nulla osta rilasciati per  lavoro
          stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                e) la validita' dei  nulla  osta  rilasciati  per  il
          ricongiungimento familiare di cui agli articoli  28,  29  e
          29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; 
                f) la validita' dei nulla osta rilasciati per  lavoro
          per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del
          decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca,  blue
          card, trasferimenti infrasocietari. 
              2-quinquies. Le disposizioni di cui al  comma  2-quater
          si applicano anche ai permessi di  soggiorno  di  cui  agli
          articoli 22, 24, 26, 30,  39-bis  e  39-bis.1  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il  presente  comma  si
          applica anche alle richieste di conversione. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi  precedenti  non  si
          applicano ai termini stabiliti da  specifiche  disposizioni
          del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio  2020,
          n. 6, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo
          2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonche'  dei  relativi
          decreti di attuazione. 
              4. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro
          autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di  opere,
          servizi e  forniture  a  qualsiasi  titolo,  indennita'  di
          disoccupazione e altre indennita' da ammortizzatori sociali
          o  da  prestazioni  assistenziali   o   sociali,   comunque
          denominate   nonche'   di   contributi,    sovvenzioni    e
          agevolazioni alle imprese comunque denominati. 
              5.  I  termini  dei   procedimenti   disciplinari   del
          personale delle  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi
          inclusi quelli del personale di  cui  all'articolo  3,  del
          medesimo decreto legislativo, pendenti  alla  data  del  23
          febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,  sono
          sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 
              6. L'esecuzione dei  provvedimenti  di  rilascio  degli
          immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 31
          dicembre 2020. 
              6-bis. Il termine di prescrizione di  cui  all'articolo
          28 della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  relativo  ai
          provvedimenti ingiuntivi emessi  in  materia  di  lavoro  e
          legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al  31
          maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine  del  periodo
          di sospensione. Ove il  decorso  abbia  inizio  durante  il
          periodo di sospensione, l'inizio stesso e'  differito  alla
          fine del periodo. Per il medesimo  periodo  e'  sospeso  il
          termine di cui all'articolo  14  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  54  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante  Codice
          dei contratti pubblici: 
              «Art. 54 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni  appaltanti
          possono  concludere  accordi  quadro  nel  rispetto   delle
          procedure di cui  al  presente  codice.  La  durata  di  un
          accordo quadro non supera i quattro anni  per  gli  appalti
          nei settori ordinari e gli otto anni per  gli  appalti  nei
          settori speciali, salvo in  casi  eccezionali,  debitamente
          motivati  in   relazione,   in   particolare,   all'oggetto
          dell'accordo quadro. 
              2. Nei settori  ordinari,  gli  appalti  basati  su  un
          accordo  quadro  sono  aggiudicati  secondo  le   procedure
          previste dal presente  comma  e  dai  commi  3  e  4.  Tali
          procedure sono  applicabili  solo  tra  le  amministrazioni
          aggiudicatrici, individuate  nell'avviso  di  indizione  di
          gara o nell'invito a confermare interesse, e gli  operatori
          economici parti dell'accordo quadro concluso.  Gli  appalti
          basati su un accordo quadro non comportano in  nessun  caso
          modifiche sostanziali alle condizioni fissate  nell'accordo
          quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 
              3. Nell'ambito di un accordo  quadro  concluso  con  un
          solo operatore  economico,  gli  appalti  sono  aggiudicati
          entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro
          stesso. L'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  consultare
          per  iscritto  l'operatore  economico  parte   dell'accordo
          quadro, chiedendogli di completare, se necessario,  la  sua
          offerta. 
              4.  L'accordo  quadro  concluso  con   piu'   operatori
          economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita': 
                a) secondo i termini  e  le  condizioni  dell'accordo
          quadro,  senza  riaprire  il  confronto   competitivo,   se
          l'accordo quadro contiene tutti i termini che  disciplinano
          la prestazione dei lavori, dei servizi e  delle  forniture,
          nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli
          operatori economici parti dell'accordo  quadro  effettuera'
          la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti
          di   gara   per    l'accordo    quadro.    L'individuazione
          dell'operatore  economico  parte  dell'accordo  quadro  che
          effettuera' la prestazione avviene sulla base di  decisione
          motivata   in   relazione    alle    specifiche    esigenze
          dell'amministrazione; 
                b) se l'accordo quadro contiene tutti i  termini  che
          disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
          forniture, in  parte  senza  la  riapertura  del  confronto
          competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte,  con
          la riapertura del confronto competitivo tra  gli  operatori
          economici  parti  dell'accordo  quadro  conformemente  alla
          lettera c), qualora tale possibilita' sia  stata  stabilita
          dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti  di  gara
          per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori,
          forniture o servizi  debbano  essere  acquisiti  a  seguito
          della riapertura del confronto competitivo  o  direttamente
          alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a
          criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di  gara
          per l'accordo quadro.  Tali  documenti  di  gara  precisano
          anche  quali  condizioni  possono  essere   soggette   alla
          riapertura  del  confronto  competitivo.  Le   disposizioni
          previste  dalla  presente  lettera,   primo   periodo,   si
          applicano anche a ogni lotto di un accordo  quadro  per  il
          quale tutti i termini che disciplinano la  prestazione  dei
          lavori, dei servizi e delle forniture  in  questione,  sono
          definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti
          tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori,
          dei servizi e delle forniture per altri lotti; 
                c)  riaprendo  il  confronto  competitivo   tra   gli
          operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
          quadro non contiene tutti i  termini  che  disciplinano  la
          prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. 
