Art. 2 
 
                 Determinazione della producibilita' 
 
  1. Il valore della producibilita' del  generatore  da  prendere  in
considerazione ai fini dei gradi  stabiliti  dall'art.  1  e'  quello
della producibilita' massima continua dichiarata dal costruttore. 
  2. Se il valore  di  cui  al  comma  1  non  e'  specificato,  sono
stabiliti i seguenti limiti: 
    a) il patentino di 4°  grado  e'  valido  per  la  conduzione  di
generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore
a 30 m²; 
    b) il patentino di 3°  grado  e'  valido  per  la  conduzione  di
generatori di vapore  aventi  una  superficie  di  riscaldamento  non
superiore a 100 m²; 
    c) il patentino di 2°  grado  e'  valido  per  la  conduzione  di
generatori di vapore aventi superfici di riscaldamento non  superiore
a 500 m²; 
    d) il patentino di 1°  grado  e'  valido  per  la  conduzione  di
generatori di vapore senza alcuna limitazione.