IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante  «Organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in
particolare, l'art. 2, paragrafo 2; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione  del
15 aprile 2016, che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  i  programmi
nazionali di sostegno al  settore  vitivinicolo  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 555/2008 della  Commissione  e,  in  particolare,
l'art. 54, paragrafo 2, e l'art. 56; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione
del 15 aprile 2016, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e,
in particolare, il Capo IV; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione,
del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione  (UE)
2016/1150 della Commissione recante  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda i programmi  nazionali  di  sostegno  al  settore
vitivinicolo; 
  Visto il  regolamento  delegato  (UE)  2018/273  della  Commissione
dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE)  n.  1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i
documenti di accompagnamento e la certificazione, il  registro  delle
entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e
la  pubblicazione  delle  informazioni  notificate,  che  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti  sanzioni,
e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008,  (CE)  n.  606/2009  e
(CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il  regolamento  (CE)  n.
436/2009 della Commissione e il regolamento  delegato  (UE)  2015/560
della Commissione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della  Commissione
dell'11  dicembre  2017,  recante  modalita'  di   applicazione   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema di  autorizzazioni  per  gli  impianti
viticoli, la  certificazione,  il  registro  delle  entrate  e  delle
uscite,  le  dichiarazioni  e  le  notifiche  obbligatorie,   e   del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per  quanto  riguarda  i  controlli  pertinenti,  e  che  abroga   il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/592 della  Commissione  del
30 aprile 2020 relativo a «misure eccezionali temporanee che derogano
alcune disposizioni del Regolamento (EU) n.1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del  mercato  nei
settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid
19 e dalle misure ad essa legate»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 comma 1  del  regolamento  delegato
(UE) 2020/592 che prevede la possibilita' per  gli  Stati  membri  di
attivare, nella campagna 2019/2020, la  distillazione  di  crisi  dei
vini; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione,
del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione  all'anno  2020,  ai
regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n.
181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39,
(UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni  controlli
amministrativi e in  loco  applicabili  nel  settore  della  politica
agricola comune; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni»  e  in  particolare   l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione  tra  funzione  di  indirizzo  politicoamministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97,  relativa  a  «conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.  86,
recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo,  delle  politiche  agricole   alimentari   e   forestali   e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  nonche'  in
materia di famiglia e disabilita'»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2019, n.  25,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -
n. 74 del 28 marzo 2019; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del  turismo,  del  27  giugno  2019,  n.  6834,  recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,   n.   104   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art.  1
comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a  visto
e registrazione della Corte di conti al n. 89  in  data  17  febbraio
2020 ed in corso di pubblicazione; 
  Visto il decreto ministeriale del  21  febbraio  2019,  n.  118  8,
relativo  al  «Programma  di   sostegno   al   settore   vitivinicolo
- Ripartizione della dotazione  finanziaria  relativa  alla  campagna
2019/2020»; 
  Visto il Programma nazionale di sostegno  al  settore  vitivinicolo
(PNS), trasmesso alla Commissione  europea  il  1°  marzo  2018,  che
contiene, tra l'altro, la ripartizione  dello  stanziamento  previsto
dall'OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2019-2023 
  Vista la nota Ares (2020)1990577 dell'8 aprile 2020, con  la  quale
la  Commissione  europea  ha  evidenziato  agli   Stati   membri   le
flessibilita' disponibili nell'ambito del  vigente  quadro  giuridico
della  politica  agricola  comune,  con  particolare  riferimento  al
riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionale; 
  Considerato che la straordinaria necessita' e urgenza di  contenere
gli  effetti  negativi  dell'emergenza  epidemiologica  di   COVID19,
mediante  le   misure   restrittive   adottate   relativamente   alla
movimentazione delle persone e delle merci  ed  alla  sospensione  di
molteplici  attivita'  economiche,  stanno   producendo   particolari
effetti  negativi  sul  tessuto  socio-economico  nazionale,   e   in
particolare sul comparto vitivinicolo nazionale; 
  Ritenuto pertanto necessario, al fine di salvaguardare  il  settore
vitivinicolo ed evitare turbative di mercato, intervenire per ridurre
le scorte di vino giacenti alla data del 31 marzo 2020; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 18 giugno 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione al regolamento delegato n. 2020/592 del 30  aprile
2020 e' attivata, per la  campagna  2019/2020,  la  distillazione  di
crisi del vino non a denominazione di origine,  cosi'  come  definito
all'Allegato VII, parte II punto 1. del regolamento UE  n.  1308/2013
avente una gradazione alcolica minima di 10° vol. 
  2. Beneficiari della misura sono i produttori di vino come definiti
all'art. 2 del presente decreto, in regola con la presentazione delle
dichiarazioni vitivinicole. 
  3. Il vino da avviare alla distillazione deve essere detenuto  alla
data 31 marzo 2020 e risultare, alla data di emanazione del  presente
provvedimento, dai registri ufficiali di  cantina  come  vino  non  a
denominazione di origine e non ad indicazione geografica. 
  4.   L'alcool   derivante   dalla   distillazione   e'   utilizzato
esclusivamente per uso industriale, compresi i  fini  farmaceutici  e
per la produzione di disinfettanti o energetici.