Art. 3 Modalita' e requisiti per il rilascio dei patentini di abilitazione 1. I patentini di abilitazione sono rilasciati, previo superamento dell'esame di cui all'art. 8, dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente. 2. Per l'ammissione all'esame di abilitazione il candidato deve aver compiuto il diciottesimo anno di eta' entro la data di scadenza del bando. 3. Il candidato presenta all'Ispettorato territoriale del lavoro nella cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami, indipendentemente dalla propria provincia di residenza, apposita domanda di partecipazione, nella quale dichiara il grado di abilitazione che intende conseguire, secondo le modalita' stabilite dall'Ispettorato nazionale del lavoro. 4. Il patentino di abilitazione ha validita' fino al compimento del settantesimo anno di eta'. Tale disposizione si applica anche ai patentini gia' rilasciati alla data di pubblicazione del presente decreto.