Art. 26 
 
    Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena 
 
  1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «e degli  Istituti  previdenziali»
sono sostituite dalle seguenti: «e dell'INPS»  ((e  le  parole:  «380
milioni di euro per l'anno  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«663,1 milioni di euro per l'anno 2020»)); 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole  «Gli  enti   previdenziali
provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede»; 
    c) al terzo periodo, le parole «gli stessi enti previdenziali non
prendono» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS non prende». 
  ((1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici  e
privati in  possesso  di  certificazione  rilasciata  dai  competenti
organi medico-legali, attestante una condizione di rischio  derivante
da immunodepressione o da esiti  da  patologie  oncologiche  o  dallo
svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi  i  lavoratori
in possesso del riconoscimento di  disabilita'  con  connotazione  di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, il periodo di assenza dal  servizio  e'  equiparato  al
ricovero ospedaliero ed  e'  prescritto  dalle  competenti  autorita'
sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico
il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita'
o delle certificazioni dei competenti  organi  medico-legali  di  cui
sopra,  i  cui  riferimenti  sono  riportati,  per  le  verifiche  di
competenza,  nel  medesimo  certificato.   Nessuna   responsabilita',
neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al medico  di
assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato
invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto  divieto  di
monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze  dal  servizio  di
cui al presente comma. 
  2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al  31  dicembre  2020,  i
lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione
lavorativa  in  modalita'  agile,  anche  attraverso  l'adibizione  a
diversa mansione  ricompresa  nella  medesima  categoria  o  area  di
inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti,  o  lo
svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche
da remoto». 
  1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai  commi  2  e  2-bis
dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato
dal presente articolo, e' autorizzata la spesa di 54 milioni di  euro
per l'anno 2020. 
  1-quater.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dal   presente
articolo, pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020,  si  provvede
quanto a 55 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,  del  presente
decreto, quanto a  282,1  milioni  di  euro  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  22-ter,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  quanto  a  20
milioni di euro, in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto,
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
comma 1-ter. 
  1-quinquies. All'articolo 87, comma 1, alinea, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«e non e' computabile ai fini del periodo di comporto»; 
    b) al  secondo  periodo,  le  parole:  «il  lavoro  agile  e'  la
modalita' ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoro agile
e' una delle modalita' ordinarie».))