Art. 9 
 
 
      Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali 
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro
il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previo  parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   sono
individuati gli  interventi  infrastrutturali  caratterizzati  da  un
elevato  grado  di  complessita'  progettuale,  da  una   particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da  complessita'  delle  procedure
tecnico - amministrative ovvero che comportano un  rilevante  impatto
sul tessuto socio  -  economico  a  livello  nazionale,  regionale  o
locale, per la cui realizzazione o  il  cui  completamento  si  renda
necessaria la nomina di uno o piu'  Commissari  straordinari  che  e'
disposta  con  i  medesimi  decreti.  Il  parere  delle   Commissioni
parlamentari viene reso entro venti giorni dalla  richiesta;  decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione  del  parere.
Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con  le  modalita'  di
cui al primo periodo entro il  30  giugno  2021,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri puo'  individuare,  sulla  base  dei  medesimi
criteri di cui al primo periodo, ulteriori  interventi  per  i  quali
disporre la nomina di  Commissari  straordinari.  In  relazione  agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente  regionale  o
locale, i decreti di cui al presente comma  sono  adottati,  ai  soli
fini dell'individuazione di tali interventi,  previa  intesa  con  il
Presidente della  Regione  interessata.  Gli  interventi  di  cui  al
presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici
di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi  ad
essa  collegati.  Il  Commissario   straordinario   nominato,   prima
dell'avvio degli  interventi,  convoca  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale»; 
    b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Per
l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari  possono
essere abilitati ad assumere direttamente  le  funzioni  di  stazione
appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in  materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei  principi  di  cui
agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, nonche' delle disposizioni del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre  2011,  n.  159,  e  dei  vincoli  inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e  2014/25/UE,  e  delle  disposizioni  in
materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario  straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze.»; 
    c)  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  E'
autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai
Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per
le spese di funzionamento e di  realizzazione  degli  interventi  nel
caso svolgano le funzioni  di  stazione  appaltante.  Il  Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma
dei pagamenti degli interventi in base al  quale  le  amministrazioni
competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti  in
bilancio riguardanti il trasferimento di  risorse  alle  contabilita'
speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle  risorse
impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di  affidamento  dei
contratti anche nelle more  del  trasferimento  delle  risorse  sulla
contabilita'  speciale.  Gli  impegni  pluriennali   possono   essere
annualmente rimodulati con la legge di  bilancio  in  relazione  agli
aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi
di finanza pubblica. Le risorse destinate  alla  realizzazione  degli
interventi  sono  trasferite,   previa   tempestiva   richiesta   del
Commissario  alle   amministrazioni   competenti,sulla   contabilita'
speciale  sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  dell'intervento
comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria,  ad
esclusione di quelli di natura gestionale,  adottati  dai  Commissari
straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte  dei
conti  e  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. Si applica  l'articolo  3,  comma  1-bis,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante
lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo',  con
motivazione   espressa,   dichiarare   i    predetti    provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori  ed  esecutivi,  a  norma  degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7  agosto  1990,  n.
241. Il  monitoraggio  degli  interventi  effettuati  dai  Commissari
straordinari avviene  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.»; 
    d) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  I  Commissari
straordinari  trasmettono  al  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica, per il tramite del Ministero competente,  i
progetti approvati, il relativo quadro economico,  il  cronoprogramma
dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n.  229  del  2011,  segnalando
altresi'   semestralmente   eventuali   anomalie   e    significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al
comma 2, ad eccezione di  quanto  ivi  previsto  per  i  procedimenti
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di  cui  ai
commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
tecnica nell'ambito del quadro  economico  dell'opera,  si  applicano
anche agli interventi dei Commissari  straordinari  per  il  dissesto
idrogeologico e dei  Commissari  per  l'attuazione  degli  interventi
idrici di cui all'articolo 1, comma  153,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18  e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge  14  ottobre  2019  n.111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141  e
dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui
all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  «5.  Con  i  medesimi
decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i  termini  e  le
attivita' connesse alla realizzazione dell'opera  nonche'  una  quota
percentuale del  quadro  economico  degli  interventi  da  realizzare
eventualmente da destinare  alle  spese  di  supporto  tecnico  e  al
compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei  Commissari,
ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111.  Per  il  supporto  tecnico  e  le   attivita'   connesse   alla
realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi
o  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,   di   strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unita'
Tecnica-  Amministrativa  di  cui  all'articolo  5,  comma   1,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle  Regioni
o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti  a  carico  dei  quadri
economici degli interventi da  realizzare  o  completare  nell'ambito
della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari  straordinari
possono nominare un sub-commissario.  L'eventuale  compenso  del  sub
commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
posto a carico del quadro economico  dell'intervento  da  realizzare,
nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo.». 