              5. I confronti competitivi di cui al comma  4,  lettere
          b) e  c),  si  basano  sulle  stesse  condizioni  applicate
          all'aggiudicazione  dell'accordo  quadro,   se   necessario
          precisandole, e su altre condizioni indicate nei  documenti
          di  gara  per  l'accordo  quadro,   secondo   la   seguente
          procedura: 
                a) per ogni appalto da aggiudicare  l'amministrazione
          aggiudicatrice  consulta   per   iscritto   gli   operatori
          economici  che  sono  in  grado   di   eseguire   l'oggetto
          dell'appalto; 
                b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un  termine
          sufficiente per presentare le offerte  relative  a  ciascun
          appalto specifico,  tenendo  conto  di  elementi  quali  la
          complessita'   dell'oggetto   dell'appalto   e   il   tempo
          necessario per la trasmissione delle offerte; 
                c) le offerte sono presentate per iscritto e il  loro
          contenuto non viene reso pubblico fino  alla  scadenza  del
          termine previsto per la loro presentazione; 
                d)   l'amministrazione    aggiudicatrice    aggiudica
          l'appalto  all'offerente  che   ha   presentato   l'offerta
          migliore sulla base dei criteri di  aggiudicazione  fissati
          nei documenti di gara per l'accordo quadro. 
              6. Nei settori  speciali,  gli  appalti  basati  su  un
          accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e  criteri
          oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto
          competitivo tra gli operatori economici parti  dell'accordo
          quadro concluso. Tali regole e criteri  sono  indicati  nei
          documenti di  gara  per  l'accordo  quadro  e  garantiscono
          parita' di trattamento tra gli  operatori  economici  parti
          dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del  confronto
          competitivo,  l'ente   aggiudicatore   fissa   un   termine
          sufficiente per consentire di presentare offerte relative a
          ciascun appalto specifico  e  aggiudicano  ciascun  appalto
          all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base
          ai  criteri  di  aggiudicazione  stabiliti  nel  capitolato
          d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non  puo'
          ricorrere  agli  accordi  quadro   in   modo   da   eludere
          l'applicazione  del  presente  decreto   o   in   modo   da
          ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.». 
              - Gli articoli 1 e  2  del  decreto-legge  23  febbraio
          2020, n. 6 (Misure urgenti in  materia  di  contenimento  e
          gestione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13, abrogati dall'art. 5, comma 1, lett. a),  decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recavano,  rispettivamente:
          «Misure urgenti per evitare la diffusione del  COVID-19»  e
          «Ulteriori misure di gestione dell'emergenza». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per evitare la
          diffusione del  COVID-19,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 maggio 2020, n. 35: 
              «Art. 1 (Misure urgenti per evitare la  diffusione  del
          COVID-19). -  1.  Per  contenere  e  contrastare  i  rischi
          sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19,  su
          specifiche   parti   del   territorio   nazionale   ovvero,
          occorrendo,  sulla  totalita'  di  esso,   possono   essere
          adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
          o piu' misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi
          predeterminati, ciascuno di durata non superiore  a  trenta
          giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al
          15 ottobre 2020, termine dello stato di  emergenza,  e  con
          possibilita' di modularne l'applicazione in aumento  ovvero
          in  diminuzione  secondo  l'andamento  epidemiologico   del
          predetto virus. 
              2. Ai sensi e per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
          possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza  e
          proporzionalita'  al  rischio  effettivamente  presente  su
          specifiche parti  del  territorio  nazionale  ovvero  sulla
          totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure: 
                a)  limitazione  della  circolazione  delle  persone,
          anche   prevedendo   limitazioni   alla   possibilita'   di
          allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
          non per spostamenti individuali limitati nel tempo e  nello
          spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni  di
          necessita' o urgenza,  da  motivi  di  salute  o  da  altre
          specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita'  motorie  o
          con  disturbi  dello  spettro  autistico,  con  disabilita'
          intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
          e comportamentali con necessita' di  supporto,  certificate
          ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
          uscire  dall'ambiente  domestico  con   un   accompagnatore
          qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
          persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
          di sicurezza sanitaria; 
                b) chiusura al pubblico  di  strade  urbane,  parchi,
          aree da gioco, ville e  giardini  pubblici  o  altri  spazi
          pubblici; 
                c) limitazioni  o  divieto  di  allontanamento  e  di
          ingresso in territori comunali,  provinciali  o  regionali,
          nonche' rispetto al territorio nazionale; 
                d)  applicazione  della   misura   della   quarantena
          precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti
          con casi confermati di malattia infettiva diffusiva  o  che
          entrano nel territorio nazionale  da  aree  ubicate  al  di
          fuori del territorio italiano; 
                e) divieto assoluto  di  allontanarsi  dalla  propria
          abitazione o dimora per le persone sottoposte  alla  misura
          della quarantena, applicata  dal  sindaco  quale  autorita'
          sanitaria locale, perche' risultate positive al virus; 
                f); 
                g) limitazione  o  sospensione  di  manifestazioni  o
          iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di  ogni  altra
          forma di riunione o di assembramento in  luogo  pubblico  o
          privato, anche di carattere  culturale,  ludico,  sportivo,
          ricreativo e religioso; 
                h) sospensione delle cerimonie  civili  e  religiose,
          limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
                h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa  con
          la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose  diverse
          dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie
          ai fini  dello  svolgimento  delle  funzioni  religiose  in
          condizioni di sicurezza; 
                i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale
          da ballo, discoteche, sale giochi, sale  scommesse  e  sale
          bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
          o altri analoghi luoghi di aggregazione; 
                l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di  evento
          sociale  e  di  ogni  altra   attivita'   convegnistica   o
          congressuale,  salva  la  possibilita'  di  svolgimento   a
          distanza; 
                m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni
          sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi  pubblici  o
          privati,  ivi  compresa  la  possibilita'  di  disporre  la
          chiusura temporanea di  palestre,  centri  termali,  centri
          sportivi, piscine, centri  natatori  e  impianti  sportivi,
          anche se privati, nonche' di disciplinare le  modalita'  di
          svolgimento degli allenamenti  sportivi  all'interno  degli
          stessi luoghi; (5) 
                n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche,
          ricreative, sportive  e  motorie  svolte  all'aperto  o  in
          luoghi  aperti  al   pubblico,   garantendo   comunque   la
          possibilita' di svolgere  individualmente,  ovvero  con  un
          accompagnatore per i minori o le persone non  completamente
