Art. 4 
 
            Contratti di distillazione e domanda di aiuto 
 
  1. L'aiuto pari a 2,75 euro per % vol/hl alcole e'  corrisposto  al
produttore, come definito dall'art.  2,  che  ha  consegnato  per  la
distillazione  vino  non  a  denominazione  di  origine  e   non   ad
indicazione geografica. 
  2. Per richiedere l'aiuto, il produttore presenta ad Agea  OP,  con
modalita' telematica, il contratto di distillazione non trasferibile,
entro il 7 luglio  2020.  Ogni  produttore  stipula  al  massimo  due
contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in  cantina.
A garanzia  del  corretto  conferimento  del  vino  da  avviare  alla
distillazione  il  produttore  dovra'  presentare  apposita  garanzia
fidejussoria. Il contratto  prevede  l'impegno  del  distillatore  di
trasformare il vino in alcool, avente almeno la  gradazione  di  92°,
entro il 15 ottobre 2020. 
  3.  Entro   cinque   giorni   lavorativi   dalla   chiusura   della
presentazione dei contratti di cui  al  comma  2,  Agea  comunica  ai
richiedenti la relativa approvazione. 
  4. Ove il volume globale del  montegradi  derivante  dai  contratti
approvati di  cui  al  comma  3  superi  il  volume  complessivo  del
montegradi derivante dalle risorse finanziarie assegnate alla misura,
Agea procede alla relativa riduzione dei quantitativi  dei  contratti
presentati, nel corso dell'ultimo giorno  in  cui  si  verifica  tale
superamento. 
  5. Le operazioni di consegna del vino in distilleria devono  essere
effettuate entro il 31 luglio 2020. Per ricevere l'aiuto  di  cui  al
comma 1, il beneficiario dovra' presentare la domanda  di  pagamento,
in via telematica, contenente almeno la seguente documentazione: 
    prova della denaturazione del vino secondo le modalita' previste; 
    riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione: 
      a) della quantita' e del titolo alcolometrico volumico; 
      b) del numero del documento di accompagnamento  utilizzato  per
il trasporto in distilleria del vino; 
    il certificato di analisi dei vini  introdotti  in  distillazione
dal  quale  risulti  il  titolo  alcolometrico  e  la  presenza   del
denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto  nella  lista  dei
laboratori autorizzati in conformita' alla normativa comunitaria; 
    la dichiarazione vidimata  dall'Ufficio  competente  dell'Agenzia
delle dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui  registri
dei distillatori; 
  6. I termini temporali indicati ai commi precedenti possono  essere
aggiornati con provvedimento del Capo  Dipartimento  delle  politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale, con l'obiettivo  di
assicurare la piu' efficace attuazione dell'intervento.