  1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, al primo periodo, dopo le parole: «opera in deroga  alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,  fatto  salvo
il rispetto  dei  vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «e con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis  e  5,  del  presente  decreto.  Al
Commissario  si  applicano,  altresi',   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; 
  2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge  12  settembre  2014,
n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, dopo le parole: «della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,»  sono
inserite le  seguenti:  «nonche'  le  stesse  attivita'  relative  ad
interventi  di  mitigazione  del  rischio   idrogeologico,   comunque
finanziati a valere  su  risorse  finanziarie  nazionali,  europee  e
regionali,». 
  3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni  commissariali
finalizzate  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  o  interventi
infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei  relativi
tempi di esecuzione, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, tutti  i  commissari
nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche norme  di
legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di
cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo  4  i
commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge  16  novembre
2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2020,  n.  41,  nonche'  i  commissari  straordinari   nominati   per
l'attuazione di interventi  di  ricostruzione  a  seguito  di  eventi
calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11 del
presente decreto. Sono  aggiudicati  esclusivamente  sulla  base  del
criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa,  individuata
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, i contratti relativi
ai servizi sociali e di  ristorazione  ospedaliera,  assistenziale  e
scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come
definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18  aprile
2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai sensi  dell'articolo  36,
comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente
          legge, si veda nei riferimenti normativi all'art. 5. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4-ter, comma 9, del
          citato decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32  (Disposizioni
          urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
          per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
          giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4-ter (Commissario straordinario per la sicurezza
          del sistema idrico del Gran Sasso). - (Omissis) 
              9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in
          sicurezza dell'acquifero del  Gran  Sasso,  il  Commissario
          straordinario puo' assumere  direttamente  le  funzioni  di
          stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni  di
          legge in materia di  contratti  pubblici,  fatto  salvo  il
          rispetto     dei     vincoli     inderogabili     derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea e con i poteri di  cui
          all'articolo 4,  commi  2,  3,  3-bis  e  5,  del  presente
          decreto.  Al  Commissario  si   applicano,   altresi',   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  10,   comma   5,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11  agosto  2014,  n.  116.  Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare   entro
          quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  sono  individuate
          speciali misure amministrative di  semplificazione  per  il
          rilascio della documentazione antimafia,  anche  in  deroga
          alle relative norme. 