          autosufficienti, attivita' sportiva  o  attivita'  motoria,
          purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
          e di almeno un metro per le attivita'  motorie,  ludiche  e
          ricreative; 
                o) possibilita'  di  disporre  o  di  demandare  alle
          competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
          riduzione o la  sospensione  di  servizi  di  trasporto  di
          persone e di merci,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,
          marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
          di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
          del servizio di trasporto delle persone e' consentita  solo
          se il gestore predispone le  condizioni  per  garantire  il
          rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio; 
                p) sospensione dei servizi educativi  per  l'infanzia
          di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle  scuole  di
          ogni  ordine  e  grado,  nonche'   delle   istituzioni   di
          formazione  superiore,  comprese  le   universita'   e   le
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica, di corsi professionali,  master,  corsi  per  le
          professioni sanitarie e universita'  per  anziani,  nonche'
          dei corsi professionali e delle attivita' formative  svolti
          da altri enti pubblici, anche territoriali e locali,  e  da
          soggetti privati, o  di  altri  analoghi  corsi,  attivita'
          formative o prove di esame, ferma la possibilita' del  loro
          svolgimento di attivita' in modalita' a distanza; 
                q)  sospensione  dei   viaggi   d'istruzione,   delle
          iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
          delle uscite didattiche  comunque  denominate,  programmate
          dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado  sia
          sul territorio nazionale sia all'estero; 
                r) limitazione o sospensione dei servizi di  apertura
          al pubblico o chiusura dei musei e degli altri  istituti  e
          luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'  dell'efficacia
          delle  disposizioni  regolamentari  sull'accesso  libero  o
          gratuito a tali istituti e luoghi; 
                s) limitazione della presenza fisica  dei  dipendenti
          negli  uffici  delle   amministrazioni   pubbliche,   fatte
          comunque salve le attivita'  indifferibili  e  l'erogazione
          dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
          a modalita' di lavoro agile; 
                t)  limitazione   o   sospensione   delle   procedure
          concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per  il
          personale   sanitario   e   socio-sanitario,    finalizzate
          all'assunzione  di  personale  presso  datori   di   lavoro
          pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
          in  cui  la  valutazione  dei   candidati   e'   effettuata
          esclusivamente su basi curriculari ovvero con  modalita'  a
          distanza, fatte salve l'adozione degli  atti  di  avvio  di
          dette procedure entro i termini  fissati  dalla  legge,  la
          conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
          ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita'  di
          svolgimento  dei  procedimenti  per  il   conferimento   di
          specifici incarichi; 
                u)  limitazione   o   sospensione   delle   attivita'
          commerciali di  vendita  al  dettaglio  o  all'ingrosso,  a
          eccezione  di   quelle   necessarie   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita' da espletare con  modalita'  idonee  ad  evitare
          assembramenti di persone, con obbligo a carico del  gestore
          di predisporre le condizioni per garantire il  rispetto  di
          una distanza di sicurezza interpersonale  predeterminata  e
          adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 
                v)  limitazione  o  sospensione  delle  attivita'  di
          somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
          di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar  e
          ristoranti,  ad  esclusione  delle  mense  e  del  catering
          continuativo su base contrattuale,  a  condizione  che  sia
          garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
          un metro, e della ristorazione  con  consegna  a  domicilio
          ovvero   con   asporto,   nel    rispetto    delle    norme
          igienico-sanitarie  previste  per  le  attivita'   sia   di
          confezionamento  che  di  trasporto,   con   l'obbligo   di
          rispettare  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di
          almeno un metro, con il divieto  di  consumare  i  prodotti
          all'interno dei locali e con il divieto  di  sostare  nelle
          immediate vicinanze degli stessi; 
                z)  limitazione  o  sospensione  di  altre  attivita'
          d'impresa   o   professionali,   anche   ove    comportanti
          l'esercizio  di  pubbliche  funzioni,  nonche'  di   lavoro
          autonomo, con possibilita' di  esclusione  dei  servizi  di
          pubblica necessita'  previa  assunzione  di  protocolli  di
          sicurezza  anti-contagio  e,  laddove  non  sia   possibile
          rispettare  la   distanza   di   sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio come principale  misura  di  contenimento,  con
          adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; 
                aa) limitazione o sospensione di fiere e  mercati,  a
          eccezione   di   quelli   necessari   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita'; 
                bb)  specifici  divieti   o   limitazioni   per   gli
          accompagnatori  dei  pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei
          dipartimenti di  emergenza-urgenza  e  accettazione  e  dei
          reparti di pronto soccorso (DEA/PS); 
                cc) divieto o limitazione dell'accesso di  parenti  e
          visitatori in  strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,
          residenze sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,  strutture
          riabilitative,  strutture  residenziali  per  persone   con
          disabilita' o per anziani, autosufficienti  e  no,  nonche'
          istituti penitenziari e istituti penitenziari  per  minori;
          sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali  e
          residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
          autosufficienti, per persone con  disturbi  mentali  e  per
          persone  con  dipendenza  patologica;  sono  in  ogni  caso
          garantiti gli incontri tra  genitori  e  figli  autorizzati
          dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
          sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto; 
                dd) obblighi di comunicazione al  servizio  sanitario
          nazionale nei confronti di coloro  che  sono  transitati  e
          hanno  sostato  in  zone  a  rischio  epidemiologico   come
          identificate dall'Organizzazione mondiale della  sanita'  o
          dal Ministro della salute; 
                ee)  adozione  di  misure  di   informazione   e   di
          prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; 
                ff) predisposizione di  modalita'  di  lavoro  agile,
          anche in deroga alla disciplina vigente; 
                gg)  previsione  che  le  attivita'   consentite   si
          svolgano previa assunzione da  parte  del  titolare  o  del
          gestore  di  misure  idonee  a  evitare  assembramenti   di
          persone, con  obbligo  di  predisporre  le  condizioni  per
          garantire  il  rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale predeterminata  e  adeguata  a  prevenire  o
          ridurre il rischio di contagio; per i servizi  di  pubblica
          necessita',  laddove  non  sia  possibile  rispettare  tale
          distanza  interpersonale,  previsione  di   protocolli   di
          sicurezza  anti-contagio,  con  adozione  di  strumenti  di
          protezione individuale; 
                hh)  eventuale   previsione   di   esclusioni   dalle
          limitazioni alle attivita' economiche di  cui  al  presente
          comma, con verifica caso  per  caso  affidata  a  autorita'
          pubbliche specificamente individuate. 
