Art. 3 Risorse finanziarie 1. Le risorse complessivamente assegnate alla misura di cui all'art. 1, comma 1 ammontano nell'ambito dell'annualita' 2020 del PNS a complessivi 50 milioni di euro. Tale somma deriva dalle disponibilita' di cui ai successivi commi 2 e 3. 2. Una somma di 28 milioni di euro e' resa disponibile per la misura di cui al comma 1 nell'ambito della rimodulazione finanziaria di cui al Capo 2, art. 7. 3. La parte restante della dotazione finanziaria di cui al comma 1, pari a 22 milioni di euro, e' reperita dalle economie di spesa accertate per tutte le misure del PNS nel corso dell'esercizio 2020. 4. Qualora le economie di spesa siano inferiori alla somma di cui al comma 3, con decreto ministeriale si procedera' ad una ulteriore rimodulazione delle risorse finanziarie del PNS assegnate di cui al Capo 2, sino al raggiungimento della restante dotazione di cui al medesimo comma. 5. L'individuazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo non pregiudica gli impegni finanziari correttamente assunti dalle amministrazioni regionali nell'ambito delle proprie assegnazioni, che saranno pagati con i fondi dell'esercizio finanziario 2020/2021. 6. Le eventuali risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili, nell'ambito delle somme di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per l'attuazione della misura di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle domande di accesso alle altre misure del PNS immediatamente esigibili. A tal fine, fa fede la situazione risultante dal Sistema informativo nazionale agricolo SIAN alla data del 31 luglio 2020.