              (Omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  4,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7  (Norme  in  materia  di  gestione  di  risorse
          idriche. Modifiche urgenti aldecreto legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152,  per  il  superamento  delle  procedure  di
          infrazione  2014/2059,  2004/2034  e  2009/2034,   sentenze
          C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10  aprile  2014;
          norme di accelerazione degli interventi per la  mitigazione
          del rischio idrogeologico e per l'adeguamento  dei  sistemi
          di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
          urbani; finanziamento  di  opere  urgenti  di  sistemazione
          idraulica  dei  corsi  d'acqua  nelle  aree   metropolitane
          interessate da fenomeni  di  esondazione  e  alluvione).  -
          (Omissis) 
              4. Per le  attivita'  di  progettazione  ed  esecuzione
          degli interventi di mitigazione del  rischio  idrogeologico
          di cui agli accordi di programma stipulati con  le  Regioni
          ai sensi dell'articolo2, comma 240, dellalegge 23  dicembre
          2009, n. 191,  nonche'  le  stesse  attivita'  relative  ad
          interventi  di  mitigazione  del   rischio   idrogeologico,
          comunque  finanziati  a  valere  su   risorse   finanziarie
          nazionali, europee e regionali, i Presidenti delle Regioni,
          nell'esercizio       dei        poteri        di        cui
          all'articolo10deldecreto-legge  24  giugno  2014,  n.   91,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 11  agosto  2014,
          n. 116, possono richiedere  di  avvalersi,  sulla  base  di
          apposite  convenzioni  per  la  disciplina   dei   relativi
          rapporti, di tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati,  nel
          rispetto delle procedure ad  evidenza  pubblica  prescritte
          dal codice di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163, ivi comprese societa' in house  delle  amministrazioni
          centrali  dello  Stato  dotate  di   specifica   competenza
          tecnica, attraverso i Ministeri competenti  che  esercitano
          il controllo analogo sulle rispettive  societa',  ai  sensi
          della disciplina nazionale ed europea. 
              (Omissis)». 
              - Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55, cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge, si veda nei riferimenti normativi  all'art.
          5. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  citato
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: 
              «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli 5  e
          20,  legge  n.  225/1992;  Articoli  107  e  108,   decreto
          legislativo n.  112/1998;  Articolo  14,  decreto-legge  n.
          90/2008, conv. legge n. 123/2008;  Articolo  40,  comma  2,
          lettera p), legge n. 196/2009). - 1. Per  il  coordinamento
          dell'attuazione degli interventi da effettuare  durante  lo
          stato  di  emergenza  di  rilievo  nazionale  si   provvede
          mediante ordinanze di protezione civile,  da  adottarsi  in
          deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti  e  con  le
          modalita'  indicati  nella  deliberazione  dello  stato  di
          emergenza   e   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento  giuridico  e  delle   norme   dell'Unione
          europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle
          Regioni e Province autonome territorialmente interessate e,
          ove rechino deroghe alle leggi  vigenti,  devono  contenere
          l'indicazione delle  principali  norme  a  cui  si  intende
          derogare e devono essere specificamente motivate. 
              2.Fermo restando quanto previsto al  comma  1,  con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
                a)  all'organizzazione  ed  all'effettuazione   degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
                b) al  ripristino  della  funzionalita'  dei  servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
                c) all'attivazione  di  prime  misure  economiche  di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
                d)   alla   realizzazione   di   interventi,    anche
          strutturali, per la riduzione  del  rischio  residuo  nelle
          aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
          all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
          pubblica  e  privata  incolumita',  in  coerenza  con   gli
          strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; 
                e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive,  dai  beni  culturali  e
          paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
          sulla base di procedure definite con la  medesima  o  altra
          ordinanza; 
                f) all'attuazione delle misure per  far  fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'articolo 28. 
              3. Le ordinanze di protezione civile non sono  soggette
          al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
          3  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni. 
              4. Le ordinanze di protezione civile, la cui  efficacia
          decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono  rese
          pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42  del
          decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  e  successive
          modificazioni  e  sono  trasmesse,  per  informazione,   al
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  alle  Regioni  o
          Province autonome interessate e fino al  trentesimo  giorno
          dalla deliberazione dello stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
          stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto con il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
              6. Il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente. 
              7.  Per  coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale. Qualora il Capo del  Dipartimento  si
          avvalga di commissari delegati, il  relativo  provvedimento
          di nomina deve specificare il  contenuto  dell'incarico,  i
          tempi e  le  modalita'  del  suo  esercizio.  I  commissari
          delegati sono scelti,  tranne  motivate  eccezioni,  tra  i
          soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
          svolgimento dell'incarico. 