              3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo'
          essere imposto lo svolgimento delle attivita'  non  oggetto
          di sospensione in conseguenza dell'applicazione  di  misure
          di cui al presente articolo,  ove  cio'  sia  assolutamente
          necessario per assicurarne  l'effettivita'  e  la  pubblica
          utilita', con  provvedimento  del  prefetto,  assunto  dopo
          avere  sentito,  senza   formalita',   le   parti   sociali
          interessate. 
              - Per il testo dell'articolo 107,  commi  4  e  5,  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  si  veda
          nei riferimenti normativi all'articolo 5. 
              - Per il testo dell'articolo 30, comma  8,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come  modificato
          dalla presente legge, si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 36,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  recante
          Codice  dei  contratti  pubblici,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art.36 (Contratti sotto soglia). - 1. L'affidamento  e
          l'esecuzione di lavori,  servizi  e  forniture  di  importo
          inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono  nel
          rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1,  34
          e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli
          inviti  e  degli  affidamenti  e  in  modo  da   assicurare
          l'effettiva   possibilita'    di    partecipazione    delle
          microimprese,  piccole  e  medie   imprese.   Le   stazioni
          appaltanti applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
          50. 
              (Omissis)». 
              - Per il testo  dell'articolo  38  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  come  modificato  dalla
          presente legge, si veda nei riferimenti normativi  all'art.
          1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 46,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 46 (Operatori  economici  per  l'affidamento  dei
          servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi  a
          partecipare  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi
          attinenti all'architettura e all'ingegneria: 
                a)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
          architettura:  i  professionisti  singoli,  associati,   le
          societa' tra professionisti di  cui  alla  lettera  b),  le
          societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i  consorzi,
          i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
          che rendono a committenti pubblici e privati, operando  sul
          mercato, servizi di ingegneria e di  architettura,  nonche'
          attivita' tecnico-amministrative e  studi  di  fattibilita'
          economico-finanziaria ad esse connesse, ivi  compresi,  con
          riferimento agli interventi inerenti  al  restauro  e  alla
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici,   i   soggetti   con   qualifica   di
          restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente
          normativa;  gli  archeologi   professionisti,   singoli   e
          associati, e le societa' da essi costituite; 
              b)  le  societa'   di   professionisti:   le   societa'
          costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
          appositi   albi   previsti    dai    vigenti    ordinamenti
          professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
          ai capi II, III e IV del titolo  V  del  libro  quinto  del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
          civile, che svolgono per  committenti  privati  e  pubblici
          servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi   di
          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o
          direzioni dei lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico
          economica o studi di impatto ambientale; 
                c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di
          cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro  quinto  del
          codice civile, ovvero nella forma di  societa'  cooperative
          di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del  codice
          civile che non  abbiano  i  requisiti  delle  societa'  tra
          professionisti,  che  eseguono   studi   di   fattibilita',
          ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
          valutazioni di  congruita'  tecnico-economica  o  studi  di
          impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di  beni
          connesse allo svolgimento di detti servizi; 
                d)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
          architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1  a
          74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
                e)  i  raggruppamenti   temporanei   costituiti   dai
          soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
                f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e
          di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
          non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
          dei servizi di ingegneria ed architettura. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 48,  comma  7,  del
          citato decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
          di operatori economici). - (Omissis) 
              7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare  alla
          gara in piu' di un raggruppamento  temporaneo  o  consorzio
          ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare  alla  gara
          anche in forma individuale qualora abbia  partecipato  alla
          gara medesima in raggruppamento o  consorzio  ordinario  di
          concorrenti. I consorzi di cui all'articolo  45,  comma  2,
          lettere b) e c),  sono  tenuti  ad  indicare,  in  sede  di
          offerta,  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;
          qualora il consorziato  designato  sia,  a  sua  volta,  un
          consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera  b),  e'
          tenuto  anch'esso  a  indicare,  in  sede  di  offerta,   i
          consorziati per i quali concorre; a questi ultimi e'  fatto
          divieto di partecipare,  in  qualsiasi  altra  forma,  alla
          medesima gara; in caso di  violazione  sono  esclusi  dalla
          gara sia il  consorzio  sia  il  consorziato;  in  caso  di
          inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353  del
          codice penale. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 59,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  59  (Scelta  delle  procedure  e   oggetto   del
          contratto). - 1. Fermo restando quanto previsto dal  titolo
          VII  del  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.   117,
          nell'aggiudicazione  di  appalti  pubblici,   le   stazioni
          appaltanti utilizzano  le  procedure  aperte  o  ristrette,
          previa pubblicazione di un bando o avviso di  indizione  di
          gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato  per
          l'innovazione  quando  sussistono  i  presupposti  previsti
          dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione
          e il dialogo competitivo quando  sussistono  i  presupposti
          previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza  previa
          pubblicazione di un  bando  di  gara  quando  sussistono  i
          presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto  salvo  quanto
          previsto al comma 1-bis, gli  appalti  relativi  ai  lavori
          sono  affidati,  ponendo  a  base  di  gara   il   progetto
          esecutivo, il cui contenuto,  come  definito  dall'articolo
          23,  comma  8,  garantisce  la  rispondenza  dell'opera  ai
          requisiti di qualita'  predeterminati  e  il  rispetto  dei
          tempi  e  dei  costi  previsti.  E'  vietato   il   ricorso
          all'affidamento    congiunto    della    progettazione    e
          dell'esecuzione  di  lavori  ad  esclusione  dei  casi   di
          affidamento a contraente  generale,  finanza  di  progetto,
          affidamento in concessione, partenariato pubblico  privato,
          contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche'
          delle  opere  di   urbanizzazione   a   scomputo   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica  l'articolo
          216, comma 4-bis. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 140, comma  1,  del
          citato decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 140 (Norme applicabili ai servizi  sociali  e  ad
          altri servizi specifici dei settori  speciali).  -  1.  Gli
          appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici  di
          cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione  degli
          articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel  presente
          articolo efermo restando quanto previsto dal titolo VII del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le  disposizioni
          di cui all'articolo 142, comma 5-octies,  si  applicano  ai
          servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis,  nei  settori
          speciali  di  importo  inferiore   alla   soglia   di   cui
          all'articolo 35, comma 2, lettera c). Per  quanto  riguarda
          la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi,
          gli   enti   aggiudicatori    che    intendono    procedere
          all'aggiudicazione di un appalto per i servizi  di  cui  al
          presente comma rendono nota tale intenzione con  una  delle
          seguenti modalita': 
                a) mediante un avviso di gara; 
                b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene
          pubblicato  in  maniera  continuativa.  L'avviso  periodico
          indicativo si riferisce specificamente ai tipi  di  servizi
          che saranno oggetto  degli  appalti  da  aggiudicare.  Esso
          indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva
          pubblicazione e invita gli operatori economici  interessati
          a manifestare il proprio interesse per iscritto; 
                c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di
          qualificazione   che   viene    pubblicato    in    maniera
          continuativa. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  151  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  151  (Sponsorizzazioni  e  forme   speciali   di
          partenariato). - 1. La disciplina di  cui  all'articolo  19
          del  presente   codice   si   applica   ai   contratti   di
          sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi  a
          beni  culturali  di  cui  al  presente  capo,  nonche'   ai
          contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli
          istituti e dei luoghi della cultura,  di  cui  all'articolo
          101 del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e
          successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali
          e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche  e  dei
          teatri di tradizione. 
              2. L'amministrazione  preposta  alla  tutela  dei  beni
          culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine  alla
          progettazione, all'esecuzione delle opere e/o  forniture  e
          alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. 
              3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale
          della Nazione e favorire altresi'  la  ricerca  scientifica
          applicata alla tutela, lo Stato,  le  regioni  e  gli  enti
          territoriali possono, con le risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a  legislazione  vigente,  attivare
          forme  speciali  di  partenariato  con  enti  e   organismi
          pubblici e con soggetti privati, dirette  a  consentire  il
          recupero, il  restauro,  la  manutenzione  programmata,  la
          gestione,  l'apertura  alla   pubblica   fruizione   e   la
          valorizzazione  di  beni  culturali  immobili,   attraverso
          procedure  semplificate  di  individuazione   del   partner
          privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal
          comma 1. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo
          106, comma 2-bis, del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 180, comma  2,  del
          citato decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 180 (Partenariato pubblico privato). - (Omissis). 
              2. Nei contratti di partenariato  pubblico  privato,  i
          ricavi di gestione dell'operatore economico provengono  dal
          canone riconosciuto dall'ente concedente e/o  da  qualsiasi
          altra  forma  di  contropartita  economica   ricevuta   dal
          medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito
          diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.  Nel
          caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione
          energetica  (EPC),  i  ricavi  di  gestione  dell'operatore
          economico possono essere determinati e pagati  in  funzione
          del livello di miglioramento dell'efficienza  energetica  o
          di  altri  criteri  di  prestazione  energetica   stabiliti
          contrattualmente, purche' quantificabili  in  relazione  ai
          consumi;  la  misura   di   miglioramento   dell'efficienza
          energetica, calcolata conformemente alle norme  in  materia
          di attestazione della prestazione energetica degli immobili
          e delle altre infrastrutture energivore, deve  essere  resa
          disponibile   all'amministrazione   concedente    a    cura
          dell'operatore  economico  e  deve  essere   verificata   e
          monitorata durante l'intera  durata  del  contratto,  anche
          avvalendosi di apposite  piattaforme  informatiche  adibite
          per   la   raccolta,   l'organizzazione,    la    gestione,
          l'elaborazione,  la  valutazione  e  il  monitoraggio   dei
          consumi  energetici.  Il  contratto  di  partenariato  puo'
          essere  utilizzato  dalle  amministrazioni  concedenti  per
          qualsiasi tipologia di opera pubblica. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 15,  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  recante
          Codice  dei  contratti  pubblici,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 183 (Finanza di progetto). - (Omissis). 
