Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
    Ministero: il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali
Direzione generale delle politiche comunitarie  e  internazionali  di
mercato Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma; 
    regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
    ICQRF: Ispettorato  centrale  per  la  tutela  della  qualita'  e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari via Quintino  Sella  n.
42 - 00187 Roma; 
    Ufficio dell'Agenzia  delle  dogane:  l'Ufficio  territorialmente
competente sull'impianto  di  distillazione  presso  il  quale  viene
conferito e lavorato il vino; 
    Agea: Organismo di coordinamento Agea; 
    Agea OP: Organismo pagatore Agea; 
    Produttore:  ogni   persona,   fisica   o   giuridica,   o   loro
associazione, che  ha  prodotto  vino  dalla  trasformazione  di  uve
fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o  acquistati,  che
detengono, nella piena disponibilita', il vino non a denominazione di
origine; 
    Dichiarazione vitivinicola: la dichiarazione di  vendemmia  e  la
dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformita' dei
regolamenti  (UE)  n.  2018/273  e  2018/274  e  delle   disposizioni
nazionali applicative; 
    Montegradi: il valore che si ottiene moltiplicando un determinato
quantitativo di vino per il titolo alcolometrico  volumico  posseduto
dallo stesso; 
    Distillatori: i soggetti  riconosciuti  operanti  sul  territorio
nazionale ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001; 
    PNS: Programma nazionale di  sostegno  nel  settore  vitivinicolo
previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013.