Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Agea definisce con propria circolare le modalita' procedurali ed
i termini necessari per l'attuazione del presente decreto. 
  2. Agea comunica al Ministero ed alle regioni  il  quantitativo  di
vino oggetto dei contratti di distillazione di crisi  presentati,  il
quantitativo  di  vino  ammesso  alla   distillazione,   nonche'   il
quantitativo di vino effettivamente distillato. 
  3. Come statuito dall'art. 3, paragrafo 6, punto 8 del  regolamento
delegato (UE) 2020/592 della Commissione, le regioni possono  erogare
aiuti  integrativi  a  sostegno  della  distillazione  di  crisi  nel
rispetto delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.