              15. Gli operatori  economici  possono  presentare  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  proposte   relative   alla
          realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
          di pubblica utilita', incluse le  strutture  dedicate  alla
          nautica da diporto, anche se presenti  negli  strumenti  di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La
          proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  e  la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione. Nel caso di strutture destinate alla  nautica  da
          diporto, il  progetto  di  fattibilita'  deve  definire  le
          caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori  e  del
          quadro delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche
          prestazioni da fornire, deve contenere uno  studio  con  la
          descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
          e valutare i principali effetti che il progetto puo'  avere
          sull'ambiente e deve essere  integrato  con  le  specifiche
          richieste  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti     con     propri     decreti.     Il      piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute   per   la   predisposizione   della    proposta,
          comprensivo anche dei diritti sulle opere  dell'ingegno  di
          cui all'articolo 2578 del codice  civile.  La  proposta  e'
          corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  17,  dalla  cauzione  di  cui
          all'articolo 93, e dall'impegno  a  prestare  una  cauzione
          nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
          nel  caso   di   indizione   di   gara.   L'amministrazione
          aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio  di  tre
          mesi,  la  fattibilita'  della   proposta.   A   tal   fine
          l'amministrazione   aggiudicatrice   puo'    invitare    il
          proponente ad apportare  al  progetto  di  fattibilita'  le
          modifiche  necessarie  per  la  sua  approvazione.  Se   il
          proponente non apporta le modifiche richieste, la  proposta
          non puo' essere  valutata  positivamente.  Il  progetto  di
          fattibilita' eventualmente modificato, qualora non sia gia'
          presente  negli  strumenti  di   programmazione   approvati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   sulla   base   della
          normativa  vigente,  e'  inserito  in  tali  strumenti   di
          programmazione ed e' posto in approvazione con le modalita'
          previste per l'approvazione di progetti; il  proponente  e'
          tenuto  ad  apportare  le  eventuali  ulteriori   modifiche
          chieste in sede di approvazione del progetto;  in  difetto,
          il progetto  si  intende  non  approvato.  Il  progetto  di
          fattibilita' approvato e' posto a base di gara, alla  quale
          e' invitato  il  proponente.  Nel  bando  l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' chiedere ai  concorrenti,  compreso  il
          proponente,  la  presentazione  di  eventuali  varianti  al
          progetto. Nel bando e' specificato che  il  promotore  puo'
          esercitare  il  diritto  di  prelazione.   I   concorrenti,
          compreso  il  promotore,  devono  essere  in  possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  8,  e  presentare  un'offerta
          contenente   una   bozza   di   convenzione,    il    piano
          economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
          al  comma  9,  primo  periodo,  la   specificazione   delle
          caratteristiche del servizio e della gestione,  nonche'  le
          eventuali  varianti  al  progetto   di   fattibilita';   si
          applicano i commi 4, 5, 6, 7 e  13.  Se  il  promotore  non
          risulta aggiudicatario,  puo'  esercitare,  entro  quindici
          giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il  diritto
          di prelazione e  divenire  aggiudicatario  se  dichiara  di
          impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle
          medesime  condizioni  offerte  dall'aggiudicatario.  Se  il
          promotore non risulta  aggiudicatario  e  non  esercita  la
          prelazione   ha   diritto   al    pagamento,    a    carico
          dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese   per   la
          predisposizione della proposta  nei  limiti  indicati;  nel
          comma  9.  Se  il   promotore   esercita   la   prelazione,
          l'originario aggiudicatario  ha  diritto  al  pagamento,  a
          carico del  promotore,  dell'importo  delle  spese  per  la
          predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  22  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori
          di interessi e dibattito pubblico). - 1. Le amministrazioni
          aggiudicatrici e gli  enti  aggiudicatori  pubblicano,  nel
          proprio profilo del committente, i progetti di fattibilita'
          relativi  alle   grandi   opere   infrastrutturali   e   di
          architettura   di   rilevanza   sociale,   aventi   impatto
          sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del  territorio,
          nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi
          dei  resoconti  degli  incontri  e  dei  dibattiti  con   i
          portatori di interesse. I contributi  e  i  resoconti  sono
          pubblicati, con  pari  evidenza,  unitamente  ai  documenti
          predisposti dall'amministrazione  e  relativi  agli  stessi
          lavori. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottato entro un anno dalla data di  entrata  in
          vigore del presente codice, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
          delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione  ai
          nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in  vigore
          del  medesimo  decreto,  sono   fissati   i   criteri   per
          l'individuazione delle opere di cui al  comma  1,  distinte
          per tipologia  e  soglie  dimensionali,  per  le  quali  e'
          obbligatorio  il  ricorso  alla  procedura   di   dibattito
          pubblico,  e  sono  altresi'  definiti  le   modalita'   di
          svolgimento e il  termine  di  conclusione  della  medesima
          procedura. Con il medesimo decreto sono altresi'  stabilite
          le    modalita'    di    monitoraggio     sull'applicazione
          dell'istituto  del  dibattito  pubblico.  A  tal  fine   e'
          istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una
          commissione presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti, con  il  compito  di  raccogliere  e  pubblicare
          informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento
          o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento
          del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.
          Per la partecipazione alle attivita' della commissione  non
          sono dovuti compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o
          rimborsi di spese comunque denominati. 
              3.   L'amministrazione    aggiudicatrice    o    l'ente
          aggiudicatore  proponente  l'opera  soggetta  a   dibattito
          pubblico indice  e  cura  lo  svolgimento  della  procedura
          esclusivamente sulla base delle modalita'  individuate  dal
          decreto di cui al comma 2. 
              4. Gli esiti del dibattito pubblico e  le  osservazioni
          raccolte sono  valutate  in  sede  di  predisposizione  del
          progetto definitivo e sono discusse in sede  di  conferenza
          di  servizi  relativa  all'opera  sottoposta  al  dibattito
          pubblico.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          10 maggio 2018, n. 76  (Regolamento  recante  modalita'  di
          svolgimento, tipologie e soglie  dimensionali  delle  opere
          sottoposte  a  dibattito  pubblico),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2018, n. 145. 
              - Per il testo dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 7,  del
          citato  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,   recante
          Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,  come
          modificato dalla presente legge, si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 6. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 115, commi 3  e  4,
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice  dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo  10
          della legge  6  luglio  2002,  n.  137),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004  n.  45,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 115 (Forme di gestione). - (Omissis) 
              3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
          a terzi ovvero mediante l'affidamento di  appalti  pubblici
          di servizi, anche in forma congiunta e integrata, da  parte
          delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei  soggetti
          giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112,  comma  5,
          qualora siano conferitari dei beni ai sensi  del  comma  7,
          mediante procedure di evidenza pubblica, sulla  base  della
          valutazione comparativa di specifici  progetti.  I  privati
          che  eventualmente   partecipano   ai   soggetti   indicati
          all'articolo 112, comma  5,  non  possono  comunque  essere
          individuati  quali   concessionari   delle   attivita'   di
          valorizzazione. 
