IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 10  dicembre  2014,  n.  183,  recante  «Deleghe  al
Governo in materia  di  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti  di  lavoro  e  dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  151,  recante
«Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle  procedure
e  degli  adempimenti  a  carico  di  cittadini  e  imprese  e  altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e,  in  particolare,
l'art. 20, comma 1,  lettera  m),  che  introduce  l'art.  73-bis  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  Visto il predetto art. 73-bis del decreto  legislativo  n.  81  del
2008 che, al comma 2, dispone:  «2.  Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle  politiche  sociali  sono  disciplinati  i  gradi  dei
patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore,  i
requisiti per l'ammissione agli esami, le  modalita'  di  svolgimento
delle prove e di rilascio e rinnovo dei patentini.  Con  il  medesimo
decreto e', altresi', determinata l'equipollenza dei patentini e  dei
titoli rilasciati in base alla normativa vigente»; 
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  93,  recante
«Attuazione della direttiva n. 97/23/CE in materia di attrezzature  a
pressione   e   della    direttiva    n.    2014/68/UE    concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative  alla
messa  a  disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
(rifusione), che ne dispone l'abrogazione»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  1°
dicembre 2004, n. 329 recante «Regolamento recante norme per la messa
in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione  e  degli
insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 93»; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al  riconoscimento
delle  qualifiche   professionali,   nonche'   della   direttiva   n.
2006/100/CE   che   adegua   determinate   direttive   sulla   libera
circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e
Romania.»; 
  Visto il  decreto  legislativo  28  gennaio  2016,  n.  15  recante
«Attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  recante  modifica  della  direttiva  n.   2005/36/CE
relativa al  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  e  del
regolamento   (UE)   n.   1024/2012,   relativo   alla   cooperazione
amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato
interno (Regolamento IMI); 
  Vista la legge 3 maggio  2019,  n.  37  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2018»; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per
la definizione delle norme generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale» e, in particolare,  l'art.  2,  comma  1,  lettera  c)
relativa al diritto all'istruzione e alla formazione; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
1° marzo 1974, recante «Norme per l'abilitazione alla  conduzione  di
generatori di vapore», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  16
aprile 1974, n. 99; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
30 giugno 2015, recante «Definizione di un quadro  operativo  per  il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni  regionali  e
delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio  nazionale  dei
titoli  di   istruzione   e   formazione   e   delle   qualificazioni
professionali di cui all'art. 8 del decreto  legislativo  16  gennaio
2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2015,
n. 166; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica  4  agosto  2000,  recante  «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie», pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 19 ottobre 2000, n. 245; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000,  recante  «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie  specialistiche»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  «Determinazione  delle  classi  delle   lauree
universitarie», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  6  luglio
2007, n. 155; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  «Determinazione   delle   classi   di   laurea
magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9  luglio  2007,
n. 157; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Patentino di abilitazione 
 
  1. I patentini di abilitazione alla  conduzione  di  generatori  di
vapore sono articolati in quattro gradi: 
    a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori
di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie; 
    b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori
di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilita' fino a 20  t/h
di vapore; 
    c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori
di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilita' fino a  3  t/h
di vapore; 
    d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori
di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilita' fino a  1  t/h
di vapore. 
  2. Il titolare del patentino di cui  al  comma  1,  al  fine  della
conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione
specifica ai sensi dell'art. 41  del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81. Salvi i casi particolari che  richiedono  una  frequenza
diversa stabilita dal medico competente, la periodicita' della visita
medica di controllo viene stabilita in una volta  ogni  cinque  anni,
ridotti  a  due  anni  per  i  soggetti  che  abbiano   compiuto   il
sessantesimo anno di eta'. 
  3.  All'atto  di  affidamento  dell'incarico  di   conduzione   del
generatore di vapore, l'utilizzatore acquisisce copia del patentino e
copia del giudizio di idoneita' specifica alla mansione in  corso  di
validita'. 
  4.  Per  i  generatori  di  vapore   di   cui   all'allegato   III,
l'utilizzatore puo' richiedere l'esonero dalla  conduzione  abilitata
secondo le modalita' previste nel medesimo allegato. 
  5. I generatori di vapore di piccola potenzialita', per i quali  il
prodotto della pressione ammissibile (PS) in  bar  per  la  capacita'
totale (V) in litri e' tale che PS x V ≤ 300 bar x litri e  PS  ≤  10
bar, nonche' i generatori aventi V≤ 25 litri e  PS  ≤  32  bar,  sono
esclusi  dal  campo  di  applicazione  del  presente  decreto,  fermo
restando che la loro conduzione deve in ogni caso essere  affidata  a
persona che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e  sia  stata
giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi  dell'art.  41  del
decreto legislativo n. 81 del 2008.