Art. 2 Determinazione della producibilita' 1. Il valore della producibilita' del generatore da prendere in considerazione ai fini dei gradi stabiliti dall'art. 1 e' quello della producibilita' massima continua dichiarata dal costruttore. 2. Se il valore di cui al comma 1 non e' specificato, sono stabiliti i seguenti limiti: a) il patentino di 4° grado e' valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m²; b) il patentino di 3° grado e' valido per la conduzione di generatori di vapore aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 100 m²; c) il patentino di 2° grado e' valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superfici di riscaldamento non superiore a 500 m²; d) il patentino di 1° grado e' valido per la conduzione di generatori di vapore senza alcuna limitazione.