              8. Per l'esercizio delle  funzioni  attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai  commissari  delegati  si  applica  l'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011,
          n. 214, e il compenso e' commisurato proporzionalmente alla
          durata dell'incarico,  nel  limite  del  parametro  massimo
          costituito dal  70  per  cento  del  trattamento  economico
          previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 
              9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo. 
              10. Con direttiva da adottarsi ai  sensi  dell'articolo
          15, si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  alla  disciplina  di  un   sistema   di
          monitoraggio e di  verifica  dell'attuazione,  anche  sotto
          l'aspetto  finanziario,  delle   misure   contenute   nelle
          ordinanze di protezione civile  nonche'  dei  provvedimenti
          adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
          presente comma  e'  tenuto  ad  assicurare  la  continuita'
          dell'azione  di  monitoraggio,  anche  in  relazione   alle
          ordinanze di protezione civile  eventualmente  non  emanate
          dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 
              11. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'articolo 24, comma 7.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre
          1988, n. 214 S.O.: 
              «Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
          fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
          relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
          o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
          esigenze di  coordinamento  operativo  tra  amministrazioni
          statali,  puo'  procedersi  alla   nomina   di   commissari
          straordinari del Governo, ferme  restando  le  attribuzioni
          dei Ministeri, fissate per legge. 
              2. La nomina e' disposta  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un ministro da lui delegato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          28 settembre 2018, n.  109  (Disposizioni  urgenti  per  la
          citta' di Genova, la sicurezza della rete  nazionale  delle
          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
          e 2017, il lavoro e le altre  emergenze),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
              «Art.   1    (Commissario    straordinario    per    la
          ricostruzione). - 1. In conseguenza del crollo di un tratto
          del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel  Comune  di
          Genova, noto come ponte  Morandi,  avvenuto  il  14  agosto
          2018, di seguito «evento», al fine  di  garantire,  in  via
          d'urgenza, le attivita' per la demolizione,  la  rimozione,
          lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
          di risulta, nonche' per la progettazione,  l'affidamento  e
          la ricostruzione dell'infrastruttura e  il  ripristino  del
          connesso sistema viario, con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da  adottarsi  entro  dieci  giorni
          dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e
          sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un
          Commissario straordinario per la ricostruzione, di  seguito
          nel presente capo: «Commissario straordinario».  La  durata
          dell'incarico del Commissario straordinario  e'  di  dodici
          mesi e puo' essere prorogata o rinnovata per non  oltre  un
          triennio dalla prima nomina. 
              2.  Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito   un
          compenso,  determinato  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, in misura  non  superiore  a
          quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
          6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge 15 luglio 2011,  n.  111.  Per  l'esercizio  dei
          compiti assegnati, il Commissario straordinario  si  avvale
          di  una  struttura  di  supporto  posta  alle  sue  dirette
          dipendenze,  costituita  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo
          di personale pari a venti unita',  di  cui  una  unita'  di
          livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque
          unita' di livello dirigenziale non generale e  la  restante
          quota di unita' di personale non  dirigenziale,  dipendenti
          di  pubbliche  amministrazioni  centrali   e   degli   enti
          territoriali, previa intesa con questi ultimi, in  possesso
          delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
          richiesti dal Commissario straordinario per  l'espletamento
          delle  proprie  funzioni,  con  esclusione  del   personale
          docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
          istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, in posizione di comando,  distacco  o  fuori  ruolo  o
          altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
          conservando lo stato giuridico e il  trattamento  economico
          fondamentale  dell'amministrazione  di  appartenenza,   che
          resta  a  carico   della   medesima.   Al   personale   non
          dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento
          economico  accessorio,   ivi   compresa   l'indennita'   di
          amministrazione,  del  personale   non   dirigenziale   del
          comparto della Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Al
          dirigente   di   livello   dirigenziale    generale    sono
          riconosciute  la  retribuzione  di  posizione   in   misura
          equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori  di
          uffici  interni  ai  Dipartimenti  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri, nonche'  un'indennita'  sostitutiva
          della   retribuzione   di   risultato,   determinata    con
          provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
          superiore al 50 per cento della retribuzione di  posizione.
