Art. 8 bis 
 
 
Modifica al decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
le parole:  «di  centrali  di  committenza  di  altre  regioni»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «dalla  centrale  di  committenza  della
regione Calabria». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  1,  del
          decreto-legge 30 aprile 2019, n.  35  (Misure  emergenziali
          per il servizio sanitario della Regione  Calabria  e  altre
          misure  urgenti  in  materia  sanitaria)  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 25  giugno  2019,  n.  60,  come
          modificato dalla presente legge. 
              «Art. 6 (Appalti, servizi e forniture per gli enti  del
          Servizio sanitario della Regione Calabria). - 1.  Gli  enti
          del  Servizio  sanitario   della   Regione   si   avvalgono
          esclusivamente   degli   strumenti   di   acquisto   e   di
          negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi  e  lavori  di
          manutenzione  messi  a  disposizione   da   CONSIP   S.p.A.
          nell'ambito  del  Programma  di   razionalizzazione   degli
          acquisti  della  Pubblica  amministrazione  ovvero,  previa
          convenzione, dalla centrale di  committenza  della  regione
          Calabria per l'affidamento di appalti di lavori, servizi  e
          forniture,   strumentali   all'esercizio   delle    proprie
          funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di
          cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
          n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' di  avvalersi
          del Provveditorato interregionale per  le  opere  pubbliche
          per la Sicilia-Calabria.».