Art. 5 
 
                              Controlli 
 
  1. Il controllo presso il produttore delle caratteristiche del vino
avviato  alla   distillazione   e,   in   particolare,   del   titolo
alcolometrico volumico effettivo e della  presenza  del  denaturante,
viene effettuato dall'ICQRF sulla base di un'analisi  del  rischio  e
secondo le specifiche  disposizioni  impartite  dallo  stesso  ICQRF.
L'ICQRF puo' stabilire specifiche prescrizioni per il produttore atte
a consentire il controllo. 
  2. Per le modalita' di impiego del denaturante e per il ritiro  del
prodotto  denaturato  si  applicano  le  disposizioni   del   decreto
interministeriale n. 11294 del 25 settembre 2017. 
  3. L'ICQRF  comunica  all'OP  Agea  ed  al  Ministero  l'esito  dei
controlli svolti. 
  4. Il controllo presso il distillatore e'  effettuato  dall'ufficio
competente dell'Agenzia delle dogane che verifica: 
    l'avvenuta trasmissione  da  parte  del  distillatore  dei  piani
operativi relativamente all'introduzione ed all'estrazione  del  vino
denaturato da distillare; 
    che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto  di  cui
al regolamento delegato e di esecuzione UE 2018/273 e 2018/274  siano
presi  in  carico  nei  registri  dei  distillatori,  unitamente   ai
quantitativi effettivamente introdotti; 
    che la trasformazione del vino in alcool da destinare agli  scopi
previsti risulti dalle registrazioni contabili del deposito,  nonche'
dal bilancio di materia redatto all'atto delle operazioni di  saggio.
L'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane comunica gli esiti dei
controlli svolti all'OP Agea. 
  5. Il distillatore trasmette all'ICQRF  ed  all'ufficio  periferico
dell'ICQRF competente per territorio,  in  relazione  alla  sede  del
proprio  stabilimento,  copia  dei  piani   operativi   previsti   al
precedente comma 5, primo trattino. 
  6. I controlli relativi alle domande, ai contratti,  alle  garanzie
ed ai conferimenti sono svolti da OP Agea secondo modalita' stabilite
da Agea.