          Ai dirigenti di livello  dirigenziale  non  generale  della
          struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in
          misura equivalente ai valori economici  massimi  attribuiti
          ai dirigenti di livello non generale della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, nonche'  un'indennita'  sostitutiva
          della   retribuzione   di   risultato,   determinata    con
          provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
          superiore al 50 per cento della retribuzione di  posizione.
          Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono
          a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al
          Commissario  straordinario.  Nell'ambito   del   menzionato
          contingente di personale non  dirigenziale  possono  essere
          anche nominati fino ad  un  massimo  di  cinque  esperti  o
          consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti   estranei   alla
          pubblica  amministrazione  e  anche  in  deroga  a   quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge
          6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge 7 agosto  2012,  n.  135,  il  cui  compenso  e'
          definito con provvedimento del  Commissario  straordinario.
          La  struttura  cessa  alla   scadenza   dell'incarico   del
          Commissario straordinario. Agli oneri di  cui  al  presente
          comma e di cui al  comma  4  provvede  il  Commissario  nel
          limite  delle  risorse   disponibili   nella   contabilita'
          speciale di cui al comma 8. A tal fine  e'  autorizzata  la
          spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2018,
          2019 e 2020, e ai  relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 45. 
              3. Per le  attivita'  urgenti  di  progettazione  degli
          interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
          le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
          per     ogni     altra     attivita'      di      carattere
          tecnico-amministrativo   connessa    alla    progettazione,
          all'affidamento  e  all'esecuzione  di  lavori,  servizi  e
          forniture, il  Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,
          anche in qualita' di soggetti attuatori, previa intesa  con
          gli enti territoriali interessati, delle strutture e  degli
          uffici  della  Regione  Liguria,  degli  uffici  tecnici  e
          amministrativi del Comune  di  Genova,  dei  Provveditorati
          interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a.,  delle
          Autorita' di distretto, nonche', mediante convenzione,  dei
          concessionari  di  servizi  pubblici  e  delle  societa'  a
          partecipazione pubblica o a controllo pubblico. 
              4. Il  Commissario  straordinario  puo'  nominare,  con
          proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di  venti
          unita', fino a  due  sub-commissari,  il  cui  compenso  e'
          determinato in  misura  non  superiore  a  quella  indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.
          L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12  mesi
          e puo' essere rinnovato. 
              5. Per la demolizione, la rimozione, lo  smaltimento  e
          il conferimento in  discarica  dei  materiali  di  risulta,
          nonche'  per   la   progettazione,   l'affidamento   e   la
          ricostruzione  dell'infrastruttura  e  il  ripristino   del
          connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera
          in deroga ad ogni disposizione di legge diversa  da  quella
          penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui aldecreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          nonche'     dei     vincoli     inderogabili      derivanti
          dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con  decreto   del
          Ministro dell'interno, da adottare  entro  quindici  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente  decreto,  sono  individuate  speciali  misure
          amministrative di semplificazione  per  il  rilascio  della
          documentazione antimafia, anche  in  deroga  alle  relative
          norme.  Per  le   occupazioni   di   urgenza   e   per   le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi  di  cui  al  primo  periodo,   il   Commissario
          straordinario, adottato il relativo decreto, provvede  alla
          redazione dello stato  di  consistenza  e  del  verbale  di
          immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
          di  due  rappresentanti  della   Regione   o   degli   enti
          territoriali  interessati,  prescindendo  da   ogni   altro
          adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto  di
          cui al terzo periodo, il Commissario straordinario  dispone
          l'immediata immissione nel  possesso  delle  aree,  da  lui
          stesso   individuate   e   perimetrate,   necessarie    per
          l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario  anche
          l'accesso  per  accertamenti  preventivi  a  favore   delle
          imprese chiamate a svolgere le attivita' di cui al presente
          comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere  in
          separata sede e comunque senza  che  cio'  possa  ritardare
          l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi. 
