Art. 4 Contratti di distillazione e domanda di aiuto 1. L'aiuto pari a 2,75 euro per % vol/hl alcole e' corrisposto al produttore, come definito dall'art. 2, che ha consegnato per la distillazione vino non a denominazione di origine e non ad indicazione geografica. 2. Per richiedere l'aiuto, il produttore presenta ad Agea OP, con modalita' telematica, il contratto di distillazione non trasferibile, entro il 7 luglio 2020. Ogni produttore stipula al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina. A garanzia del corretto conferimento del vino da avviare alla distillazione il produttore dovra' presentare apposita garanzia fidejussoria. Il contratto prevede l'impegno del distillatore di trasformare il vino in alcool, avente almeno la gradazione di 92°, entro il 15 ottobre 2020. 3. Entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura della presentazione dei contratti di cui al comma 2, Agea comunica ai richiedenti la relativa approvazione. 4. Ove il volume globale del montegradi derivante dai contratti approvati di cui al comma 3 superi il volume complessivo del montegradi derivante dalle risorse finanziarie assegnate alla misura, Agea procede alla relativa riduzione dei quantitativi dei contratti presentati, nel corso dell'ultimo giorno in cui si verifica tale superamento. 5. Le operazioni di consegna del vino in distilleria devono essere effettuate entro il 31 luglio 2020. Per ricevere l'aiuto di cui al comma 1, il beneficiario dovra' presentare la domanda di pagamento, in via telematica, contenente almeno la seguente documentazione: prova della denaturazione del vino secondo le modalita' previste; riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione: a) della quantita' e del titolo alcolometrico volumico; b) del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino; il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico e la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformita' alla normativa comunitaria; la dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori; 6. I termini temporali indicati ai commi precedenti possono essere aggiornati con provvedimento del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, con l'obiettivo di assicurare la piu' efficace attuazione dell'intervento.