              4. Lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali ricorrono alla gestione indiretta al  fine  di
          assicurare un miglior livello di  valorizzazione  dei  beni
          culturali. La scelta tra le due forme di gestione  indicate
          ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione  comparativa
          in termini di  sostenibilita'  economico-finanziaria  e  di
          efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
          gestione in forma indiretta e'  attuata  nel  rispetto  dei
          parametri  di  cui  all'articolo  114,  ferma  restando  la
          possibilita' per le amministrazioni di progettare i servizi
          e i relativi  contenuti,  anche  di  dettaglio,  mantenendo
          comunque il rischio operativo a carico del concessionario e
          l'equilibrio economico e finanziario della gestione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  117  del  citato
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  117  (Servizi  per  il  pubblico).  -  1.  Negli
          istituti e nei luoghi della cultura  indicati  all'articolo
          101  possono  essere  istituiti   servizi   di   assistenza
          culturale e di ospitalita' per il pubblico. 
              2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: 
                a) il servizio editoriale e di vendita riguardante  i
          cataloghi  e  i  sussidi   catalografici,   audiovisivi   e
          informatici,  ogni  altro  materiale  informativo,   e   le
          riproduzioni di beni culturali; 
                b) i servizi riguardanti beni librari e  archivistici
          per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
          bibliotecario; 
                c)  la  gestione  di   raccolte   discografiche,   di
          diapoteche e biblioteche museali; 
                d) la gestione dei punti  vendita  e  l'utilizzazione
          commerciale delle riproduzioni dei beni; 
                e) i servizi di accoglienza, ivi  inclusi  quelli  di
          assistenza e di intrattenimento per l'infanzia,  i  servizi
          di informazione, di guida e assistenza didattica, i  centri
          di incontro; 
                f) i servizi  di  caffetteria,  di  ristorazione,  di
          guardaroba; 
                g)  l'organizzazione  di  mostre   e   manifestazioni
          culturali, nonche' di iniziative promozionali. 
              3. I servizi di cui al comma 1 possono  essere  gestiti
          in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
          di  biglietteria.   Qualora   l'affidamento   dei   servizi
          integrati abbia ad oggetto una concessione  di  servizi  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera  vv),  del  decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  l'integrazione  puo'
          essere realizzata anche  indipendentemente  dal  rispettivo
          valore economico dei servizi  considerati.  E'  ammessa  la
          stipulazione di contratti di  appalto  pubblico  aventi  ad
          oggetto uno o piu' servizi tra quelli di cui al comma  1  e
          uno o piu' tra i servizi di  pulizia,  di  vigilanza  e  di
          biglietteria. 
              4. La gestione dei servizi medesimi  e'  attuata  nelle
          forme previste dall'articolo 115. 
              5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
          ripartiti ai sensi dell'articolo 110. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  122  del  citato
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19) convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
          il coordinamento delle misure di contenimento  e  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19).  -  1.Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e'  nominato  un
          Commissario   straordinario   per   l'attuazione    e    il
          coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
          contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19,  di  cui
          alladelibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al
          fine di  assicurare  la  piu'  elevata  risposta  sanitaria
          all'emergenza, il Commissario attua e  sovrintende  a  ogni
          intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
          organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
          genere di bene strumentale utile a contenere e  contrastare
          l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
          misure adottate per contrastarla,  nonche'  programmando  e
          organizzando  ogni  attivita'  connessa,   individuando   e
          indirizzando  il  reperimento   delle   risorse   umane   e
          strumentali  necessarie,  individuando  i   fabbisogni,   e
          procedendo  all'acquisizione  e   alla   distribuzione   di
          farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi  medici  e
          di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
          puo' avvalersi di  soggetti  attuatori  e  di  societa'  in
          house, nonche' delle centrali di acquisto. Il  Commissario,
          raccordandosi con le regioni, le  province  autonome  e  le
          aziende sanitarie e fermo restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede,  inoltre  al
          potenziamento della capienza delle  strutture  ospedaliere,
          anche    mediante     l'allocazione     delle     dotazioni
          infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
          terapia intensiva e subintensiva. Il  Commissario  dispone,
          anche per  il  tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  e,   ove   necessario,   del   prefetto
          territorialmente competente, ai sensi dell'articolo  6  del
          presente decreto, la requisizione di  beni  mobili,  mobili
          registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei  prefetti
          territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
          stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
          per preservare e potenziare le filiere produttive dei  beni
          necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
          anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima  finalita',
          puo' provvedere alla costruzione di  nuovi  stabilimenti  e
          alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
          detti beni tramite il commissariamento di  rami  d'azienda,
          anche  organizzando  la  raccolta  di  fondi  occorrenti  e
          definendo le modalita' di acquisizione e  di  utilizzazione
          dei fondi privati destinati  all'emergenza,  organizzandone
          la  raccolta  e  controllandone  l'impiego  secondo  quanto
          previsto dall'art. 99. Le attivita'  di  protezione  civile
          sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione  civile
          e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
          in raccordo con il Commissario. 
              1-bis.Al fine di assicurare il piu'  ampio  accesso  da
          parte della popolazione alle mascherine  facciali  di  tipo
          chirurgico,  ritenute  beni  essenziali  per   fronteggiare
          l'emergenza,  il  Commissario   puo'   stipulare   appositi
          protocolli con le associazioni di categoria  delle  imprese
          distributrici al fine di disciplinare i prezzi  massimi  di
          vendita al dettaglio e i rapporti  economici  necessari  ad
          assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei  beni,
          ivi incluse le  misure  idonee  a  ristorare  gli  aderenti
          dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi  di  acquisto,
          ferma restando la facolta' di cessione  diretta,  da  parte
          del Commissario, ad un prezzo non  superiore  a  quello  di
          acquisto. 
