Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Registro» o «RUNTS»: il Registro unico  nazionale  del  Terzo
settore; 
    b) «Ministero» il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    c) «Codice»: il Codice  del  Terzo  settore  di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio  2017,  n.  117  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    d) «Ufficio statale»: la struttura che presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche  sociali  gestisce  l'«Ufficio  statale  del
RUNTS»; 
    e) «Ufficio regionale»: la struttura che presso ciascuna  regione
gestisce l'«Ufficio regionale del RUNTS»; 
    f) «Ufficio provinciale» la struttura  che  presso  la  Provincia
autonoma di Trento e presso la Provincia autonoma di Bolzano gestisce
l'«Ufficio provinciale del RUNTS»; 
    g) «Ente del  Terzo  settore»  o  ETS:  un  ente  che,  ai  sensi
dell'art. 4 del Codice, a seguito di una delle procedure di cui  agli
articoli 22 e 47 dello stesso, e' iscritto al RUNTS; 
    h) «ODV»: le organizzazioni di volontariato di cui agli  articoli
32 e seguenti del Codice; 
    i) «APS»: le associazioni  di  promozione  sociale  di  cui  agli
articoli 35 e seguenti del Codice; 
    j) «Portale del RUNTS»: la piattaforma informatica attraverso  la
quale avviene l'accesso per  la  consultazione  dei  dati  e  per  la
presentazione delle istanze telematiche al RUNTS; 
    k) «Gestore informatico del  RUNTS»:  il  soggetto  che  gestisce
l'infrastruttura tecnologica per  la  realizzazione  delle  finalita'
previste nel presente decreto; 
    l) «Registro imprese»: il  Registro  di  cui  all'art.  2188  del
codice civile e all'art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580.