Art. 9
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un
elevato grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle procedure
tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto
sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o
locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si renda
necessaria la nomina di uno o piu' Commissari straordinari che e'
disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni
parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.
Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con le modalita' di
cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del
Consiglio dei ministri puo' individuare, sulla base dei medesimi
criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali
disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o
locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli
fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il
Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al
presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici
di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad
essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima
dell'avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale»;
b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per
l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono
essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione
appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui
agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in
materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze.»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. E'
autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai
Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per
le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel
caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma
dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni
competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in
bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilita'
speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse
impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla
contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali possono essere
annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli
aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi
di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli
interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti,sulla contabilita'
speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento
comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad
esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari
straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei
conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante
lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo', con
motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari
straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I Commissari
straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la
programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i
progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma
dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando
altresi' semestralmente eventuali anomalie e significativi
scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di
realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di
definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al
comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai
commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano
anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto
idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi
idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n.111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e
dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui
all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con i medesimi
decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i termini e le
attivita' connesse alla realizzazione dell'opera nonche' una quota
percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al
compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari,
ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unita'
Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni
o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri
economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito
della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari straordinari
possono nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub
commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare,
nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo.».
1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, al primo periodo, dopo le parole: «opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo
il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «e con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente decreto. Al
Commissario si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;
2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono
inserite le seguenti: «nonche' le stesse attivita' relative ad
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque
finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e
regionali,».
3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni commissariali
finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi
infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi
tempi di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari
nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche norme di
legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di
cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i
commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, nonche' i commissari straordinari nominati per
l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11 del
presente decreto. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, i contratti relativi
ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come
definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente
legge, si veda nei riferimenti normativi all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 4-ter, comma 9, del
citato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-ter (Commissario straordinario per la sicurezza
del sistema idrico del Gran Sasso). - (Omissis)
9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in
sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario
straordinario puo' assumere direttamente le funzioni di
stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di
legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea e con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente
decreto. Al Commissario si applicano, altresi', le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono individuate
speciali misure amministrative di semplificazione per il
rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga
alle relative norme.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse
idriche. Modifiche urgenti aldecreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per il superamento delle procedure di
infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze
C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione
idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione). -
(Omissis)
4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni
ai sensi dell'articolo2, comma 240, dellalegge 23 dicembre
2009, n. 191, nonche' le stesse attivita' relative ad
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
comunque finanziati a valere su risorse finanziarie
nazionali, europee e regionali, i Presidenti delle Regioni,
nell'esercizio dei poteri di cui
all'articolo10deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014,
n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel
rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte
dal codice di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ivi comprese societa' in house delle amministrazioni
centrali dello Stato dotate di specifica competenza
tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano
il controllo analogo sulle rispettive societa', ai sensi
della disciplina nazionale ed europea.
(Omissis)».
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, cosi' come modificato dalla
presente legge, si veda nei riferimenti normativi all'art.
5.
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli 5 e
20, legge n. 225/1992; Articoli 107 e 108, decreto
legislativo n. 112/1998; Articolo 14, decreto-legge n.
90/2008, conv. legge n. 123/2008; Articolo 40, comma 2,
lettera p), legge n. 196/2009). - 1. Per il coordinamento
dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo
stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede
mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in
deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le
modalita' indicati nella deliberazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle
Regioni e Province autonome territorialmente interessate e,
ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende
derogare e devono essere specificamente motivate.
2.Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette
al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia
decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese
pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al
Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o
Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno
dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono
emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011,
n. 214, e il compenso e' commisurato proporzionalmente alla
durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
costituito dal 70 per cento del trattamento economico
previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214 S.O.:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la
citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 1 (Commissario straordinario per la
ricostruzione). - 1. In conseguenza del crollo di un tratto
del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di
Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto
2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via
d'urgenza, le attivita' per la demolizione, la rimozione,
lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e
la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del
connesso sistema viario, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un
Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito
nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata
dell'incarico del Commissario straordinario e' di dodici
mesi e puo' essere prorogata o rinnovata per non oltre un
triennio dalla prima nomina.
2. Al Commissario straordinario e' attribuito un
compenso, determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dallalegge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei
compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale
di una struttura di supporto posta alle sue dirette
dipendenze, costituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo
di personale pari a venti unita', di cui una unita' di
livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque
unita' di livello dirigenziale non generale e la restante
quota di unita' di personale non dirigenziale, dipendenti
di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti
territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento
delle proprie funzioni, con esclusione del personale
docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che
resta a carico della medesima. Al personale non
dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento
economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di
amministrazione, del personale non dirigenziale del
comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al
dirigente di livello dirigenziale generale sono
riconosciute la retribuzione di posizione in misura
equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di
uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva
della retribuzione di risultato, determinata con
provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione.
Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della
struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in
misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti
ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva
della retribuzione di risultato, determinata con
provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione.
Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono
a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al
Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato
contingente di personale non dirigenziale possono essere
anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o
consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla
pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e'
definito con provvedimento del Commissario straordinario.
La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente
comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel
limite delle risorse disponibili nella contabilita'
speciale di cui al comma 8. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,
2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 45.
3. Per le attivita' urgenti di progettazione degli
interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
per ogni altra attivita' di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e
forniture, il Commissario straordinario puo' avvalersi,
anche in qualita' di soggetti attuatori, previa intesa con
gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli
uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e
amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle
Autorita' di distretto, nonche', mediante convenzione, dei
concessionari di servizi pubblici e delle societa' a
partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
4. Il Commissario straordinario puo' nominare, con
proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti
unita', fino a due sub-commissari, il cui compenso e'
determinato in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.
L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi
e puo' essere rinnovato.
5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e
il conferimento in discarica dei materiali di risulta,
nonche' per la progettazione, l'affidamento e la
ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del
connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera
in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del
Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate speciali misure
amministrative di semplificazione per il rilascio della
documentazione antimafia, anche in deroga alle relative
norme. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
di due rappresentanti della Regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di
cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone
l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui
stesso individuate e perimetrate, necessarie per
l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche
l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle
imprese chiamate a svolgere le attivita' di cui al presente
comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in
separata sede e comunque senza che cio' possa ritardare
l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
6. Il concessionario del tratto autostradale alla data
dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del
mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalita'
dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile
dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione
dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema
viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario
straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui al
comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle
altre attivita' connesse di cui al comma 5, nell'importo
provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo
conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla
responsabilita' dell'evento e sul titolo in base al quale
sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della
viabilita'. Nella determinazione di detto importo, il
Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che
risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi
quelli di cui all'articolo 1-bis. In caso di omesso
versamento nel termine, il Commissario straordinario puo'
individuare, omessa ogni formalita' non essenziale alla
valutazione delle manifestazioni di disponibilita' comunque
pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le
somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere,
a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota
dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario
alla data dell'evento, potendo remunerare tale
anticipazione ad un tasso annuo non superiore al tasso di
rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle
attivita' del Commissario, in caso di mancato o ritardato
versamento da parte del Concessionario, a garanzia
dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui
dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente
comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini
della compensazione in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno
2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40
milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per
l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189. All'atto
del versamento da parte del Concessionario delle somme
necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del
presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte del
Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi
dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la
realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino del
sistema viario, nonche' quelle connesse, ad uno o piu'
operatori economici diversi dal concessionario del tratto
autostradale alla data dell'evento e da societa' o da
soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso
collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito
vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni
autostradali e, comunque, giacche' non puo' escludersi che
detto concessionario sia responsabile, in relazione
all'evento, di grave inadempimento del rapporto
concessorio. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della
realizzazione delle predette attivita', una struttura
giuridica con patrimonio e contabilita' separati.
8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui
al presente articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, sulla quale confluiscono le risorse
pubbliche all'uopo destinate nonche' quelle tempestivamente
messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento
dell'evento.
8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio
delle funzioni attribuite dal presente decreto, puo'
avvalersi e puo' stipulare convenzioni con le strutture
operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 4,
comma 2, del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
8-ter. Agli atti del Commissario straordinario si
applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016,
n. 229.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41:
«Art. 7-ter (Misure urgenti per interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica). - 1. Al fine di
garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia
scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19,
fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle
province e delle citta' metropolitane operano, nel rispetto
dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4,
commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12,33, comma
1,37,77,78e95, comma 3, del codice dei contratti pubblici,
di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la
ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, che e' stabilito in dieci giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara.
2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono
sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga
documentazione interdittiva.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti
delle province e delle citta' metropolitane, con proprio
decreto, provvedono alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei
suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti
della regione o degli enti territoriali interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto
vale come atto impositivo del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'intervento.
4. I sindaci e i presidenti delle province e delle
citta' metropolitane:
a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul
rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere gli accordi di programma e le
conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un
proprio delegato;
c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le
amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora
ne ravvisino la necessita';
d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari
per il reperimento delle risorse.».
- Si riporta l'articolo 50, comma 1, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli
avvisi). - 1.Per gli affidamenti dei contratti di
concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da
quelli aventi natura intellettuale, con particolare
riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita'
di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti
inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea,
specifiche clausole sociali volte a promuovere la
stabilita' occupazionale del personale impiegato,
prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei
contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad
alta intensita' di manodopera sono quelli nei quali il
costo della manodopera e' pari almeno al 50 per cento
dell'importo totale del contratto.».
- Per il testo dell'articolo 36, comma 2, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice
dei contratti pubblici, come modificato dalla presente
legge, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.