              6. Il concessionario del tratto autostradale alla  data
          dell'evento,   tenuto,   in   quanto    responsabile    del
          mantenimento  in   assoluta   sicurezza   e   funzionalita'
          dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto  responsabile
          dell'evento, a  far  fronte  alle  spese  di  ricostruzione
          dell'infrastruttura e di ripristino  del  connesso  sistema
          viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario
          straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui  al
          comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed  alle
          altre attivita' connesse di cui al  comma  5,  nell'importo
          provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo
          conguagli,   impregiudicato   ogni    accertamento    sulla
          responsabilita' dell'evento e sul titolo in base  al  quale
          sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino   della
          viabilita'.  Nella  determinazione  di  detto  importo,  il
          Commissario straordinario comprende  tutti  gli  oneri  che
          risultano necessari al  predetto  ripristino,  ivi  inclusi
          quelli  di  cui  all'articolo  1-bis.  In  caso  di  omesso
          versamento nel termine, il Commissario  straordinario  puo'
          individuare, omessa ogni  formalita'  non  essenziale  alla
          valutazione delle manifestazioni di disponibilita' comunque
          pervenute, un soggetto pubblico o privato che  anticipi  le
          somme necessarie alla integrale realizzazione delle  opere,
          a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota
          dei crediti dello Stato nei  confronti  del  concessionario
          alla   data   dell'evento,    potendo    remunerare    tale
          anticipazione ad un tasso annuo non superiore al  tasso  di
          rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
          punti percentuali. Per assicurare  il  celere  avvio  delle
          attivita' del Commissario, in caso di mancato  o  ritardato
          versamento  da  parte  del   Concessionario,   a   garanzia
          dell'immediata attivazione del meccanismo di  anticipazione
          e' autorizzata  la  spesa  di  30  milioni  di  euro  annui
          dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente
          comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro  annui  per
          ciascuno   degli   anni   dal   2018   al   2029   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;  ai  fini
          della   compensazione   in   termini   di   fabbisogno    e
          indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno
          2018 e 120  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
          corrispondente  riduzione  del  medesimo   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 1072, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205e quanto a 20 milioni di euro  per  l'anno  2018,  40
          milioni di euro per l'anno 2019, 20  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
          la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189. All'atto
          del versamento da  parte  del  Concessionario  delle  somme
          necessarie per gli interventi di cui al primo  periodo  del
          presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072,
          della   legge   27    dicembre    2017,    n.    205,    e'
          corrispondentemente reintegrato, anche mediante  versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   da   parte   del
          Commissario. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              7.  Il  Commissario  straordinario  affida,  ai   sensi
          dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014,   la
          realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino del
          sistema viario, nonche' quelle  connesse,  ad  uno  o  piu'
          operatori economici diversi dal concessionario  del  tratto
          autostradale alla data  dell'evento  e  da  societa'  o  da
          soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque,  ad  esso
          collegati, anche al fine di evitare un  ulteriore  indebito
          vantaggio  competitivo  nel   sistema   delle   concessioni
          autostradali e, comunque, giacche' non puo' escludersi  che
          detto  concessionario  sia   responsabile,   in   relazione
          all'evento,   di   grave   inadempimento    del    rapporto
          concessorio. L'aggiudicatario costituisce,  ai  fini  della
          realizzazione  delle  predette  attivita',  una   struttura
          giuridica con patrimonio e contabilita' separati. 
              8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui
          al presente articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita
          contabilita'    speciale    intestata    al     Commissario
          straordinario,  sulla   quale   confluiscono   le   risorse
          pubbliche all'uopo destinate nonche' quelle tempestivamente
          messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento
          dell'evento. 