              2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma  1,
          il Commissario collabora  con  le  regioni  e  le  supporta
          nell'esercizio delle  relative  competenze  in  materia  di
          salute e, anche su richiesta delle regioni,  puo'  adottare
          in via d'urgenza, nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1, i  provvedimenti  necessari  a  fronteggiare  ogni
          situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di  natura  non
          normativa, sono immediatamente comunicati  alla  Conferenza
          Stato-regioni  e   alle   singole   regioni   su   cui   il
          provvedimento incide, che possono chiederne il  riesame.  I
          provvedimenti possono essere  adottati  in  deroga  a  ogni
          disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione,  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le misure adottate  devono  essere  in
          ogni  caso  adeguatamente  proporzionate   alle   finalita'
          perseguite. 
              3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
          lo   svolgimento   delle   attivita'   propedeutiche   alla
          concessione  degli  aiuti  per  far  fronte   all'emergenza
          sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
          europee, nonche' tutte le  operazioni  di  controllo  e  di
          monitoraggio dell'attuazione delle misure;  il  Commissario
          provvede altresi' alla gestione  coordinata  del  Fondo  di
          solidarieta'   dell'Unione   europea   (FSUE),    di    cui
          alregolamento (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio,  dell'11
          novembre 2002, e delle risorse  del  fondo  di  sviluppo  e
          coesione destinato all'emergenza. 
              4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
          stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella  gestione
          di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
          di natura straordinaria, con  comprovata  esperienza  nella
          realizzazione di opere di natura  pubblica.  L'incarico  di
          Commissario e' compatibile con altri incarichi  pubblici  o
          privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali  rimborsi
          spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9. 
              6. Il Commissario esercita i poteri di cui al  comma  1
          in raccordo con il Capo del Dipartimento  della  Protezione
          civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della
          Protezione   civile,   nonche'   del    Comitato    tecnico
          scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
          della protezione civile del 3 febbraio 2020,  n.  630.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,  il
          Commissario  puo'  avvalersi,  altresi',   di   qualificati
          esperti in materie sanitarie e giuridiche,  nel  numero  da
          lui definito. 
              7.   Sull'attivita'   del   Commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un Ministro da lui delegato. 
              8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto  dei
          beni di cui  al  comma  1,  nonche'  per  ogni  altro  atto
          negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
          all'emergenza di cui  al  comma  1,  posto  in  essere  dal
          Commissario  e  dai  soggetti  attuatori,  non  si  applica
          l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri   22   novembre    2010,    recante    "Disciplina
          dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
          Consiglio   dei   ministri",    pubblicato    nellaGazzetta
          Ufficialen. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti sono
          altresi' sottratti al  controllo  della  Corte  dei  Conti,
          fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
          atti  la  responsabilita'  contabile  e  amministrativa  e'
          comunque limitata ai soli casi in cui sia  stato  accertato
          il dolo del funzionario o dell'agente che li  ha  posti  in
          essere o che vi ha dato esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al
          presente  comma  sono  immediatamente   e   definitivamente
          efficaci, esecutivi  ed  esecutori,  non  appena  posti  in
          essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
          gli atti, i pareri e le  valutazioni  tecnico  scientifiche
          resi dal Comitato tecnico scientifico di  cui  al  comma  6
          funzionali alle operazioni negoziali  di  cui  al  presente
          comma. 
              9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni  di  cui
          al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui  al
          comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
          provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo  con
          Delibera del Consiglio dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo
          emergenze nazionali di  cui  all'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse  sono  versate
          su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
          Il Commissario  e'  altresi'  autorizzato  all'apertura  di
          apposito conto corrente bancario per consentire  la  celere
          regolazione delle transazioni che richiedono  il  pagamento
          immediato  o  anticipato  delle  forniture,   anche   senza
          garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
          applica l'articolo 27 del  decreto  legislativo  2  gennaio
          2018, n. 1.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  22  gennaio
          2018, n. 17: 
              «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (Articolo 5,
          legge n. 225/1992). - 1.Per gli interventi conseguenti agli
          eventi  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  lettera   c),
          relativamente ai quali il Consiglio dei  ministri  delibera
          la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, si provvede con  l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo per  le  emergenze  nazionali,  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione civile. 
              2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, al termine di ciascun anno,  dovranno  essere
          evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli  utilizzi  delle
          risorse   finanziarie   del   "Fondo   per   le   emergenze
          nazionali".». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo  15  novembre  2011,  n.  208  (Disciplina  dei
          contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e  forniture
          nei settori della difesa e sicurezza, in  attuazione  della
          direttiva 2009/81/CE), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          16 dicembre 2011, n. 292, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  4  (Regolamenti).  -  1.  Con  regolamento,   da
          emanarsi con decreto del Presidente  della  Repubblica,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata
          in vigore della  presente  disposizione,  su  proposta  del
          Ministro della difesa, di concerto con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  acquisiti  i  pareri  del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio  di
          Stato, che si pronuncia entro quarantacinque  giorni  dalla
          richiesta, e' definita la disciplina esecutiva, attuativa e
          integrativa delle disposizioni concernenti  le  materie  di
          cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in
          relazione alle  disposizioni  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, applicabili al presente decreto. 
              2.  Con  regolamento  da  emanarsi  con   decreto   del
          Presidente della Repubblica,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di
          concerto con i Ministri per  le  politiche  europee,  degli
          affari esteri, della difesa,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, della giustizia, dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare,  delle  politiche   agricole
          forestali e alimentari, dell'economia  e  delle  finanze  e
          dello sviluppo economico, acquisito il parere del Consiglio
          superiore dei lavori  pubblici,  sentito  il  Consiglio  di
          Stato, che si pronuncia entro quarantacinque  giorni  dalla
          richiesta, e' definita la disciplina esecutiva e  attuativa
          concernente le materie di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettere b), d)  ed  f),  limitatamente  agli  istituti  che
          richiedono  una  disciplina  speciale  rispetto  a   quella
          contenuta nel regolamento di esecuzione e di attuazione del
          codice.».