Art. 6 Disposizioni finali 1. Agea definisce con propria circolare le modalita' procedurali ed i termini necessari per l'attuazione del presente decreto. 2. Agea comunica al Ministero ed alle regioni il quantitativo di vino oggetto dei contratti di distillazione di crisi presentati, il quantitativo di vino ammesso alla distillazione, nonche' il quantitativo di vino effettivamente distillato. 3. Come statuito dall'art. 3, paragrafo 6, punto 8 del regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, le regioni possono erogare aiuti integrativi a sostegno della distillazione di crisi nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.