Art. 26
Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena
1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «e degli Istituti previdenziali»
sono sostituite dalle seguenti: «e dell'INPS» ((e le parole: «380
milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«663,1 milioni di euro per l'anno 2020»));
b) al secondo periodo, le parole «Gli enti previdenziali
provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede»;
c) al terzo periodo, le parole «gli stessi enti previdenziali non
prendono» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS non prende».
((1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e
privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti
organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante
da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori
in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al
ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorita'
sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico
il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita'
o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui
sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di
competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilita',
neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al medico di
assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato
invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di
monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di
cui al presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i
lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione
lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a
diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di
inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo
svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche
da remoto».
1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis
dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato
dal presente articolo, e' autorizzata la spesa di 54 milioni di euro
per l'anno 2020.
1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quanto a 20
milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
comma 1-ter.
1-quinquies. All'articolo 87, comma 1, alinea, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e non e' computabile ai fini del periodo di comporto»;
b) al secondo periodo, le parole: «il lavoro agile e' la
modalita' ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoro agile
e' una delle modalita' ordinarie».))