Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche europee e internazionali Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma; regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; ICQRF: Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma; Ufficio dell'Agenzia delle dogane: l'Ufficio territorialmente competente sull'impianto di distillazione presso il quale viene conferito e lavorato il vino; Agea: Organismo di coordinamento Agea; Agea OP: Organismo pagatore Agea; Produttore: ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilita', il vino non a denominazione di origine; Dichiarazione vitivinicola: la dichiarazione di vendemmia e la dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformita' dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative; Montegradi: il valore che si ottiene moltiplicando un determinato quantitativo di vino per il titolo alcolometrico volumico posseduto dallo stesso; Distillatori: i soggetti riconosciuti operanti sul territorio nazionale ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001; PNS: Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013.