Art. 3 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1.  Le  risorse  complessivamente  assegnate  alla  misura  di  cui
all'art. 1, comma 1 ammontano nell'ambito  dell'annualita'  2020  del
PNS a complessivi  50  milioni  di  euro.  Tale  somma  deriva  dalle
disponibilita' di cui ai successivi commi 2 e 3. 
  2. Una somma di 28 milioni di  euro  e'  resa  disponibile  per  la
misura di cui al comma 1 nell'ambito della rimodulazione  finanziaria
di cui al Capo 2, art. 7. 
  3. La parte restante della dotazione finanziaria di cui al comma 1,
pari a 22 milioni di  euro,  e'  reperita  dalle  economie  di  spesa
accertate per tutte le misure del PNS nel corso dell'esercizio 2020. 
  4. Qualora le economie di spesa siano inferiori alla somma  di  cui
al comma 3, con decreto ministeriale si procedera' ad  una  ulteriore
rimodulazione delle risorse finanziarie del PNS assegnate di  cui  al
Capo 2, sino al raggiungimento della restante  dotazione  di  cui  al
medesimo comma. 
  5. L'individuazione delle risorse  di  cui  ai  commi  3  e  4  del
presente articolo non pregiudica gli impegni finanziari correttamente
assunti dalle amministrazioni  regionali  nell'ambito  delle  proprie
assegnazioni,  che  saranno  pagati  con   i   fondi   dell'esercizio
finanziario 2020/2021. 
  6. Le  eventuali  risorse  finanziarie  che  si  dovessero  rendere
disponibili, nell'ambito delle somme di  cui  ai  commi  2  e  3  del
presente articolo, per l'attuazione della misura di cui  al  comma  1
sono destinate al finanziamento delle domande di accesso  alle  altre
misure del PNS immediatamente esigibili.  A  tal  fine,  fa  fede  la
situazione risultante dal Sistema informativo nazionale agricolo SIAN
alla data del 31 luglio 2020.