Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Registro» o «RUNTS»: il Registro unico nazionale del Terzo settore; b) «Ministero» il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) «Codice»: il Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni; d) «Ufficio statale»: la struttura che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali gestisce l'«Ufficio statale del RUNTS»; e) «Ufficio regionale»: la struttura che presso ciascuna regione gestisce l'«Ufficio regionale del RUNTS»; f) «Ufficio provinciale» la struttura che presso la Provincia autonoma di Trento e presso la Provincia autonoma di Bolzano gestisce l'«Ufficio provinciale del RUNTS»; g) «Ente del Terzo settore» o ETS: un ente che, ai sensi dell'art. 4 del Codice, a seguito di una delle procedure di cui agli articoli 22 e 47 dello stesso, e' iscritto al RUNTS; h) «ODV»: le organizzazioni di volontariato di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice; i) «APS»: le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice; j) «Portale del RUNTS»: la piattaforma informatica attraverso la quale avviene l'accesso per la consultazione dei dati e per la presentazione delle istanze telematiche al RUNTS; k) «Gestore informatico del RUNTS»: il soggetto che gestisce l'infrastruttura tecnologica per la realizzazione delle finalita' previste nel presente decreto; l) «Registro imprese»: il Registro di cui all'art. 2188 del codice civile e all'art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580.