Art. 8 bis
Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
le parole: «di centrali di committenza di altre regioni» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla centrale di committenza della
regione Calabria».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali
per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria) convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come
modificato dalla presente legge.
«Art. 6 (Appalti, servizi e forniture per gli enti del
Servizio sanitario della Regione Calabria). - 1. Gli enti
del Servizio sanitario della Regione si avvalgono
esclusivamente degli strumenti di acquisto e di
negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di
manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A.
nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli
acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa
convenzione, dalla centrale di committenza della regione
Calabria per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e
forniture, strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' di avvalersi
del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
per la Sicilia-Calabria.».