Art. 5 Controlli 1. Il controllo presso il produttore delle caratteristiche del vino avviato alla distillazione e, in particolare, del titolo alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante, viene effettuato dall'ICQRF sulla base di un'analisi del rischio e secondo le specifiche disposizioni impartite dallo stesso ICQRF. L'ICQRF puo' stabilire specifiche prescrizioni per il produttore atte a consentire il controllo. 2. Per le modalita' di impiego del denaturante e per il ritiro del prodotto denaturato si applicano le disposizioni del decreto interministeriale n. 11294 del 25 settembre 2017. 3. L'ICQRF comunica all'OP Agea ed al Ministero l'esito dei controlli svolti. 4. Il controllo presso il distillatore e' effettuato dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane che verifica: l'avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani operativi relativamente all'introduzione ed all'estrazione del vino denaturato da distillare; che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al regolamento delegato e di esecuzione UE 2018/273 e 2018/274 siano presi in carico nei registri dei distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti; che la trasformazione del vino in alcool da destinare agli scopi previsti risulti dalle registrazioni contabili del deposito, nonche' dal bilancio di materia redatto all'atto delle operazioni di saggio. L'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane comunica gli esiti dei controlli svolti all'OP Agea. 5. Il distillatore trasmette all'ICQRF ed all'ufficio periferico dell'ICQRF competente per territorio, in relazione alla sede del proprio stabilimento, copia dei piani operativi previsti al precedente comma 5, primo trattino. 6. I controlli relativi alle domande, ai contratti, alle garanzie ed ai conferimenti sono svolti da OP Agea secondo modalita' stabilite da Agea.