              8-bis.  Il  Commissario  straordinario,  nell'esercizio
          delle  funzioni  attribuite  dal  presente  decreto,   puo'
          avvalersi e puo' stipulare  convenzioni  con  le  strutture
          operative e i soggetti concorrenti di cui  all'articolo  4,
          comma 2, del codice della  protezione  civile,  di  cui  al
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
              8-ter.  Agli  atti  del  Commissario  straordinario  si
          applicano,  ove  compatibili,  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016,
          n. 229.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   7-ter   del
          decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22  (Misure  urgenti  sulla
          regolare   conclusione   e   l'ordinato   avvio   dell'anno
          scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato,
          nonche'  in  materia  di   procedure   concorsuali   e   di
          abilitazione  e   per   la   continuita'   della   gestione
          accademica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2020, n. 41: 
              «Art.  7-ter  (Misure   urgenti   per   interventi   di
          riqualificazione dell'edilizia scolastica). - 1. Al fine di
          garantire la rapida esecuzione di  interventi  di  edilizia
          scolastica, anche in relazione all'emergenza  da  COVID-19,
          fino al 31 dicembre 2020 i sindaci  e  i  presidenti  delle
          province e delle citta' metropolitane operano, nel rispetto
          dei   principi   derivanti   dall'ordinamento   dell'Unione
          europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4,
          commi 2 e 3, del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: 
                a) articoli  32,  commi  8,  9,  11  e  12,33,  comma
          1,37,77,78e95, comma 3, del codice dei contratti  pubblici,
          di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
                b) articolo 60  del  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, con  riferimento  al  termine  minimo  per  la
          ricezione delle offerte per tutte le  procedure  sino  alle
          soglie di  cui  all'articolo  35,  comma  1,  del  medesimo
          decreto legislativo, che e' stabilito in dieci giorni dalla
          data di trasmissione del bando di gara. 
              2. I contratti stipulati ai  sensi  del  comma  1  sono
          sottoposti  a   condizione   risolutiva   ove   sopravvenga
          documentazione interdittiva. 
              3.  Per  le   occupazioni   di   urgenza   e   per   le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti
          delle province e delle citta'  metropolitane,  con  proprio
          decreto,  provvedono  alla   redazione   dello   stato   di
          consistenza e del verbale di  immissione  in  possesso  dei
          suoli anche con la  sola  presenza  di  due  rappresentanti
          della  regione  o  degli  enti  territoriali   interessati,
          prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto
          vale  come  atto   impositivo   del   vincolo   preordinato
          all'esproprio  e  dichiarativo  della  pubblica   utilita',
          indifferibilita' ed urgenza dell'intervento. 
              4. I sindaci e i  presidenti  delle  province  e  delle
          citta' metropolitane: 
                a) vigilano  sulla  realizzazione  dell'opera  e  sul
          rispetto della tempistica programmata; 
                b) possono promuovere gli accordi di programma  e  le
          conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso  un
          proprio delegato; 
                c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le
          amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora
          ne ravvisino la necessita'; 
                d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari
          per il reperimento delle risorse.». 
              - Si riporta l'articolo 50, comma 1, del citato decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 50 (Clausole sociali del bando di  gara  e  degli
          avvisi).  -  1.Per  gli  affidamenti   dei   contratti   di
          concessione e di appalto di lavori  e  servizi  diversi  da
          quelli  aventi  natura   intellettuale,   con   particolare
          riguardo a quelli relativi a contratti ad  alta  intensita'
          di manodopera, i bandi di gara, gli  avvisi  e  gli  inviti
          inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea,
          specifiche  clausole  sociali   volte   a   promuovere   la
          stabilita'   occupazionale   del    personale    impiegato,
          prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei
          contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81.  I  servizi  ad
          alta intensita' di manodopera  sono  quelli  nei  quali  il
          costo della manodopera e'  pari  almeno  al  50  per  cento
          dell'importo totale del contratto.». 
              - Per il testo dell'articolo 36, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante  Codice
          dei contratti  pubblici,  come  modificato  dalla  presente
          legge, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.