IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  recante
«Riordino della disciplina tributaria degli enti  non  commerciali  e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al  Governo  per
la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per   la
disciplina del servizio civile universale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112,  recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa  sociale,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante  «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto, in particolare,  il  Titolo  VI  del  sopra  citato  decreto
legislativo, riguardante la struttura e il funzionamento del Registro
unico nazionale del Terzo settore; 
  Richiamato  l'art.  53,  comma  1,   del   sopra   citato   decreto
legislativo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro,  previa
intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni,  sono  definiti   le
procedure per l'iscrizione nel Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore, i documenti da  presentare  ai  fini  dell'iscrizione  e  le
modalita' di deposito degli atti, le regole per  la  predisposizione,
la  tenuta,  la  conservazione  e  la  gestione  del  Registro  unico
nazionale del Terzo settore, in modo tale da assicurare l'omogenea  e
piena conoscibilita' su tutto il territorio nazionale degli  elementi
informativi  ivi  contenuti  e,  infine,  le  modalita'  con  cui  e'
garantita la comunicazione dei dati  tra  il  Registro  stesso  e  il
registro delle imprese, con riferimento alle imprese sociali  e  agli
altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile», ed in particolare gli articoli 33, 34 e 35; 
  Acquisito, in data 16 luglio 2020, il parere del Dipartimento della
protezione civile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  Stato-regioni  nella
seduta del 10 settembre 2020, ai sensi dell'art.  53,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  Il  presente  decreto,  ai  sensi  dell'art.  53  del   decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, disciplina: 
    a) le procedure per l'iscrizione e  per  la  cancellazione  degli
enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui  all'art.
45  del  predetto  decreto  legislativo,  nonche'  i   documenti   da
presentare  ai   fini   dell'iscrizione,   al   fine   di   garantire
l'uniformita'  di  trattamento  degli  ETS   sull'intero   territorio
nazionale; 
    b) le modalita' di deposito degli atti di  cui  all'art.  48  del
citato decreto legislativo; 
    c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la  conservazione
e la gestione del Registro unico; 
    d) le modalita' di comunicazione dei dati tra il Registro imprese
e il Registro unico di cui alla lettera a) con riferimento agli  enti
del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese. 
  2. Le regole e modalita' di cui alle lettere b) e c) del precedente
comma devono assicurare una omogenea  e  piena  conoscibilita'  degli
elementi informativi presenti nel Registro unico di cui al  comma  1,
lettera a).